Art. 18.
Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e successive modificazioni;
c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
d) personale aggregato delle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."
Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e successive modificazioni;
c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
d) personale aggregato delle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."