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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3469/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ADRIANA TELLINI, domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
INNOCENTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pistoia, Via San Pietro n. 20 e in Indirizzo Telematico presso il difensore;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 02.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per sentir pronunciare il divorzio nei confronti di Parte_1
alle seguenti condizioni: confermare quanto statuito in sede di separazione in Controparte_1
punto di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, assegnataria della casa familiare;
porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne, e non Persona_2 Persona_3 superiore a € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri dettati dal
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020; disporre che l'assegno unico universale venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
disporre che le parti prestino reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
si è costituita in giudizio concordando sulla pronuncia di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, ma indicando le seguenti condizioni: disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, con la possibilità, per il padre, di incontrare la Per_1
figlia previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della minore;
porre a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 150,00 per il figlio e di € 300,00 per la figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Per_2 Per_1
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, in virtù della disparità economica sussistente tra le parti;
condannare il ricorrente al pagamento di € 7.387,98 a titolo di arretrati per il mantenimento e di contribuzione alle spese straordinarie, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
All'udienza del 02.04.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti e i loro procuratori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- L'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre con prevalente Per_1
collocamento presso la medesima e visite libere con il padre.
pagina 2 di 5 - Le parti convengono, in relazione agli oneri economici per i figli, di forfettizzare
l'importo delle spese straordinarie future, ricomprendendolo in quello del mantenimento mensile e pertanto stabiliscono quanto segue: contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, nella misura di €. 150,00 da corrispondere alla sig.ra entro l'ultimo giorno di ogni mese e contributo a carico del padre per il CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della figlia nella misura di €. 250,00 da Per_1 corrispondere alla madre entro l'ultimo giorno di ogni mese. In entrambi i casi oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
- Le parti convengono che con questa determinazione forfettaria delle spese straordinarie il sig. è esentato dall'obbligo di rimborso delle stesse, salvo l'obbligo di Pt_1
rimborsare il 50% delle spese straordinarie che si renderanno eventualmente necessarie in conseguenza di eventi gravi ed eccezionali riguardanti i figli.
- In considerazione dell'accordo di cui sopra, la sig.ra si impegna a rimettere la CP_1
querela sporta in data 7/11/2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Pieve di Compito nei confronti del sig. Pt_1
- Le parti convengono di risolvere a saldo e stralcio il contenzioso su tutte le spese straordinarie pregresse con l'esborso complessivo da parte del sig. di €. 3.500,00 Pt_1
entro la data del 30/04/2026. In caso di mancato pagamento nel termine pattuito, la sig. avrà diritto di pretendere l'intero importo della quota parte delle spese CP_1
straordinarie pregresse dovute.
- Le parti convengono che la sig. continuerà a percepire per intero l'assegno CP_1
unico.
- Spese compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 5 Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese all'udienza.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome da ritenersi rispondente agli interessi dei figli, sotto ogni profilo, tenuto conto delle deduzioni e della documentazione prodotta da parte convenuta e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Mentre la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile è stata rinunciata da parte convenuta al momento della precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale prende poi atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti all'udienza del
02.04.2025.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, come peraltro chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Capannori (LU) il
02.09.2001 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 12.02.1980, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Capannori all'anno 2001, parte II, serie A, atto n. 127, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 31/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3469/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ADRIANA TELLINI, domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
INNOCENTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pistoia, Via San Pietro n. 20 e in Indirizzo Telematico presso il difensore;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 02.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per sentir pronunciare il divorzio nei confronti di Parte_1
alle seguenti condizioni: confermare quanto statuito in sede di separazione in Controparte_1
punto di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, assegnataria della casa familiare;
porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne, e non Persona_2 Persona_3 superiore a € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri dettati dal
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020; disporre che l'assegno unico universale venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
disporre che le parti prestino reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
si è costituita in giudizio concordando sulla pronuncia di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, ma indicando le seguenti condizioni: disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, con la possibilità, per il padre, di incontrare la Per_1
figlia previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della minore;
porre a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 150,00 per il figlio e di € 300,00 per la figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Per_2 Per_1
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, in virtù della disparità economica sussistente tra le parti;
condannare il ricorrente al pagamento di € 7.387,98 a titolo di arretrati per il mantenimento e di contribuzione alle spese straordinarie, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
All'udienza del 02.04.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti e i loro procuratori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- L'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre con prevalente Per_1
collocamento presso la medesima e visite libere con il padre.
pagina 2 di 5 - Le parti convengono, in relazione agli oneri economici per i figli, di forfettizzare
l'importo delle spese straordinarie future, ricomprendendolo in quello del mantenimento mensile e pertanto stabiliscono quanto segue: contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, nella misura di €. 150,00 da corrispondere alla sig.ra entro l'ultimo giorno di ogni mese e contributo a carico del padre per il CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della figlia nella misura di €. 250,00 da Per_1 corrispondere alla madre entro l'ultimo giorno di ogni mese. In entrambi i casi oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
- Le parti convengono che con questa determinazione forfettaria delle spese straordinarie il sig. è esentato dall'obbligo di rimborso delle stesse, salvo l'obbligo di Pt_1
rimborsare il 50% delle spese straordinarie che si renderanno eventualmente necessarie in conseguenza di eventi gravi ed eccezionali riguardanti i figli.
- In considerazione dell'accordo di cui sopra, la sig.ra si impegna a rimettere la CP_1
querela sporta in data 7/11/2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Pieve di Compito nei confronti del sig. Pt_1
- Le parti convengono di risolvere a saldo e stralcio il contenzioso su tutte le spese straordinarie pregresse con l'esborso complessivo da parte del sig. di €. 3.500,00 Pt_1
entro la data del 30/04/2026. In caso di mancato pagamento nel termine pattuito, la sig. avrà diritto di pretendere l'intero importo della quota parte delle spese CP_1
straordinarie pregresse dovute.
- Le parti convengono che la sig. continuerà a percepire per intero l'assegno CP_1
unico.
- Spese compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 5 Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese all'udienza.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome da ritenersi rispondente agli interessi dei figli, sotto ogni profilo, tenuto conto delle deduzioni e della documentazione prodotta da parte convenuta e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Mentre la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile è stata rinunciata da parte convenuta al momento della precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale prende poi atto degli ulteriori impegni assunti dalle parti all'udienza del
02.04.2025.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, come peraltro chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Capannori (LU) il
02.09.2001 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 12.02.1980, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Capannori all'anno 2001, parte II, serie A, atto n. 127, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 31/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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