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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1640/22 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Palamara Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonio Ferragina
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
11.02.2025.
Con ricorso depositato il 29.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell' in servizio presso la Sala Controparte_1
Operativa Unificata (SOUP) con la qualifica di Operaio Idraulico Forestale Super
Specializzato, agiva in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma si € 2.600,91 a titolo di indennità di capo operaio relativamente agli anni dal 2018 al 2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente CP_1 argomentando per il rigetto del ricorso stante la nullità o inefficacia del contratto per
1 violazione di norme imperative in applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, contestando altresì nel merito la fondatezza della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La questione di fondo sottesa alla presente controversia, in ordine all'applicazione ai dipendenti dell' del CCNL dei lavoratori addetti alla Controparte_1 sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, sulla base del quale il ricorrente fonda il proprio diritto di credito, è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione
Lavoro, con sentenza n. 701 del 04.10.2019 (emessa dal dott. Aragona) le cui motivazioni si condividono.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
In particolare, il Tribunale ritiene che il contratto individuale di lavoro, nella parte in cui rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sia nullo, ex art. 1418, comma 1,
c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n.
165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III, la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel singolo regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339 c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D.
Lgs. n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n.
165/2001.
2 L' - così come in precedenza l' (Cassazione n. Controparte_1 CP_2
14530/2014) - quale ente pubblico non economico regionale è un'amministrazione pubblica (art. 1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per tale ragione è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2 Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165; Cassazione n. 10973/2015).
La pubblica amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia negoziale consentita quale datore di lavoro, è vincolata nella scelta del contratto collettivo cui assoggettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.
Il vincolo impone di regolamentare il rapporto individuale alle proprie dipendenze attraverso la disciplina predisposta dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, negoziata e individuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 40 e segg. D. Lgs. n. 165/01. Al datore di lavoro pubblico è quindi vietato regolamentare il singolo rapporto di lavoro facendo riferimento alle norme che trovano fonte nella contrattazione collettiva di diritto comune.
In tal senso, il contratto individuale di lavoro, fonte primaria del rapporto di lavoro, deve contenere un rinvio necessario, di natura dinamica, alla disciplina collettiva individuata dalla legge.
La norma che impone il vincolo è, come detto, l'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e segg. dello stesso testo legislativo.
L'art. 1, co. 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, di conseguenza, che “I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i.”.
L'esistenza del vincolo imperativo - punto di equilibrio tra le libertà collettive (art. 39
Costituzione) e i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Costituzione) - si argomenta, ulteriormente, sia sulla base delle disposizioni appena indicate, volte a
3 disciplinare l'autonomia negoziale collettiva del datore di lavoro pubblico, sia sulla base delle plurime disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 finalizzate a disciplinarne l'autonomia individuale, con particolare riferimento alle norme inerenti al trattamento economico (art. 45).
Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 40, co. 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001; Cass. n. 24216/2017, Cass. n. 23757/2018) e l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima contrattazione (art. 40.4
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), confermano a fortiori l'affermazione del vincolo legislativo.
Nel caso di specie, il contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente viola la norma imperativa sopra indicata – e, di conseguenza, gli artt. 40 e segg. D. Lgs. n.
165/2001 - nella parte (clausola 2 e 3) in cui rinviano al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico: contratto collettivo, quest'ultimo, estraneo alla sfera di azione delle norme contenute nel Titolo III del citato decreto sulla contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. I contratti individuali violano, di conseguenza, le norme collettive di riferimento individuate a norma dell'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 il quale predispone, in modo indiretto, il meccanismo normativo di individuazione del contratto collettivo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, ovvero dell'oggetto di riferimento del rinvio dinamico, tramite la strutturazione del relativo quadro procedimentale di conclusione.
In attuazione delle prescrizioni legislative, il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale
(2016-2018) include il personale non dirigente dipendente dalle “Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti” nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali (art. 2 e 4).
Di conseguenza, per il dipendente di trova necessaria Controparte_1 applicazione - in considerazione della data di deposito del ricorso e ferma restando la natura dinamica del rinvio - il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
4 non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1) quale fonte collettiva legislativamente individuata (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. Lav. sent.
701/2019).
Per le considerazioni che precedono, non applicandosi ai dipendenti dell'
[...] le disposizioni del CCNL dei lavoratori addetti alla sistemazione CP_1 idraulico-forestale e idraulico-agraria, non può riconoscersi al ricorrente il diritto all'indennità rivendicata, che su quel CCNL si fonda.
Si ritiene equo, stante la complessità della questione principale controversa in merito al CCNL applicabile alla fattispecie, compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 14.02.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1640/22 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Palamara Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonio Ferragina
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
11.02.2025.
Con ricorso depositato il 29.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell' in servizio presso la Sala Controparte_1
Operativa Unificata (SOUP) con la qualifica di Operaio Idraulico Forestale Super
Specializzato, agiva in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma si € 2.600,91 a titolo di indennità di capo operaio relativamente agli anni dal 2018 al 2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente CP_1 argomentando per il rigetto del ricorso stante la nullità o inefficacia del contratto per
1 violazione di norme imperative in applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, contestando altresì nel merito la fondatezza della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La questione di fondo sottesa alla presente controversia, in ordine all'applicazione ai dipendenti dell' del CCNL dei lavoratori addetti alla Controparte_1 sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, sulla base del quale il ricorrente fonda il proprio diritto di credito, è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione
Lavoro, con sentenza n. 701 del 04.10.2019 (emessa dal dott. Aragona) le cui motivazioni si condividono.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
In particolare, il Tribunale ritiene che il contratto individuale di lavoro, nella parte in cui rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sia nullo, ex art. 1418, comma 1,
c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n.
165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III, la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel singolo regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339 c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D.
Lgs. n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n.
165/2001.
2 L' - così come in precedenza l' (Cassazione n. Controparte_1 CP_2
14530/2014) - quale ente pubblico non economico regionale è un'amministrazione pubblica (art. 1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per tale ragione è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2 Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165; Cassazione n. 10973/2015).
La pubblica amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia negoziale consentita quale datore di lavoro, è vincolata nella scelta del contratto collettivo cui assoggettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.
Il vincolo impone di regolamentare il rapporto individuale alle proprie dipendenze attraverso la disciplina predisposta dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, negoziata e individuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 40 e segg. D. Lgs. n. 165/01. Al datore di lavoro pubblico è quindi vietato regolamentare il singolo rapporto di lavoro facendo riferimento alle norme che trovano fonte nella contrattazione collettiva di diritto comune.
In tal senso, il contratto individuale di lavoro, fonte primaria del rapporto di lavoro, deve contenere un rinvio necessario, di natura dinamica, alla disciplina collettiva individuata dalla legge.
La norma che impone il vincolo è, come detto, l'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e segg. dello stesso testo legislativo.
L'art. 1, co. 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, di conseguenza, che “I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i.”.
L'esistenza del vincolo imperativo - punto di equilibrio tra le libertà collettive (art. 39
Costituzione) e i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Costituzione) - si argomenta, ulteriormente, sia sulla base delle disposizioni appena indicate, volte a
3 disciplinare l'autonomia negoziale collettiva del datore di lavoro pubblico, sia sulla base delle plurime disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 finalizzate a disciplinarne l'autonomia individuale, con particolare riferimento alle norme inerenti al trattamento economico (art. 45).
Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 40, co. 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001; Cass. n. 24216/2017, Cass. n. 23757/2018) e l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima contrattazione (art. 40.4
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), confermano a fortiori l'affermazione del vincolo legislativo.
Nel caso di specie, il contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente viola la norma imperativa sopra indicata – e, di conseguenza, gli artt. 40 e segg. D. Lgs. n.
165/2001 - nella parte (clausola 2 e 3) in cui rinviano al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico: contratto collettivo, quest'ultimo, estraneo alla sfera di azione delle norme contenute nel Titolo III del citato decreto sulla contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. I contratti individuali violano, di conseguenza, le norme collettive di riferimento individuate a norma dell'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 il quale predispone, in modo indiretto, il meccanismo normativo di individuazione del contratto collettivo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, ovvero dell'oggetto di riferimento del rinvio dinamico, tramite la strutturazione del relativo quadro procedimentale di conclusione.
In attuazione delle prescrizioni legislative, il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale
(2016-2018) include il personale non dirigente dipendente dalle “Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti” nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali (art. 2 e 4).
Di conseguenza, per il dipendente di trova necessaria Controparte_1 applicazione - in considerazione della data di deposito del ricorso e ferma restando la natura dinamica del rinvio - il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
4 non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1) quale fonte collettiva legislativamente individuata (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. Lav. sent.
701/2019).
Per le considerazioni che precedono, non applicandosi ai dipendenti dell'
[...] le disposizioni del CCNL dei lavoratori addetti alla sistemazione CP_1 idraulico-forestale e idraulico-agraria, non può riconoscersi al ricorrente il diritto all'indennità rivendicata, che su quel CCNL si fonda.
Si ritiene equo, stante la complessità della questione principale controversa in merito al CCNL applicabile alla fattispecie, compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 14.02.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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