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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4134 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente
[...] domiciliato in , Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale CP_1 dell' rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del CP_1
22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut
[...]
Resistente
, in presona del curatore p.t. Controparte_2
Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/10/2024 conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1
esponendo di aver prestato lavoro
[...] subordinato alle dipendenze della (già Controparte_2
, nel periodo dal 02/01/2008 al 31/08/2012; che in Controparte_3 data 31/08/2012, veniva licenziata in esito alla procedura di mobilità; che impugnava il licenziamento e il Giudice del lavoro, con ordinanza
1 RG n. 2417/2013 del 11/11/2013 , accoglieva la domanda e dichiarato illegittimo il licenziamento, ne ordinava la reintegrazione;
che il rapporto, di fatto, non veniva mai ripristinato e, in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita e, in data 25/03/2015, presentava domanda di insinuazione al passivo per la complessiva somma di € 46.097,24, di cui € 19.755,96 a titolo indennità risarcitoria del danno subito a causa del licenziamento;
che veniva ammessa al passivo del fallimento per tutta la somma richiesta con decreto di ammissione del 07/10/2015; che, ciò nondimeno, non aveva percepito alcuna somma dalla procedura né era stato formulato alcun piano di riparto per insufficienza delle somme realizzate, infatti, come evincibile dall'ultima relazione periodica, a fronte di disponibilità liquide per € 165.301,20 e della previsione di mancanza di ulteriori realizzi futuri, vi era un passivo fallimentare per € 39.652.647,91, di cui €12.721.389,23 privilegiati ed € 26.931.258,68 chirografari;
che, a seguito del licenziamento collettivo del 31/08/2012, aveva percepito l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 223/1991 per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014, percependo l'importo complessivo di € 17.699,82; che, con lettera raccomandata n. 66510277673 del 02/08/2024, ricevuta in data 20/08/2024, l' di CP_1
le aveva richiesto la restituzione della somma di € CP_1
14.785,89; che, stante la percezione con periodicità mensile, si eccepiva preliminarmente la prescrizione;
che, anche nel merito, tale ripetizione era illegittima, non essendo mai stato ripristinato, di fatto, il rapporto di lavoro nonostante la sentenza di reintegra. Concludeva chiedendo “In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di ripetere le somme corrisposte per la prestazione di MOB n. 460223/12 relativamente a tutti i ratei Parte_2 corrisposti prima del 20/08/2014; Nel merito: Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la non è CP_2 stato mai di fatto ripristinato successivamente all'annullamento giudiziale del licenziamento irrogato in data 31/08/2012 e che la
[...]
non ha mai corrisposto alla ricorrente le somme dovute CP_2 in virtù dell'ordinanza RG n. 2327/13 del 11/11/2013 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro;
Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. CP_1
460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014; Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con
2 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”
Regolarmente costituito Controparte_1
eccepiva l'infondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che la ricorrente, successivamente al 30/11/2013, per godere della prestazione doveva reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda e che, non avendolo fatto, era incorsa nella decadenza annuale e triennale;
che non era maturata alcuna prescrizione impeditiva dall'azione per il recupero dell'indebito, di natura decennale a decorrere dal momento in poteva essere esercitato il diritto;
che l'indebito era relativo a indennità di mobilità per il periodo dall'08/09/2012 al 30/06/2014, non spettanti a seguito di reintegro;
che, dall'estratto contributivo, risultavano versati interamente i contributi dalla per il 2012, mentre CP_2 per il 2013 fino al 30 novembre;
che, pertanto, dopo tale data, la ricorrente doveva reiscriversi per godere dell'indennità fino al 30.06.2014; che la ricorrente non aveva offerto prova del fatto che non vi era stato il reintegro.
, in presona del curatore p.t., pur Controparte_2 regolarmente convenuto in giudizio non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Onde definire anche le eccezioni formali sollevate dall' (carenza CP_1 di domanda per il periodo successivo al 30.11.2013) occorre preliminarmente valutare l'ammisibilità dell'azione di ripetizione psota in essere dall'Ente con riferimento all'indennità di mobilità erogata per un periodo che, a seguito di sentenza di reintegro intervenuta in epoca successia, risultava coperto da contribuzione.
Sul punto, in presenza di indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, la questione veniva rimessa alle sezioni Unite della Suprema Corte.
Infatti un primo indirizzo giurisprudenziale aveva ritenuto necessario a far venir meno lo stato di disoccupazione solo la concreta attuazione della reintegrazione con una situazione de facto tale da escludere la
3 situazione di bisogno protetta dalla legge (Cass.n.9418/2007; Cass.n. 28295/2019). Differente orientamento era stato espresso, anche di recente, da altre pronunce (Cass.n.11994/2024; Cass.n.8523/2023; Cass.n. 8513/2023) che avevano invece valorizzato il dato della presenza del ripristino del rapporto, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex tunc, con la conseguente incompatibilità di un rapporto di lavoro con una situazione di disoccupazione generativa dell'indennità in questione.
La Suprema Corte a S.U., con la recentissima sentenza Cassazione civile sez. un., 18/08/2025, n.23476, è intervenuta a dirimere tale conflitto.
La Corte, parte dalla considerazione che le misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione sono riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'AS (legge n. 92/2012) e successivamente della NAS (legge n. 22/2015).
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
La disposizione è ispirata dai principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e mira a tutelare il lavoratore garantendogli sostegno, in presenza di eventi che lo privino in concreto, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento.
La finalità della norma è dunque quella di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento.
L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
4 La Corte, quindi, partendo da tale ratio normativa, perveniva alla conclusione che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto ovvero che, in presenza di una decisione giudiziale di reintegrazione, ci sia stata l'effettiva ottemperanza ovvero che al lavoratore, formalmente reintegrato con versamento della contribuzione, sia stata effettivamente corrisposta la retribuzione tanto da doversene escludere lo stato di bisogno.
In altre parole quando alla pronuncia non faccia riscontro l'effettiva reintegrazione, permane lo stato di disoccupazione involontario, legato all'atto datoriale di recesso. Né il lavoratore è obbligato a esperire iniziative per "eseguire la sentenza favorevole" (Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2022, n. 22850).
Allorché la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione e neppure si possa soddisfare in misura adeguata nella sede fallimentare, si versa in una "situazione non dissimile da quella di disoccupazione involontaria" (Cass., Sez. Lav., 15 settembre 2021, n. 24950, punto 9 delle Ragioni della decisione).
È, dunque, "legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore;
(...) in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata" (Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30553).
Nel caso in esame, siamo in presenza di un lavoratore che, di fatto, non vedeva mai ripristinato il rapporto e che , in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo. Succesivamente la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, veniva dichiarato fallita e, il lavoratore, pur insinuandosi al passivo per le retribuzioni dovute, non veniva soddisfatto con l'attivo fallimentare.
E' evidente, dunque, che, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, è continuato lo stato di disoccupazione, come sopra inteso, con la conseguenza che, pur in presenza di una sentenza di reintegra, il pagamento dell'indennità di mobilità appare legittimo e non sussiste il diritto dell al recupero. CP_1
5 Quanto, poi, alla necessità di reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda per il periodo successivo al 30.11.2013, appare evidente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'infondatezza di tale argomento.
Difatti, ritenendosi la persistenza dello stato di disoccupazione in concreto, pur in presenza di sentenza di reintegra, appare evidente che alcuna reiscrizione o nuova domanda doveva essere proposta, non essendo mai venuti meno i presupposti per la percezione dell'indennità di mobilità. Ne consegue l'infondatezza anche delle eccezioni di decadenza\prescrizione.
Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, deve dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. 460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il conflitto giurisprudenziale in materia risolto con la sentenza S.U. dell'agosto 2025.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara nei confronti dell' Controparte_1
l'illegittimità della
[...] richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' CP_1
a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n.
[...]
460221/12, in favore di per il periodo Parte_1 dal 08/09/2012 al 30/06/2014;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4134 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente
[...] domiciliato in , Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale CP_1 dell' rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del CP_1
22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut
[...]
Resistente
, in presona del curatore p.t. Controparte_2
Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/10/2024 conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1
esponendo di aver prestato lavoro
[...] subordinato alle dipendenze della (già Controparte_2
, nel periodo dal 02/01/2008 al 31/08/2012; che in Controparte_3 data 31/08/2012, veniva licenziata in esito alla procedura di mobilità; che impugnava il licenziamento e il Giudice del lavoro, con ordinanza
1 RG n. 2417/2013 del 11/11/2013 , accoglieva la domanda e dichiarato illegittimo il licenziamento, ne ordinava la reintegrazione;
che il rapporto, di fatto, non veniva mai ripristinato e, in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita e, in data 25/03/2015, presentava domanda di insinuazione al passivo per la complessiva somma di € 46.097,24, di cui € 19.755,96 a titolo indennità risarcitoria del danno subito a causa del licenziamento;
che veniva ammessa al passivo del fallimento per tutta la somma richiesta con decreto di ammissione del 07/10/2015; che, ciò nondimeno, non aveva percepito alcuna somma dalla procedura né era stato formulato alcun piano di riparto per insufficienza delle somme realizzate, infatti, come evincibile dall'ultima relazione periodica, a fronte di disponibilità liquide per € 165.301,20 e della previsione di mancanza di ulteriori realizzi futuri, vi era un passivo fallimentare per € 39.652.647,91, di cui €12.721.389,23 privilegiati ed € 26.931.258,68 chirografari;
che, a seguito del licenziamento collettivo del 31/08/2012, aveva percepito l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 223/1991 per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014, percependo l'importo complessivo di € 17.699,82; che, con lettera raccomandata n. 66510277673 del 02/08/2024, ricevuta in data 20/08/2024, l' di CP_1
le aveva richiesto la restituzione della somma di € CP_1
14.785,89; che, stante la percezione con periodicità mensile, si eccepiva preliminarmente la prescrizione;
che, anche nel merito, tale ripetizione era illegittima, non essendo mai stato ripristinato, di fatto, il rapporto di lavoro nonostante la sentenza di reintegra. Concludeva chiedendo “In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di ripetere le somme corrisposte per la prestazione di MOB n. 460223/12 relativamente a tutti i ratei Parte_2 corrisposti prima del 20/08/2014; Nel merito: Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la non è CP_2 stato mai di fatto ripristinato successivamente all'annullamento giudiziale del licenziamento irrogato in data 31/08/2012 e che la
[...]
non ha mai corrisposto alla ricorrente le somme dovute CP_2 in virtù dell'ordinanza RG n. 2327/13 del 11/11/2013 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro;
Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. CP_1
460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014; Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con
2 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”
Regolarmente costituito Controparte_1
eccepiva l'infondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che la ricorrente, successivamente al 30/11/2013, per godere della prestazione doveva reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda e che, non avendolo fatto, era incorsa nella decadenza annuale e triennale;
che non era maturata alcuna prescrizione impeditiva dall'azione per il recupero dell'indebito, di natura decennale a decorrere dal momento in poteva essere esercitato il diritto;
che l'indebito era relativo a indennità di mobilità per il periodo dall'08/09/2012 al 30/06/2014, non spettanti a seguito di reintegro;
che, dall'estratto contributivo, risultavano versati interamente i contributi dalla per il 2012, mentre CP_2 per il 2013 fino al 30 novembre;
che, pertanto, dopo tale data, la ricorrente doveva reiscriversi per godere dell'indennità fino al 30.06.2014; che la ricorrente non aveva offerto prova del fatto che non vi era stato il reintegro.
, in presona del curatore p.t., pur Controparte_2 regolarmente convenuto in giudizio non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Onde definire anche le eccezioni formali sollevate dall' (carenza CP_1 di domanda per il periodo successivo al 30.11.2013) occorre preliminarmente valutare l'ammisibilità dell'azione di ripetizione psota in essere dall'Ente con riferimento all'indennità di mobilità erogata per un periodo che, a seguito di sentenza di reintegro intervenuta in epoca successia, risultava coperto da contribuzione.
Sul punto, in presenza di indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, la questione veniva rimessa alle sezioni Unite della Suprema Corte.
Infatti un primo indirizzo giurisprudenziale aveva ritenuto necessario a far venir meno lo stato di disoccupazione solo la concreta attuazione della reintegrazione con una situazione de facto tale da escludere la
3 situazione di bisogno protetta dalla legge (Cass.n.9418/2007; Cass.n. 28295/2019). Differente orientamento era stato espresso, anche di recente, da altre pronunce (Cass.n.11994/2024; Cass.n.8523/2023; Cass.n. 8513/2023) che avevano invece valorizzato il dato della presenza del ripristino del rapporto, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex tunc, con la conseguente incompatibilità di un rapporto di lavoro con una situazione di disoccupazione generativa dell'indennità in questione.
La Suprema Corte a S.U., con la recentissima sentenza Cassazione civile sez. un., 18/08/2025, n.23476, è intervenuta a dirimere tale conflitto.
La Corte, parte dalla considerazione che le misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione sono riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'AS (legge n. 92/2012) e successivamente della NAS (legge n. 22/2015).
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
La disposizione è ispirata dai principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e mira a tutelare il lavoratore garantendogli sostegno, in presenza di eventi che lo privino in concreto, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento.
La finalità della norma è dunque quella di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento.
L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
4 La Corte, quindi, partendo da tale ratio normativa, perveniva alla conclusione che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi), è più corretto considerare la situazione de facto ovvero che, in presenza di una decisione giudiziale di reintegrazione, ci sia stata l'effettiva ottemperanza ovvero che al lavoratore, formalmente reintegrato con versamento della contribuzione, sia stata effettivamente corrisposta la retribuzione tanto da doversene escludere lo stato di bisogno.
In altre parole quando alla pronuncia non faccia riscontro l'effettiva reintegrazione, permane lo stato di disoccupazione involontario, legato all'atto datoriale di recesso. Né il lavoratore è obbligato a esperire iniziative per "eseguire la sentenza favorevole" (Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2022, n. 22850).
Allorché la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione e neppure si possa soddisfare in misura adeguata nella sede fallimentare, si versa in una "situazione non dissimile da quella di disoccupazione involontaria" (Cass., Sez. Lav., 15 settembre 2021, n. 24950, punto 9 delle Ragioni della decisione).
È, dunque, "legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore;
(...) in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata" (Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30553).
Nel caso in esame, siamo in presenza di un lavoratore che, di fatto, non vedeva mai ripristinato il rapporto e che , in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo. Succesivamente la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, veniva dichiarato fallita e, il lavoratore, pur insinuandosi al passivo per le retribuzioni dovute, non veniva soddisfatto con l'attivo fallimentare.
E' evidente, dunque, che, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, è continuato lo stato di disoccupazione, come sopra inteso, con la conseguenza che, pur in presenza di una sentenza di reintegra, il pagamento dell'indennità di mobilità appare legittimo e non sussiste il diritto dell al recupero. CP_1
5 Quanto, poi, alla necessità di reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda per il periodo successivo al 30.11.2013, appare evidente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'infondatezza di tale argomento.
Difatti, ritenendosi la persistenza dello stato di disoccupazione in concreto, pur in presenza di sentenza di reintegra, appare evidente che alcuna reiscrizione o nuova domanda doveva essere proposta, non essendo mai venuti meno i presupposti per la percezione dell'indennità di mobilità. Ne consegue l'infondatezza anche delle eccezioni di decadenza\prescrizione.
Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, deve dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. 460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il conflitto giurisprudenziale in materia risolto con la sentenza S.U. dell'agosto 2025.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara nei confronti dell' Controparte_1
l'illegittimità della
[...] richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' CP_1
a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n.
[...]
460221/12, in favore di per il periodo Parte_1 dal 08/09/2012 al 30/06/2014;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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