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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
AN SE RN, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN CRED n. 490694_2023 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, meglio descritto in premessa, emesso dalla SO.G.E.T. spa, quale agente della riscossione del Comune di Trapani, notificato in data
15/10/2023, contenente la richiesta di pagamento di € 8.828,32 per TARI ed accessori, anni di imposta dal 2014 al 2020.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art.72-bis del D.P.R. n.602/1973 in combinato disposto con l'art.35, comma 25-bis, del D.L.
n. 223/2006.
Sosteneva, infatti, che l'Agente della riscossione avrebbe abusivamente utilizzato le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria per individuare i crediti del debitore verso terzi, in quanto tale facoltà sarebbe riservata, ai sensi della normativa citata, solo per crediti di importo superiore a € 25.000,00, soglia non raggiunta nel caso di specie.
Ed ancora, eccepiva l'illegittimità parziale del credito azionato per violazione dell'art.25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo la perenzione del diritto alla riscossione del credito relativo alla TARI
2015, di cui all'avviso di accertamento n.407292200007386089, notificato il 22.12.2020. A suo dire,
l'avviso di intimazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2022, mentre la notifica è avvenuta solo in data 04.04.2023, oltre il termine di decadenza.
La SO.G.E.T. spa si costituiva in giudizio con memorie depositate il 23/5/2024, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte adita in riferimento al primo motivo di ricorso, trattandosi di questione attinente alla regolarità formale dell'atto esecutivo, di competenza del Giudice
Ordinario.
Nel merito, contestava la fondatezza di entrambi i motivi, sostenendo, per il primo, l'inapplicabilità della norma invocata ai tributi locali e, per il secondo, la natura di accertamento esecutivo dell'atto presupposto, soggetto al termine di prescrizione quinquennale e non al termine di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, pertanto che la Corte dichiarasse l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione e, in subordine, il rigetto dello stesso per infondatezza dei motivi.
La Corte, all'udienza del 9 gennaio 2026, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che sia preliminare, ai fini del decidere, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente in relazione al primo motivo di doglianza.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (confermato dal corrispondente art.46 del D.Lgs. n. 175/2024) stabilisce che:
"Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del DPR n.602/1973".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria si fonda sulla natura della contestazione. Spettano al giudice tributario le controversie che investono la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva (fatti costitutivi, modificativi o estintivi del credito tributario verificatisi fino alla notifica dell'atto presupposto), mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, le questioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822) la cognizione appartiene al giudice tributario su fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa. Rimane, invece, al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR
n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.602 del 1973, artt.49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si osserva la Corte che la doglianza proposta dalla ricorrente con il primo motivo non contesta l'an o il quantum della pretesa tributaria, ma le modalità con cui l'Agente della riscossione ha esercitato i propri poteri nella fase esecutiva.
Si tratta, pertanto, di una doglianza riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), la cui cognizione è devoluta al Giudice Ordinario.
Il suddetto motivo di ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo parte ricorrente eccepisce la decadenza del diritto alla riscossione per una parte del credito.
Tale motivo è infondato per quanto di ragione.
Il ricorrente basa la propria argomentazione sull'art.25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina i termini di notifica della cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo.
Tale richiamo normativo è, tuttavia, inconferente nel caso di specie, atteso che l'art.25 non si applica ai tributi locali.
L'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 407292200007386089, emesso in data 14.12.2020
è un "accertamento esecutivo" ai sensi dell'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
Tale norma ha esteso ai tributi locali il modello dell'accertamento "impo-esattivo", che concentra in un unico atto la funzione di accertamento del tributo e quella di titolo esecutivo e precetto, superando il tradizionale sistema fondato sulla sequenza ruolo-cartella di pagamento.
L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza necessità di notificare una successiva cartella di pagamento. Di conseguenza, la disciplina sulla decadenza dalla notifica della cartella, invocata dal ricorrente, non trova applicazione.
La pretesa tributaria, una volta divenuta definitiva, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico del ricorrente Ricorrente_1, in € 800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.
Rigetta il secondo motivo del ricorso perché infondato come meglio specificato in parte motiva.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della SO.G.E.T. spa, delle spese del giudizio determinate in € 800,00 oltre accessori.
Così deciso in Trapani il 9 gennaio 2026 Il Giudice Relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
AN SE RN, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN CRED n. 490694_2023 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, meglio descritto in premessa, emesso dalla SO.G.E.T. spa, quale agente della riscossione del Comune di Trapani, notificato in data
15/10/2023, contenente la richiesta di pagamento di € 8.828,32 per TARI ed accessori, anni di imposta dal 2014 al 2020.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art.72-bis del D.P.R. n.602/1973 in combinato disposto con l'art.35, comma 25-bis, del D.L.
n. 223/2006.
Sosteneva, infatti, che l'Agente della riscossione avrebbe abusivamente utilizzato le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria per individuare i crediti del debitore verso terzi, in quanto tale facoltà sarebbe riservata, ai sensi della normativa citata, solo per crediti di importo superiore a € 25.000,00, soglia non raggiunta nel caso di specie.
Ed ancora, eccepiva l'illegittimità parziale del credito azionato per violazione dell'art.25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo la perenzione del diritto alla riscossione del credito relativo alla TARI
2015, di cui all'avviso di accertamento n.407292200007386089, notificato il 22.12.2020. A suo dire,
l'avviso di intimazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2022, mentre la notifica è avvenuta solo in data 04.04.2023, oltre il termine di decadenza.
La SO.G.E.T. spa si costituiva in giudizio con memorie depositate il 23/5/2024, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte adita in riferimento al primo motivo di ricorso, trattandosi di questione attinente alla regolarità formale dell'atto esecutivo, di competenza del Giudice
Ordinario.
Nel merito, contestava la fondatezza di entrambi i motivi, sostenendo, per il primo, l'inapplicabilità della norma invocata ai tributi locali e, per il secondo, la natura di accertamento esecutivo dell'atto presupposto, soggetto al termine di prescrizione quinquennale e non al termine di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, pertanto che la Corte dichiarasse l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione e, in subordine, il rigetto dello stesso per infondatezza dei motivi.
La Corte, all'udienza del 9 gennaio 2026, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che sia preliminare, ai fini del decidere, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente in relazione al primo motivo di doglianza.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (confermato dal corrispondente art.46 del D.Lgs. n. 175/2024) stabilisce che:
"Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del DPR n.602/1973".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria si fonda sulla natura della contestazione. Spettano al giudice tributario le controversie che investono la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva (fatti costitutivi, modificativi o estintivi del credito tributario verificatisi fino alla notifica dell'atto presupposto), mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, le questioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822) la cognizione appartiene al giudice tributario su fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa. Rimane, invece, al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR
n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.602 del 1973, artt.49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si osserva la Corte che la doglianza proposta dalla ricorrente con il primo motivo non contesta l'an o il quantum della pretesa tributaria, ma le modalità con cui l'Agente della riscossione ha esercitato i propri poteri nella fase esecutiva.
Si tratta, pertanto, di una doglianza riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), la cui cognizione è devoluta al Giudice Ordinario.
Il suddetto motivo di ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo parte ricorrente eccepisce la decadenza del diritto alla riscossione per una parte del credito.
Tale motivo è infondato per quanto di ragione.
Il ricorrente basa la propria argomentazione sull'art.25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina i termini di notifica della cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo.
Tale richiamo normativo è, tuttavia, inconferente nel caso di specie, atteso che l'art.25 non si applica ai tributi locali.
L'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 407292200007386089, emesso in data 14.12.2020
è un "accertamento esecutivo" ai sensi dell'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
Tale norma ha esteso ai tributi locali il modello dell'accertamento "impo-esattivo", che concentra in un unico atto la funzione di accertamento del tributo e quella di titolo esecutivo e precetto, superando il tradizionale sistema fondato sulla sequenza ruolo-cartella di pagamento.
L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza necessità di notificare una successiva cartella di pagamento. Di conseguenza, la disciplina sulla decadenza dalla notifica della cartella, invocata dal ricorrente, non trova applicazione.
La pretesa tributaria, una volta divenuta definitiva, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico del ricorrente Ricorrente_1, in € 800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.
Rigetta il secondo motivo del ricorso perché infondato come meglio specificato in parte motiva.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della SO.G.E.T. spa, delle spese del giudizio determinate in € 800,00 oltre accessori.
Così deciso in Trapani il 9 gennaio 2026 Il Giudice Relatore
Il Presidente