Articolo 1 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 2
Versione
12 novembre 1967
Art. 1.
Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono concessi altresi' alle societa', tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.
Entrata in vigore il 12 novembre 1967