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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 40920/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Salita di
San Nicola da Tolentino n. 1/b in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
ed Controparte_1 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla sede in
Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, rappresentati e difesi dal proprio funzionario Avv. Maria Grassi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
Resistenti
Oggetto: richiesta risarcimento del danno conseguente a malfunzionamento dell'algoritmo nel conferimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico
2023/2024
Conclusioni: come in atti e da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 22.12.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia B – Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS”; e per l'effetto - CONDANNARE il
[...]
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il Controparte_1
punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; -CONDANNARE il
resistente al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 16.043,67, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Al riguardo ha esposto: -di aver trasmesso domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima
Fascia B, per la classe di concorso “ADSS”, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
-di essere stata collocata, in sede di pubblicazione delle GPS, alla seguente posizione: -Classe di concorso ADSS posizione n. 2429 con 84.5 punti;
-che successivamente il punteggio di 84.5 è stato dimezzato a 42.5 totali con
Pa nota del D.S. dell' al terzo giorno di supplenza e la stessa Persona_1
è stata revocata;
-di non aver ottenuto, a seguito della pubblicazione di ulteriori bollettini
Par nomine da parte dell' di Roma, il conferimento di alcun incarico di
2 supplenza, pur in considerazione della posizione vantata all'interno della predetta graduatoria;
-che, con il bollettino del 2.10.2023, venivano nominati docenti con punteggio inferiore e che la medesima situazione si verificava con il bollettino nomine del
12.10.2023;
-che ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza ai successivi giri di nomina sono stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche candidati con punteggio inferiore;
-che l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, ha considerato essa ricorrente come rinunciataria, estromettendola in tal modo dalla possibilità di ottenere un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso per infondatezza.
Istruita documentalmente e con richiesta di chiarimenti, all'udienza cartolare del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni, limitando la domanda risarcitoria all'importo di € 1.317,02, con detrazione dei 246 giorni lavorativi per i quali ha percepito la retribuzione e rinunciando altresì alla domanda di riconoscimento dei 12 punti.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito svolti.
Il resistente ha qualificato la ricorrente come rinunciataria CP_1
all'incarico, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022, art. 12, a norma del quale: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. (…) 3.
3 Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento. (…)
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
In particolare il ha precisato che la posizione della ricorrente, già CP_1
processata nel primo turno di nomina di cui al Bollettino prot. n. 29299
4 dell'08.09.2023 dell'Ambito territoriale per la provincia di Roma per le classi di concorso A022 e A012, non poteva essere processata una seconda volta nel successivo turno di nomina del 22.09.2023 ove sono stati legittimamente nominate i candidati menzionati nel ricorso per effetto del naturale scorrimento della graduatoria.
Il sistema dell'algoritmo – continua il - processa una sola volta la CP_1
posizione di ogni candidato e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente.
Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto, da un lato, la ricorrente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato alle concorrenti menzionate nel ricorso con punteggio inferiore (vedasi al riguardo domanda di partecipazione allegata in atti), dall'altro, l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinchè la medesima potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti.
Si ritiene infatti, sulla base di un'interpretazione letterale della previsione sopra indicata, che la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, di determinate sedi comporti esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non indicate tra le sue preferenze e non già l'esclusione dello stesso dall'intera procedura di conferimento degli incarichi, essendogli consentito di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
In altre parole l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi
è prevista solo per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza da parte del docente iscritto alle GPS, che omette di proporre ulteriore istanza telematica rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento o nel caso di rinuncia all'incarico da parte del docente, che ricevuta tramite sistema
5 informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la copiosa giurisprudenza di merito versata in atti, tra cui ex plurimis sentenza Corte Appello Roma Lavoro
n. 1125/2025, che così si esprime: “L'Amministrazione ritiene viceversa che debba considerarsi rinunciatario il candidato che al primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso, tipologie di posto che ha indicato, perdendo così, definitivamente, la possibilità di ottenere il conferimento di un incarico collimante con le preferenze espresse anche nei successivi turni di nomina.
Tuttavia, tale interpretazione non trova alcun riscontro logico e letterale nella normativa in parola. Infatti, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
In nessun passaggio della normativa ministeriale si statuisce che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che indicate, questi si consideri rinunciatario nelle successive tornate;
al contrario, qualora successivamente al primo turno di nomina si rendano disponibili nuovi posti per la sede, classe di concorso o tipologia di posto prescelta dal candidato, il è obbligato a CP_1
ripercorrere la graduatoria sin dall'inizio offrendo il posto al candidato con il maggior punteggio per quella classe di concorso che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quel tipo di incarico.
Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione sarebbe equivalente la posizione dei docenti che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito, collimante con le preferenze espresse, e quella dei docenti ai quali l'incarico non è stato conferito perché riguardante una sede, una classe di concorso, una tipologia di
6 posto non indicate nelle preferenze. Invero, l'ordinanza ministeriale opera un chiaro distinguo tra il caso in cui il docente non abbia indicato una sede- classe di concorso o tipologia e di posto- e quello in cui il docente abbia richiesto talune sedi, sia stato destinatario di una proposta di incarico e la abbia rifiutata. Nel primo caso, laddove il docente abbia rifiutato ad un incarico rispondente alle preferenze espresse, questi correttamente si intende rinunciatario, proprio in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può subire rallentamenti per motivi o aspettative personali dei candidati;
in egual misura, laddove il docente non abbia indicato alcuna sede, egli sarà considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta dell'Amministrazione. Viceversa, laddove l'aspirante abbia indicato un numero preciso di posti, sedi e classi di concorso, e nel primo turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, questi dovrà considerarsi rinunciatario in riferimento ai posti, alle sedi e alle classi di concorso disponibili, ma non prescelte, dovendo, però, essere preso in considerazione nei successivi turni di nomina (entro il 31 dicembre) qualora si rendessero disponibili posti, sedi e classi di concorso dallo stesso indicati e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria”.
Nella fattispecie in esame dalla domanda di partecipazione della ricorrente, allegata in atti, risultano espressamente indicate le sedi che sono state attribuite nel successivo turno di nomina a docenti con punteggio inferiore.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la ricorrente avrebbe dovuto essere
Contr convocata tramite con ottenimento di una cattedra annuale e con maturazione altresì dell'intera retribuzione prevista dal CCNL scuola di riferimento.
A tal proposito si osserva tuttavia che le iniziali richieste, formulate nel ricorso introduttivo per il risarcimento del danno per un periodo di 268 giorni lavorativi dal 2.10.2023 al 30.06.2024, sono state riformulate e ridimensionate alla luce delle eccezioni svolte dal resistente ed hanno pertanto tenuto conto CP_1
7 dei 246 giorni lavorativi effettuati nell'anno scolastico di riferimento e per i quali la ricorrente ha già percepito la retribuzione.
Ne consegue che residua un credito pari ad € 1.317,02 parametrato ai 26 giorni lavorativi non retribuiti.
Tale calcolo, come riformulato, non è stato oggetto di contestazione specifica.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della CP_1
docente, della superiore somma di € 1317,02 a titolo di risarcimento del danno oltre accessori di legge.
La domanda di attribuzione del punteggio di 12 punti è stata invece oggetto di rinuncia da parte della ricorrente a fronte della maturazione del punteggio richiesto per svolgimento di una supplenza presso l'Istituto “J. Von Neumann” dal 27.09.2023 sino al 07.06.2024 (vedasi note del 13.05.2025).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, per disporre la compensazione per 5/6 delle spese di lite, mentre il deve essere condannato al pagamento del residuo 1/6, che si liquida CP_1
in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase studio, introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 40920/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il CP_1
resistente al pagamento, in favore di , della somma di € 1317,02 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'A.S. 2023/2024, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-compensa per 5/6 le spese di lite e condanna il resistente al CP_1
pagamento in favore della ricorrente del residuo 1/6 che liquida in € 250,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico
Naso dichiaratosi antistatario.
8 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma lì 7.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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