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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7007/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 7007/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
telematicamente all'atto di appello, dall' Avv. Erich Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Riviera di Chiaia n. 276
-appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Roberto Raio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla via Ugo
Niutta n. 4
-appellata
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1266/2019, Parte_1 depositata in data 27 marzo 2019, con la quale il Giudice di pace di Sant'Anastasia ha dichiarato improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. la domanda ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 proposta dall'appellante e volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla vettura di proprietà attorea in occasione del sinistro verificatosi in Casavatore (NA), al viale Marconi n. 21, in data 5 gennaio 2015, alle ore 12.40 circa, tra la Citroen C3 Picasso, tg. EX462LN, di proprietà della Pt_1
ed assicurata per la con la e l'autocarro Nissan L 35/3 di colore bianco, tg. CP_3 CP_1
AW488PW, di proprietà della ed assicurato con la Controparte_2 che con la propria fiancata destra attingeva la fiancata sinistra del veicolo Controparte_4
attoreo fermo sul lato destro della carreggiata.
L'appellante proponeva il gravame lamentando l'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), concludendo per l'accoglimento della domanda con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto l'avverso gravame CP_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e concludendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Non si costituiva l'appellata e, pertanto, ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2024.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
In via preliminare occorre rilevare che la pronuncia di improponibilità della domanda assunta dal giudice di pace è erronea e va riformata.
L'art.145 del Dlgs. 209/05 prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale può essere proposta, in caso di danni a cose, dopo sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata a mezzo raccomandata dal danneggiato alla compagnia assicuratrice con le modalità previste dall' art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
tale norma, a sua volta, nella versione applicabile ratione temporis, prevede al co. 3 che: “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.”
Se, pertanto, prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 209/2005, per proporre l'azione giudiziale, era sufficiente l'invio della raccomandata e l'osservanza dello spatium deliberandi, in ottemperanza al dettato dell'art. 22 della legge n. 990/69, con l'introduzione del Codice delle Assicurazioni, le condizioni di proponibilità dell'azione giudiziale sono divenute più gravose, perché ora il danneggiato oltre a dover fornire tutti i dati utili indicati nell'art. 148 deve collaborare con l'impresa assicuratrice al fine dell'accertamento del danno, in caso di suo rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti richiesti l'azione giudiziale diventa improponibile.
Dette disposizioni si collocano nell'ambito di un impianto normativo funzionale alla semplificazione ed alla velocizzazione delle procedure stragiudiziali, che si articolano tra il danneggiato e le imprese di assicurazione, la cui ratio è quella di incentivare soluzioni transattive allo scopo di deflazionare il contenzioso.
Nella fattispecie de quo, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice si deve concludere per la proponibilità della domanda, atteso che la richiesta di risarcimento del 25 febbraio 2015, indirizzata alla compagnia assicuratrice e allegata alla produzione attorea nel primo grado di giudizio, conteneva l'indicazione della messa a disposizione dell'auto danneggiata per i rilievi necessari alla determinazione dell'offerta risarcitoria.
Va, in proposito, dato atto della erroneità della pronuncia del giudice di pace nella parte in cui ha posto a fondamento della pronuncia di improponibilità la documentazione prodotta tardivamente dalla convenuta: ed infatti, se è vero che la improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, la pronuncia va in ogni caso resa previo apprezzamento della sola documentazione depositata nei termini per le preclusioni probatorie.
Nella fattispecie, la compagnia assicuratrice si è costituita tardivamente, in data 2 dicembre 2016, allorquando il Giudice di Pace aveva già ammesso la prova e rinviato alla udienza del 15 febbraio
2017 per l'escussione dei testi (v. verbale di udienza del 16 novembre 2016): da tanto consegue al tardività del deposito documentale effettuato dalla compagnia all' atto della propria costituzione, non potendosi apprezzare, ai fini della delibazione in ordine alla proponibilità della domanda, la documentazione che comproverebbe l'invito, ignorato dal danneggiato, a contattare il perito per ispezionare l'auto, nello specifico il fax del 23 marzo 2015 (documento, peraltro, che neppure risulta indicato nell'indice della produzione di parte convenuta in primo grado).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che “nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione
e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti” (Cass. Sent. n. 5626/1999; dello stesso tenore, Cass.
Sent. n. 2399/1998 e Cass. Sent. n. 7238/2006).
Per quanto detto sopra, la domanda in primo grado è da considerare proponibile.
Nel merito, la domanda era parzialmente fondata ed andava accolta sia pure nei limiti di seguito espressi, avendo parte attrice fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa.
In primo grado l' attore ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, invocando, pertanto, l'applicazione dell'art. 149 del d.l.g.vo 209/05, il quale espressamente dispone che : “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ... L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Nella fattispecie, l' attrice aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa: in particolare, la verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte in citazione è stata provata dalla istruttoria espletata.
Sul punto occorre richiamare le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado i quali hanno confermato la dinamica del sinistro descritta, assumendo, in particolare, che il conducente del camion attingeva la fiancata della vettura di proprietà attorea, mentre questa stazionava sul margine della carreggiata, riportando danni all' intera fiancata sinistra: il teste escussa all'udienza Tes_1
del 15 febbraio 2015, ha riferito di trovarsi a bordo della vettura condotta dalla la quale Pt_1
“fermò l' auto sul margine destro della carreggiata e scese per salutare un' amica … dopo aver azionato le quattro frecce … allorquando un autocarro di colore bianco urtava e strisciava con la propria parte laterale destra tutta la fiancata laterale sinistra della Citroen”, precisando che “il veicolo Citroen Picasso riportava danni all'intera fiancata laterale sinistra, ovvero portiera anteriore, portiera posteriore, specchietto retrovisore sinistro ecc.”; il secondo teste, Tes_2
escussa all'udienza del 10 maggio 2017, ha confermato la dinamica, precisando che il
[...] conducente del furgone era stato invitato e non procedere per assenza di spazio: “vedemmo sopraggiungere … nella medesima carreggiata un furgone Nissan di colore bianco… ricordo che allorquando vedemmo il furgone invitammo il conducente a rallentare e fermarsi in quanto non ci stava spazio sufficiente per passare … il conducente sosteneva di avere lo spazio necessario per passare e noncurante del nostro insistente consiglio proseguiva la marcia e collideva con la propria parte laterale destra l' intera fiancata sinistra della Citroen danneggiando i due sportelli, lo specchietto retrovisore, il parafango anteriore sinistro”.
Entrambi i testi, inoltre, hanno riconosciuto le fotografie depositate da parte attrice, che rappresentano danni da strisciatura alla fiancata sinistra della vettura;
infine, entrambi i testi hanno riferito che il Cont conducente dell' autocarro lasciava i propri dati, confermando di essere assicurato con la
Ciò premesso in ordine all' an della pretesa, venendo alla quantificazione del danno non è possibile riconoscere l' intero importo richiesto da parte attrice e pari ad euro 3.320,87, come da preventivo di spesa allegato: ed infatti, in mancanza di prova circa l' effettivo esborso dell' importo richiesto a titolo risarcitorio (non risulta prodotta alcuna quietanza di pagamento), pur potendo ritenersi provato il danno nell' an (sulla base della documentazione fotografica, riconosciuta dai testi, e del preventivo) la liquidazione va ridotta rispetto a quanto richiesto dall' attrice.
Com' è noto, infatti, il preventivo di spesa non fornisce una prova certa, ma può essere utilizzata dal
Giudice come criterio orientativo per la liquidazione del danno, in uno con le ulteriori risultanze processuali.
Dalla comparazione del preventivo con i danni visibili nelle fotografie si evince che le componenti riparate erano effettivamente quelle che si vedevano danneggiate nelle foto agli atti;
appare, viceversa, manifestamente eccessiva la voce indicata nel preventivo di spesa e relativa alla
“manodopera” per l' importo di euro 1.981,28 (corrispondente a 46 ore di lavoro), a fronte del valore dei ricambi pari ad euro 1.084,37 (888,83 oltre IVA).
Sulla scorta di tali motivazioni può riconoscersi integralmente l' importo dovuto per i ricambi (tutte le voci indicate nel preventivo appaiono compatibili con i danni evidenziati nelle foto), e l' importo indicato a titolo di manodopera va ridotto in euro 1.000,00 (apparendo equo il riconoscimento, alla luce delle lavorazioni a farsi, di un numero di ore di lavoro sensibilmente inferiore alle 46 indicate) pervenendosi, così, alla somma di euro 2.339,59, comprensivo di IVA.
Non può, infine, riconoscersi il danno da fermo tecnico: “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Corte di Cass., sent. n. 27343 del 2024), prova che nella fattispecie non è stata in alcun modo fornita.
In definitiva, l' appello va accolto e la va condannata al risarcimento, in favore dell' CP_1
appellante, nella misura di euro 2.339,59, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e poi rivalutata di anno in anno;
dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in CP_1 dispositivo, in favore dell'appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Erich Grimaldi, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (e minimi per il giudizio di appello per la fase di studio ed istruttoria, alla luce della semplicità delle questioni e della ridotta attività svolta), avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie l' appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna la CP_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 2.339,59, oltre interessi nella Parte_1
misura indicata in parte motiva;
- condanna la al pagamento, in favore dell' appellante e con attribuzione al CP_1
difensore antistatario Avv. Erich Grimaldi, delle spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo grado in euro 130,00 per spese ed euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, e per il secondo grado in euro 150,00 per spese ed euro 1.915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA
e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, compensando integralmente le spese nel rapporto processuale con l' appellata contumace.
Nola, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 7007/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
telematicamente all'atto di appello, dall' Avv. Erich Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Riviera di Chiaia n. 276
-appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Roberto Raio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla via Ugo
Niutta n. 4
-appellata
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1266/2019, Parte_1 depositata in data 27 marzo 2019, con la quale il Giudice di pace di Sant'Anastasia ha dichiarato improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass. la domanda ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 proposta dall'appellante e volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla vettura di proprietà attorea in occasione del sinistro verificatosi in Casavatore (NA), al viale Marconi n. 21, in data 5 gennaio 2015, alle ore 12.40 circa, tra la Citroen C3 Picasso, tg. EX462LN, di proprietà della Pt_1
ed assicurata per la con la e l'autocarro Nissan L 35/3 di colore bianco, tg. CP_3 CP_1
AW488PW, di proprietà della ed assicurato con la Controparte_2 che con la propria fiancata destra attingeva la fiancata sinistra del veicolo Controparte_4
attoreo fermo sul lato destro della carreggiata.
L'appellante proponeva il gravame lamentando l'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), concludendo per l'accoglimento della domanda con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto l'avverso gravame CP_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e concludendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Non si costituiva l'appellata e, pertanto, ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2024.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
In via preliminare occorre rilevare che la pronuncia di improponibilità della domanda assunta dal giudice di pace è erronea e va riformata.
L'art.145 del Dlgs. 209/05 prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale può essere proposta, in caso di danni a cose, dopo sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata a mezzo raccomandata dal danneggiato alla compagnia assicuratrice con le modalità previste dall' art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
tale norma, a sua volta, nella versione applicabile ratione temporis, prevede al co. 3 che: “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.”
Se, pertanto, prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 209/2005, per proporre l'azione giudiziale, era sufficiente l'invio della raccomandata e l'osservanza dello spatium deliberandi, in ottemperanza al dettato dell'art. 22 della legge n. 990/69, con l'introduzione del Codice delle Assicurazioni, le condizioni di proponibilità dell'azione giudiziale sono divenute più gravose, perché ora il danneggiato oltre a dover fornire tutti i dati utili indicati nell'art. 148 deve collaborare con l'impresa assicuratrice al fine dell'accertamento del danno, in caso di suo rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti richiesti l'azione giudiziale diventa improponibile.
Dette disposizioni si collocano nell'ambito di un impianto normativo funzionale alla semplificazione ed alla velocizzazione delle procedure stragiudiziali, che si articolano tra il danneggiato e le imprese di assicurazione, la cui ratio è quella di incentivare soluzioni transattive allo scopo di deflazionare il contenzioso.
Nella fattispecie de quo, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice si deve concludere per la proponibilità della domanda, atteso che la richiesta di risarcimento del 25 febbraio 2015, indirizzata alla compagnia assicuratrice e allegata alla produzione attorea nel primo grado di giudizio, conteneva l'indicazione della messa a disposizione dell'auto danneggiata per i rilievi necessari alla determinazione dell'offerta risarcitoria.
Va, in proposito, dato atto della erroneità della pronuncia del giudice di pace nella parte in cui ha posto a fondamento della pronuncia di improponibilità la documentazione prodotta tardivamente dalla convenuta: ed infatti, se è vero che la improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, la pronuncia va in ogni caso resa previo apprezzamento della sola documentazione depositata nei termini per le preclusioni probatorie.
Nella fattispecie, la compagnia assicuratrice si è costituita tardivamente, in data 2 dicembre 2016, allorquando il Giudice di Pace aveva già ammesso la prova e rinviato alla udienza del 15 febbraio
2017 per l'escussione dei testi (v. verbale di udienza del 16 novembre 2016): da tanto consegue al tardività del deposito documentale effettuato dalla compagnia all' atto della propria costituzione, non potendosi apprezzare, ai fini della delibazione in ordine alla proponibilità della domanda, la documentazione che comproverebbe l'invito, ignorato dal danneggiato, a contattare il perito per ispezionare l'auto, nello specifico il fax del 23 marzo 2015 (documento, peraltro, che neppure risulta indicato nell'indice della produzione di parte convenuta in primo grado).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che “nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione
e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti” (Cass. Sent. n. 5626/1999; dello stesso tenore, Cass.
Sent. n. 2399/1998 e Cass. Sent. n. 7238/2006).
Per quanto detto sopra, la domanda in primo grado è da considerare proponibile.
Nel merito, la domanda era parzialmente fondata ed andava accolta sia pure nei limiti di seguito espressi, avendo parte attrice fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della propria pretesa.
In primo grado l' attore ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, invocando, pertanto, l'applicazione dell'art. 149 del d.l.g.vo 209/05, il quale espressamente dispone che : “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ... L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Nella fattispecie, l' attrice aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa: in particolare, la verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte in citazione è stata provata dalla istruttoria espletata.
Sul punto occorre richiamare le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado i quali hanno confermato la dinamica del sinistro descritta, assumendo, in particolare, che il conducente del camion attingeva la fiancata della vettura di proprietà attorea, mentre questa stazionava sul margine della carreggiata, riportando danni all' intera fiancata sinistra: il teste escussa all'udienza Tes_1
del 15 febbraio 2015, ha riferito di trovarsi a bordo della vettura condotta dalla la quale Pt_1
“fermò l' auto sul margine destro della carreggiata e scese per salutare un' amica … dopo aver azionato le quattro frecce … allorquando un autocarro di colore bianco urtava e strisciava con la propria parte laterale destra tutta la fiancata laterale sinistra della Citroen”, precisando che “il veicolo Citroen Picasso riportava danni all'intera fiancata laterale sinistra, ovvero portiera anteriore, portiera posteriore, specchietto retrovisore sinistro ecc.”; il secondo teste, Tes_2
escussa all'udienza del 10 maggio 2017, ha confermato la dinamica, precisando che il
[...] conducente del furgone era stato invitato e non procedere per assenza di spazio: “vedemmo sopraggiungere … nella medesima carreggiata un furgone Nissan di colore bianco… ricordo che allorquando vedemmo il furgone invitammo il conducente a rallentare e fermarsi in quanto non ci stava spazio sufficiente per passare … il conducente sosteneva di avere lo spazio necessario per passare e noncurante del nostro insistente consiglio proseguiva la marcia e collideva con la propria parte laterale destra l' intera fiancata sinistra della Citroen danneggiando i due sportelli, lo specchietto retrovisore, il parafango anteriore sinistro”.
Entrambi i testi, inoltre, hanno riconosciuto le fotografie depositate da parte attrice, che rappresentano danni da strisciatura alla fiancata sinistra della vettura;
infine, entrambi i testi hanno riferito che il Cont conducente dell' autocarro lasciava i propri dati, confermando di essere assicurato con la
Ciò premesso in ordine all' an della pretesa, venendo alla quantificazione del danno non è possibile riconoscere l' intero importo richiesto da parte attrice e pari ad euro 3.320,87, come da preventivo di spesa allegato: ed infatti, in mancanza di prova circa l' effettivo esborso dell' importo richiesto a titolo risarcitorio (non risulta prodotta alcuna quietanza di pagamento), pur potendo ritenersi provato il danno nell' an (sulla base della documentazione fotografica, riconosciuta dai testi, e del preventivo) la liquidazione va ridotta rispetto a quanto richiesto dall' attrice.
Com' è noto, infatti, il preventivo di spesa non fornisce una prova certa, ma può essere utilizzata dal
Giudice come criterio orientativo per la liquidazione del danno, in uno con le ulteriori risultanze processuali.
Dalla comparazione del preventivo con i danni visibili nelle fotografie si evince che le componenti riparate erano effettivamente quelle che si vedevano danneggiate nelle foto agli atti;
appare, viceversa, manifestamente eccessiva la voce indicata nel preventivo di spesa e relativa alla
“manodopera” per l' importo di euro 1.981,28 (corrispondente a 46 ore di lavoro), a fronte del valore dei ricambi pari ad euro 1.084,37 (888,83 oltre IVA).
Sulla scorta di tali motivazioni può riconoscersi integralmente l' importo dovuto per i ricambi (tutte le voci indicate nel preventivo appaiono compatibili con i danni evidenziati nelle foto), e l' importo indicato a titolo di manodopera va ridotto in euro 1.000,00 (apparendo equo il riconoscimento, alla luce delle lavorazioni a farsi, di un numero di ore di lavoro sensibilmente inferiore alle 46 indicate) pervenendosi, così, alla somma di euro 2.339,59, comprensivo di IVA.
Non può, infine, riconoscersi il danno da fermo tecnico: “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Corte di Cass., sent. n. 27343 del 2024), prova che nella fattispecie non è stata in alcun modo fornita.
In definitiva, l' appello va accolto e la va condannata al risarcimento, in favore dell' CP_1
appellante, nella misura di euro 2.339,59, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e poi rivalutata di anno in anno;
dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in CP_1 dispositivo, in favore dell'appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Erich Grimaldi, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (e minimi per il giudizio di appello per la fase di studio ed istruttoria, alla luce della semplicità delle questioni e della ridotta attività svolta), avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie l' appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna la CP_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 2.339,59, oltre interessi nella Parte_1
misura indicata in parte motiva;
- condanna la al pagamento, in favore dell' appellante e con attribuzione al CP_1
difensore antistatario Avv. Erich Grimaldi, delle spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo grado in euro 130,00 per spese ed euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, e per il secondo grado in euro 150,00 per spese ed euro 1.915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA
e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, compensando integralmente le spese nel rapporto processuale con l' appellata contumace.
Nola, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.