Articolo 5 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 4Articolo 6
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26 novembre 1995
Art. 5. 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanita' e universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato. 4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 26 novembre 1995