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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2923/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANCUSO DANIELE EDOARDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione;
2) il CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità
1 civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato (sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente nella presente fase di opposizione, attestante un aggravamento delle patologie da cui risulta affetta la stessa) che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 17/8/2024 (ma non dell'indennità di accompagnamento). Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione integrativa di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile con la decorrenza indicata dal CTU, dovendo per il resto il ricorso essere rigettato. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all' e il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del fatto che la sussistenza del requisito sanitario della pensione di inabilità civile è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 17/8/2024 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto della presenza dei CP_1 requisiti extra-sanitari.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
4. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU (della fase di ATP) CP_1 liquidate con separato decreto. Crotone, 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2923/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANCUSO DANIELE EDOARDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione;
2) il CP_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità
1 civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato (sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente nella presente fase di opposizione, attestante un aggravamento delle patologie da cui risulta affetta la stessa) che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 17/8/2024 (ma non dell'indennità di accompagnamento). Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione integrativa di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile con la decorrenza indicata dal CTU, dovendo per il resto il ricorso essere rigettato. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all' e il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del fatto che la sussistenza del requisito sanitario della pensione di inabilità civile è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità civile con decorrenza dal 17/8/2024 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto della presenza dei CP_1 requisiti extra-sanitari.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
4. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU (della fase di ATP) CP_1 liquidate con separato decreto. Crotone, 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2