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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5536/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10.12 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco
Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 12.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5536/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. DRISALDI LUCIANO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. CIOCCA IVANOE CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato domanda di pensione anticipata (cd. quota 100) in data Parte_1
23.9.2021, considerando come contribuzione utile anche quella riferibile ai quattro anni di malattia specifica per TBC, a norma dell'art. 4 l. 218/1952.
L' ha rigettato la domanda, eccependo che le settimane contributive risultavano in CP_1
numero di 1976 anziché 1781, e pertanto insufficienti.
I ricorsi amministrativi non portavano al risultato sperato dal , poiché l' Pt_1 CP_1
negava la sussistenza del requisito della contribuzione minima anche anteriore al periodo di malattia per TBC, onde poter beneficiare della normativa speciale dettata per i colpiti dalla malattia.
È stato pertanto introdotto il presente giudizio, nel quale il ricorrente ha chiesto “Voglia il
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare il
pagina 2 di 5 diritto di alla pensione anticipata quota 100 con decorrenza dal 1 Parte_1
novembre 2021 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione in favore del
[...]
ricorrente della prestazione nella misura di legge e al pagamento dei ratei maturati da novembre 2021 a marzo 2023, oltre accessori, essendo stata liquidata la Pensione VO dal
1 aprile 2023. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ex D.M. n. 147/2022, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ciò che il ricorrente evidenzia è il fatto di aver chiesto ed ottenuto il riscatto degli anni di laurea maturando una contribuzione aggiuntiva di 5 settimane tra il 1.1.2.1974 ed il
31.12.1974, anteriore alla malattia per TBC, il che consentirebbe di ritenere soddisfatto anche il criterio della contribuzione anteriore alla malattia preteso dall' . CP_1
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Sostiene, nello specifico, (i) che la contribuzione da riscatto di laurea non sarebbe valida al fine preteso dal ricorrente, richiedendo la legge almeno una settimana di contribuzione
“effettiva”, anteriore alla TBC, tale essendo solo quella derivante da attività lavorativa effettiva;
(ii) la domanda di riscatto della laurea sarebbe stata presentata in data 23.6.2022, ed il relativo onere pagato il 26.9.2022, quindi comunque dopo la domanda di pensione quota 100: ciò significa che al tempo della domanda di pensione anticipata i requisiti di legge in ogni caso non sussistevano;
(iii) il ricorrente ha proposto domanda di pensione di vecchiaia in data 1.4.2023: ciò configurerebbe acquiescenza al rigetto della domanda di pensione anticipata.
La causa è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Ciò che rileva ai fini della decisione non è stabilire se i contributi da riscatto abbiano pagina 3 di 5 natura effettiva e partecipino “della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva” ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva (arg. ex Cass. S.U. 3667/1995), né chiarire se il versamento degli oneri contributivi in seguito alla domanda di riscatto produca effetti giuridici ex tunc, ossia riconducibili al tempo risalente a cui la contribuzione riscattata si riferisce.
Invero, ciò che risulta determinante, e pacifico in causa, è il fatto che la domanda di riscatto del periodo di laurea a fini pensionistici è stata presentata dall'odierno ricorrente solo in data 23.6.2022, cioè successivamente alla domanda di pensione anticipata per cui è
causa (23.9.2021).
Quand'anche si attribuisse al riscatto efficacia ex tunc, e dunque, nel caso di specie, si retrodatassero gli effetti della contribuzione alle settimane comprese tra il 1 ed il
31.12.1974, è evidente che, presupponendo tale conseguenza necessariamente la domanda di riscatto, se questa è successiva rispetto alla domanda di pensionamento non può che risultare irrilevante ai fini della decisione della seconda.
In altri termini, al tempo della domanda di pensione anticipata per cui è lite (23.9.2021), il presupposto di legge del possesso di almeno una contribuzione antecedente il periodo di malattia TBC che si vorrebbe rilevasse ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica anticipata richiesta, pacificamente non esisteva, essendosi verificato solo successivamente
(22.6.2022) il necessario presupposto logico e giuridico per il prodursi dell'effetto
(l'incremento della contribuzione utile fino al minimo necessario) richiesto con la prima domanda presentata.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione del ricorrente di versare nelle ipotesi per cui l'art. 152 disp. att. cpc lo esenta dall'obbligo di rifusione delle spese.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente ma prende atto della esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5536/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10.12 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco
Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 12.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5536/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. DRISALDI LUCIANO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. CIOCCA IVANOE CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato domanda di pensione anticipata (cd. quota 100) in data Parte_1
23.9.2021, considerando come contribuzione utile anche quella riferibile ai quattro anni di malattia specifica per TBC, a norma dell'art. 4 l. 218/1952.
L' ha rigettato la domanda, eccependo che le settimane contributive risultavano in CP_1
numero di 1976 anziché 1781, e pertanto insufficienti.
I ricorsi amministrativi non portavano al risultato sperato dal , poiché l' Pt_1 CP_1
negava la sussistenza del requisito della contribuzione minima anche anteriore al periodo di malattia per TBC, onde poter beneficiare della normativa speciale dettata per i colpiti dalla malattia.
È stato pertanto introdotto il presente giudizio, nel quale il ricorrente ha chiesto “Voglia il
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare il
pagina 2 di 5 diritto di alla pensione anticipata quota 100 con decorrenza dal 1 Parte_1
novembre 2021 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione in favore del
[...]
ricorrente della prestazione nella misura di legge e al pagamento dei ratei maturati da novembre 2021 a marzo 2023, oltre accessori, essendo stata liquidata la Pensione VO dal
1 aprile 2023. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ex D.M. n. 147/2022, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ciò che il ricorrente evidenzia è il fatto di aver chiesto ed ottenuto il riscatto degli anni di laurea maturando una contribuzione aggiuntiva di 5 settimane tra il 1.1.2.1974 ed il
31.12.1974, anteriore alla malattia per TBC, il che consentirebbe di ritenere soddisfatto anche il criterio della contribuzione anteriore alla malattia preteso dall' . CP_1
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Sostiene, nello specifico, (i) che la contribuzione da riscatto di laurea non sarebbe valida al fine preteso dal ricorrente, richiedendo la legge almeno una settimana di contribuzione
“effettiva”, anteriore alla TBC, tale essendo solo quella derivante da attività lavorativa effettiva;
(ii) la domanda di riscatto della laurea sarebbe stata presentata in data 23.6.2022, ed il relativo onere pagato il 26.9.2022, quindi comunque dopo la domanda di pensione quota 100: ciò significa che al tempo della domanda di pensione anticipata i requisiti di legge in ogni caso non sussistevano;
(iii) il ricorrente ha proposto domanda di pensione di vecchiaia in data 1.4.2023: ciò configurerebbe acquiescenza al rigetto della domanda di pensione anticipata.
La causa è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Ciò che rileva ai fini della decisione non è stabilire se i contributi da riscatto abbiano pagina 3 di 5 natura effettiva e partecipino “della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva” ai fini dell'anzianità assicurativa e contributiva (arg. ex Cass. S.U. 3667/1995), né chiarire se il versamento degli oneri contributivi in seguito alla domanda di riscatto produca effetti giuridici ex tunc, ossia riconducibili al tempo risalente a cui la contribuzione riscattata si riferisce.
Invero, ciò che risulta determinante, e pacifico in causa, è il fatto che la domanda di riscatto del periodo di laurea a fini pensionistici è stata presentata dall'odierno ricorrente solo in data 23.6.2022, cioè successivamente alla domanda di pensione anticipata per cui è
causa (23.9.2021).
Quand'anche si attribuisse al riscatto efficacia ex tunc, e dunque, nel caso di specie, si retrodatassero gli effetti della contribuzione alle settimane comprese tra il 1 ed il
31.12.1974, è evidente che, presupponendo tale conseguenza necessariamente la domanda di riscatto, se questa è successiva rispetto alla domanda di pensionamento non può che risultare irrilevante ai fini della decisione della seconda.
In altri termini, al tempo della domanda di pensione anticipata per cui è lite (23.9.2021), il presupposto di legge del possesso di almeno una contribuzione antecedente il periodo di malattia TBC che si vorrebbe rilevasse ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica anticipata richiesta, pacificamente non esisteva, essendosi verificato solo successivamente
(22.6.2022) il necessario presupposto logico e giuridico per il prodursi dell'effetto
(l'incremento della contribuzione utile fino al minimo necessario) richiesto con la prima domanda presentata.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione del ricorrente di versare nelle ipotesi per cui l'art. 152 disp. att. cpc lo esenta dall'obbligo di rifusione delle spese.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente ma prende atto della esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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