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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7300 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL MA Presidente
Maria delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' avv. Alessandro De Rosa Parte_3 C.F._3
e dall'avv. Chiara Cifola.
APPELLANTI PRINCIPALI E APPELLATI INCIDENTALI
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pannunzio e dall'avv. Antonio Pannunzio. P.IVA_1
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI
Gli appellanti principali hanno così concluso:
“Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente comparsa conclusionale e per i motivi tutti esposti in atti:
NEL MERITO: con riforma della sentenza n. 18686/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVII, R.G. n. 38840/2014, in data 30 settembre 2019 e depositata in cancelleria in data 2 ottobre
2019 e notificata in data 9 ottobre 2019, rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
, in quanto inammissibili e comunque infondate anche e Controparte_1 soprattutto in merito alla domanda di cui agli articoli 2041 e ss. c.c.;
IN VIA SUBORDINATA:
(i) accertare e dichiarare che, in applicazione dell'art. 8, comma 2, delle condizioni generali di contratto di conto corrente bancario predisposte dalla Controparte_1
, il Sig. e di conseguenza gli eredi è tenuto alla restituzione in favore della medesima
[...] Pt_2 unicamente delle somme addebitate sul conto corrente del Sig. nell'estratto di conto relativo Pt_4 al I trimestre 2013, pari ad Euro 546,08;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
(ii) accertare e dichiarare che, in applicazione dell'art. 8, comma 3, delle condizioni generali di contratto di conto corrente bancario predisposte dalla Controparte_1
, il Sig. e per esso gli eredi, è tenuto alla restituzione in favore della medesima
[...] Pt_2 unicamente delle somme addebitate sul conto corrente del Sig. nel periodo intercorrente Pt_4 dall'ottobre 2012 al maggio 2013, per un importo totale di Euro 2.140,53;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
(iii) accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. e in considerazione dell'avvenuta Cont interruzione del suddetto termine di prescrizione quinquennale da parte della in data 16 luglio
2013, il Sig. e di conseguenza gli eredi è tenuto alla restituzione in favore della Pt_2 [...]
unicamente dell'importo di Euro 5.977,61; Controparte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
(iv) confermare che tutti i danni di cui la Controparte_1
chiede il risarcimento derivano esclusivamente dalla condotta gravemente negligente e
[...] colposa della stessa e che pertanto in forza dell'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. il risarcimento non è dovuto;
IN CASO DI CONDANNA DEL SIG. AL PAGAMENTO DI UNA QUALSIASI Pt_2
SOMMA NEI CONFRONTI : CP_3
(v) accertare e dichiarare che la condotta negligente della Controparte_1
ha concorso a cagionare il danno e, per l'effetto, in considerazione della elevata
[...] gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. diminuire l'importo del risarcimento dovuto nella misura che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia;
(vi) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. e in considerazione dell'avvenuta Cont interruzione del suddetto termine di prescrizione quinquennale da parte della in data 16 luglio
2013, l'avvenuta prescrizione degli interessi sulla sorte maturati anteriormente al luglio 2008;
2 (vii) accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal sig. e di conseguenza dagli Pt_2 eredi a titolo di rivalutazione monetaria, attesa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1224, comma
2, c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA,
CA FO come per legge dovuti.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare, voglia rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale nel merito, voglia rigettare l'interposto appello e le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- sempre in via principale nel merito, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Roma, XVII Sezione^ Civile, n. 18686/2019, procedimento con n. R.G.
38840/2014, Giudice Dott.ssa Paola Ragozzo, depositata in data 2 ottobre 2019, - condannare i signori
, e nella loro qualità di eredi del signor al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 in favore della “ ”, dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
50.521,57 (cinquantamilacinquecentoventuno virgola cinquantasette), maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti, ovvero del diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al soddisfo;
- in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale
e precisamente:
1) in via principale:
- accertare e dichiarare, per quanto rilevato in fatto ed in diritto, la responsabilità contrattuale del signor nei confronti della “ ” per violazione Persona_1 Controparte_1 del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di conto corrente bancario n. 2435 intrattenuto presso l'Agenzia n. 4 della stessa;
CP_1
- condannare, per l'effetto, i signori , e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del signor al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni suindicati, in favore della “ Persona_1 [...]
, dell'importo complessivo di Euro 80.000,00 Controparte_1
(ottantamila virgola zero zero), ovvero di quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16 luglio 2013 sino al soddisfo.
2) in via gradata:
- accertare e dichiarare, per quanto rilevato in fatto ed in diritto, la responsabilità contrattuale del signor verso la “ ” ex art. 1720, secondo Persona_1 Controparte_1 comma, c.c.;
- condannare, per l'effetto, i signori , e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del signor al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1720, comma 2, c.c., in Persona_1 favore della “ ” dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), ovvero di quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16 luglio 2013 sino al soddisfo.
3) in via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare, per quanto rilevato in fatto ed in diritto, che la “ Controparte_1
aveva il diritto di addebitare sul conto corrente bancario n. 2435 intestato al
[...] defunto signor tutte le somme relative agli utilizzi della più volte citata carta di credito Persona_1 [...]
[..
[...] a suo tempo non addebitate, e che i signori , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi del signor hanno l'obbligo di pagarle, ovvero che la “ , in forza Persona_1 CP_1 del contratto di mandato, ha diritto di ottenere dagli stessi il rimborso ex art. 1720, comma 1, c.c. di tutte le somme anticipate in esecuzione del mandato stesso;
- condannare, per l'effetto, i signori , e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del signor al pagamento in favore della “ Persona_1 Controparte_1
”, dell'importo complessivo di Euro 50.521,57 (cinquantamilacinquecentoventuno virgola
[...] cinquantasette), maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti, ovvero di quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
4) in via ancor più gradata:
- accertare e dichiarare, per quanto rilevato in fatto ed in diritto, che la “ Controparte_1
in forza della transazione del 7 novembre 2013 - avente ad oggetto gli indebiti
[...] pagamenti sostenuti dal signor tramite addebito sul proprio conto corrente bancario n. 780 Parte_6 intrattenuto presso l'Agenzia n. 4 della , in favore Controparte_1 della Deutsche Bank S.p.A. Bankamericard IS, relativi agli utilizzi da parte del signor della Persona_1 carta di credito n. 4935-4900-1943-0458 (dall'estratto conto datato 27 novembre 2007 n. 4935-49**-****-*536)
a quest'ultimo intestata, effettuati a decorrere dal giorno 1 gennaio 2003 sino al 31 maggio 2013 - è stata surrogata nell'originaria posizione creditoria del signor e, per l'effetto, condannare i signori Parte_6
, e nella loro qualità di eredi del signor al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 in favore della “ ” dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
50.521,57 (cinquantamilacinquecentoventuno virgola cinquantasette), maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti, ovvero di quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La (d'ora in poi anche solo Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il titolare presso il suddetto Persona_1
istituto di credito del conto corrente n. 2435 dal 12.11.1985.
La Banca riferiva che in data 26.10.1990 era divenuto titolare della carta di credito Pt_2
IC IS (poi ) n. 4935-4900-1943-0458 (poi n. 4935- 49**-****- Parte_5
*536) in forza di autonomo contratto stipulato con altro istituto, e che successivamente aveva autorizzato l'addebito delle spese effettuate con tale carta di credito sul conto corrente di cui sopra.
La Banca esponeva poi che, in seguito ad un reclamo ricevuto in data 23.5.2013 da parte di un altro suo correntista, e alle verifiche di seguito effettuate, era emerso che le spese Parte_6
sostenute dal attraverso l'utilizzo della suddetta carta di credito tra l'1.1.2003 e il 30.6.2013 Pt_2
(così come quelle antecedenti) non erano mai state addebitate sul conto corrente di cui era Pt_2
4 titolare ma, a causa di un disallineamento dei dati dovuto a un disguido informatico, erano state addebitate sul conto corrente intestato a Pt_4
La riferiva inoltre che convocato in filiale per gli opportuni chiarimenti, aveva CP_1 Pt_2
manifestato la propria disponibilità alla rifusione delle somme mai addebitate sul proprio conto, ma non aveva poi provveduto al relativo rimborso, nonostante i numerosi solleciti, e che in conseguenza di ciò si era reso necessario raggiungere un accordo transattivo con in virtù del quale la Pt_4
aveva versato a quest'ultimo la somma di € 80.000,00. CP_1
L'attrice deduceva quindi la contrarietà a buona fede della condotta del convenuto, avendo questi consapevolmente omesso di segnalare alla il mancato addebito sul proprio conto corrente CP_1
delle spese sostenute con la sua carta di credito, essendo inverosimile che non si fosse avveduto di tale circostanza per più di dieci anni;
la mala fede di emergeva anche, secondo l'attrice, dal Pt_2
rifiuto da parte di quest'ultimo di rifondere le somme da lui dovute.
La chiedeva pertanto al Tribunale di accertare la responsabilità contrattuale del convenuto CP_1
per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente, e, per l'effetto, di condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00 o nel diverso Pt_2
importo accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via gradata la chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale di ai sensi CP_1 Pt_2
dell'art. 1720 comma 2 c.c. e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni quantificati in €
80.000,00 o nel diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rilevando che la Banca era stata costretta a pagare a l'importo di € 80.000,00 Pt_4
proprio in occasione dell'espletamento del mandato ad essa conferito da di talché si Pt_2
configurava in capo al sig. l'obbligo di risarcire alla Banca mandataria i danni ad essa derivati Pt_2
dall'esecuzione del mandato.
In via ancora più gradata la rilevato che il conto corrente n. 2435 intestato a era CP_1 Pt_2
ancora aperto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto di addebitare su tale conto le somme relative agli utilizzi della carta di credito sopra citata e, conseguentemente, la condanna di al Pt_2
pagamento della somma di € 50.521,57, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Secondo la il proprio diritto di addebitare tale somma (ed il conseguente obbligo del sig. CP_1 Pt_2
di pagare) si fondava sull'ordine di addebito sul conto n. 2435 delle spese effettuate mediante la carta di credito effettuato da che doveva considerarsi ancora effettivo, e sugli artt. 7, comma Pt_2
6, e 8, comma 3, del contratto, che consentivano alla di esigere tali somme. CP_1
5 Infine l'attrice, ritenendo che nel caso di specie ricorressero anche gli estremi dell'arricchimento senza causa, proponeva in estremo subordine la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato nell'importo di € 50.521,57, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti, o nel diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la deduceva che nel caso di specie CP_1
ricorrevano anche gli estremi dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Su tali basi formulava quindi, in via subordinata, domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della Pt_2 CP_1
surrogata nell'originaria posizione creditoria del sig. della somma di € 50.521,57, maggiorata Pt_4
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
3. In data 6.11.2017 il giudizio, in seguito al decesso del convenuto, il processo veniva riassunto dalla Banca nei confronti , e in qualità di eredi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18686/2019, in accoglimento parziale delle domande,
condannava i convenuti al pagamento in favore della della somma di € 49.997,71, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritenendo infondata la domanda formulata in via principale dalla dato che il danno subito per effetto della corresponsione della somma CP_1
di € 80.000,00 al sig. era stato determinato da un errore nella tenuta dei conti (conseguente Pt_4
ad un disguido informatico) non imputabile a Pt_2
5. , e hanno impugnato la sentenza per i Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti motivi.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà ex
art. 2042 c.c., in considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa e della conseguente esperibilità da parte della dell'ordinaria azione contrattuale CP_1
per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azione di cui peraltro la si era avvalsa CP_1
tramite la proposizione delle ulteriori domande articolate nel proprio atto di citazione.
L'azione ex art. 2041 c.c. doveva ritenersi inammissibile, secondo gli appellanti, anche per difetto di unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, essendo
6 l'impoverimento della Banca dovuto all'errore informatico a essa imputabile e alla scelta di transigere con il sig. e non all'arricchimento del sig. Pt_4 Pt_2
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado.
In particolare, posto che l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di conto corrente adottate dalla banca appellata prevede, al comma 2, che “trascorsi 40 giorni […] dalla data di
invio degli estratti conto senza che sia pervenuto all'Azienda di credito, per iscritto, un reclamo
specificato, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal con pieno effetto CP_4
riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto” e, al comma 3,
che “Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il deve CP_4
proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dall'invio degli estratti conto”, gli appellanti hanno osservato che:
- considerato il termine di cui al comma 2, a e di conseguenza alla Pt_4 CP_1
sarebbero spettate unicamente le somme erroneamente addebitate nei 40 giorni precedenti al 23.5.2013 (data del reclamo da parte del sig. alla , ossia Pt_4 CP_1
quelle di cui all'estratto del conto corrente relativo al trimestre tra l'1.1.2013 e il
31.3.2013, pari ad € 546,08.
- volendo ritenere che il termine per impugnare gli estratti conto fosse quello di 6 mesi dal relativo invio, previsto dal comma 3, le somme dovute a e di conseguenza Pt_4
alla sarebbero state quelle relative al periodo intercorrente tra ottobre 2012 e CP_1
maggio 2013 (ossia quelle relative agli ultimi sei mesi a ritroso dalla data del reclamo pervenuto alla da parte del sig. , per un totale di € 2.140,53. CP_1 Pt_4
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorresse dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Gli appellanti hanno infatti dedotto che i pagamenti erano relativi al contratto con cui era stata emessa la carta di credito che, essendo pattuiti addebiti con cadenza mensile, trovava applicazione, con decorrenza da ciascuna scadenza, il termine quinquennale di cui all'art. 7 Anche considerando il termine decennale, la Banca avrebbe avuto diritto esclusivamente alla restituzione delle somme addebitate sul conto corrente di a far data dal luglio Pt_4
2003 per l'importo complessivo di € 41.620,53.
6. La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e ha proposto CP_1
appello incidentale, in parte condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
In particolare, attraverso l'appello incidentale la ha contestato la sentenza di CP_1
primo grado sotto il profilo della quantificazione dell'importo dovuto dagli appellanti principali, ritenendo che fosse dovuta la maggior somma di € 50.521,57, mentre l'importo indicato in sentenza era stato determinato dal Tribunale sulla base della tabella riepilogativa riportata da parte convenuta nella comparsa di risposta di primo grado che erroneamente non riportava alcune spese sostenute da e addebitate sul conto corrente intestato al Pt_2
sig. (per il dettaglio delle somme non conteggiate e degli errori vedasi pag. 24 della Pt_4
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
La ha inoltre proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento del CP_1
gravame principale, riproponendo tutte le altre domande svolte in primo grado e non accolte.
7. Il primo motivo dell'appello principale è fondato, dovendosi ritenere inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. avanzata dalla per difetto del requisito della sussidiarietà. CP_1
In particolare, l'art. 2042 c.c. delinea il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa, prevedendo che essa “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare
un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. L'esercizio di tale azione è,
pertanto, subordinato all'impossibilità da parte di chi ha subito l'impoverimento di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per ottenere ristoro.
Ebbene, poiché nel caso di specie la aveva a disposizione l'azione basata sul titolo CP_1
contrattuale dedotto in giudizio, azione che la ha in effetti esercitato mediante la CP_1
proposizione di più domande articolate in via gradata, il rimedio generale dell'arricchimento senza causa le era precluso, e ciò anche tenuto conto della recente sentenza n. 33954/2023 della Corte di CAzione a Sezioni Unite, con la quale è stato chiarito
8 che la domanda di arricchimento formulata in via subordinata è proponibile congiuntamente ad altra azione ma – per quanto in questa sede rileva – solo “ove la
diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine
del titolo giustificativo".
Infatti, la appellata ha proposto la domanda ex art. 2041 c.c. contestualmente ad CP_1
altre azioni e in estremo subordine, e il Tribunale ha respinto espressamente la domanda principale, basata sulla violazione del principio della buona fede, e implicitamente le altre domande formulate in via gradata attraverso le quali la ha fatto comunque valere CP_1
obbligazioni derivanti dal contratto.
Tuttavia i diritti fatti valere dalla trovano origine nel rapporto di conto corrente CP_1
bancario instaurato con Pt_2
8. In considerazione dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, l'esame degli altri due motivi di appello deve essere necessariamente preceduto dall'esame dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale attraverso il quale la ha riproposto tutte le altre domande formulate in via gradata e respinte in CP_1
primo grado.
La domanda risarcitoria proposta in via principale dalla è infondata, non CP_1
riscontrandosi la lamentata violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla non vi è prova del fatto che CP_1 Pt_2
fosse consapevole del mancato addebito sul proprio conto corrente delle spese sostenute con la carta di credito IC IS (poi ) n. 4935-4900- Parte_5
1943-0458 (poi n. 4935- 49**-****-*536), erroneamente agganciata al conto corrente di Pt_4
a causa del disguido informatico imputabile alla stessa. CP_1
Al contrario, tenuto conto del numero delle operazioni riportate dagli estratti conto prodotti in giudizio, del fatto che sia al conto di che di erano agganciate altre Pt_4 Pt_2
carte di credito, e dell'importo non esorbitante delle spese sostenute da nell'arco di un Pt_2
decennio attraverso l'utilizzo della predetta carta di credito, può ritenersi che per molti anni entrambi i correntisti abbiano fatto affidamento sul regolare funzionamento del
9 meccanismo di addebito sul proprio conto delle spese effettuate mediante carta di credito e,
quindi, sulla correttezza degli addebiti riportati nella documentazione contabile inviata periodicamente dalla CP_1
Né, per le stesse ragioni, può riscontrarsi violazione del dovere di buona fede da parte di solo per non avere ottemperato spontaneamente alla richiesta di rimborso, una Pt_2
volta informato dalla Banca dell'accaduto, trattandosi comunque di un importo che risulta contestato nel presente giudizio.
Anche per quanto concerne la domanda risarcitoria, formulata in subordine sulla base dell'obbligo in capo al mandante di risarcire il mandatario dei danni subiti a causa dell'incarico ex art. 1720 comma 2 c.c., essa deve ritenersi parimenti infondata, dato che la conclusione della transazione con non è stata conseguenza del regolare Pt_4
adempimento del mandato.
9. La domanda, formulata in via ulteriormente subordinata, finalizzata ad ottenere l'addebito sul conto di delle operazioni non addebitate per errore e la condanna degli Pt_2
odierni appellanti principali al pagamento delle relative somme, non è stata proprio esaminata dal Tribunale ed è invece meritevole di parziale accoglimento.
Tale domanda si basa sulle clausole che regolano diritti e obblighi derivanti dal contratto di conto corrente.
L'art. 8, di tale contratto, al comma 3, dispone poi che “Nel caso di errori di scritturazione o
di calcolo, omissioni o duplicazioni, il deve proporre l'impugnazione, sotto pena di CP_4
decadenza, entro 6 mesi dall'invio degli estratti conto;
l'Azienda di credito può ripetere quanto
dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria”.
Il conto può essere quindi oggetto di rettifica da parte della mediante l'inserimento CP_1
delle poste a debito del correntista erroneamente non inserite, non essendo applicabili alla i termini di decadenza previsti a carico del correntista, con conseguente infondatezza CP_1
del secondo motivo d'appello principale che peraltro si riferisce alle eventuali decadenze in cui sarebbe incorso senza contare che non è mai preclusa la possibilità di sollevare Pt_4
contestazioni relative alla validità o all'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli
10 accrediti e gli addebiti (cfr., ex multis, Cass. n. 10129/2001, Cass n. 6514/2007, Cass n.
11626/2011, Cass. n. 18352/2023).
Al momento in cui è stato introdotto il giudizio, il conto corrente era però ancora aperto e pertanto mancava un credito esigibile. Difatti, solo con la chiusura del conto, e all'esito della compensazione delle poste attive e passive, spetta alla banca il diritto al pagamento dell'eventuale saldo negativo.
Ciò non esclude però che nel frattempo sussista l'interesse della banca a vedere accertato il proprio diritto di rettifica, rispetto al quale però matura l'ordinaria prescrizione decennale, stante l'interesse del correntista a che il saldo al momento della chiusura del conto tenga conto delle poste a credito per la banca ultradecennali rispetto alla data di interruzione della prescrizione del 16.7.2013 (cfr., per un caso di speculare azione del correntista, Cass. n. 9756/2024).
Quindi risulta parzialmente fondato il terzo motivo d'appello principale relativo alla prescrizione, così come è fondato l'appello incidentale nella parte in cui si rilevano degli errori di calcolo nella tabella di parte convenuta tenuta in considerazione dal Tribunale.
Gli errori, seppure marginali, si evincono infatti dagli estratti della carta di credito.
L'importo complessivo delle annotazioni a debito di erroneamente non Persona_1
addebitate sul conto corrente n. 2435, e invece esistenti per effetto dell'utilizzo della carta di credito IC IS (poi ) n. 4935-4900-1943-0458 (poi n. Parte_5
4935- 49**-****-*536) a far data da luglio 2003 è pari a € 42.164,39.
10. L'accoglimento parziale delle domande della così come dell'appello principale CP_1
e dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma della sentenza appellata, accerta il diritto della Controparte_1
di rettifica del conto corrente n. 2435, mediante addebito delle somme
[...]
risultanti dall'utilizzo della carta di credito IC IS (poi Parte_5
11 IS) n. 4935-4900-1943-0458 (poi n. 4935- 49**-****-*536) a far data dal 16.7.2003, per un importo complessivo di € 42.164,39;
2) Rigetta le rimanenti domande proposte dalla CP_1
3) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO LL MA
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2948 n. 4, c.c., interrotto solo con la costituzione in mora del 16.7.2013.