Art. 8.
La Commissione prevista dall'art. 3 e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta:
a) di un prefetto, che la presiede;
b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°;
c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;
e) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile.
Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.
La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.
La Commissione prevista dall'art. 3 e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta:
a) di un prefetto, che la presiede;
b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°;
c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;
e) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile.
Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.
La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.