Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 133
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità atto di pignoramento per violazione art.72-bis D.P.R. 602/1973 e art.35 D.L. 223/2006

    La doglianza non contesta l'an o il quantum della pretesa tributaria, ma le modalità con cui l'Agente della riscossione ha esercitato i propri poteri nella fase esecutiva. Si tratta di una doglianza riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), la cui cognizione è devoluta al Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Perenzione del diritto alla riscossione TARI 2015 per tardiva notifica avviso di intimazione

    L'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 407292200007386089, emesso in data 14.12.2020 è un 'accertamento esecutivo' ai sensi dell'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019. Tale norma ha esteso ai tributi locali il modello dell'accertamento 'impo-esattivo', che concentra in un unico atto la funzione di accertamento del tributo e quella di titolo esecutivo e precetto. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza necessità di notificare una successiva cartella di pagamento. Di conseguenza, la disciplina sulla decadenza dalla notifica della cartella, invocata dal ricorrente, non trova applicazione. La pretesa tributaria, una volta divenuta definitiva, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 133
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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