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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni del subvettore
TRA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Monia Mora ed Errico Vittorio De Filippo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1
Granato, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/12/2015 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n.1684/2014 , depositato in data 17/11/2014 e ad essa notificato in data 6/12/2014 dalla per il pagamento di euro 11.374,00 Controparte_1 oltre accessori, deducendo a motivi la prescrizione del presunto credito,
l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, in quanto di formazione e provenienza unilaterale, l'incongruenza tra le richieste di pagamento stragiudiziali e quella di cui all'ingiunzione, il pagamento dei trasporti al vettore Chiedeva pertanto la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivi opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 Costituitasi in giudizio, la chiedevano il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, atteso che il credito era provato con i documenti di trasporto e le fatture prodotte in monitorio oltre che sull'art. l'art. 7 ter del D. Lgs.
286/2005 per i quale “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. In virtù di detta disposizione normativa la esponeva di aver agito Controparte_1 direttamente nei confronti della per il pagamento dei trasporti Parte_2 riferiti a quest'ultima ed eseguiti in regime di sub-vezione, atteso che a seguito di raccomandata a.r. n. 12301387075-1 del 02.06.2013 inviata alla essa società ricorrente aveva richiesto invano il Controparte_2 pagamento di quanto dovutole, per cui con successiva raccomandata a.r. n.
14615131686-2 del 08.10.2013, spedita il 09.10.2013 e pervenuta alla destinataria il 15.10.2013, la società ricorrente aveva richiesto il Parte_2 pagamento delle prestazioni di trasporto alla opponente, in quanto effettuati nel suo interesse e quindi obbligata in solido con la Controparte_2
Non avendo avuto esito la richiesta, con ulteriore raccomandata a.r. n. Par 14606572418-1 11.03.2014, il 14.03.2014 e pervenuta alla Pt_4 destinataria il 19.03.2014, la società ricorrente aveva reiterato la Parte_2 richiesta di pagamento di quanto dovutole il trasporto di merce che quest'ultima società aveva a sua volta commissionato, senza però ottenere l'adempimento. Oltre alle fatture emesse dalla nei Controparte_1 confronti della alle bolle di accompagnamento Controparte_2 riepilogative richiamate nelle fatture, produceva un prospetto riportato nella relazione illustrativa del proprio ragioniere, per chiarire i termini in cui era maturato il credito azionato in monitorio, non prescritto alla luce delle diffide di pagamento e messa in mora inviate con le su richiamate raccomandate a.r.
che non vi era alcuna incongruenza tra l'importo di euro 9.400,00 CP_4 richiesto in fase stragiudiziale e quello ingiunto, atteso che in tale ultimo era stata applicata la dovuta Iva al 21%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 L'opponente chiedeva ed otteneva dal giudice l'autorizzazione a chiamare in causa la ed effettuata ritualmente tale Controparte_2 chiamata in causa, all'udienza del 12.11.2015 il giudice dichiarava la contumacia della non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate la richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, andate senza esito la mediazione e i tentativi di bonario componimento, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Non risulta contestato il dato normativo di cui all'art.
7-ter del d.lgs. n.
286/2005 che ha introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294
c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori solidali committenti. L'opposta, quindi, ha potuto agire sulla base della corrispondenza intercorsa con la
, gli ordinativi di trasporto effettuati come risultanti dai Controparte_2 documenti di trasporto, gli importi unitari pattuiti come evidenziati nei documenti fiscali.
Dal canto suo, la non ha dato prova di fatti estintivi o Parte_2 modificativi della pretesa azionata in sede monitoria dal creditore
[...]
non avendo rilevanza le allegazioni dei pagamenti Controparte_1 asseritamente fatti alla la quale, peraltro, è stata Controparte_2 successivamente dichiarata fallita, con conseguente inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti dall'opponente. Infondata, risulta, anche l'eccezione di prescrizione del credito con riferimento al termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., in quanto l'opposta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 dimostrato, producendo le lettere raccomandate a.r. su richiamate, di aver interrotto la prescrizione. Sul punto giova evidenziare che il termine di prescrizione di un credito indicato in una singola fattura decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura e che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori solidali. Nel caso di specie la ha dato Controparte_1 prova della interruzione della prescrizione visto che dopo l'esecuzione dei trasporti ai quali non è seguito il pagamento del corrispettivo da parte della la ha provveduto a costituire Controparte_2 Controparte_1 formalmente in mora la predetta società con raccomandata a.r. n.
123013870751 del 02.06.2013, spedita il 05.06.2013, pervenuta alla destinataria il 12.06.2013. Tale richiesta di pagamento è valsa ad interrompere il termine di prescrizione annuale, che sarebbe maturato nel luglio 2013, sia nei confronti della sia nei confronti Controparte_2 della condebitrice solidale attuale opponente. Successivamente, Parte_2 in virtù dell'art.
7-ter del D.Lgs. 286/2005, la ha Controparte_1 richiesto il pagamento del corrispettivo dei trasporti anche alla originaria committente mediante raccomandata a.r. n. 14615131686-2 del Parte_2
08.10.2013, il 09.10.2013 e pervenuta alla destinataria il 15.10.2013. Pt_4
A tale missiva ha fatto seguito la richiesta di pagamento inoltrata alla medesima mediante raccomandata a.r. n. 14606572418-1 del Parte_2
11.03.2014, spedita il 14.03.2014 e pervenuta alla destinataria il 19.03.2014.
Da ultimo, la ha interrotto nuovamente la prescrizione Controparte_1 con la notifica, in data 02.12.2014, del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha fornito piena prova del credito azionato con la documentazione prodotta in monitorio e con quella esplicativa prodotta in sede di giudizio di opposizione.
Nessuna contestazione specifica risulta essere stata effettuata dall'opponente circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle tariffe applicate, ed in ogni caso l'importo del credito azionato risulta dalla documentazione prodotta e mai contestata prima del presente giudizio di opposizione. In particolare le prestazioni eseguite e l'importo del credito risulta dai seguenti documenti: bolla riepilogativa nr. 1091 con importo del trasporto di euro 273,91 - bolla riepilogativa nr. 1144 con importo del trasporto 198,28 - DDT n. 1200 con importo del trasporto di euro 991,38 - bolla riepilogativa nr. 1224 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1282 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 riepilogativa nr. 1318 con importo del trasporto di euro 188,49 - DDT nn.
1336 -1337- 1348 con importo del trasporto di euro 471,23 - bolla riepilogativa nr. 1370 con importo del trasporto di euro 198,28; bolla riepilogativa nr. 1385 con importo del trasporto di euro 555,17 - bolla riepilogativa nr. 1389 con importo del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1465 con importo del trasporto di euro 475,86 - bolla riepilogativa nr. 1508 con importo del trasporto di euro 674,14 - bolla riepilogativa nr. 1505 con importo del trasporto di euro 39,66 - bolla riepilogativa nr. 1618 con importo del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa nr. 1656 con importo del trasporto di euro 314,15 - bolla riepilogativa nr. 1653 con importo del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 1652 con importo del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1773 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1824 con importo del trasporto di euro 198,28 - bolla riepilogativa nr. 1819-23 con importo del trasporto di euro 565,47 - bolla riepilogativa nr. 1871 con importo del trasporto di euro 79,31 - la bolla riepilogativa nr. 1869 con importo del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 2009 con importo del trasporto di euro 317,24 - bolla riepilogativa nr. 34 con importo del trasporto di euro 356,90 - bolla riepilogativa nr. 122 con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa nr. 2009 con favore della e riferimento Controparte_2 fattura - bolla riepilogativa nr. 365-366 con importo del trasporto di euro
628,30 - bolla riepilogativa nr. 364 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 481 con importo del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa nr. 513 con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa nr. 494 con importo del trasporto di euro 237,93. Da tali documenti, applicando l'Iva al 21%, risulta un credito di importo anche superiore a quello azionato.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Nulla per le spese per la chiamata in causa contumace
Così deciso in data 10/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni del subvettore
TRA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Monia Mora ed Errico Vittorio De Filippo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1
Granato, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/12/2015 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n.1684/2014 , depositato in data 17/11/2014 e ad essa notificato in data 6/12/2014 dalla per il pagamento di euro 11.374,00 Controparte_1 oltre accessori, deducendo a motivi la prescrizione del presunto credito,
l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, in quanto di formazione e provenienza unilaterale, l'incongruenza tra le richieste di pagamento stragiudiziali e quella di cui all'ingiunzione, il pagamento dei trasporti al vettore Chiedeva pertanto la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivi opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 Costituitasi in giudizio, la chiedevano il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, atteso che il credito era provato con i documenti di trasporto e le fatture prodotte in monitorio oltre che sull'art. l'art. 7 ter del D. Lgs.
286/2005 per i quale “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. In virtù di detta disposizione normativa la esponeva di aver agito Controparte_1 direttamente nei confronti della per il pagamento dei trasporti Parte_2 riferiti a quest'ultima ed eseguiti in regime di sub-vezione, atteso che a seguito di raccomandata a.r. n. 12301387075-1 del 02.06.2013 inviata alla essa società ricorrente aveva richiesto invano il Controparte_2 pagamento di quanto dovutole, per cui con successiva raccomandata a.r. n.
14615131686-2 del 08.10.2013, spedita il 09.10.2013 e pervenuta alla destinataria il 15.10.2013, la società ricorrente aveva richiesto il Parte_2 pagamento delle prestazioni di trasporto alla opponente, in quanto effettuati nel suo interesse e quindi obbligata in solido con la Controparte_2
Non avendo avuto esito la richiesta, con ulteriore raccomandata a.r. n. Par 14606572418-1 11.03.2014, il 14.03.2014 e pervenuta alla Pt_4 destinataria il 19.03.2014, la società ricorrente aveva reiterato la Parte_2 richiesta di pagamento di quanto dovutole il trasporto di merce che quest'ultima società aveva a sua volta commissionato, senza però ottenere l'adempimento. Oltre alle fatture emesse dalla nei Controparte_1 confronti della alle bolle di accompagnamento Controparte_2 riepilogative richiamate nelle fatture, produceva un prospetto riportato nella relazione illustrativa del proprio ragioniere, per chiarire i termini in cui era maturato il credito azionato in monitorio, non prescritto alla luce delle diffide di pagamento e messa in mora inviate con le su richiamate raccomandate a.r.
che non vi era alcuna incongruenza tra l'importo di euro 9.400,00 CP_4 richiesto in fase stragiudiziale e quello ingiunto, atteso che in tale ultimo era stata applicata la dovuta Iva al 21%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 L'opponente chiedeva ed otteneva dal giudice l'autorizzazione a chiamare in causa la ed effettuata ritualmente tale Controparte_2 chiamata in causa, all'udienza del 12.11.2015 il giudice dichiarava la contumacia della non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate la richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, andate senza esito la mediazione e i tentativi di bonario componimento, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Non risulta contestato il dato normativo di cui all'art.
7-ter del d.lgs. n.
286/2005 che ha introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294
c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori solidali committenti. L'opposta, quindi, ha potuto agire sulla base della corrispondenza intercorsa con la
, gli ordinativi di trasporto effettuati come risultanti dai Controparte_2 documenti di trasporto, gli importi unitari pattuiti come evidenziati nei documenti fiscali.
Dal canto suo, la non ha dato prova di fatti estintivi o Parte_2 modificativi della pretesa azionata in sede monitoria dal creditore
[...]
non avendo rilevanza le allegazioni dei pagamenti Controparte_1 asseritamente fatti alla la quale, peraltro, è stata Controparte_2 successivamente dichiarata fallita, con conseguente inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti dall'opponente. Infondata, risulta, anche l'eccezione di prescrizione del credito con riferimento al termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., in quanto l'opposta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 dimostrato, producendo le lettere raccomandate a.r. su richiamate, di aver interrotto la prescrizione. Sul punto giova evidenziare che il termine di prescrizione di un credito indicato in una singola fattura decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura e che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori solidali. Nel caso di specie la ha dato Controparte_1 prova della interruzione della prescrizione visto che dopo l'esecuzione dei trasporti ai quali non è seguito il pagamento del corrispettivo da parte della la ha provveduto a costituire Controparte_2 Controparte_1 formalmente in mora la predetta società con raccomandata a.r. n.
123013870751 del 02.06.2013, spedita il 05.06.2013, pervenuta alla destinataria il 12.06.2013. Tale richiesta di pagamento è valsa ad interrompere il termine di prescrizione annuale, che sarebbe maturato nel luglio 2013, sia nei confronti della sia nei confronti Controparte_2 della condebitrice solidale attuale opponente. Successivamente, Parte_2 in virtù dell'art.
7-ter del D.Lgs. 286/2005, la ha Controparte_1 richiesto il pagamento del corrispettivo dei trasporti anche alla originaria committente mediante raccomandata a.r. n. 14615131686-2 del Parte_2
08.10.2013, il 09.10.2013 e pervenuta alla destinataria il 15.10.2013. Pt_4
A tale missiva ha fatto seguito la richiesta di pagamento inoltrata alla medesima mediante raccomandata a.r. n. 14606572418-1 del Parte_2
11.03.2014, spedita il 14.03.2014 e pervenuta alla destinataria il 19.03.2014.
Da ultimo, la ha interrotto nuovamente la prescrizione Controparte_1 con la notifica, in data 02.12.2014, del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha fornito piena prova del credito azionato con la documentazione prodotta in monitorio e con quella esplicativa prodotta in sede di giudizio di opposizione.
Nessuna contestazione specifica risulta essere stata effettuata dall'opponente circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle tariffe applicate, ed in ogni caso l'importo del credito azionato risulta dalla documentazione prodotta e mai contestata prima del presente giudizio di opposizione. In particolare le prestazioni eseguite e l'importo del credito risulta dai seguenti documenti: bolla riepilogativa nr. 1091 con importo del trasporto di euro 273,91 - bolla riepilogativa nr. 1144 con importo del trasporto 198,28 - DDT n. 1200 con importo del trasporto di euro 991,38 - bolla riepilogativa nr. 1224 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1282 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 riepilogativa nr. 1318 con importo del trasporto di euro 188,49 - DDT nn.
1336 -1337- 1348 con importo del trasporto di euro 471,23 - bolla riepilogativa nr. 1370 con importo del trasporto di euro 198,28; bolla riepilogativa nr. 1385 con importo del trasporto di euro 555,17 - bolla riepilogativa nr. 1389 con importo del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1465 con importo del trasporto di euro 475,86 - bolla riepilogativa nr. 1508 con importo del trasporto di euro 674,14 - bolla riepilogativa nr. 1505 con importo del trasporto di euro 39,66 - bolla riepilogativa nr. 1618 con importo del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa nr. 1656 con importo del trasporto di euro 314,15 - bolla riepilogativa nr. 1653 con importo del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 1652 con importo del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1773 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1824 con importo del trasporto di euro 198,28 - bolla riepilogativa nr. 1819-23 con importo del trasporto di euro 565,47 - bolla riepilogativa nr. 1871 con importo del trasporto di euro 79,31 - la bolla riepilogativa nr. 1869 con importo del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 2009 con importo del trasporto di euro 317,24 - bolla riepilogativa nr. 34 con importo del trasporto di euro 356,90 - bolla riepilogativa nr. 122 con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa nr. 2009 con favore della e riferimento Controparte_2 fattura - bolla riepilogativa nr. 365-366 con importo del trasporto di euro
628,30 - bolla riepilogativa nr. 364 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 481 con importo del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa nr. 513 con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa nr. 494 con importo del trasporto di euro 237,93. Da tali documenti, applicando l'Iva al 21%, risulta un credito di importo anche superiore a quello azionato.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Nulla per le spese per la chiamata in causa contumace
Così deciso in data 10/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6