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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
94/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
Consigliere relatore 2) dr.ssa Federica Rende
Consigliere 3) dr.ssa Rosa Maria Bova
Ha emesso la seguente nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94/2020 R.G.A.C. vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola A. Parte 1
RA
APPELLANTE contro
C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Megale CP 1
APPELLATA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - Appello avverso la sentenza 1025/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14.7.19, pubblicata il 15.7.19 nell'ambito del procedimento di divisione ereditaria n. 2881/2013 - non notificata
Fatto e svolgimento del processo conveniva in giudizio il fratello Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1
[...] innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso della madre, avvenuto il 7 giugno 2011. L'attrice si Persona 1 dichiarava erede legittima, insieme al convenuto, e lamentava l'impossibilità di addivenire a una divisione bonaria dei beni immobili ereditati, in parte situati nel Comune di Santa Teresa di Riva
(ME) e in parte nel Comune di Villa San Giovanni (RC) per un valore complessivo stimato di €
230.530,19, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del fratello.
Oltre alla domanda di divisione ereditaria, l'attrice chiedeva:
. il rimborso pro quota delle spese affrontate per la successione, pari a € 2.477,07;
· il rendiconto dei proventi derivanti dalla locazione dell'immobile di Santa Teresa di Riva, concesso a terzi fin dal 1987, e mai condivisi con lei;
• il rendiconto delle somme presenti su un libretto postale cointestato con la madre, sul quale veniva accreditata la pensione della de cuius e di cui il convenuto era delegato alla riscossione.
Parte 1 si costituiva in giudizio, non opponendosi alla divisione, ma contestando le ulteriori domande dell'attrice. A sua volta, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo un risarcimento danni di € 25.000,00, deducendo che la sorella, residente a [...], si era sottratta ai doveri di assistenza morale e materiale verso la madre, obblighi che egli solo avrebbe assolto, a scapito della propria salute.
Nel corso del giudizio, sorgeva ulteriore contenzioso possessorio: il convenuto lamentava che l'attrice avesse cambiato la serratura dell'abitazione in Villa San Giovanni, impedendogli l'accesso.
L'attrice si difendeva affermando di averlo fatto per motivi tecnici e di aver avvisato il fratello, offrendo di consegnare le chiavi tramite il proprio legale. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso possessorio del convenuto, disponendo che l'attrice si astenesse da atti di molestia nel compossesso e da conferimenti di incarichi a terzi per la gestione dell'immobile comune.
Il processo veniva istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio per accertare la consistenza, lo stato e la divisibilità dei beni. Il CTU elaborava un progetto divisionale suddividendo il compendio in due porzioni equivalenti, tenuto conto del valore venale, della natura e della collocazione dei beni.
Poiché le parti non riuscivano a trovare un accordo sulla ripartizione, chiedevano congiuntamente che l'assegnazione delle quote avvenisse tramite sorteggio, come previsto dall'art. 729 c.c.
Con sentenza n. 1025/2019, il Tribunale così provvedeva: Persona 1 nata a [...] riva il 12.10.1934 e"1 Dichiara aperta la successione ab intestato di deceduta a Villa San Giovanni in data 07.06.2011, e dispone lo scioglimento delle comunione ereditaria in favore degli odierni condividenti, in ragione di ½ dell'asse per ciascuno;
2 Per l'effetto determina la consistenza dei due lotti da attribuire agli eredi condividenti attraverso estrazione a sorte ex art 729 cpc -al passaggio in giudicato della decisione come segue: lotto A euro 114.684,13
Lotto B euro 115.846,05
3. dispone che il condividente assegnatario del lotto B corrisponda all'altro a titolo di conguaglio la somma di euro
1.162,00 oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
4. condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice della somma di euro 1.238,5, pari al 50% delle spese per la dichiarazione di successione indicate e documentate in atti;
5. condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.118,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate.
6. ordina la divisione fra le parti al 50% delle somme già contenute nel libretto di deposito postale nel quale sono confluiti i versamenti effettuati dagli occupanti della casa di Santa Tersa di riva, dal momento dell'apertura della successione in poi.
7.compensa interamente fra le parti le spese di lite relative alla domanda di divisione, e pone a carico della massa spese della CTU, già liquidate con decreto in atti;
le
8. compensa fra le parti interamente le spese del procedimento cautelare in corso di causa
9.dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte 1 ;
10. condanna quest'ultimo a rifondere alla CP 1 le spese della domanda riconvenzionale, che si liquidano ex DM 55/2014 per euro 4.835,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA tutte da calcolarsi come per legge."
Parte 1Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, impugnava parzialmente la sentenza n. 1025/2019. L'appellante chiedeva la riforma di diversi capi della pronuncia di primo grado, ritenuti viziati da errori materiali e da una non corretta ricostruzione dei fatti processuali.
Nel dettaglio, l'appellante chiedeva:
1. La rideterminazione del conguaglio ritenuta errata, proponendo invece il conguaglio corretto nella misura di € 580,96; 2. La rettifica degli importi relativi ai rimborsi delle spese sostenute per l'assistenza alla madre da parte di entrambi i figli.
3. La condanna dell'appellata al pagamento delle spese relative alla fase cautelare in primo grado, conclusasi con accoglimento parziale del ricorso possessore in favore dell'appellante
(ordinanza 17/3/2014 del Presidente Minutoli), nonché la compensazione delle spese della domanda riconvenzionale;
4. In via subordinata, la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo liquidato a titolo di spese legali in favore dell'appellata;
5. Infine, l'assegnazione all'appellante della mobilia presente nell'immobile sito a Villa San
Giovanni, attesa la rinuncia espressa da parte della sorella all'assegnazione degli arredi.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., per evitare l'esecuzione delle statuizioni economiche a suo carico, in attesa della decisione della Corte di Appello;
tale istanza veniva rigetta con ordinanza del
14.7.2020. In data 21.5.2020 si costituiva CP 1 aderendo alla correzione degli errori materiali per come specificati nell'atto di appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 15.5.2025 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI
1. Erroneità della somma dovuta a conguaglio (punto 3 del dispositivo)
Con tale motivo di appello Pt 1 chiede la correzione di errore materiale relativo al conguaglio da versare al fine da equilibrare le quote (lotto A e B) del progetto divisionale.
Nello specifico, il Tribunale ha disposto la suddivisione del patrimonio immobiliare in 4 lotti, per come formati dal CTU nominato in primo grado, ed ha disposto la suddivisione al 50% delle somme portate dal libretto cointestato n. 45196643 sussistente presso la filiale [...]
CP 2 di Villa San Giovanni Via Nazionale. Entrambe le parti sono concordi circa la necessità di correggere l'errore materiale di calcolo relativo all'importo del conguaglio fra i due lotti A) e B), indicato in sentenza al punto 3 in € 1.162,00: con tale somma si creerebbe un vantaggio per l'assegnatario del lotto A e un corrispondente svantaggio per chi si aggiudica il lotto B, perché i valori si ribaltano;
la somma corretta da corrispondere a conguaglio è pertanto pari a € 580,96, ossia la metà di € 1.161,92: in tal modo si creano due lotti di egual valore, ossia € 115.265,09.
Il motivo non è però condivisibile.
Invero, il lotto A è stato stimato dal consulente avere un valore pari ad € 114.684,13, il lotto
B invece è stato valutato in € 115.846,05. Alcuna obiezione è stata sollevata dalle parti con riferimento al valore dei lotti, ed alcun errore materiale è ravvisabile al riguardo nel progetto divisionale: il conguaglio, cioè la somma dovuta a titolo di differenza, avuto riguardo al valore dei lotti, è pari ad € 1.161,92, cioè esattamente la somma indicata nella sentenza impugnata. L'attribuzione di una somma inferiore non consentirebbe di assegnare uguale valore alle due quote: il lotto B, ove si applicasse un valore differente, sarebbe sottostimato: in luogo di riconoscere ad esso il valore di € 115.846,05, come fatto dal consulente, gli si attribuirebbe il minor valore di € 115.265,09.
Tale motivo di appello non può quindi trovare accoglimento.
2. Erroneità del rimborso riconosciuto alla Pt 1 (punto 4 dispositivo)
Con tale motivo di appello Pt 1 chiede la correzione della sentenza "Poiché le spese riconosciute dall'appellante, al netto della sanzione applicata alla Pt 1 per errore nella dichiarazione successoria, è pari a € 2.321,16, il rimborso in favore della stessa è di €
1.160,58 anziché € 1.238,50."
L'appellante dichiara al riguardo di non essere tenuto a rispondere delle spese effettuate dalla sorella per la dichiarazione integrativa di successione (155,91 euro), in quanto responsabile dell'errore di omessa indicazione era il solo professionista incaricato dall'attrice, senza però fornire alcuna specificazione a riguardo.
Per tale genericità, il motivo non può essere accolto.
3. Erroneità del rimborso riconosciuto all'appellante (punto 5 disp.).
Tale motivo è in parte fondato.
L'appellante assume di avere sostenuto spese per un importo superiore a quello riconosciuto dal primo giudice, pari ad € 2.586,46, per cui la somma che dovrebbe essere a lui riconosciuta
è pari ad € 1.293,23.
Tale doglianza non può essere accolta: la spesa pari ad € 350,00, della quale egli chiede il rimborso, non può essere riconosciuta poiché il relativo documento di spesa è stato depositato oltre i termini.
In ogni caso, assume, pur non volendo riconoscere tale spesa, richiede la correzione di errore materiale relativo alle spese da rimborsare. La somma spesa dal Parte 1 risulta di €
2.376,45, per cui la quota del 50% che CP 1 deve rimborsare è di € 1.188,225, e non
€ 1.118,225 come per mero errore materiale - scritto in sentenza. Tale doglianza appare essere fondata e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale.
4. Violazione ed erronea interpretazione della domanda riconvenzionale. Mancata pronuncia su una parte di essa. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Preliminarmente Pt 1 precisa di formulare gravame avverso tale parte della sentenza
"limitatamente alla disciplina delle spese”.
Fatta tale premessa, prosegue dichiarando che con la domanda riconvenzionale aveva innestato due diverse azioni: una, di carattere cautelare e preliminare, avente ad oggetto la manutenzione, lo spoglio e/o molestia del possesso dell'appartamento in comproprietà dei germani, poiché l'appellata aveva provveduto, a sua insaputa, al cambio della serratura e ed aveva altresì permesso ad estranei di soggiornarvi, l'altra di risarcimento del danno che avrebbe subito, in proprio e quale erede, per la mancata assistenza prestata alla propria madre. Prosegue affermando che, rispetto alla prima domanda, accolta sotto il profilo manutentivo, la cui statuizione, non essendo stata proposta impugnazione, è passata in giudicato, quanto alla liquidazione delle spese era stato demandato alla decisione nel merito della controversia.
Afferma quindi che, per l'azione possessoria in corso di causa non vi è stata alcuna pronuncia
"se non per la compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare in corso di causa" e che il giudice avrebbe dovuto, "previa conferma della pronuncia del primo giudice istruttore (Minutoli), liquidare le spese di detta fase;
che non l'abbia fatto costituisce un vizio della sentenza sotto il profilo di cui all'art. 112 c.p.c."
Quanto alla domanda risarcitoria afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, "...la domanda riconvenzionale era ammissibile e non esclusa dalla natura del giudizio, tant'è che si è richiesto l'accertamento del diritto al risarcimento a favore del sig.
Pt 1 con imputazione del corrispondente valore alla quota ereditaria a lui spettante. Da '
qui la correlazione con il titolo dedotto in giudizio, con la domanda di divisione, che il giudice ha invece negato" aveva introdotto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto Parte 1
"risarcimento del danno biologico, morale ed assistenziale, in proprio e nella qualità di Per erede" per non avere potuto la sig.ra contare sull'assistenza e sull'affetto della figlia, per le conseguenze subite a causa dell'avere egli dovuto provvedere da solo ad occuparsi delle esigenze di assistenza familiare dovute al proprio genitore e in conseguenza degli obblighi cui si sarebbe sottratta la sorella;
l'appellante aveva dedotto, fra le dette conseguenze,
"l'insorgenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva", chiedendo la condanna della CP_1
[...] al risarcimento di tutti i danni in proprio e nella qualità di erede della sig.ra Persona_1
[...] nella misura di € 25.000,00 o in quella che fosse stata ritenuta dimostrata in corso di causa.
Tale domanda è stata ritenuta inammissibile da parte del giudice di prime cure con conseguente condanna per il Pt 1 a rifondere le spese di lite alla germana.
Come evidenziato da parte appellata nel proprio atto di costituzione, il Pt_1 “esplicitamente nell'atto di appello ha dichiarato di non appellare il rigetto della domanda riconvenzionale;
infatti a pag. 13 al punto 4.2. così si legge: "Occorre a questo punto affermare che l'impostazione della domanda risarcitoria esperita in via riconvenzionale in primo grado, in appello non riproposta, pertanto sui capi relativi al rigetto della domanda si è formato giudicato. Costituendo la condanna alle spese capo accessorio alla domanda riconvenzionale rigettata (e conseguente alla relativa soccombenza), l'appellata ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile ed improcedibile. Prosegue difatti “In assenza di specifica impugnazione della riconvenzionale, i motivi che avrebbero potuto condurre ad una riforma attengono esclusivamente ad un errore nella quantificazione delle spese, in una assenza della determinazione dei criteri di calcolo, od in una errata applicazione degli stessi. Il Pt_1, invece, ha fondato la richiesta di riforma della sentenza esclusivamente sulla asserita accoglibilità in astratto della domanda riconvenzionale, e lamentando che il parametro adottato dal primo Giudice per la liquidazione ossia il dichiarato valore della riconvenzionale di € 25.000,00 - sia stato arbitrario e non confacente;
detta contestazione appare oltremodo infondata, laddove detto valore viene ricavato proprio dalla richiesta risarcitoria fatta dal Parte 1 !"
L'organo giudicante di primo grado ha esplicitamente indicato i criteri usati per la liquidazione delle spese.
Ha infatti precisato che, nelle controversie di scioglimento della comunione, le spese di lite sono normalmente poste a carico della massa attiva, posto che la divisione non vede propriamente parti vittoriose e soccombenti, ma risponde all'interesse di tutti i condividenti.
Per tali motivi, ha ritenuto di compensare interamente le spese del giudizio di scioglimento della comunione, lasciando a carico della massa anche le spese della CTU.
Il giudice di prime cure ha quindi rilevato come la controversia avesse ad oggetto la proposizione di una inammissibile (e comunque infondata) domanda riconvenzionale da parte del convenuto sulla quale ha applicato il criterio della soccombenza. Di tal che, stante il valore dichiarato della domanda (euro 25.000,00), applicando i parametri medi ex DM
55/2014, ha posto a carico dell'odierno appellante le spese di lite, pari ad euro 4.835,00 oltre, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale criterio appare essere assolutamente condivisibile. Ed invero, la disciplina delle spese di lite è imperniata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sul c.d. principio della soccombenza, che impone al soggetto soccombente in giudizio la refusione delle spese sostenute dalle controparti, secondo il fondamentale principio di libertà e quindi di responsabilità - che caratterizza l'esercizio dei diritti riconosciuti e garantiti dal nostro ordinamento alla stregua dell'articolo
2 della Costituzione e, quindi, anche il diritto di azione in giudizio sancito dagli articoli 24 e
113 della Costituzione.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta da Parte 1 è stata rigettata poiché ritenuta inammissibile e, comunque, infondata. Pertanto, logico corollario dell'accertata soccombenza (peraltro non oggetto di impugnazione) è la condanna alle spese del giudizio.
Peraltro, ritiene il Collegio che il giudizio di inammissibilità della domanda riconvenzionale
― nonché quello di infondatezza della predetta domanda - siano assolutamente condivisibili.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo". (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del
01/03/2024).
Nel caso di specie, non sussiste una comunanza di titolo, atteso che la domanda principale ha ad oggetto la divisione del compendio ereditario, quella riconvenzionale il risarcimento del danno biologico, morale ed assistenziale, in proprio e nella qualità di erede, asseritamente patito da e, dunque, tutt'altra materia e tutt'altro titolo. Parte 1
Neppure sussiste un collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale di risarcimento del danno: di fatti, ove fosse stata ammessa la domanda riconvenzionale, diverso sarebbe stato il materiale istruttorio da ammettere e da valutare ai fini del decidere e, di conseguenza, la trattazione simultanea delle due domande avrebbe comportato un aggravamento dell'attività processuale, in termini di dilatazione dei tempi necessari per la decisione.
Ne deriva che la trattazione contemporanea delle due domande non era consigliabile, né opportuna e, pertanto, correttamente il primo giudice ne ha dichiarato l'inammissibilità.
In ogni caso, è parimenti da condividere la valutazione di infondatezza nel merito della domanda di risarcimento fatta dal giudice di prime cure.
In primo luogo, non è dato ravvisare un nesso di causalità giuridica tra il danno alla salute lamentato da Parte 1 ("insorgenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva") e la dedotta mancata assistenza alla madre da parte della sorella ai sensi dell'art. CP 1
1223 cod. civ. il danno risarcibile è quello immediato e diretto, riconducibile all'ordinario svolgimento degli eventi e nel caso di specie non è dato ravvisare un immediato e diretto collegamento tra la supposta mancata assistenza alla madre e la patologia contratta da [...]
Pt 1 .
Ancor prima, non sussistono i presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda. Per Ed invero non emerge dagli atti che la fosse indigente o bisognosa di assistenza materiale: era infatti titolare di pensione di reversibilità, di indennità di accompagnamento e di un consistente patrimonio immobiliare, dunque non è possibile affermare che CP 1
[...] sarebbe venuta meno agli obblighi giuridici di sostentamento dettati dall'ordinamento
(ex art. 443 e ss cod. civ.), gravanti sui figli nei confronti degli ascendenti indigenti.
Neppure avrebbe potuto assumere rilevanza giuridica ai fini del risarcimento richiesto quand' anche fosse stata dimostrata - la circostanza che CP 1 non fosse stata sufficientemente "affettuosa" nei confronti della madre, con la conseguenza di cagionare a Parte 1 un maggiore carico, in quanto costretto ad andarla a trovare più frequentemente, ed ad occuparsi di tutte le esigenze di cura, della risoluzione di problemi pratici e domestici, di provvedere agli acquisti necessari, eccetera.
Tale condotta, quand'anche provata, non integrerebbe né gli estremi del reato di cui all'art. 570 cod. pen. e neppure potrebbe avere rilevanza alcuna ai fini dell'art. 315bis cod. civ.
In ultimo, l'appellante evidenzia che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che egli avesse inteso fare riferimento all'art. 315 cod. pen., poiché egli intendeva piuttosto richiamare l'art. 315 del codice civile (cfr. pag. 7 dell'atto di appello). È appena il caso di evidenziare che l'art. 315 cod. civ. faccia riferimento allo stato giuridico della filiazione e che, con ogni probabilità, l'appellante avesse inteso fare riferimento all'art. 315bis cod. civ., così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della 1. 10.12.2012 n.
219. Invero, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, le fattispecie di reato richiamate dall'odierno appellante erano quelle di cui agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 591 (abbandono di persone incapaci) cod. pen..
Pertanto, il primo giudice rilevando che "il convenuto attore in riconvenzionale si spinge addirittura a citare a fondamento della propria pretesa risarcitoria, alcune norme del codice penale (in particolare gli artt 315 e 570 cp) pretendendo di ricondurre a queste il comportamento della sorella (peraltro residente a [...]) che non avrebbe contribuito alle necessità della madre, di cui si sarebbe fatto carico il fratello", ha in effetti commesso un errore materiale nell'indicare l'articolo del codice penale. E' del tutto evidente, però, che ciò non abbia comportato alcuna ripercussione nel percorso argomentativo che appare logico e lineare, oltre che pienamente condivisibile e che alcuna rilevanza in questa sede - possa
-
attribuirsi alla condotta asseritamente posta in essere da CP_1
Le ipotesi richiamate dall'appellante presuppongono un obbligo di assistenza materiale da fornire a chi è sprovvisto di propri mezzi, o addirittura l'abbandono di chi sia incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stesso, fattispecie queste che non ricorrono nello specifico.
Quanto alle domande possessorie, in maniera del tutto condivisibile il primo giudice ha ritenuto che, poiché la principale (ed inizialmente unica) domanda di spoglio per sostituzione della serratura si è risolta con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolazione delle spese doveva farsi ricorso al criterio della cd "soccombenza virtuale".
CP 1Ha quindi rilevato come avesse prodotto "una serie di documenti (prove dell'invio di comunicazioni, di affissioni alla porta di avvisi;
ecc.) che segnalavano al fratello che la sostituzione della serratura era stata necessaria per un guasto che impediva il funzionamento della chiave, metteva a disposizione la chiave e, dovendo ripartire per rientrare a Bologna, avvertiva che la chiave era disponibile presso il suo avvocato, di cui indicava anche il numero di telefono.
Il convenuto non ha ricevuto le missive per fatto proprio (l'una risulta, dalle copie prodotte in atti, restituita per "compiuta giacenza", quindi non ritirata dal destinatario;
ed altro plico espressamente "rifiutato" dal destinatario Parte 1 ) e ciò non giova alla sua posizione, poiché solo per fatto proprio non ha avuto comunicazione e possibilità di avere la nuova chiave."
Sulla scorta di tali elementi e della circostanza che CP 1 abbia ripetutamente offerto la chiave, il giudice di prime cure ha ritenuto di escludere che ella avesse un animus spoliandi, ed ha quindi ravvisato la soccombenza virtuale di Parte 1
Ha quindi ravvisato una "reciproca parziale soccombenza" nell'ambito del giudizio cautelare poiché l'ordinanza resa a conclusione del predetto giudizio ordinava alla Pt 1 di astenersi da molestie ulteriori, con ciò procedendo ad una integrale compensazione delle spese del cautelare (proc. 2881 sub 1/2013 conclusosi con ordinanza in corso di causa del 17.3.2014).
Dunque, non è in alcun modo ravvisabile il vizio denunciato da parte appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe liquidato le spese di dette fase. Né può ritenersi che il primo giudice, in quanto giudice del merito, avrebbe dovuto rendere un'ulteriore pronuncia sull'azione possessoria, trattandosi di un'azione proposta nel corso del giudizio.
Tanto premesso, tale motivo di appello è infondato con consequenziale conferma della condanna alle spese a carico del Pt 1 .
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. Violazione dei principi di soccombenza e di compensazione delle spese di lite. Violazione del principio della cd.
"soccombenza virtuale" (punti 8 e 10 dispositivo).
Con tale motivo di appello, Parte 1 , dopo aver nuovamente lamentato una errata regolamentazione delle spese di lite concernente la domanda riconvenzionale da lui spiegata, si spinge a contestare anche la statuizione del giudice di prime cure relativa alla compensazione delle spese per la fase cautelare del giudizio per cui è causa.
A sostegno della propria pretesa l'appellante espone a pag. 21 che "Il primo presidente istruttore infatti riconobbe che il comportamento della Pt 1 configurava "molestia del compossesso" ed inibi alla stessa di concedere a terzi, attraverso la consegna di una copia della chiave, di accedere e soggiornare nell'immobile in comunione. Senonchè il provvedimento cautelare non fu dalla sig.ra Pt 1 impugnato, non solo per l'acclarata molestia ma anche sotto il profilo dell'avvenuto spoglio del possesso: ciò rileva sotto il profilo della soccombenza virtuale, per l'avvenuto spoglio, e della normale soccombenza per l'accolta domanda di manutenzione del possesso. e prosegue Ora il giudice di primo "
...
grado non può, se non commettendo una clamorosa forzatura nonché una violazione delle regole del processo, entrare nel merito dell'istanza cautelare al solo fine di motivare una dubbia e illegittima compensazione di spese anche sull'istanza cautelare" conclude quindi
"Equilibrio e diritto avrebbero voluto che il giudice di prime cure, nel valutare in modo complessivo la controversia, procedesse ad una compensazione delle spese della domanda riconvenzionale (su cui vi è stata una valutazione discordante dei giudici succedutisi nel processo), e ad una condanna dell'attrice per il principio di soccombenza alle spese della fase cautelare;
in subordine, che procedesse, complessivamente valutando, ad una compensazione integrale delle stesse."
Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che la regolamentazione delle spese di lite relative alla fase cautelare (e alla domanda riconvenzionale) è stata descritta e motivata in maniera puntale dal giudicante in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte la quale ha precisato che "Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).".
Correttamente l'organo giudicante di primo grado ha fatto ricorso al principio della soccombenza virtuale: "La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e, quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale.
Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, egli dovrà avere riguardo a quella che viene denominata “soccombenza virtuale", individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto principio, il giudice deve valutare se la domanda attorea sia fondata o meno, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite."
(Tribunale Velletri sez. I, 17/01/2024, n.91)
Il Tribunale ha evidenziato in modo più che esaustivo le ragioni che hanno determinato una compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
Parte appellata contesta altresì le ragioni che hanno indotto l'organo giudicante di primo grado a pronunciare la soccombenza virtuale, per tale motivo è necessario procedere ad una ulteriore disamina della questione: "Qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendere sia stata impugnata soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali, il giudice d'appello deve riesaminare l'originaria fondatezza della domanda dell'attore, ancorché' non riproposta, secondo il principio della soccombenza virtuale." (Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 03/03/1998).
In particolare, assume parte appellante che egli non ha ricevuto la raccomandata spedita dalla sorella perché inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza. Assume altresì che non corrisponde assolutamente al vero che egli abbia rifiutato di ricevere un plico postale, come invece ritenuto dal primo giudice.
In effetti, dalla documentazione versata in atti emerge come la raccomandata sia stata inviata nell'agosto 2013 all'indirizzo di via Giorgio la Pira n. 48 di Lamezia Terme, mentre [...] Pt 1 , già dal 7 giugno 2012 (cfr. certificato di residenza in atti), era residente in via Luzzo "
Maria del predetto comune.
Tuttavia, a prescindere dal dato formale che si trae dal certificato di residenza, è altamente probabile che benché formalmente residente altrove, nel periodo in cui èParte 1 "
e quanto meno fino al gennaio 2014 - avesse continuato ad stata inviata la raccomandata
-
abitare al precedente indirizzo, o quanto meno avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile ove in precedenza era residente, tanto da indicarlo alle forze dell'ordine - per ben due volte - come luogo di sua residenza.
Ed infatti egli, sporgendo denuncia ai carabinieri nei confronti della sorella, ha dichiarato di essere residente in [...] (indirizzo indicato nella raccomandata inviata da Parte 2 ciò sia in occasione della querela sporta in data 22 agosto 2013, sia in
,
occasione di quella sporta in data 28 gennaio 2014, ciò tanto nel corpo dell'atto, quanto in sede di ratifica avvenuta in presenza delle forze dell'ordine.
Di contro, non vi può assumersi con certezza che egli abbia rifiutato di ricevere un plico, posto che dalla documentazione in atti emerge che quello rifiutato era indirizzato a CP 1 In ogni caso, non si rinvengono elementi atti a ritenere che l'azione di spoglio proposta da
Parte 1 sarebbe stata accolta.
Invero, in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia 1""animus spoliandi", che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene. E' onere dell'attore, dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo: "Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione" (Sez.
2 - Ordinanza n. 21475 del
31/08/2018).
CP_1Nel caso specifico, non è possibile affermare con certezza che abbia inteso scientemente inviare la raccomandata ad un indirizzo errato, non solo per le considerazioni già svolte ma anche perché si è premurata in altro modo di avvertire il germano: ha inviato un ha affisso un avviso sulla porta dell'abitazione, ha allertato quello sms a Parte 1 و
che allora era il proprio difensore affinché consegnasse le chiavi all'odierno appellante qualora questi ne avesse fatto richiesta.
Ancor prima, in effetti, neppure è stata del tutto provata l'intenzione di sostituire la serratura al solo fine di impedire l'accesso a Parte 1 : sostiene che la serratura CP 1 fosse difettosa e, nella denuncia per calunnia fatta nei confronti del fratello, il marito dell'appellata assume di avere conservato la serratura al fine di consentire di accertare che la stessa fosse difettosa.
Dunque, in presenza di questi elementi, non può ritenersi che l'azione di spoglio sarebbe stata vittoriosamente esperita e, pertanto, non sussistono elementi per accogliere tale motivo di appello.
Neppure si rinvengono elementi a sostegno della invocata compensazione delle spese conseguenti alla soccombenza sulla domanda di risarcimento del danno ed all'esito vittorioso di una delle azioni possessorie promosse nel corso del giudizio: il ragionamento fatto dal primo giudice, che ai fini delle spese - ha valutato separatamente l'esito delle diverse
-
domande formulate, è assolutamente condivisibile. Ed infatti, la domanda di risarcimento del danno è del tutto avulsa da quella principale e da quelle accessorie possessorie, ragion per cui appare logica conseguenza un'autonoma liquidazione della predetta. Non riscontrando pertanto alcun difetto nell'operato del giudice di prime cure, anche tale motivo deve essere rigettato.
6. Mancata pronuncia sulla mobilia esistente nell'appartamento di Villa S. Giovanni.
Con tale motivo di appello il Pt 1 lamenta il mancato inserimento dei beni mobili nel giudizio divisionale a causa di una errata valutazione da parte del giudicante: si legge difatti nell'atto di appello "...il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficiente che il convenuto Pt 1 abbia nella propria comparsa richiesto la divisione, unitamente agli immobili, anche dei beni mobili, per ritenere che la Ctu dovesse provvedere alla suddivisione anche degli stessi. Anche qui il giudice di primo grado ha ritenuto di "bacchettare" il Pt 1 (e il suo difensore) per non aver parlato di "arredi" e per non averli elencati.....Poteva quindi, il giudice di prime cure, limitarsi a disporre senza alcun'altra discutibile valutazione l'assegnazione dei mobili...."
In realtà la contestazione mossa dal Pt 1 è priva di pregio: da una disamina degli atti di primo grado emerge infatti che l'unico accenno ai beni mobili proposto dal Pt 1 sia rinvenibile a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta (e ribadito nella comparsa conclusionale con la medesima formula) laddove chiede lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione dei beni mobili e immobili senza alcuna specificazione né riferimento ad arredi. Pertanto, come correttamente desunto dal giudicante di prime cure in sentenza, "Non è certo sufficiente il mero generico riferimento che si trova solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del deducente, per far rientrare arredi, mai neppure menzionati negli atti. Si potrebbe trattare evidentemente di una mera formula di stile, anche perché è onere preciso di chi pretenda di far rientrare in un asse ereditario da dividere i beni, dimostrarne la proprietà del de cuius. Invece non solo il Parte 1 non ha mai menzionato arredi nel primo atto di costituzione;
non ha mai menzionato arredi neppure nella prima memoria ex art 183 cpc;
non vi è cenno ad essi in alcun documento di causa;
e neppure nella denuncia di successione.
Non sarebbe certamente ammissibile la pretesa di "estendere" la domanda, formulata con riferimento agli "arredi" solo all'udienza del 14.5.2015, quando anche le operazioni peritali erano in stato avanzato"
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione." (Cass. Civ. Sez.
2, n. 1065 del 14/01/2022).
Corollario di ciò è che il Pt 1 avrebbe potuto inserire i beni mobili nel giudizio divisionale ma attraverso una puntuale descrizione degli stessi e non una generica menzione.
Inoltre, l'appellante lamenta “uno scarso approfondimento della carte processuali" dalle quali avrebbe potuto desumersi l'estensione della domanda anche ai beni mobili.
Emerge invece dalla motivazione della sentenza di primo grado un attento esame delle produzioni in atti laddove si legge "Del resto, che non vi fosse alcun intento di comprendere arredi nell'originaria difesa del Parte 1 appare evidente anche perché con
,
l'ordinanza del 11.9.2014 è stato nominato il CTU assegnandogli l'incarico di stimare esclusivamente i beni immobili. Al giuramento del CTU, all'udienza del 22.1.2015, nessun rilievo è stato mosso dal difensore del Pt 1, avv RA, personalmente presente all'udienza, limitatosi a nominare il proprio CTP, senza indicare neppure in quella sede carenze dell'ordinanza che formulava il quesito, per avanzare solo successivamente, all'udienza del 14.5.2015, pretese di "estensioni" di accertamenti, che oltretutto stante
l'incertezza assoluta sui beni mobili da individuare - avrebbero inevitabilmente causato un allungamento dei tempi e l'esigenza di rideterminare anche le quote e i valori spettanti agli eredi."
Tanto premesso si ritiene infondato tale motivo di appello in quanto i beni mobili non sono stati oggetto di una dettagliata inclusione nella divisione ereditaria pertanto, anche le dichiarazioni rese a verbale da parte della Pt 1 circa una rinuncia agli arredi a favore di un'assegnazione degli stessi al fratello (invocata anch'essa in appello), non costituiscono presupposto ai fini di una pronuncia non essendovi alla base una domanda.
Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a €
26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, considerata la bassa complessità della controversia- in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge. E' appena il caso di evidenziare che, nella valutazione dell'esito globale del giudizio e, dunque, della soccombenza, non può tenersi conto dell'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale, considerato che per consolidata giurisprudenza della Corte suprema, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di وdisattesa ogni contraria CP 1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dispone farsi luogo a correzione della sentenza n. 1025/2019, pubblicata il 15/7/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel senso che là dove si legge: “condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.118,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate" deve in realtà intendersi: "condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.188,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate.
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. 3. Condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 2.906,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21.10.2025
La consigliera est. Il Presidente
dott.re Natalino Sapone dott.ssa Federica Rende
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
Consigliere relatore 2) dr.ssa Federica Rende
Consigliere 3) dr.ssa Rosa Maria Bova
Ha emesso la seguente nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94/2020 R.G.A.C. vertente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola A. Parte 1
RA
APPELLANTE contro
C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Megale CP 1
APPELLATA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - Appello avverso la sentenza 1025/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14.7.19, pubblicata il 15.7.19 nell'ambito del procedimento di divisione ereditaria n. 2881/2013 - non notificata
Fatto e svolgimento del processo conveniva in giudizio il fratello Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1
[...] innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso della madre, avvenuto il 7 giugno 2011. L'attrice si Persona 1 dichiarava erede legittima, insieme al convenuto, e lamentava l'impossibilità di addivenire a una divisione bonaria dei beni immobili ereditati, in parte situati nel Comune di Santa Teresa di Riva
(ME) e in parte nel Comune di Villa San Giovanni (RC) per un valore complessivo stimato di €
230.530,19, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del fratello.
Oltre alla domanda di divisione ereditaria, l'attrice chiedeva:
. il rimborso pro quota delle spese affrontate per la successione, pari a € 2.477,07;
· il rendiconto dei proventi derivanti dalla locazione dell'immobile di Santa Teresa di Riva, concesso a terzi fin dal 1987, e mai condivisi con lei;
• il rendiconto delle somme presenti su un libretto postale cointestato con la madre, sul quale veniva accreditata la pensione della de cuius e di cui il convenuto era delegato alla riscossione.
Parte 1 si costituiva in giudizio, non opponendosi alla divisione, ma contestando le ulteriori domande dell'attrice. A sua volta, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo un risarcimento danni di € 25.000,00, deducendo che la sorella, residente a [...], si era sottratta ai doveri di assistenza morale e materiale verso la madre, obblighi che egli solo avrebbe assolto, a scapito della propria salute.
Nel corso del giudizio, sorgeva ulteriore contenzioso possessorio: il convenuto lamentava che l'attrice avesse cambiato la serratura dell'abitazione in Villa San Giovanni, impedendogli l'accesso.
L'attrice si difendeva affermando di averlo fatto per motivi tecnici e di aver avvisato il fratello, offrendo di consegnare le chiavi tramite il proprio legale. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso possessorio del convenuto, disponendo che l'attrice si astenesse da atti di molestia nel compossesso e da conferimenti di incarichi a terzi per la gestione dell'immobile comune.
Il processo veniva istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio per accertare la consistenza, lo stato e la divisibilità dei beni. Il CTU elaborava un progetto divisionale suddividendo il compendio in due porzioni equivalenti, tenuto conto del valore venale, della natura e della collocazione dei beni.
Poiché le parti non riuscivano a trovare un accordo sulla ripartizione, chiedevano congiuntamente che l'assegnazione delle quote avvenisse tramite sorteggio, come previsto dall'art. 729 c.c.
Con sentenza n. 1025/2019, il Tribunale così provvedeva: Persona 1 nata a [...] riva il 12.10.1934 e"1 Dichiara aperta la successione ab intestato di deceduta a Villa San Giovanni in data 07.06.2011, e dispone lo scioglimento delle comunione ereditaria in favore degli odierni condividenti, in ragione di ½ dell'asse per ciascuno;
2 Per l'effetto determina la consistenza dei due lotti da attribuire agli eredi condividenti attraverso estrazione a sorte ex art 729 cpc -al passaggio in giudicato della decisione come segue: lotto A euro 114.684,13
Lotto B euro 115.846,05
3. dispone che il condividente assegnatario del lotto B corrisponda all'altro a titolo di conguaglio la somma di euro
1.162,00 oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
4. condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice della somma di euro 1.238,5, pari al 50% delle spese per la dichiarazione di successione indicate e documentate in atti;
5. condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.118,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate.
6. ordina la divisione fra le parti al 50% delle somme già contenute nel libretto di deposito postale nel quale sono confluiti i versamenti effettuati dagli occupanti della casa di Santa Tersa di riva, dal momento dell'apertura della successione in poi.
7.compensa interamente fra le parti le spese di lite relative alla domanda di divisione, e pone a carico della massa spese della CTU, già liquidate con decreto in atti;
le
8. compensa fra le parti interamente le spese del procedimento cautelare in corso di causa
9.dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte 1 ;
10. condanna quest'ultimo a rifondere alla CP 1 le spese della domanda riconvenzionale, che si liquidano ex DM 55/2014 per euro 4.835,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA tutte da calcolarsi come per legge."
Parte 1Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, impugnava parzialmente la sentenza n. 1025/2019. L'appellante chiedeva la riforma di diversi capi della pronuncia di primo grado, ritenuti viziati da errori materiali e da una non corretta ricostruzione dei fatti processuali.
Nel dettaglio, l'appellante chiedeva:
1. La rideterminazione del conguaglio ritenuta errata, proponendo invece il conguaglio corretto nella misura di € 580,96; 2. La rettifica degli importi relativi ai rimborsi delle spese sostenute per l'assistenza alla madre da parte di entrambi i figli.
3. La condanna dell'appellata al pagamento delle spese relative alla fase cautelare in primo grado, conclusasi con accoglimento parziale del ricorso possessore in favore dell'appellante
(ordinanza 17/3/2014 del Presidente Minutoli), nonché la compensazione delle spese della domanda riconvenzionale;
4. In via subordinata, la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo liquidato a titolo di spese legali in favore dell'appellata;
5. Infine, l'assegnazione all'appellante della mobilia presente nell'immobile sito a Villa San
Giovanni, attesa la rinuncia espressa da parte della sorella all'assegnazione degli arredi.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., per evitare l'esecuzione delle statuizioni economiche a suo carico, in attesa della decisione della Corte di Appello;
tale istanza veniva rigetta con ordinanza del
14.7.2020. In data 21.5.2020 si costituiva CP 1 aderendo alla correzione degli errori materiali per come specificati nell'atto di appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 15.5.2025 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI
1. Erroneità della somma dovuta a conguaglio (punto 3 del dispositivo)
Con tale motivo di appello Pt 1 chiede la correzione di errore materiale relativo al conguaglio da versare al fine da equilibrare le quote (lotto A e B) del progetto divisionale.
Nello specifico, il Tribunale ha disposto la suddivisione del patrimonio immobiliare in 4 lotti, per come formati dal CTU nominato in primo grado, ed ha disposto la suddivisione al 50% delle somme portate dal libretto cointestato n. 45196643 sussistente presso la filiale [...]
CP 2 di Villa San Giovanni Via Nazionale. Entrambe le parti sono concordi circa la necessità di correggere l'errore materiale di calcolo relativo all'importo del conguaglio fra i due lotti A) e B), indicato in sentenza al punto 3 in € 1.162,00: con tale somma si creerebbe un vantaggio per l'assegnatario del lotto A e un corrispondente svantaggio per chi si aggiudica il lotto B, perché i valori si ribaltano;
la somma corretta da corrispondere a conguaglio è pertanto pari a € 580,96, ossia la metà di € 1.161,92: in tal modo si creano due lotti di egual valore, ossia € 115.265,09.
Il motivo non è però condivisibile.
Invero, il lotto A è stato stimato dal consulente avere un valore pari ad € 114.684,13, il lotto
B invece è stato valutato in € 115.846,05. Alcuna obiezione è stata sollevata dalle parti con riferimento al valore dei lotti, ed alcun errore materiale è ravvisabile al riguardo nel progetto divisionale: il conguaglio, cioè la somma dovuta a titolo di differenza, avuto riguardo al valore dei lotti, è pari ad € 1.161,92, cioè esattamente la somma indicata nella sentenza impugnata. L'attribuzione di una somma inferiore non consentirebbe di assegnare uguale valore alle due quote: il lotto B, ove si applicasse un valore differente, sarebbe sottostimato: in luogo di riconoscere ad esso il valore di € 115.846,05, come fatto dal consulente, gli si attribuirebbe il minor valore di € 115.265,09.
Tale motivo di appello non può quindi trovare accoglimento.
2. Erroneità del rimborso riconosciuto alla Pt 1 (punto 4 dispositivo)
Con tale motivo di appello Pt 1 chiede la correzione della sentenza "Poiché le spese riconosciute dall'appellante, al netto della sanzione applicata alla Pt 1 per errore nella dichiarazione successoria, è pari a € 2.321,16, il rimborso in favore della stessa è di €
1.160,58 anziché € 1.238,50."
L'appellante dichiara al riguardo di non essere tenuto a rispondere delle spese effettuate dalla sorella per la dichiarazione integrativa di successione (155,91 euro), in quanto responsabile dell'errore di omessa indicazione era il solo professionista incaricato dall'attrice, senza però fornire alcuna specificazione a riguardo.
Per tale genericità, il motivo non può essere accolto.
3. Erroneità del rimborso riconosciuto all'appellante (punto 5 disp.).
Tale motivo è in parte fondato.
L'appellante assume di avere sostenuto spese per un importo superiore a quello riconosciuto dal primo giudice, pari ad € 2.586,46, per cui la somma che dovrebbe essere a lui riconosciuta
è pari ad € 1.293,23.
Tale doglianza non può essere accolta: la spesa pari ad € 350,00, della quale egli chiede il rimborso, non può essere riconosciuta poiché il relativo documento di spesa è stato depositato oltre i termini.
In ogni caso, assume, pur non volendo riconoscere tale spesa, richiede la correzione di errore materiale relativo alle spese da rimborsare. La somma spesa dal Parte 1 risulta di €
2.376,45, per cui la quota del 50% che CP 1 deve rimborsare è di € 1.188,225, e non
€ 1.118,225 come per mero errore materiale - scritto in sentenza. Tale doglianza appare essere fondata e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale.
4. Violazione ed erronea interpretazione della domanda riconvenzionale. Mancata pronuncia su una parte di essa. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Preliminarmente Pt 1 precisa di formulare gravame avverso tale parte della sentenza
"limitatamente alla disciplina delle spese”.
Fatta tale premessa, prosegue dichiarando che con la domanda riconvenzionale aveva innestato due diverse azioni: una, di carattere cautelare e preliminare, avente ad oggetto la manutenzione, lo spoglio e/o molestia del possesso dell'appartamento in comproprietà dei germani, poiché l'appellata aveva provveduto, a sua insaputa, al cambio della serratura e ed aveva altresì permesso ad estranei di soggiornarvi, l'altra di risarcimento del danno che avrebbe subito, in proprio e quale erede, per la mancata assistenza prestata alla propria madre. Prosegue affermando che, rispetto alla prima domanda, accolta sotto il profilo manutentivo, la cui statuizione, non essendo stata proposta impugnazione, è passata in giudicato, quanto alla liquidazione delle spese era stato demandato alla decisione nel merito della controversia.
Afferma quindi che, per l'azione possessoria in corso di causa non vi è stata alcuna pronuncia
"se non per la compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare in corso di causa" e che il giudice avrebbe dovuto, "previa conferma della pronuncia del primo giudice istruttore (Minutoli), liquidare le spese di detta fase;
che non l'abbia fatto costituisce un vizio della sentenza sotto il profilo di cui all'art. 112 c.p.c."
Quanto alla domanda risarcitoria afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, "...la domanda riconvenzionale era ammissibile e non esclusa dalla natura del giudizio, tant'è che si è richiesto l'accertamento del diritto al risarcimento a favore del sig.
Pt 1 con imputazione del corrispondente valore alla quota ereditaria a lui spettante. Da '
qui la correlazione con il titolo dedotto in giudizio, con la domanda di divisione, che il giudice ha invece negato" aveva introdotto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto Parte 1
"risarcimento del danno biologico, morale ed assistenziale, in proprio e nella qualità di Per erede" per non avere potuto la sig.ra contare sull'assistenza e sull'affetto della figlia, per le conseguenze subite a causa dell'avere egli dovuto provvedere da solo ad occuparsi delle esigenze di assistenza familiare dovute al proprio genitore e in conseguenza degli obblighi cui si sarebbe sottratta la sorella;
l'appellante aveva dedotto, fra le dette conseguenze,
"l'insorgenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva", chiedendo la condanna della CP_1
[...] al risarcimento di tutti i danni in proprio e nella qualità di erede della sig.ra Persona_1
[...] nella misura di € 25.000,00 o in quella che fosse stata ritenuta dimostrata in corso di causa.
Tale domanda è stata ritenuta inammissibile da parte del giudice di prime cure con conseguente condanna per il Pt 1 a rifondere le spese di lite alla germana.
Come evidenziato da parte appellata nel proprio atto di costituzione, il Pt_1 “esplicitamente nell'atto di appello ha dichiarato di non appellare il rigetto della domanda riconvenzionale;
infatti a pag. 13 al punto 4.2. così si legge: "Occorre a questo punto affermare che l'impostazione della domanda risarcitoria esperita in via riconvenzionale in primo grado, in appello non riproposta, pertanto sui capi relativi al rigetto della domanda si è formato giudicato. Costituendo la condanna alle spese capo accessorio alla domanda riconvenzionale rigettata (e conseguente alla relativa soccombenza), l'appellata ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile ed improcedibile. Prosegue difatti “In assenza di specifica impugnazione della riconvenzionale, i motivi che avrebbero potuto condurre ad una riforma attengono esclusivamente ad un errore nella quantificazione delle spese, in una assenza della determinazione dei criteri di calcolo, od in una errata applicazione degli stessi. Il Pt_1, invece, ha fondato la richiesta di riforma della sentenza esclusivamente sulla asserita accoglibilità in astratto della domanda riconvenzionale, e lamentando che il parametro adottato dal primo Giudice per la liquidazione ossia il dichiarato valore della riconvenzionale di € 25.000,00 - sia stato arbitrario e non confacente;
detta contestazione appare oltremodo infondata, laddove detto valore viene ricavato proprio dalla richiesta risarcitoria fatta dal Parte 1 !"
L'organo giudicante di primo grado ha esplicitamente indicato i criteri usati per la liquidazione delle spese.
Ha infatti precisato che, nelle controversie di scioglimento della comunione, le spese di lite sono normalmente poste a carico della massa attiva, posto che la divisione non vede propriamente parti vittoriose e soccombenti, ma risponde all'interesse di tutti i condividenti.
Per tali motivi, ha ritenuto di compensare interamente le spese del giudizio di scioglimento della comunione, lasciando a carico della massa anche le spese della CTU.
Il giudice di prime cure ha quindi rilevato come la controversia avesse ad oggetto la proposizione di una inammissibile (e comunque infondata) domanda riconvenzionale da parte del convenuto sulla quale ha applicato il criterio della soccombenza. Di tal che, stante il valore dichiarato della domanda (euro 25.000,00), applicando i parametri medi ex DM
55/2014, ha posto a carico dell'odierno appellante le spese di lite, pari ad euro 4.835,00 oltre, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale criterio appare essere assolutamente condivisibile. Ed invero, la disciplina delle spese di lite è imperniata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sul c.d. principio della soccombenza, che impone al soggetto soccombente in giudizio la refusione delle spese sostenute dalle controparti, secondo il fondamentale principio di libertà e quindi di responsabilità - che caratterizza l'esercizio dei diritti riconosciuti e garantiti dal nostro ordinamento alla stregua dell'articolo
2 della Costituzione e, quindi, anche il diritto di azione in giudizio sancito dagli articoli 24 e
113 della Costituzione.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta da Parte 1 è stata rigettata poiché ritenuta inammissibile e, comunque, infondata. Pertanto, logico corollario dell'accertata soccombenza (peraltro non oggetto di impugnazione) è la condanna alle spese del giudizio.
Peraltro, ritiene il Collegio che il giudizio di inammissibilità della domanda riconvenzionale
― nonché quello di infondatezza della predetta domanda - siano assolutamente condivisibili.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo". (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del
01/03/2024).
Nel caso di specie, non sussiste una comunanza di titolo, atteso che la domanda principale ha ad oggetto la divisione del compendio ereditario, quella riconvenzionale il risarcimento del danno biologico, morale ed assistenziale, in proprio e nella qualità di erede, asseritamente patito da e, dunque, tutt'altra materia e tutt'altro titolo. Parte 1
Neppure sussiste un collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale di risarcimento del danno: di fatti, ove fosse stata ammessa la domanda riconvenzionale, diverso sarebbe stato il materiale istruttorio da ammettere e da valutare ai fini del decidere e, di conseguenza, la trattazione simultanea delle due domande avrebbe comportato un aggravamento dell'attività processuale, in termini di dilatazione dei tempi necessari per la decisione.
Ne deriva che la trattazione contemporanea delle due domande non era consigliabile, né opportuna e, pertanto, correttamente il primo giudice ne ha dichiarato l'inammissibilità.
In ogni caso, è parimenti da condividere la valutazione di infondatezza nel merito della domanda di risarcimento fatta dal giudice di prime cure.
In primo luogo, non è dato ravvisare un nesso di causalità giuridica tra il danno alla salute lamentato da Parte 1 ("insorgenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva") e la dedotta mancata assistenza alla madre da parte della sorella ai sensi dell'art. CP 1
1223 cod. civ. il danno risarcibile è quello immediato e diretto, riconducibile all'ordinario svolgimento degli eventi e nel caso di specie non è dato ravvisare un immediato e diretto collegamento tra la supposta mancata assistenza alla madre e la patologia contratta da [...]
Pt 1 .
Ancor prima, non sussistono i presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda. Per Ed invero non emerge dagli atti che la fosse indigente o bisognosa di assistenza materiale: era infatti titolare di pensione di reversibilità, di indennità di accompagnamento e di un consistente patrimonio immobiliare, dunque non è possibile affermare che CP 1
[...] sarebbe venuta meno agli obblighi giuridici di sostentamento dettati dall'ordinamento
(ex art. 443 e ss cod. civ.), gravanti sui figli nei confronti degli ascendenti indigenti.
Neppure avrebbe potuto assumere rilevanza giuridica ai fini del risarcimento richiesto quand' anche fosse stata dimostrata - la circostanza che CP 1 non fosse stata sufficientemente "affettuosa" nei confronti della madre, con la conseguenza di cagionare a Parte 1 un maggiore carico, in quanto costretto ad andarla a trovare più frequentemente, ed ad occuparsi di tutte le esigenze di cura, della risoluzione di problemi pratici e domestici, di provvedere agli acquisti necessari, eccetera.
Tale condotta, quand'anche provata, non integrerebbe né gli estremi del reato di cui all'art. 570 cod. pen. e neppure potrebbe avere rilevanza alcuna ai fini dell'art. 315bis cod. civ.
In ultimo, l'appellante evidenzia che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che egli avesse inteso fare riferimento all'art. 315 cod. pen., poiché egli intendeva piuttosto richiamare l'art. 315 del codice civile (cfr. pag. 7 dell'atto di appello). È appena il caso di evidenziare che l'art. 315 cod. civ. faccia riferimento allo stato giuridico della filiazione e che, con ogni probabilità, l'appellante avesse inteso fare riferimento all'art. 315bis cod. civ., così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della 1. 10.12.2012 n.
219. Invero, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, le fattispecie di reato richiamate dall'odierno appellante erano quelle di cui agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 591 (abbandono di persone incapaci) cod. pen..
Pertanto, il primo giudice rilevando che "il convenuto attore in riconvenzionale si spinge addirittura a citare a fondamento della propria pretesa risarcitoria, alcune norme del codice penale (in particolare gli artt 315 e 570 cp) pretendendo di ricondurre a queste il comportamento della sorella (peraltro residente a [...]) che non avrebbe contribuito alle necessità della madre, di cui si sarebbe fatto carico il fratello", ha in effetti commesso un errore materiale nell'indicare l'articolo del codice penale. E' del tutto evidente, però, che ciò non abbia comportato alcuna ripercussione nel percorso argomentativo che appare logico e lineare, oltre che pienamente condivisibile e che alcuna rilevanza in questa sede - possa
-
attribuirsi alla condotta asseritamente posta in essere da CP_1
Le ipotesi richiamate dall'appellante presuppongono un obbligo di assistenza materiale da fornire a chi è sprovvisto di propri mezzi, o addirittura l'abbandono di chi sia incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stesso, fattispecie queste che non ricorrono nello specifico.
Quanto alle domande possessorie, in maniera del tutto condivisibile il primo giudice ha ritenuto che, poiché la principale (ed inizialmente unica) domanda di spoglio per sostituzione della serratura si è risolta con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolazione delle spese doveva farsi ricorso al criterio della cd "soccombenza virtuale".
CP 1Ha quindi rilevato come avesse prodotto "una serie di documenti (prove dell'invio di comunicazioni, di affissioni alla porta di avvisi;
ecc.) che segnalavano al fratello che la sostituzione della serratura era stata necessaria per un guasto che impediva il funzionamento della chiave, metteva a disposizione la chiave e, dovendo ripartire per rientrare a Bologna, avvertiva che la chiave era disponibile presso il suo avvocato, di cui indicava anche il numero di telefono.
Il convenuto non ha ricevuto le missive per fatto proprio (l'una risulta, dalle copie prodotte in atti, restituita per "compiuta giacenza", quindi non ritirata dal destinatario;
ed altro plico espressamente "rifiutato" dal destinatario Parte 1 ) e ciò non giova alla sua posizione, poiché solo per fatto proprio non ha avuto comunicazione e possibilità di avere la nuova chiave."
Sulla scorta di tali elementi e della circostanza che CP 1 abbia ripetutamente offerto la chiave, il giudice di prime cure ha ritenuto di escludere che ella avesse un animus spoliandi, ed ha quindi ravvisato la soccombenza virtuale di Parte 1
Ha quindi ravvisato una "reciproca parziale soccombenza" nell'ambito del giudizio cautelare poiché l'ordinanza resa a conclusione del predetto giudizio ordinava alla Pt 1 di astenersi da molestie ulteriori, con ciò procedendo ad una integrale compensazione delle spese del cautelare (proc. 2881 sub 1/2013 conclusosi con ordinanza in corso di causa del 17.3.2014).
Dunque, non è in alcun modo ravvisabile il vizio denunciato da parte appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe liquidato le spese di dette fase. Né può ritenersi che il primo giudice, in quanto giudice del merito, avrebbe dovuto rendere un'ulteriore pronuncia sull'azione possessoria, trattandosi di un'azione proposta nel corso del giudizio.
Tanto premesso, tale motivo di appello è infondato con consequenziale conferma della condanna alle spese a carico del Pt 1 .
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. Violazione dei principi di soccombenza e di compensazione delle spese di lite. Violazione del principio della cd.
"soccombenza virtuale" (punti 8 e 10 dispositivo).
Con tale motivo di appello, Parte 1 , dopo aver nuovamente lamentato una errata regolamentazione delle spese di lite concernente la domanda riconvenzionale da lui spiegata, si spinge a contestare anche la statuizione del giudice di prime cure relativa alla compensazione delle spese per la fase cautelare del giudizio per cui è causa.
A sostegno della propria pretesa l'appellante espone a pag. 21 che "Il primo presidente istruttore infatti riconobbe che il comportamento della Pt 1 configurava "molestia del compossesso" ed inibi alla stessa di concedere a terzi, attraverso la consegna di una copia della chiave, di accedere e soggiornare nell'immobile in comunione. Senonchè il provvedimento cautelare non fu dalla sig.ra Pt 1 impugnato, non solo per l'acclarata molestia ma anche sotto il profilo dell'avvenuto spoglio del possesso: ciò rileva sotto il profilo della soccombenza virtuale, per l'avvenuto spoglio, e della normale soccombenza per l'accolta domanda di manutenzione del possesso. e prosegue Ora il giudice di primo "
...
grado non può, se non commettendo una clamorosa forzatura nonché una violazione delle regole del processo, entrare nel merito dell'istanza cautelare al solo fine di motivare una dubbia e illegittima compensazione di spese anche sull'istanza cautelare" conclude quindi
"Equilibrio e diritto avrebbero voluto che il giudice di prime cure, nel valutare in modo complessivo la controversia, procedesse ad una compensazione delle spese della domanda riconvenzionale (su cui vi è stata una valutazione discordante dei giudici succedutisi nel processo), e ad una condanna dell'attrice per il principio di soccombenza alle spese della fase cautelare;
in subordine, che procedesse, complessivamente valutando, ad una compensazione integrale delle stesse."
Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che la regolamentazione delle spese di lite relative alla fase cautelare (e alla domanda riconvenzionale) è stata descritta e motivata in maniera puntale dal giudicante in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte la quale ha precisato che "Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).".
Correttamente l'organo giudicante di primo grado ha fatto ricorso al principio della soccombenza virtuale: "La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e, quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale.
Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, egli dovrà avere riguardo a quella che viene denominata “soccombenza virtuale", individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto principio, il giudice deve valutare se la domanda attorea sia fondata o meno, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite."
(Tribunale Velletri sez. I, 17/01/2024, n.91)
Il Tribunale ha evidenziato in modo più che esaustivo le ragioni che hanno determinato una compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
Parte appellata contesta altresì le ragioni che hanno indotto l'organo giudicante di primo grado a pronunciare la soccombenza virtuale, per tale motivo è necessario procedere ad una ulteriore disamina della questione: "Qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendere sia stata impugnata soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali, il giudice d'appello deve riesaminare l'originaria fondatezza della domanda dell'attore, ancorché' non riproposta, secondo il principio della soccombenza virtuale." (Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 03/03/1998).
In particolare, assume parte appellante che egli non ha ricevuto la raccomandata spedita dalla sorella perché inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza. Assume altresì che non corrisponde assolutamente al vero che egli abbia rifiutato di ricevere un plico postale, come invece ritenuto dal primo giudice.
In effetti, dalla documentazione versata in atti emerge come la raccomandata sia stata inviata nell'agosto 2013 all'indirizzo di via Giorgio la Pira n. 48 di Lamezia Terme, mentre [...] Pt 1 , già dal 7 giugno 2012 (cfr. certificato di residenza in atti), era residente in via Luzzo "
Maria del predetto comune.
Tuttavia, a prescindere dal dato formale che si trae dal certificato di residenza, è altamente probabile che benché formalmente residente altrove, nel periodo in cui èParte 1 "
e quanto meno fino al gennaio 2014 - avesse continuato ad stata inviata la raccomandata
-
abitare al precedente indirizzo, o quanto meno avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile ove in precedenza era residente, tanto da indicarlo alle forze dell'ordine - per ben due volte - come luogo di sua residenza.
Ed infatti egli, sporgendo denuncia ai carabinieri nei confronti della sorella, ha dichiarato di essere residente in [...] (indirizzo indicato nella raccomandata inviata da Parte 2 ciò sia in occasione della querela sporta in data 22 agosto 2013, sia in
,
occasione di quella sporta in data 28 gennaio 2014, ciò tanto nel corpo dell'atto, quanto in sede di ratifica avvenuta in presenza delle forze dell'ordine.
Di contro, non vi può assumersi con certezza che egli abbia rifiutato di ricevere un plico, posto che dalla documentazione in atti emerge che quello rifiutato era indirizzato a CP 1 In ogni caso, non si rinvengono elementi atti a ritenere che l'azione di spoglio proposta da
Parte 1 sarebbe stata accolta.
Invero, in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia 1""animus spoliandi", che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene. E' onere dell'attore, dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo: "Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione" (Sez.
2 - Ordinanza n. 21475 del
31/08/2018).
CP_1Nel caso specifico, non è possibile affermare con certezza che abbia inteso scientemente inviare la raccomandata ad un indirizzo errato, non solo per le considerazioni già svolte ma anche perché si è premurata in altro modo di avvertire il germano: ha inviato un ha affisso un avviso sulla porta dell'abitazione, ha allertato quello sms a Parte 1 و
che allora era il proprio difensore affinché consegnasse le chiavi all'odierno appellante qualora questi ne avesse fatto richiesta.
Ancor prima, in effetti, neppure è stata del tutto provata l'intenzione di sostituire la serratura al solo fine di impedire l'accesso a Parte 1 : sostiene che la serratura CP 1 fosse difettosa e, nella denuncia per calunnia fatta nei confronti del fratello, il marito dell'appellata assume di avere conservato la serratura al fine di consentire di accertare che la stessa fosse difettosa.
Dunque, in presenza di questi elementi, non può ritenersi che l'azione di spoglio sarebbe stata vittoriosamente esperita e, pertanto, non sussistono elementi per accogliere tale motivo di appello.
Neppure si rinvengono elementi a sostegno della invocata compensazione delle spese conseguenti alla soccombenza sulla domanda di risarcimento del danno ed all'esito vittorioso di una delle azioni possessorie promosse nel corso del giudizio: il ragionamento fatto dal primo giudice, che ai fini delle spese - ha valutato separatamente l'esito delle diverse
-
domande formulate, è assolutamente condivisibile. Ed infatti, la domanda di risarcimento del danno è del tutto avulsa da quella principale e da quelle accessorie possessorie, ragion per cui appare logica conseguenza un'autonoma liquidazione della predetta. Non riscontrando pertanto alcun difetto nell'operato del giudice di prime cure, anche tale motivo deve essere rigettato.
6. Mancata pronuncia sulla mobilia esistente nell'appartamento di Villa S. Giovanni.
Con tale motivo di appello il Pt 1 lamenta il mancato inserimento dei beni mobili nel giudizio divisionale a causa di una errata valutazione da parte del giudicante: si legge difatti nell'atto di appello "...il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficiente che il convenuto Pt 1 abbia nella propria comparsa richiesto la divisione, unitamente agli immobili, anche dei beni mobili, per ritenere che la Ctu dovesse provvedere alla suddivisione anche degli stessi. Anche qui il giudice di primo grado ha ritenuto di "bacchettare" il Pt 1 (e il suo difensore) per non aver parlato di "arredi" e per non averli elencati.....Poteva quindi, il giudice di prime cure, limitarsi a disporre senza alcun'altra discutibile valutazione l'assegnazione dei mobili...."
In realtà la contestazione mossa dal Pt 1 è priva di pregio: da una disamina degli atti di primo grado emerge infatti che l'unico accenno ai beni mobili proposto dal Pt 1 sia rinvenibile a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta (e ribadito nella comparsa conclusionale con la medesima formula) laddove chiede lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione dei beni mobili e immobili senza alcuna specificazione né riferimento ad arredi. Pertanto, come correttamente desunto dal giudicante di prime cure in sentenza, "Non è certo sufficiente il mero generico riferimento che si trova solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione da parte del deducente, per far rientrare arredi, mai neppure menzionati negli atti. Si potrebbe trattare evidentemente di una mera formula di stile, anche perché è onere preciso di chi pretenda di far rientrare in un asse ereditario da dividere i beni, dimostrarne la proprietà del de cuius. Invece non solo il Parte 1 non ha mai menzionato arredi nel primo atto di costituzione;
non ha mai menzionato arredi neppure nella prima memoria ex art 183 cpc;
non vi è cenno ad essi in alcun documento di causa;
e neppure nella denuncia di successione.
Non sarebbe certamente ammissibile la pretesa di "estendere" la domanda, formulata con riferimento agli "arredi" solo all'udienza del 14.5.2015, quando anche le operazioni peritali erano in stato avanzato"
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione." (Cass. Civ. Sez.
2, n. 1065 del 14/01/2022).
Corollario di ciò è che il Pt 1 avrebbe potuto inserire i beni mobili nel giudizio divisionale ma attraverso una puntuale descrizione degli stessi e non una generica menzione.
Inoltre, l'appellante lamenta “uno scarso approfondimento della carte processuali" dalle quali avrebbe potuto desumersi l'estensione della domanda anche ai beni mobili.
Emerge invece dalla motivazione della sentenza di primo grado un attento esame delle produzioni in atti laddove si legge "Del resto, che non vi fosse alcun intento di comprendere arredi nell'originaria difesa del Parte 1 appare evidente anche perché con
,
l'ordinanza del 11.9.2014 è stato nominato il CTU assegnandogli l'incarico di stimare esclusivamente i beni immobili. Al giuramento del CTU, all'udienza del 22.1.2015, nessun rilievo è stato mosso dal difensore del Pt 1, avv RA, personalmente presente all'udienza, limitatosi a nominare il proprio CTP, senza indicare neppure in quella sede carenze dell'ordinanza che formulava il quesito, per avanzare solo successivamente, all'udienza del 14.5.2015, pretese di "estensioni" di accertamenti, che oltretutto stante
l'incertezza assoluta sui beni mobili da individuare - avrebbero inevitabilmente causato un allungamento dei tempi e l'esigenza di rideterminare anche le quote e i valori spettanti agli eredi."
Tanto premesso si ritiene infondato tale motivo di appello in quanto i beni mobili non sono stati oggetto di una dettagliata inclusione nella divisione ereditaria pertanto, anche le dichiarazioni rese a verbale da parte della Pt 1 circa una rinuncia agli arredi a favore di un'assegnazione degli stessi al fratello (invocata anch'essa in appello), non costituiscono presupposto ai fini di una pronuncia non essendovi alla base una domanda.
Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a €
26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, considerata la bassa complessità della controversia- in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge. E' appena il caso di evidenziare che, nella valutazione dell'esito globale del giudizio e, dunque, della soccombenza, non può tenersi conto dell'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale, considerato che per consolidata giurisprudenza della Corte suprema, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di وdisattesa ogni contraria CP 1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dispone farsi luogo a correzione della sentenza n. 1025/2019, pubblicata il 15/7/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel senso che là dove si legge: “condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.118,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate" deve in realtà intendersi: "condanna l'attrice al rimborso in favore di controparte della somma di euro 1.188,225, pari al 50% delle spese indicate in citazione e documentate.
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. 3. Condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 2.906,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21.10.2025
La consigliera est. Il Presidente
dott.re Natalino Sapone dott.ssa Federica Rende