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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 617/2023
Oggi 28 febbraio 2025, alle ore 10.45, innanzi al Giudice Michela Boi , sono comparsi: per , l'Avv. SILVIA MARCUCCI, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
MASSAGLI LORENZO
per , l'Avv. DI BISCEGLIE MARCO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 16.38, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 617/2023 r.g. promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
MASSAGLI
ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco DI BISCEGLIE, Nicoletta
RABIOLO, Alessandra DI BUGNO e Alessio COLI
CONVENUTA
OGGETTO
Responsabilità extracontrattuale, art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lucca, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis rejectis, condannare, per le ragioni di cui in atti, la parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro 28.654,25
(ventottomilaseicentocinquantaquattro/25) da quantificare sulla base della valutazione medico- legale effettuata dal CTU Dott. o comunque, nella misura maggiore o minore Persona_1
2 che il Giudice adito riterrà di giustizia, con addizione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condannare la convenuta al saldo delle spese di CTU liquidate al Dott. Persona_1
Condannare la convenuta al ristoro delle spese di consulenza tecnica di parte a favore dell'attrice (come da prenotula del CTP allegata alla nota spese e comunque Persona_2
considerate congrue dallo stesso ctu , in quanto le spese sostenute per la Persona_1
consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsare (Cass. 18/05/15 n. 10173).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adversis rejectis:
- in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte contro l' Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno in relazione alla propria condotta valutata ex art.1227 c.c.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con
l'aumento previsto dall'art.4 comma 1bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha vocato in giudizio Parte_1
l' esponendo che: Controparte_1
- in data 25.4.2020, mentre si trovava all'interno dell'ospedale Versilia, nel corridoio che portava al reparto di medicina di urgenza, era caduta a causa della presenza di un'imperfezione del pavimento (in particolare, sul pavimento era presente una striscia adesiva di colore giallo e nero che si era distaccata in una minima parte, non agevolmente visibile); - in conseguenza della
3 caduta, si era fratturata il versante femorale prossimo al ginocchio (quest'ultimo già oggetto di protesi) e, pertanto, era stata immediatamente ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- in data 2.5.2022 era stata dimessa, ma, oltre ad un danno temporaneo, aveva riportato conseguenze irreversibili. Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti, ed evocando principalmente il disposto dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, la regola generale prevista dall'art. 2043 c.c.), l'attrice ha chiesto di veder risarciti tutti i danni subiti al proprio diritto alla salute, quantificando il danno come da relazione descrittiva allegata all'atto di citazione.
Con comparsa depositata il 29.5.2023, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando preliminarmente la dinamica del fatto così come ricostruita nell'atto
[...]
introduttivo, in quanto: - la richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale recava una descrizione dell'infortunio diversa da quella rappresentata in citazione;
- non erano state dimostrate le circostanze di tempo e luogo in cui il fatto si sarebbe verificato, né la dinamica dell'evento. Parte convenuta ha inoltre negato che lo stato dei luoghi fosse connotato in termini di pericolosità, sostenendo che la caduta fosse piuttosto riconducibile alla condotta dell'attrice, in quanto il nastro adesivo era finalizzato proprio a segnalare un pericolo e, dunque, a dissuadere l'utente dal passarci sopra/vicino. Da ultimo ha contestato la mancanza di prova del danno patito dall'attrice oltre che la sua quantificazione. Ha chiesto pertanto l'integrale rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale, cui è seguito l'espletamento di una CTU medico-legale. In seguito, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna, esaurita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
***
Avendo l'attrice invocato il paradigma risarcitorio delineato dall'art. 2051 c.c., non sembra inopportuno ripercorrere brevemente i presupposti applicativi della norma richiamata e le implicazioni che la relativa applicazione determina in punto di distribuzione dell'onere della prova.
In primo luogo, l'evento dannoso deve essere cagionato dalla cosa, e cioè essere derivato o da forza dinamica intrinseca alla cosa stessa o dall'interazione tra la cosa e concause naturali o umane.
4 Secondariamente, deve ricorrere un rapporto di custodia tra la res e il soggetto che si assume responsabile. Tale rapporto si configura come una relazione di carattere fattuale, implicante un potere di governo della cosa, che descrive un'attività esercitabile sulla cosa in virtù della detenzione. Siffatto potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Spetta al giudice di merito valutare se, in concreto, sussista o meno tale potere.
L'onere di dimostrare tali presupposti fattuali incombe sull'attore e, qualora tale onere risulti assolto, spetta al convenuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito. È invero un dato da tempo acquisito in giurisprudenza che quella descritta dall'art. 2051 c.c. sia un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che il convenuto possa liberarsi solo provando il caso fortuito, inteso come un elemento idoneo a spezzare il nesso causale tra la cosa e l'evento. A tal proposito, è stato ritenuto che “il nesso causale debba essere negato non solo, come è ovvio, in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile - c.d. fortuito incidentale” (Cass. civ. 2563/2007).
Tale fatto ben può consistere nella stessa condotta del danneggiato. Più esattamente, il comportamento del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (con conseguente applicazione, anche d'ufficio, dell'art. 1227 c.c.) o un'efficienza causale esclusiva
(con conseguente esclusione del diritto risarcitorio). Come recentemente affermato dalla Suprema
Corte nel suo massimo consesso, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
5 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cass., Sez. U, Ordinanza
n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò posto, l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato quanto allegato nell'atto di citazione, vale a dire che la caduta, nella quale l'attrice ha riportato la frattura del versante femorale, è stata causata da un'imperfezione della pavimentazione dell'Ospedale Versilia. Per meglio dire, la caduta è stata cagionata dalla presenza, lungo un corridoio dell'ospedale, di un leggero rialzo della pavimentazione, apprezzabile nelle fotografie che rappresentano i luoghi di causa (doc. 1 allegato all'atto di citazione, 2, 3 e 4 allegate alla seconda memoria di parte convenuta).
In primo luogo, deve osservarsi che, sebbene nella comparsa di costituzione, la convenuta contesti – tra l'altro – la mancata precisa individuazione del luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto, dal contenuto degli atti di entrambe le parti e dagli elementi probatori a disposizione
(anche offerti dalla stessa parte convenuta) in realtà è univocamente individuabile il teatro dell'evento.
Invero, nella prima memoria, a fronte delle contestazioni della convenuta, l'attrice ha precisato di essere caduta nel corridoio che, dall'ingresso del Pronto Soccorso, portava nel reparto di
Medicina d'Urgenza. Ebbene, la stessa , nella propria relazione di informazioni sul CP_1
sinistro, dà atto di aver eseguito un sopralluogo presso il Pronto Soccorso riscontrando la presenza, nella suddetta zona, di un unico corridoio avente un nastro giallo e nero su un angolo, ovverosia il corridoio che, dalla sala d'attesa del Pronto Soccorso, conduce alla sala visita di media e bassa intensità del Pronto Soccorso, al Pronto Soccorso pediatrico e ad altri ambulatori e servizi del presidio ospedaliero. Di tale corridoio sono state allegate le relative fotografie (v. in particolare docc. 1, 2, 3 e 4 allegati alla seconda memoria di parte convenuta), le quali sono state esibite alla testimone che vi ha riconosciuto il luogo in cui si era verificato il Tes_1
sinistro. La teste ha evidenziato che l'odierna attrice era inciampata nel rialzo del pavimento visibile nelle fotografie nn. 3 e 4 di parte convenuta, precisando di aver assistito all'accaduto, trovandosi al di là della porta che si poteva intravedere nella fotografia n. 1 di parte convenuta.
Ha inoltre aggiunto di aver provveduto personalmente a scattare la fotografia allegata al doc. 1 dell'atto di citazione, raffigurante il rialzo nel pavimento su cui era caduta la . Parte_1
6 Non v'è dunque alcun dubbio circa la corretta individuazione del luogo di verificazione dell'incidente.
Quanto alla dinamica del sinistro, la testimone ha fornito una descrizione chiara dei fatti avvenuti in sua presenza, cui ha potuto assistere da una breve distanza (circa 4/5 mt).
In particolare, la ha fatto presente di aver accompagnato la (sua suocera) Tes_1 Parte_1
presso l'ospedale Versilia, dove era ricoverato il coniuge, per portargli il pranzo. Era però rimasta ad attenderla all'inizio del corridoio del Pronto Soccorso, non potendo proseguire oltre in ragione delle limitazioni previste durante il periodo di diffusione del virus Sars-Cov. 2; mentre la percorreva il corridoio del Pronto Soccorso, l'aveva vista cadere a causa di un Parte_1
rialzo nel pavimento, posto sull'angolo, in un punto sormontato da una striscia gialla e nera. La testimone ha precisato che in loco erano assenti cartelli che segnalassero l'esistenza della detta difformità sul pavimento. Aveva immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari (allertati anche dalle urla di dolore della suocera), che avevano soccorso la e dai quali aveva Parte_1
appreso che quest'ultima avrebbe dovuto essere operata all'anca. Non potendo accedere al corridoio dove si era verificato l'evento, aveva provveduto a fotografare il punto in cui si era verificata la caduta (doc. 1 di parte attrice).
La ricostruzione dei fatti offerta dalla testimone appare assolutamente verosimile e coerente con le ulteriori emergenze istruttorie.
Invero, come detto, vi è perfetta coincidenza tra i luoghi indicati da parte attrice come teatro dell'evento, quelli riconosciuti dalla testimone oculare e quelli indicati dalla stessa convenuta come gli unici rispondenti alla descrizione di controparte.
La dinamica descritta dalla testimone oculare è certamente compatibile con lo stato dei luoghi, attesa la presenza di una difformità nel pavimento visibile dalla documentazione fotografica in atti (v. in particolare, doc. 1 di parte attrice, che raffigurante il punto esatto della caduta riprodotto nell'immediatezza). Inoltre, dal verbale di Pronto Soccorso si evince che, anche nell'immediatezza del fatto, l'odierna attrice aveva rappresento una caduta nel corridoio dell'ospedale, mentre si recava in medicina d'urgenza.
A fronte della chiara deposizione di una testimone oculare, intrinsecamente attendibile e coerente con gli ulteriori elementi a disposizione, non appare rilevante la discrasia evidenziata da parte convenuta tra la ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione e quella di cui alla prima
7 richiesta stragiudiziale formulata dalla danneggiata, ove veniva fatto riferimento ad una caduta dovuta al pavimento scivoloso.
Ed infatti, già nella successiva corrispondenza, la , a mezzo del proprio legale, Parte_1
aveva chiarito che il fatto era avvenuto a causa della presenza nel pavimento di strisce adesive, di colore giallo-nere, parzialmente distaccate. Appare, dunque, evidentemente frutto di un possibile fraintendimento l'iniziale riferimento al pavimento scivoloso, immediatamente precisato e rettificato nei termini di cui all'atto di citazione, che hanno trovato riscontro nell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio.
Quanto alla posizione della convenuta, è pacifica l'esistenza di un rapporto di custodia con la res
(trattandosi di un corridoio dell'Ospedale Versilia) e l'esistenza di un potere di governo sulla medesima, il cui esercizio avrebbe certamente potuto scongiurare l'evento, o rimuovendo la situazione di pericolo o impedendo a terzi il relativo passaggio.
Essendo certamente provato che la caduta dell'attrice si sia verificata in prossimità del rialzamento sul pavimento del corridoio (e, dunque, che l'evento dannoso sia casualmente riconducibile alla res), come anticipato deve escludersi nel caso di specie la configurabilità del caso fortuito. Invero, tenuto conto dello stato dei luoghi, la condotta dell'attrice (che, nel percorrere il corridoio, è passata sul punto in cui era presente un'anomalia) non rappresenta un evento assolutamente eccezionale ed imprevedibile, idoneo a rescindere il nesso causale. E ciò per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, l'anomalia del pavimento, visibile da una fotografia di dettaglio (quale quella in atti), non presentava certamente proporzioni tali da palesare all'utente una situazione di pericolo agevolmente e immediatamente percepibile, trattandosi di un piccolo sollevamento di un angolo della pavimentazione.
Analogamente, gli strumenti utilizzati dall' per segnalare l'esistenza del pericolo CP_1
appaiono del tutto inidonei e insufficienti allo scopo, essendo limitati all'apposizione di una striscia di nastro gialla e nera in prossimità della difformità. La convenuta fa particolarmente leva su tale aspetto, sostenendo che la presenza di tale striscia avrebbe dovuto indurre l'attrice a non passare su tale area, aggirando così il pericolo.
Questo giudicante, tuttavia, non ritiene che la semplice presenza della striscia di nastro colorata potesse indurre inequivocabilmente l'utente a percepire l'esistenza di tale pericolo. Invero, in assenza di una di una segnalazione maggiormente visibile ed inequivoca o di strumenti idonei ad
8 inibire il passaggio, la presenza del nastro lungo il pavimento non è sufficientemente idonea a rendere del tutto eccezionale ed imprevedibile la condotta di un utente che vi cammini sopra. E ciò a fortiori ove si consideri che l'anomalia era presente nel corridoio dell'ala di Pronto
Soccorso, destinata al passaggio anche di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza.
Che la presenza del nastro di colore giallo e nero sull'angolo dove si era verificata la caduta non fosse inequivocabilmente associabile a un pericolo connesso ad una anomalia sulla pavimentazione è desumibile dal fatto che, come apprezzabile nella fotografia n. 2 prodotta dalla convenuta, sullo stesso corridoio erano presenti altre strisce dello stesso nastro, collocate l'una parallela all'altra, apparentemente non associabili a situazioni di pericolo. In buona sostanza, pure a fronte della presenza delle strisce nero-gialle sul corridoio, comunque non sarebbe ravvisabile il caso fortuito in quanto questo genere di segnaletica del pericolo non pare connotata da oggettiva univocità in tal senso, ove si consideri che dette strisce erano presenti anche in altri punti del medesimo corridoio senza essere tuttavia immediatamente associabili alla presenza di un pericolo.
Detto altrimenti, non vi erano ragioni per ritenere che un utente medio potesse avvedersi del pericolo esistente e, pertanto, si astenesse dal passare in quel punto. Non può pertanto attribuirsi alla alcuna colpa per non essersi avveduta dell'esistenza dell'anomalia sulla Parte_1
pavimentazione, che ne ha provocato la caduta.
Tanto affermato sull'an debeatur, può passarsi ai profili più strettamente risarcitori.
Dal momento che parte convenuta ha fin da subito contestato la quantificazione del danno offerta dalla parte attrice, è stata espletata una CTU in corso di causa la quale ha quantificato in misura pari al 9,5% il danno biologico permanente e ha così stimato il danno temporaneo: totale per 30 giorni;
al 75% per 30 giorni;
al 50% per 35 giorni;
al 25% per 45 giorni.
Gli esiti della relazione tecnica sono stati oggetto di osservazioni solo da parte della convenuta, con riferimento alla valutazione dei postumi permanenti, sul presupposto che la relazione descrittiva del danno biologico versata in atti da parte attrice, basandosi sulle tabelle ANIA
(sovrapponibili alle valutazioni RC), aveva invece ravvisato una invalidità permanente nella misura dell'8%. Ebbene, tali osservazioni non meritano accoglimento, in quanto non fondate su censure di carattere tecnico rispetto alle valutazioni svolte dal CTU, bensì sulla mera difformità di tale risultanza da una relazione allegata da parte attrice.
9 Il CTU, d'altro canto, nel replicare alle osservazioni del CTP, ha compiutamente spiegato, da un punto di vista medico-sanitario, le ragioni per le quali è pervenuto alla stima della invalidità permanente nei termini di cui all'elaborato peritale. In particolare, ha osservato come tale maggiore valutazione è da ricondursi al fatto che "la lesione e l'intervento per la stabilizzazione della lesione ossea può determinare una alterazione della meccanica bioarticolare della protesi
(ginocchio flesso) con maggior uso ed instabilità delle componenti protesiche soprattutto a carico del politene ad alta intensità con maggior consumo ed ad un necessario intervento di sostituzione".
Ebbene, a fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni del CTP di parte convenuta debbono trovare accoglimento le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice.
Non pertinente, inoltre, appare il riferimento, nelle considerazioni del CTP di parte convenuta, alla configurabilità di un vizio di ultra-petizione nel riconoscimento di una percentuale superiore a quella prospettata. Ed infatti, il vizio richiamato può configurarsi esclusivamente nei rapporti tra la domanda e la pronuncia giudiziale, non invece con riferimento alla valutazione
(squisitamente tecnica) del danno alla salute (e della sua entità).
Invero, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento a disposizione del giudice per la risoluzione di problematiche di natura tecnica, allorché le domande formulate dalle parti (e, dunque, la decisione da assumere) non implichino esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, bensì richiedano anche di affrontare questioni tecniche. Il quesito posto al CTU ha infatti ad oggetto la valutazione (tecnica) del danno biologico patito dall'attrice, che ben può essere difforme (in termini deteriori o, parimenti, superiori) rispetto al danno prospettato dalla parte.
Questione affatto diversa (sulla quale si vedrà meglio infra) è quella dei limiti al potere decisionale del giudice rinvenibili nelle domande delle parti.
Dunque, del tutto legittimamente, il CTU ha valutato il danno biologico nei termini risultanti dalla documentazione analizzata e dall'esame della paziente (peraltro la consulenza di parte è del tutto priva di valore probatorio, come da costante giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Non coglie nel segno, inoltre, la contestazione formulata dalla convenuta con riferimento all'asserito riferimento, da parte del CTU, alle Tabelle ANIA, in luogo dei barèmes medico-legali usati per la valutazione della responsabilità civile.
10 Ebbene, ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare la necessità di fare riferimento a criteri medico-legali e ad un baréme dotato di criteri di scientificità, non potendosi determinare tale percentuale in via equitativa (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Laddove la valutazione del CTU sia fondata su dei criteri scientifici, la parte che voglia eventualmente censurarne la relativa attendibilità è onerata di indicarne le ragioni, non potendosi limitare a indicare altri criteri preferenziali, senza supportare, sotto un profilo tecnico-scientifico, tale affermazione.
In ogni caso, deve evidenziarsi che nel caso in esame, nelle osservazioni del CTP di parte convenuta, si legge, testualmente che “è noto in letteratura medico legale che le valutazioni
ANIA tendono ad essere in generale sovrapponibili o addirittura inferiori rispetto a quelle RC”.
Dunque, i criteri ANIA sostanzialmente corrispondono a quelli RC, o sono addirittura inferiori, di talchè non è dato comprendere quale sia la censura svolta dalla convenuta atteso che, per
Parte ammissione dello stesso CTP nominato dalla le valutazioni RC porterebbero a risultati analoghi se non superiori a quelli ottenibili con applicazione dei criteri ANIA.
In definitiva, sulla scorta delle valutazioni del CTU, che si condividono pienamente, e facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di NO (che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, rappresentano lo standard di riferimento nella liquidazione del danno equitativo da lesioni personali a livello nazionale: cfr. tra le molte Cass. 12408/2011), il danno biologico liquidabile risulta pari a euro 23.387, importo dato dalla somma di euro 14.044
(danno permanente) ed euro 9.343 euro (danno temporaneo). Deve precisarsi che, poichè che le tabelle non contemplano punti di invalidità decimali, ai fini della quantificazione, la misura del danno permanente presa in considerazione è pari al 9%.
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, riferibile esclusivamente alle lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti nonchè alle lesioni derivanti da colpa medica.
Il danno sopra accertato è quello che, secondo la più recente giurisprudenza, può essere definito biologico o dinamico-esistenziale. Da tale voce di danno si distingue il c.d. danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, “ove dedotto e provato”, deve formare oggetto di separata
11 valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). Affinché possa essere oggetto di riconoscimento, pertanto, deve essere oggetto di specifica e puntuale allegazione, prima ancora che di prova.
Nel caso di specie, l'attore non ha circostanziato l'esistenza di un danno morale, né i fatti posti a fondamento dello stesso, limitandosi a richiederne la quantificazione nella misura di 1/3 rispetto al danno biologico.
L'importo sopra determinato, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità
(per tutte, Cass., Sez. Un., Sentenza del 17/02/95 n.1712), deve essere devalutato fino alla data del sinistro, per poi essere rivalutato, anno per anno, con l'aggiunta degli interessi al saggio legale, per cui l'importo in definitiva dovuto dalla convenuta ammonta a euro 25.449,63.
L'importo è lievemente superiore a quello di cui alle conclusioni contenute in atto di citazione, ma occorre considerare, da un lato, che l'attrice ha concluso in via alternativa anche per il conseguimento della diversa somma “che risulterà dall' istruttoria” e, dall'altro lato, che l'importo qui liquidato è già comprensivo degli interessi, comunque espressamente richiesti dalla parte attrice. Non si pone, pertanto, alcun problema di ultra-petizione.
Devono inoltre essere riconosciute all'attrice le spese per CTP, pari a complessivi 610 euro, come da nota spese in atti.
Non resta che soffermarsi sulla regolazione delle spese di lite.
La soccombenza ricade integralmente sulla convenuta stante l'accoglimento della domanda attorea;
le spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi, previsti per lo scaglione di riferimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al rimborso per spese vive. La somma va liquidata direttamente in favore del legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
In coerenza con il criterio della soccombenza, le spese per le CTU debbono rimanere integralmente a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti sicché l'attrice ha diritto alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto all'ausiliario del magistrato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a corrispondere in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1
12 complessivi euro 25.449,63, oltre ad euro 610 per spese tecniche;
Parte_1
condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da liquidate in complessivi euro 5.000, oltre al rimborso delle spese Parte_1
generali, cpa e iva per compensi ed euro 237 per esborsi sostenuti, da corrispondere direttamente in favore del legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti.
Così deciso in Lucca, 28.2.2025
Il Giudice
Michela Boi
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 617/2023
Oggi 28 febbraio 2025, alle ore 10.45, innanzi al Giudice Michela Boi , sono comparsi: per , l'Avv. SILVIA MARCUCCI, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
MASSAGLI LORENZO
per , l'Avv. DI BISCEGLIE MARCO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Michela Boi
1 Riaperto il verbale alle ore 16.38, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 617/2023 r.g. promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
MASSAGLI
ATTRICE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco DI BISCEGLIE, Nicoletta
RABIOLO, Alessandra DI BUGNO e Alessio COLI
CONVENUTA
OGGETTO
Responsabilità extracontrattuale, art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lucca, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis rejectis, condannare, per le ragioni di cui in atti, la parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro 28.654,25
(ventottomilaseicentocinquantaquattro/25) da quantificare sulla base della valutazione medico- legale effettuata dal CTU Dott. o comunque, nella misura maggiore o minore Persona_1
2 che il Giudice adito riterrà di giustizia, con addizione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condannare la convenuta al saldo delle spese di CTU liquidate al Dott. Persona_1
Condannare la convenuta al ristoro delle spese di consulenza tecnica di parte a favore dell'attrice (come da prenotula del CTP allegata alla nota spese e comunque Persona_2
considerate congrue dallo stesso ctu , in quanto le spese sostenute per la Persona_1
consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsare (Cass. 18/05/15 n. 10173).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adversis rejectis:
- in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte contro l' Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno in relazione alla propria condotta valutata ex art.1227 c.c.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con
l'aumento previsto dall'art.4 comma 1bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha vocato in giudizio Parte_1
l' esponendo che: Controparte_1
- in data 25.4.2020, mentre si trovava all'interno dell'ospedale Versilia, nel corridoio che portava al reparto di medicina di urgenza, era caduta a causa della presenza di un'imperfezione del pavimento (in particolare, sul pavimento era presente una striscia adesiva di colore giallo e nero che si era distaccata in una minima parte, non agevolmente visibile); - in conseguenza della
3 caduta, si era fratturata il versante femorale prossimo al ginocchio (quest'ultimo già oggetto di protesi) e, pertanto, era stata immediatamente ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- in data 2.5.2022 era stata dimessa, ma, oltre ad un danno temporaneo, aveva riportato conseguenze irreversibili. Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti, ed evocando principalmente il disposto dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, la regola generale prevista dall'art. 2043 c.c.), l'attrice ha chiesto di veder risarciti tutti i danni subiti al proprio diritto alla salute, quantificando il danno come da relazione descrittiva allegata all'atto di citazione.
Con comparsa depositata il 29.5.2023, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando preliminarmente la dinamica del fatto così come ricostruita nell'atto
[...]
introduttivo, in quanto: - la richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale recava una descrizione dell'infortunio diversa da quella rappresentata in citazione;
- non erano state dimostrate le circostanze di tempo e luogo in cui il fatto si sarebbe verificato, né la dinamica dell'evento. Parte convenuta ha inoltre negato che lo stato dei luoghi fosse connotato in termini di pericolosità, sostenendo che la caduta fosse piuttosto riconducibile alla condotta dell'attrice, in quanto il nastro adesivo era finalizzato proprio a segnalare un pericolo e, dunque, a dissuadere l'utente dal passarci sopra/vicino. Da ultimo ha contestato la mancanza di prova del danno patito dall'attrice oltre che la sua quantificazione. Ha chiesto pertanto l'integrale rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale, cui è seguito l'espletamento di una CTU medico-legale. In seguito, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna, esaurita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
***
Avendo l'attrice invocato il paradigma risarcitorio delineato dall'art. 2051 c.c., non sembra inopportuno ripercorrere brevemente i presupposti applicativi della norma richiamata e le implicazioni che la relativa applicazione determina in punto di distribuzione dell'onere della prova.
In primo luogo, l'evento dannoso deve essere cagionato dalla cosa, e cioè essere derivato o da forza dinamica intrinseca alla cosa stessa o dall'interazione tra la cosa e concause naturali o umane.
4 Secondariamente, deve ricorrere un rapporto di custodia tra la res e il soggetto che si assume responsabile. Tale rapporto si configura come una relazione di carattere fattuale, implicante un potere di governo della cosa, che descrive un'attività esercitabile sulla cosa in virtù della detenzione. Siffatto potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Spetta al giudice di merito valutare se, in concreto, sussista o meno tale potere.
L'onere di dimostrare tali presupposti fattuali incombe sull'attore e, qualora tale onere risulti assolto, spetta al convenuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito. È invero un dato da tempo acquisito in giurisprudenza che quella descritta dall'art. 2051 c.c. sia un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che il convenuto possa liberarsi solo provando il caso fortuito, inteso come un elemento idoneo a spezzare il nesso causale tra la cosa e l'evento. A tal proposito, è stato ritenuto che “il nesso causale debba essere negato non solo, come è ovvio, in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile - c.d. fortuito incidentale” (Cass. civ. 2563/2007).
Tale fatto ben può consistere nella stessa condotta del danneggiato. Più esattamente, il comportamento del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (con conseguente applicazione, anche d'ufficio, dell'art. 1227 c.c.) o un'efficienza causale esclusiva
(con conseguente esclusione del diritto risarcitorio). Come recentemente affermato dalla Suprema
Corte nel suo massimo consesso, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
5 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cass., Sez. U, Ordinanza
n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò posto, l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato quanto allegato nell'atto di citazione, vale a dire che la caduta, nella quale l'attrice ha riportato la frattura del versante femorale, è stata causata da un'imperfezione della pavimentazione dell'Ospedale Versilia. Per meglio dire, la caduta è stata cagionata dalla presenza, lungo un corridoio dell'ospedale, di un leggero rialzo della pavimentazione, apprezzabile nelle fotografie che rappresentano i luoghi di causa (doc. 1 allegato all'atto di citazione, 2, 3 e 4 allegate alla seconda memoria di parte convenuta).
In primo luogo, deve osservarsi che, sebbene nella comparsa di costituzione, la convenuta contesti – tra l'altro – la mancata precisa individuazione del luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto, dal contenuto degli atti di entrambe le parti e dagli elementi probatori a disposizione
(anche offerti dalla stessa parte convenuta) in realtà è univocamente individuabile il teatro dell'evento.
Invero, nella prima memoria, a fronte delle contestazioni della convenuta, l'attrice ha precisato di essere caduta nel corridoio che, dall'ingresso del Pronto Soccorso, portava nel reparto di
Medicina d'Urgenza. Ebbene, la stessa , nella propria relazione di informazioni sul CP_1
sinistro, dà atto di aver eseguito un sopralluogo presso il Pronto Soccorso riscontrando la presenza, nella suddetta zona, di un unico corridoio avente un nastro giallo e nero su un angolo, ovverosia il corridoio che, dalla sala d'attesa del Pronto Soccorso, conduce alla sala visita di media e bassa intensità del Pronto Soccorso, al Pronto Soccorso pediatrico e ad altri ambulatori e servizi del presidio ospedaliero. Di tale corridoio sono state allegate le relative fotografie (v. in particolare docc. 1, 2, 3 e 4 allegati alla seconda memoria di parte convenuta), le quali sono state esibite alla testimone che vi ha riconosciuto il luogo in cui si era verificato il Tes_1
sinistro. La teste ha evidenziato che l'odierna attrice era inciampata nel rialzo del pavimento visibile nelle fotografie nn. 3 e 4 di parte convenuta, precisando di aver assistito all'accaduto, trovandosi al di là della porta che si poteva intravedere nella fotografia n. 1 di parte convenuta.
Ha inoltre aggiunto di aver provveduto personalmente a scattare la fotografia allegata al doc. 1 dell'atto di citazione, raffigurante il rialzo nel pavimento su cui era caduta la . Parte_1
6 Non v'è dunque alcun dubbio circa la corretta individuazione del luogo di verificazione dell'incidente.
Quanto alla dinamica del sinistro, la testimone ha fornito una descrizione chiara dei fatti avvenuti in sua presenza, cui ha potuto assistere da una breve distanza (circa 4/5 mt).
In particolare, la ha fatto presente di aver accompagnato la (sua suocera) Tes_1 Parte_1
presso l'ospedale Versilia, dove era ricoverato il coniuge, per portargli il pranzo. Era però rimasta ad attenderla all'inizio del corridoio del Pronto Soccorso, non potendo proseguire oltre in ragione delle limitazioni previste durante il periodo di diffusione del virus Sars-Cov. 2; mentre la percorreva il corridoio del Pronto Soccorso, l'aveva vista cadere a causa di un Parte_1
rialzo nel pavimento, posto sull'angolo, in un punto sormontato da una striscia gialla e nera. La testimone ha precisato che in loco erano assenti cartelli che segnalassero l'esistenza della detta difformità sul pavimento. Aveva immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari (allertati anche dalle urla di dolore della suocera), che avevano soccorso la e dai quali aveva Parte_1
appreso che quest'ultima avrebbe dovuto essere operata all'anca. Non potendo accedere al corridoio dove si era verificato l'evento, aveva provveduto a fotografare il punto in cui si era verificata la caduta (doc. 1 di parte attrice).
La ricostruzione dei fatti offerta dalla testimone appare assolutamente verosimile e coerente con le ulteriori emergenze istruttorie.
Invero, come detto, vi è perfetta coincidenza tra i luoghi indicati da parte attrice come teatro dell'evento, quelli riconosciuti dalla testimone oculare e quelli indicati dalla stessa convenuta come gli unici rispondenti alla descrizione di controparte.
La dinamica descritta dalla testimone oculare è certamente compatibile con lo stato dei luoghi, attesa la presenza di una difformità nel pavimento visibile dalla documentazione fotografica in atti (v. in particolare, doc. 1 di parte attrice, che raffigurante il punto esatto della caduta riprodotto nell'immediatezza). Inoltre, dal verbale di Pronto Soccorso si evince che, anche nell'immediatezza del fatto, l'odierna attrice aveva rappresento una caduta nel corridoio dell'ospedale, mentre si recava in medicina d'urgenza.
A fronte della chiara deposizione di una testimone oculare, intrinsecamente attendibile e coerente con gli ulteriori elementi a disposizione, non appare rilevante la discrasia evidenziata da parte convenuta tra la ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione e quella di cui alla prima
7 richiesta stragiudiziale formulata dalla danneggiata, ove veniva fatto riferimento ad una caduta dovuta al pavimento scivoloso.
Ed infatti, già nella successiva corrispondenza, la , a mezzo del proprio legale, Parte_1
aveva chiarito che il fatto era avvenuto a causa della presenza nel pavimento di strisce adesive, di colore giallo-nere, parzialmente distaccate. Appare, dunque, evidentemente frutto di un possibile fraintendimento l'iniziale riferimento al pavimento scivoloso, immediatamente precisato e rettificato nei termini di cui all'atto di citazione, che hanno trovato riscontro nell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio.
Quanto alla posizione della convenuta, è pacifica l'esistenza di un rapporto di custodia con la res
(trattandosi di un corridoio dell'Ospedale Versilia) e l'esistenza di un potere di governo sulla medesima, il cui esercizio avrebbe certamente potuto scongiurare l'evento, o rimuovendo la situazione di pericolo o impedendo a terzi il relativo passaggio.
Essendo certamente provato che la caduta dell'attrice si sia verificata in prossimità del rialzamento sul pavimento del corridoio (e, dunque, che l'evento dannoso sia casualmente riconducibile alla res), come anticipato deve escludersi nel caso di specie la configurabilità del caso fortuito. Invero, tenuto conto dello stato dei luoghi, la condotta dell'attrice (che, nel percorrere il corridoio, è passata sul punto in cui era presente un'anomalia) non rappresenta un evento assolutamente eccezionale ed imprevedibile, idoneo a rescindere il nesso causale. E ciò per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, l'anomalia del pavimento, visibile da una fotografia di dettaglio (quale quella in atti), non presentava certamente proporzioni tali da palesare all'utente una situazione di pericolo agevolmente e immediatamente percepibile, trattandosi di un piccolo sollevamento di un angolo della pavimentazione.
Analogamente, gli strumenti utilizzati dall' per segnalare l'esistenza del pericolo CP_1
appaiono del tutto inidonei e insufficienti allo scopo, essendo limitati all'apposizione di una striscia di nastro gialla e nera in prossimità della difformità. La convenuta fa particolarmente leva su tale aspetto, sostenendo che la presenza di tale striscia avrebbe dovuto indurre l'attrice a non passare su tale area, aggirando così il pericolo.
Questo giudicante, tuttavia, non ritiene che la semplice presenza della striscia di nastro colorata potesse indurre inequivocabilmente l'utente a percepire l'esistenza di tale pericolo. Invero, in assenza di una di una segnalazione maggiormente visibile ed inequivoca o di strumenti idonei ad
8 inibire il passaggio, la presenza del nastro lungo il pavimento non è sufficientemente idonea a rendere del tutto eccezionale ed imprevedibile la condotta di un utente che vi cammini sopra. E ciò a fortiori ove si consideri che l'anomalia era presente nel corridoio dell'ala di Pronto
Soccorso, destinata al passaggio anche di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza.
Che la presenza del nastro di colore giallo e nero sull'angolo dove si era verificata la caduta non fosse inequivocabilmente associabile a un pericolo connesso ad una anomalia sulla pavimentazione è desumibile dal fatto che, come apprezzabile nella fotografia n. 2 prodotta dalla convenuta, sullo stesso corridoio erano presenti altre strisce dello stesso nastro, collocate l'una parallela all'altra, apparentemente non associabili a situazioni di pericolo. In buona sostanza, pure a fronte della presenza delle strisce nero-gialle sul corridoio, comunque non sarebbe ravvisabile il caso fortuito in quanto questo genere di segnaletica del pericolo non pare connotata da oggettiva univocità in tal senso, ove si consideri che dette strisce erano presenti anche in altri punti del medesimo corridoio senza essere tuttavia immediatamente associabili alla presenza di un pericolo.
Detto altrimenti, non vi erano ragioni per ritenere che un utente medio potesse avvedersi del pericolo esistente e, pertanto, si astenesse dal passare in quel punto. Non può pertanto attribuirsi alla alcuna colpa per non essersi avveduta dell'esistenza dell'anomalia sulla Parte_1
pavimentazione, che ne ha provocato la caduta.
Tanto affermato sull'an debeatur, può passarsi ai profili più strettamente risarcitori.
Dal momento che parte convenuta ha fin da subito contestato la quantificazione del danno offerta dalla parte attrice, è stata espletata una CTU in corso di causa la quale ha quantificato in misura pari al 9,5% il danno biologico permanente e ha così stimato il danno temporaneo: totale per 30 giorni;
al 75% per 30 giorni;
al 50% per 35 giorni;
al 25% per 45 giorni.
Gli esiti della relazione tecnica sono stati oggetto di osservazioni solo da parte della convenuta, con riferimento alla valutazione dei postumi permanenti, sul presupposto che la relazione descrittiva del danno biologico versata in atti da parte attrice, basandosi sulle tabelle ANIA
(sovrapponibili alle valutazioni RC), aveva invece ravvisato una invalidità permanente nella misura dell'8%. Ebbene, tali osservazioni non meritano accoglimento, in quanto non fondate su censure di carattere tecnico rispetto alle valutazioni svolte dal CTU, bensì sulla mera difformità di tale risultanza da una relazione allegata da parte attrice.
9 Il CTU, d'altro canto, nel replicare alle osservazioni del CTP, ha compiutamente spiegato, da un punto di vista medico-sanitario, le ragioni per le quali è pervenuto alla stima della invalidità permanente nei termini di cui all'elaborato peritale. In particolare, ha osservato come tale maggiore valutazione è da ricondursi al fatto che "la lesione e l'intervento per la stabilizzazione della lesione ossea può determinare una alterazione della meccanica bioarticolare della protesi
(ginocchio flesso) con maggior uso ed instabilità delle componenti protesiche soprattutto a carico del politene ad alta intensità con maggior consumo ed ad un necessario intervento di sostituzione".
Ebbene, a fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni del CTP di parte convenuta debbono trovare accoglimento le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice.
Non pertinente, inoltre, appare il riferimento, nelle considerazioni del CTP di parte convenuta, alla configurabilità di un vizio di ultra-petizione nel riconoscimento di una percentuale superiore a quella prospettata. Ed infatti, il vizio richiamato può configurarsi esclusivamente nei rapporti tra la domanda e la pronuncia giudiziale, non invece con riferimento alla valutazione
(squisitamente tecnica) del danno alla salute (e della sua entità).
Invero, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento a disposizione del giudice per la risoluzione di problematiche di natura tecnica, allorché le domande formulate dalle parti (e, dunque, la decisione da assumere) non implichino esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, bensì richiedano anche di affrontare questioni tecniche. Il quesito posto al CTU ha infatti ad oggetto la valutazione (tecnica) del danno biologico patito dall'attrice, che ben può essere difforme (in termini deteriori o, parimenti, superiori) rispetto al danno prospettato dalla parte.
Questione affatto diversa (sulla quale si vedrà meglio infra) è quella dei limiti al potere decisionale del giudice rinvenibili nelle domande delle parti.
Dunque, del tutto legittimamente, il CTU ha valutato il danno biologico nei termini risultanti dalla documentazione analizzata e dall'esame della paziente (peraltro la consulenza di parte è del tutto priva di valore probatorio, come da costante giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Non coglie nel segno, inoltre, la contestazione formulata dalla convenuta con riferimento all'asserito riferimento, da parte del CTU, alle Tabelle ANIA, in luogo dei barèmes medico-legali usati per la valutazione della responsabilità civile.
10 Ebbene, ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare la necessità di fare riferimento a criteri medico-legali e ad un baréme dotato di criteri di scientificità, non potendosi determinare tale percentuale in via equitativa (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Laddove la valutazione del CTU sia fondata su dei criteri scientifici, la parte che voglia eventualmente censurarne la relativa attendibilità è onerata di indicarne le ragioni, non potendosi limitare a indicare altri criteri preferenziali, senza supportare, sotto un profilo tecnico-scientifico, tale affermazione.
In ogni caso, deve evidenziarsi che nel caso in esame, nelle osservazioni del CTP di parte convenuta, si legge, testualmente che “è noto in letteratura medico legale che le valutazioni
ANIA tendono ad essere in generale sovrapponibili o addirittura inferiori rispetto a quelle RC”.
Dunque, i criteri ANIA sostanzialmente corrispondono a quelli RC, o sono addirittura inferiori, di talchè non è dato comprendere quale sia la censura svolta dalla convenuta atteso che, per
Parte ammissione dello stesso CTP nominato dalla le valutazioni RC porterebbero a risultati analoghi se non superiori a quelli ottenibili con applicazione dei criteri ANIA.
In definitiva, sulla scorta delle valutazioni del CTU, che si condividono pienamente, e facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di NO (che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, rappresentano lo standard di riferimento nella liquidazione del danno equitativo da lesioni personali a livello nazionale: cfr. tra le molte Cass. 12408/2011), il danno biologico liquidabile risulta pari a euro 23.387, importo dato dalla somma di euro 14.044
(danno permanente) ed euro 9.343 euro (danno temporaneo). Deve precisarsi che, poichè che le tabelle non contemplano punti di invalidità decimali, ai fini della quantificazione, la misura del danno permanente presa in considerazione è pari al 9%.
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, riferibile esclusivamente alle lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti nonchè alle lesioni derivanti da colpa medica.
Il danno sopra accertato è quello che, secondo la più recente giurisprudenza, può essere definito biologico o dinamico-esistenziale. Da tale voce di danno si distingue il c.d. danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, “ove dedotto e provato”, deve formare oggetto di separata
11 valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). Affinché possa essere oggetto di riconoscimento, pertanto, deve essere oggetto di specifica e puntuale allegazione, prima ancora che di prova.
Nel caso di specie, l'attore non ha circostanziato l'esistenza di un danno morale, né i fatti posti a fondamento dello stesso, limitandosi a richiederne la quantificazione nella misura di 1/3 rispetto al danno biologico.
L'importo sopra determinato, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità
(per tutte, Cass., Sez. Un., Sentenza del 17/02/95 n.1712), deve essere devalutato fino alla data del sinistro, per poi essere rivalutato, anno per anno, con l'aggiunta degli interessi al saggio legale, per cui l'importo in definitiva dovuto dalla convenuta ammonta a euro 25.449,63.
L'importo è lievemente superiore a quello di cui alle conclusioni contenute in atto di citazione, ma occorre considerare, da un lato, che l'attrice ha concluso in via alternativa anche per il conseguimento della diversa somma “che risulterà dall' istruttoria” e, dall'altro lato, che l'importo qui liquidato è già comprensivo degli interessi, comunque espressamente richiesti dalla parte attrice. Non si pone, pertanto, alcun problema di ultra-petizione.
Devono inoltre essere riconosciute all'attrice le spese per CTP, pari a complessivi 610 euro, come da nota spese in atti.
Non resta che soffermarsi sulla regolazione delle spese di lite.
La soccombenza ricade integralmente sulla convenuta stante l'accoglimento della domanda attorea;
le spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi, previsti per lo scaglione di riferimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al rimborso per spese vive. La somma va liquidata direttamente in favore del legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
In coerenza con il criterio della soccombenza, le spese per le CTU debbono rimanere integralmente a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti sicché l'attrice ha diritto alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto all'ausiliario del magistrato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a corrispondere in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1
12 complessivi euro 25.449,63, oltre ad euro 610 per spese tecniche;
Parte_1
condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_3
da liquidate in complessivi euro 5.000, oltre al rimborso delle spese Parte_1
generali, cpa e iva per compensi ed euro 237 per esborsi sostenuti, da corrispondere direttamente in favore del legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti.
Così deciso in Lucca, 28.2.2025
Il Giudice
Michela Boi
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