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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2023
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1188/2023 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesconi Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, in Campello Sul Clitunno, C.F._2
Via Dante Alighieri n.2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante protempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Amato (C.F. ed P.IVA_1 C.F._3
elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Strada Pian della Genna n.19, presso lo studio del difensore;
e in persona del legale rappresentante protempore (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Panzarola (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Via Pico della Mirandola n.44, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 17 APPELLATI
e nei confronti di
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, riformare la sentenza n.
176/2022 resa dal Giudice di pace di Foligno in persona del Giudice 11 avv. Mauro Vergine in data 09.12.2022, all'esito del giudizio promosso da nei confronti di e di e con Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
successiva chiamata in causa del sig. iscritta al n. 280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili Controparte_3
dell'anno 2020, pubblicata il 09.12.2022 e mai notificata alle parti costituite e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri accessori del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile”
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
• Rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 176/2022 resa dal Giudice di Pace di Foligno;
• Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge del presente giudizio da attribuire allo scrivente procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 176/2022 emessa dal Giudice di Pace di Foligno Pt_1
in data 09.12.2022 poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
pagina 2 di 17 2) condannare ex art. 96 c.cp.c l'odierna appellante al pagamento della somma di € 2.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della per vare introdotto temerariamente il giudizio, con colpa grave Controparte_5
abusando dello strumento giudiziario, per tutte le cause di cui in narrativa;
3) in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Parte_1
Pace di Foligno Reale Mutua di Assicurazioni e affinché venissero condannate a risarcire i Controparte_5
danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro del 05/04/2018.
Nello specifico, l'attrice ha esposto:
- che in data 05/04/2018, alle ore 17.30 circa, , alla guida dell'autovettura AU A3 targata Parte_2
EF011BY, di proprietà di , si trovava a percorrere la corsia esterna della S.S. 75, secondo la Parte_1
direzione di marcia Foligno-Perugia, quando giunto al km 20+00, era venuto in collisione con il veicolo
EN C4 targato FN087SX, di proprietà della e condotto da , Controparte_5 Controparte_3
assicurato per la r.c.a. con la Controparte_1
- nello specifico, il veicolo EN C4, che percorreva la corsia di sorpasso, scartava improvvisamente verso la corsia di destra ove entrava in collisione con il veicolo AU A3;
- che il repentino spostamento della EN C4 nella corsia nella corsia di destra era stato causato dalla presenza del veicolo LE targato FK211CA, che percorreva la corsia di sorpasso avanti alla EN C4, il quale frenava improvvisamente per evitare l'investimento di un animale selvatico presente sulla sede stradale;
- che in seguito all'urto l'AU A3 diventava ingovernabile ed urtava dapprima con il guardrail e, successivamente, tamponava il veicolo FI PU targato EG300HX;
pagina 3 di 17 - che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi al conducente del veicolo EN C4 che non mantenendo le distanze di sicurezza si vedeva costretto a spostarsi nella corsia di destra per evitare l'impatto con il veicolo che lo precedeva;
- che a causa del sinistro il veicolo AU A3 riportava danni quantificati in euro 12.500,00.
Concludeva, dunque, chiedendo al Giudice di Pace di accertare che il sinistro era stato causato dal veicolo
EN C4 e, per l'effetto condannare e al risarcimento dei Controparte_6 Controparte_1
danni subiti dal veicolo di proprietà di . Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed evidenziando che: Controparte_5
- la dinamica del sinistro non corrispondeva a quanto narrato da parte attrice, poiché secondo quanto riportato dalle autorità intervenute sarebbe stata l'autovettura AU A3 a tamponare la EN C4;
- il quantum dei presunti danni allegati dall'attrice era in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, Controparte_3
nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, di dichiarare il concorso dell'attore nella causazione del sinistro.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea poiché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_3
attorea ed evidenziando che la dinamica del sinistro non corrispondeva a quanto riportato nell'atto di citazione e che, secondo la sua ricostruzione, il veicolo EN C4 non riusciva ad arrestarsi e tamponava il veicolo LE che lo precedeva;
successivamente il veicolo EN C4 veniva a sua volta urtato nell'angolo posteriore destro dall'AU A3.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 4 di 17 Istruita la causa mediante l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi richiesti dalle Controparte_3
parti, il Giudice di Pace di Foligno con sentenza n. 176/2022, depositata il 09/12/2022, ha rigettato la domanda di parte attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
lamentando:
- l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del giudice di prime cure;
- la violazione dell'art. 2054 c.c..
Si sono costituite in giudizio e lamentando l'infondatezza Controparte_1 Controparte_5
dell'appello e chiedendone in rigetto.
Regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_3
contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. dinamica;
questo giudice ha poi fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29/05/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter
c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice fondata per le ragioni di seguito illustrate e che, pertanto, l'appello proposto merita accoglimento.
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Con riferimento all'an debeatur, occorre premettere in diritto che l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pagina 5 di 17 Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima, quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti pagina 6 di 17 strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, Cfr. Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014; sulla applicabilità della presunzione di cui all' art. 2054 comma 2 cc anche ai ciclisti, cfr., Cass., 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr.
Trib. Lucca, n. 2226/2016. D'altronde, il ciclista può intendersi equiparato al “veicolo”, anche in forza della definizione di cui all'art. 46 del C.d.S.).
Della presunzione in parola è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove all'esito dell'istruttoria non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (Così, Cass. Civ., 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata.
Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 comma 2 c.c. non richiederebbe - neppure implicitamente - la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali pagina 7 di 17 delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., 23 maggio 2013, n. 12667; Cass. Civ., 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.
22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent., 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord., 15 febbraio
2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Nocera
Inferiore sez. II, 27/08/2019, n.1004).
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014).
Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civ., sez. III, sent. 15/02/2018, n.3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c. più
pagina 8 di 17 volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obbiettivo di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
2. Tanto premesso in diritto, occorre ricordare come la doglianza posta alla base dell'appello proposto e, dunque, il capo della sentenza fatto oggetto di impugnazione è proprio quello relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro e al conseguente accertamento delle rispettive responsabilità.
Applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa infatti il Tribunale che la documentazione versata in atti nonché i conseguenti accertamenti peritali siano esaustivi ed efficaci a ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
Come detto, nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata, ciò che viene contestata è la ricostruzione della dinamica del sinistro. Si evidenzia in diritto che la Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente
“agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative
a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 29320/2022).
pagina 9 di 17 Infatti, la fede privilegiata degli atti pubblici, quali i verbali degli agenti intervenuti, non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;
in riferimento a tali ultimi contenuti, il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11309/2011).
Ne deriva che le conclusioni cui sono giunti gli agenti verbalizzanti possono essere rivalutate dal Tribunale in presenza di accertamenti oggettivi contrastanti con le valutazioni riportate nel verbale.
Con riferimento al caso di specie la dinamica del sinistro viene ricostruita dal c.t.u. come segue Persona_1
(cfr. perizia in atti):
- Fase 1: Alle ore 17:05 circa del 5 aprile 2018 alla guida dell'autovettura LE Parte_3
targata FK211CA, di proprietà , percorreva la corsia di sorpasso della SS 75 Controparte_3
Centrale Umbra, seguita dall'autovettura EN C4 targata FN087SX, condotta da CP_3
e di proprietà Centralcar S.p.A. Giunti nei pressi della progressiva chilometrica 20, a causa
[...]
di un rallentamento dei veicoli, dovuto alla presenza di un animale selvatico, la conducente della
LE frenava e veniva tamponata dalla EN C4.
- Fase 2: Dietro alla EN C4 sopraggiungeva la FI PU targata EG300HX, condotta da e di proprietà che urtava, con la parte anteriore sinistra, Parte_4 Parte_5
la parte posteriore destra della EN C4, deviando verso la corsia di marcia normale e determinando la rotazione, in senso antiorario della EN C4.
- Fase 3: All'interno della corsia di marcia normale si trovava la AU A3 targata EF011BY, di proprietà e condotta da , che veniva urtata nella parte anteriore Parte_1 Parte_6
sinistra dalla EN C4 in fase di rotazione e che evidentemente aveva invaso la corsia di marcia normale.
pagina 10 di 17 - Fase 4: la AU A3 finiva per tamponare la FI PU, che si trovava a cavallo tra la corsia di marcia normale e quella di sorpasso, determinandone una rotazione in senso antiorario di oltre 180 gradi tanto da terminare a cavallo tra le due corsie di marcia e con la parte anteriore rivolta verso Foligno
e verso il guardrail laterale;
in tale fase la parte posteriore della FI PU urtava la parte anteriore destra della LE, oramai ferma o quasi ferma.
Per giungere a tali conclusioni, il c.t.u. ha innanzitutto preso le mosse dagli accertamenti non valutativi effettuati dalla Polizia stradale di Foligno, prendendo in considerazione le seguenti circostanze:
a) il sinistro si è verificato alle ore 17:05 circa del 5 aprile 2018, quindi in ora diurna, con cielo sereno e fondo stradale asciutto.
b) Le posizioni di quiete in cui sono stati rinvenuti i veicoli coinvolti nel sinistro risultano rappresentati nel grafico di cui alla immagine n. 17 riportata alla pagina seguente. In particolare:
– l'autovettura EN C4 è stata rinvenuta nei pressi del km 20 + 009 in corsia di sorpasso, con la parte anteriore rivolta verso Foligno;
– l'autovettura LE è stata rinvenuta in corsia di sorpasso all'altezza della progressiva chilometrica
19 + 983;
– l'autovettura FI PU è stata rinvenuta nei pressi a cavallo tra le due corsie di marcia, ruotata di circa 160 gradi;
– l'autovettura AU A3 è stata rinvenuta poco più avanti a cavallo tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia normale.
c) Sul piano viabile hanno rilevato la presenza di:
– profonda scalfittura, all'altezza del km 20 + 024, all'interno della corsia di sorpasso a 40 cm dalla striscia tratteggiata, seguita da una abrasione di circa 5 metri e da altra scalfittura che arrivava fino al veicolo EN C4;
pagina 11 di 17 – presenza di detriti, identificati come ulteriore punto di collisione, all'altezza della progressiva chilometrica 20 + 019 al centro della corsia di marcia, dal quale partiva una macchia oleosa che terminava nei pressi dell'autovettura FI PU;
– striscia di altri detriti, nei pressi della striscia di margine destra, che terminava nei pressi dell'autovettura AU A3 (cfr. pag. 16 perizia in atti).
Lo stesso ha poi visionato i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro rilevando che:
- Il veicolo AU A3 ha riportato danni alla parte anteriore con rottura dei gruppi ottici e del paraurti, interessamento della traversa, introflessione delle lamiere del cofano ed esplosione degli airbag, danni alla fiancata sinistra, con interessamento della ruota e delle lamiere del parafango e della fiancata, nonché alla parte posteriore destra con deformazione delle lamiere all'altezza del gruppo ottico posteriore;
- Il veicolo FI PU ha riportato danni ingenti alla parte posteriore, nonché alla parte anteriore sinistra con interessamento del paraurti, del parafango e del gruppo ottico.
- Il veicolo LE ha riportato danni alla parte posteriore e alla parte anteriore destra.
- Il veicolo EN C4 ha riportato danni alla parte anteriore con interessamento dei gruppi ottici, nonché alla parte posteriore destra con distacco dell'ammortizzatore e della ruota.
Da ultimo, sono state prese in inconsiderazione le dichiarazioni rilasciate in primo grado dal teste la cui testimonianza si ritiene immune da vizi di attendibilità stante il carattere puntuale, Testimone_1
completo e non contraddittorio del racconto. Lo stesso ha infatti riferito che “io ero incolonnato con la mia auto sulla corsia di sorpasso quando ho visto 3 – 4 auto più avanti a me una AU che stava transitando nella corsia di destra (che viaggiava molto lentamente) è andata contro il guardrail di destra perché mi sembra c'era un'auto in corsia di sorpasso che voleva rientrare a destra” e ha aggiunto “ho visto questa C4 che spostandosi a destra ha urtato la AU che poi è finita sulla destra sul guardrail (cfr. dichiarazioni rilasciate in primo grado all'udienza del 22/02/2022). Peraltro, non si ritiene che il fatto che il teste non fosse stato registrato dai verbalizzanti escluda la sua attendibilità, né risulta provato che lo stesso non si pagina 12 di 17 trovasse presso i luoghi al momento del sinistro, in quanto non appare dimostrata l'impossibilità di procedere oltre nell'immediatezza del fatto per l'ingombro dei veicoli incidentati in stato di quiete.
Viceversa, gli altri testi sentiti sono tutti intervenuti in un momento successivo al sinistro e non hanno fatto altro che confermare quanto accertato e desunto nel verbale già in atti.
Dunque, prendendo in considerazione gli accertamenti dei verbalizzanti e le dichiarazioni dei testimoni, il c.t.u. ha poi rilevato delle incongruenze sia nella ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Foligno, sia in quella effettuata da parte attrice (cfr. pag. 19/20 perizia in atti). Nello specifico:
- Quanto alla ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale di Foligno, la stessa risulterebbe poco convincente poiché:
“a) la AU A3 dovrebbe avere subito due distinti urti nella parte anteriore (uno alla parte sinistra, per effetto del tamponamento nei confronti della EN C4, e un altro alla intera fronte per effetto del successivo tamponamento nei confronti della FI PU) ma dall'esame delle immagini, pur in fotocopia, lo scrivente non riesce a distinguere tracce di due urti distinti alla parte anteriore;
b) la AU A3 avrebbe dovuto trovarsi in corsia di sorpasso, mentre il teste nel corso del giudizio di primo grado, Tes_1
Udienza del 22 febbraio 2022, ha riferito che la predetta autovettura si trovava in corsia di marcia normale;
c) gli Agenti della Polizia Stradale di Foligno non hanno spiegato in quale frangente la EN C4 avrebbe urtato la parte anteriore dell'AU A3 (urto riferito invece dal teste nel corso della già citata Udienza, e dal Testimone_1
Sovrintendente Capo durante quella del 10 maggio 2022, nel corso del primo grado di giudizio); Persona_2
d) gli Agenti della Polizia Stradale di Foligno non trovano di fatto alcuna spiegazione ai danni riportati dall'autovettura FI
PU alla parte anteriore sinistra e alla parte anteriore destra della LE, limitandosi a dire che è verosimile che i due veicoli siano entrati in contatto tra di loro, circostanza in realtà ritenuta poco probabile dallo scrivente, come si può dedurre dalle posizioni di quiete dei due veicoli”.
- Quanto alla ricostruzione della dinamica fornita da parte attrice la stessa:
“e) non è minimamente affrontato il problema di chi abbia tamponato la EN C4 che, tra l'altro, non ha riportato lievi danni alla parte posteriore destra (come sostenuto), tanto da essere stata rinvenuta con il distacco dell'ammortizzatore e della
pagina 13 di 17 ruota ed essere definita come non marciante;
f) l'urto tra la EN C4 e la AU A3 avrebbe preceduto il tamponamento della prima nei confronti della LE (mentre invece nel corso dell'interrogatorio formale conducente della Controparte_3
EN, ha dichiarato di avere prima tamponato la LE, quindi essere stato tamponato a tergo, senza riuscire a individuare quale auto sia stata, ed escludendo che il primo urto sia stato quello laterale con l'AU A3)” (cfr. pag. 19/20 perizia in atti).
Alla luce di quanto sin qui esposto, si rileva che il c.t.u., avvalendosi sia delle proprie competenze tecniche che degli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base di elementi oggettivi quali la documentazione fotografica dei danni riportati dai veicoli allegata al verbale redatto dalla Polizia, gli accertamenti di natura non valutativa contenuti nello stesso verbale, nonché le dichiarazioni rese dal testimone, ritenute attendibili.
Si ritiene, pertanto, di aderire alle conclusioni cui è giunto il c.t.u., in quanto, pur difformi rispetto a quanto riportato dagli agenti verbalizzanti, risultano più attendibili proprio per la maggiore competenza tecnica del consulente, che ha operato una ricostruzione analitica e fondata su riscontri oggettivi. Lo stesso, peraltro, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti in udienza, andando a giustificare ulteriormente e nel contraddittorio delle parti, le conclusioni cui era giunto.
Alla luce di tali conclusioni può ritenersi dunque superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. essendo stato causato il sinistro esclusivamente per colpa del conducente del veicolo EN C4, il quale ha tamponato per sua colpa l'autovettura che lo precedeva mentre si trovava nella corsia di soprasso, andando poi a invadere la corsia di marcia e impattando sulla AU che sopraggiungeva ad andatura ridotta e conformemente ai limiti di velocità imposti.
Pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere non provata la dinamica del sinistro con la conseguenza che la sentenza emessa in primo grado andrà riformata.
3. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'appellante.
pagina 14 di 17 Questa ha, infatti, chiesto il risarcimento del danno emergente, quantificato in euro 11.000,00 specificando che, sebbene il valore commerciale del veicolo fosse pari ad euro 12.500,00, lo stesso è stato venduto per un valore di relitto di euro 1.500,00.
In punto di diritto si ricorda che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il risarcimento dei danni materiali negli incidenti stradali può avvenire in forma specifica, attraverso il ristoro del costo delle riparazioni, ovvero per equivalente, mediante il riconoscimento di una somma che rappresenti la perdita economica subita a causa del danneggiamento;
quale sia il limite all'accesso del risarcimento in forma specifica (costo riparazioni), lo può decidere il Giudice di merito in base all'art. 2058, II comma, c.c., che gli dà il potere di stabilire il risarcimento per equivalente (somma corrispondente al valore commerciale), qualora “la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”; il predetto principio dell'eccessiva onerosità si può tradurre nella negabilità del risarcimento in forma specifica dei danni al mezzo qualora l'ammontare del costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del mezzo (cfr. Cass. Civ., sent. III civ. 4 marzo 1998, n. 2402).
Si tratta, in altre parole, di verificare nelle singole fattispecie quando la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore ovvero quando si può dire che la somma necessaria alle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato.
Ciò premesso questo Giudice, attenendosi al principio secondo il quale nella determinazione del danno risarcibile occorre assicurare un bilanciamento tra il danno patito e il risarcimento al fine di evitare che la reintegrazione del diritto offeso vada oltre il risarcimento anteriore e produca un vantaggio economico, ritiene si debba risarcire per equivalente il danno subito dal mezzo di proprietà dell'attrice.
Circa il quantum risarcibile occorre prendere le mosse da quanto rilevato dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale nel quale si legge testualmente che “alla data del sinistro, aprile 2018, l'autovettura di parte appellante, immatricolata nell'agosto 2010, aveva 8 anni di età. Dall'esame delle immagini in atti emerge che le riparazioni, avendo interessato la parte anteriore, entrambe le fiancate, con interessamento di organi meccanici, risultano antieconomiche, per cui la quantificazione delle spese di ripristino andranno eseguite sulla base del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro.
pagina 15 di 17 Nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado di giudizio è contenuta una quotazione di veicolo similare per un importo di € 8.800,00, che si ritiene congruo. A tale importo va detratto il valore di € 1.500,00, come risulta dalla visura PRA quale quota con la quale il veicolo è stato acquistato da un nuovo proprietario” (cfr. pag. 22 perizia in atti).
Alla luce di quanto esposto e tenendo in considerazione la risultante della c.t.u. tecnica espletata, questo
Giudice ritiene risarcibile la somma di euro 7.300,00 pari al valore del mezzo al momento del sinistro detratto il costo della vendita del relitto del veicolo.
Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi moratori dal giorno del sinistro in quanto il danno è liquidato ai valori dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi ammontano ad euro 766,24 e si avrà quindi un totale di danno risarcibile pari ad euro 8.066,24.
4. Alla soccombenza segue la condanna delle convenute appellate alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante. Le spese di lite dei due gradi di giudizio si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, dovranno essere poste a carico di parte appellata, essendo state necessarie per accertare il danno patrimoniale subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- In accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore e in persona del legale Controparte_5
rappresentante protempore in solido, al pagamento in favore di , della somma di euro Parte_1
8.066,24, oltre agli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante protempore e Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore in solido, a rimborsare agli attori Controparte_5
pagina 16 di 17 appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in euro 125,00 per anticipazioni, euro 2.540,00 per compensi professionali del primo grado (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), e in euro 382,50 per anticipazioni e euro 2.540,00 per compensi professionali del secondo grado (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Francesconi dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. come in atti liquidate a carico di Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore e in persona del
[...] Controparte_5
legale rappresentante protempore in solido.
Spoleto 16/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 17 di 17
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1188/2023 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesconi Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, in Campello Sul Clitunno, C.F._2
Via Dante Alighieri n.2, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante protempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Amato (C.F. ed P.IVA_1 C.F._3
elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Strada Pian della Genna n.19, presso lo studio del difensore;
e in persona del legale rappresentante protempore (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Panzarola (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Via Pico della Mirandola n.44, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 17 APPELLATI
e nei confronti di
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, riformare la sentenza n.
176/2022 resa dal Giudice di pace di Foligno in persona del Giudice 11 avv. Mauro Vergine in data 09.12.2022, all'esito del giudizio promosso da nei confronti di e di e con Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
successiva chiamata in causa del sig. iscritta al n. 280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili Controparte_3
dell'anno 2020, pubblicata il 09.12.2022 e mai notificata alle parti costituite e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri accessori del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile”
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
• Rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 176/2022 resa dal Giudice di Pace di Foligno;
• Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge del presente giudizio da attribuire allo scrivente procuratore antistatario”
Conclusioni di parte appellata Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 176/2022 emessa dal Giudice di Pace di Foligno Pt_1
in data 09.12.2022 poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
pagina 2 di 17 2) condannare ex art. 96 c.cp.c l'odierna appellante al pagamento della somma di € 2.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della per vare introdotto temerariamente il giudizio, con colpa grave Controparte_5
abusando dello strumento giudiziario, per tutte le cause di cui in narrativa;
3) in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Parte_1
Pace di Foligno Reale Mutua di Assicurazioni e affinché venissero condannate a risarcire i Controparte_5
danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro del 05/04/2018.
Nello specifico, l'attrice ha esposto:
- che in data 05/04/2018, alle ore 17.30 circa, , alla guida dell'autovettura AU A3 targata Parte_2
EF011BY, di proprietà di , si trovava a percorrere la corsia esterna della S.S. 75, secondo la Parte_1
direzione di marcia Foligno-Perugia, quando giunto al km 20+00, era venuto in collisione con il veicolo
EN C4 targato FN087SX, di proprietà della e condotto da , Controparte_5 Controparte_3
assicurato per la r.c.a. con la Controparte_1
- nello specifico, il veicolo EN C4, che percorreva la corsia di sorpasso, scartava improvvisamente verso la corsia di destra ove entrava in collisione con il veicolo AU A3;
- che il repentino spostamento della EN C4 nella corsia nella corsia di destra era stato causato dalla presenza del veicolo LE targato FK211CA, che percorreva la corsia di sorpasso avanti alla EN C4, il quale frenava improvvisamente per evitare l'investimento di un animale selvatico presente sulla sede stradale;
- che in seguito all'urto l'AU A3 diventava ingovernabile ed urtava dapprima con il guardrail e, successivamente, tamponava il veicolo FI PU targato EG300HX;
pagina 3 di 17 - che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi al conducente del veicolo EN C4 che non mantenendo le distanze di sicurezza si vedeva costretto a spostarsi nella corsia di destra per evitare l'impatto con il veicolo che lo precedeva;
- che a causa del sinistro il veicolo AU A3 riportava danni quantificati in euro 12.500,00.
Concludeva, dunque, chiedendo al Giudice di Pace di accertare che il sinistro era stato causato dal veicolo
EN C4 e, per l'effetto condannare e al risarcimento dei Controparte_6 Controparte_1
danni subiti dal veicolo di proprietà di . Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed evidenziando che: Controparte_5
- la dinamica del sinistro non corrispondeva a quanto narrato da parte attrice, poiché secondo quanto riportato dalle autorità intervenute sarebbe stata l'autovettura AU A3 a tamponare la EN C4;
- il quantum dei presunti danni allegati dall'attrice era in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, Controparte_3
nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, di dichiarare il concorso dell'attore nella causazione del sinistro.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea poiché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_3
attorea ed evidenziando che la dinamica del sinistro non corrispondeva a quanto riportato nell'atto di citazione e che, secondo la sua ricostruzione, il veicolo EN C4 non riusciva ad arrestarsi e tamponava il veicolo LE che lo precedeva;
successivamente il veicolo EN C4 veniva a sua volta urtato nell'angolo posteriore destro dall'AU A3.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 4 di 17 Istruita la causa mediante l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi richiesti dalle Controparte_3
parti, il Giudice di Pace di Foligno con sentenza n. 176/2022, depositata il 09/12/2022, ha rigettato la domanda di parte attrice e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
lamentando:
- l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del giudice di prime cure;
- la violazione dell'art. 2054 c.c..
Si sono costituite in giudizio e lamentando l'infondatezza Controparte_1 Controparte_5
dell'appello e chiedendone in rigetto.
Regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_3
contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. dinamica;
questo giudice ha poi fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29/05/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter
c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice fondata per le ragioni di seguito illustrate e che, pertanto, l'appello proposto merita accoglimento.
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Con riferimento all'an debeatur, occorre premettere in diritto che l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pagina 5 di 17 Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima, quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti pagina 6 di 17 strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, Cfr. Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014; sulla applicabilità della presunzione di cui all' art. 2054 comma 2 cc anche ai ciclisti, cfr., Cass., 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr.
Trib. Lucca, n. 2226/2016. D'altronde, il ciclista può intendersi equiparato al “veicolo”, anche in forza della definizione di cui all'art. 46 del C.d.S.).
Della presunzione in parola è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove all'esito dell'istruttoria non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (Così, Cass. Civ., 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata.
Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 comma 2 c.c. non richiederebbe - neppure implicitamente - la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali pagina 7 di 17 delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., 23 maggio 2013, n. 12667; Cass. Civ., 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.
22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent., 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord., 15 febbraio
2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Nocera
Inferiore sez. II, 27/08/2019, n.1004).
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014).
Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civ., sez. III, sent. 15/02/2018, n.3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c. più
pagina 8 di 17 volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obbiettivo di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
2. Tanto premesso in diritto, occorre ricordare come la doglianza posta alla base dell'appello proposto e, dunque, il capo della sentenza fatto oggetto di impugnazione è proprio quello relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro e al conseguente accertamento delle rispettive responsabilità.
Applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa infatti il Tribunale che la documentazione versata in atti nonché i conseguenti accertamenti peritali siano esaustivi ed efficaci a ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
Come detto, nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata, ciò che viene contestata è la ricostruzione della dinamica del sinistro. Si evidenzia in diritto che la Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente
“agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative
a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 29320/2022).
pagina 9 di 17 Infatti, la fede privilegiata degli atti pubblici, quali i verbali degli agenti intervenuti, non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;
in riferimento a tali ultimi contenuti, il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11309/2011).
Ne deriva che le conclusioni cui sono giunti gli agenti verbalizzanti possono essere rivalutate dal Tribunale in presenza di accertamenti oggettivi contrastanti con le valutazioni riportate nel verbale.
Con riferimento al caso di specie la dinamica del sinistro viene ricostruita dal c.t.u. come segue Persona_1
(cfr. perizia in atti):
- Fase 1: Alle ore 17:05 circa del 5 aprile 2018 alla guida dell'autovettura LE Parte_3
targata FK211CA, di proprietà , percorreva la corsia di sorpasso della SS 75 Controparte_3
Centrale Umbra, seguita dall'autovettura EN C4 targata FN087SX, condotta da CP_3
e di proprietà Centralcar S.p.A. Giunti nei pressi della progressiva chilometrica 20, a causa
[...]
di un rallentamento dei veicoli, dovuto alla presenza di un animale selvatico, la conducente della
LE frenava e veniva tamponata dalla EN C4.
- Fase 2: Dietro alla EN C4 sopraggiungeva la FI PU targata EG300HX, condotta da e di proprietà che urtava, con la parte anteriore sinistra, Parte_4 Parte_5
la parte posteriore destra della EN C4, deviando verso la corsia di marcia normale e determinando la rotazione, in senso antiorario della EN C4.
- Fase 3: All'interno della corsia di marcia normale si trovava la AU A3 targata EF011BY, di proprietà e condotta da , che veniva urtata nella parte anteriore Parte_1 Parte_6
sinistra dalla EN C4 in fase di rotazione e che evidentemente aveva invaso la corsia di marcia normale.
pagina 10 di 17 - Fase 4: la AU A3 finiva per tamponare la FI PU, che si trovava a cavallo tra la corsia di marcia normale e quella di sorpasso, determinandone una rotazione in senso antiorario di oltre 180 gradi tanto da terminare a cavallo tra le due corsie di marcia e con la parte anteriore rivolta verso Foligno
e verso il guardrail laterale;
in tale fase la parte posteriore della FI PU urtava la parte anteriore destra della LE, oramai ferma o quasi ferma.
Per giungere a tali conclusioni, il c.t.u. ha innanzitutto preso le mosse dagli accertamenti non valutativi effettuati dalla Polizia stradale di Foligno, prendendo in considerazione le seguenti circostanze:
a) il sinistro si è verificato alle ore 17:05 circa del 5 aprile 2018, quindi in ora diurna, con cielo sereno e fondo stradale asciutto.
b) Le posizioni di quiete in cui sono stati rinvenuti i veicoli coinvolti nel sinistro risultano rappresentati nel grafico di cui alla immagine n. 17 riportata alla pagina seguente. In particolare:
– l'autovettura EN C4 è stata rinvenuta nei pressi del km 20 + 009 in corsia di sorpasso, con la parte anteriore rivolta verso Foligno;
– l'autovettura LE è stata rinvenuta in corsia di sorpasso all'altezza della progressiva chilometrica
19 + 983;
– l'autovettura FI PU è stata rinvenuta nei pressi a cavallo tra le due corsie di marcia, ruotata di circa 160 gradi;
– l'autovettura AU A3 è stata rinvenuta poco più avanti a cavallo tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia normale.
c) Sul piano viabile hanno rilevato la presenza di:
– profonda scalfittura, all'altezza del km 20 + 024, all'interno della corsia di sorpasso a 40 cm dalla striscia tratteggiata, seguita da una abrasione di circa 5 metri e da altra scalfittura che arrivava fino al veicolo EN C4;
pagina 11 di 17 – presenza di detriti, identificati come ulteriore punto di collisione, all'altezza della progressiva chilometrica 20 + 019 al centro della corsia di marcia, dal quale partiva una macchia oleosa che terminava nei pressi dell'autovettura FI PU;
– striscia di altri detriti, nei pressi della striscia di margine destra, che terminava nei pressi dell'autovettura AU A3 (cfr. pag. 16 perizia in atti).
Lo stesso ha poi visionato i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro rilevando che:
- Il veicolo AU A3 ha riportato danni alla parte anteriore con rottura dei gruppi ottici e del paraurti, interessamento della traversa, introflessione delle lamiere del cofano ed esplosione degli airbag, danni alla fiancata sinistra, con interessamento della ruota e delle lamiere del parafango e della fiancata, nonché alla parte posteriore destra con deformazione delle lamiere all'altezza del gruppo ottico posteriore;
- Il veicolo FI PU ha riportato danni ingenti alla parte posteriore, nonché alla parte anteriore sinistra con interessamento del paraurti, del parafango e del gruppo ottico.
- Il veicolo LE ha riportato danni alla parte posteriore e alla parte anteriore destra.
- Il veicolo EN C4 ha riportato danni alla parte anteriore con interessamento dei gruppi ottici, nonché alla parte posteriore destra con distacco dell'ammortizzatore e della ruota.
Da ultimo, sono state prese in inconsiderazione le dichiarazioni rilasciate in primo grado dal teste la cui testimonianza si ritiene immune da vizi di attendibilità stante il carattere puntuale, Testimone_1
completo e non contraddittorio del racconto. Lo stesso ha infatti riferito che “io ero incolonnato con la mia auto sulla corsia di sorpasso quando ho visto 3 – 4 auto più avanti a me una AU che stava transitando nella corsia di destra (che viaggiava molto lentamente) è andata contro il guardrail di destra perché mi sembra c'era un'auto in corsia di sorpasso che voleva rientrare a destra” e ha aggiunto “ho visto questa C4 che spostandosi a destra ha urtato la AU che poi è finita sulla destra sul guardrail (cfr. dichiarazioni rilasciate in primo grado all'udienza del 22/02/2022). Peraltro, non si ritiene che il fatto che il teste non fosse stato registrato dai verbalizzanti escluda la sua attendibilità, né risulta provato che lo stesso non si pagina 12 di 17 trovasse presso i luoghi al momento del sinistro, in quanto non appare dimostrata l'impossibilità di procedere oltre nell'immediatezza del fatto per l'ingombro dei veicoli incidentati in stato di quiete.
Viceversa, gli altri testi sentiti sono tutti intervenuti in un momento successivo al sinistro e non hanno fatto altro che confermare quanto accertato e desunto nel verbale già in atti.
Dunque, prendendo in considerazione gli accertamenti dei verbalizzanti e le dichiarazioni dei testimoni, il c.t.u. ha poi rilevato delle incongruenze sia nella ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Foligno, sia in quella effettuata da parte attrice (cfr. pag. 19/20 perizia in atti). Nello specifico:
- Quanto alla ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale di Foligno, la stessa risulterebbe poco convincente poiché:
“a) la AU A3 dovrebbe avere subito due distinti urti nella parte anteriore (uno alla parte sinistra, per effetto del tamponamento nei confronti della EN C4, e un altro alla intera fronte per effetto del successivo tamponamento nei confronti della FI PU) ma dall'esame delle immagini, pur in fotocopia, lo scrivente non riesce a distinguere tracce di due urti distinti alla parte anteriore;
b) la AU A3 avrebbe dovuto trovarsi in corsia di sorpasso, mentre il teste nel corso del giudizio di primo grado, Tes_1
Udienza del 22 febbraio 2022, ha riferito che la predetta autovettura si trovava in corsia di marcia normale;
c) gli Agenti della Polizia Stradale di Foligno non hanno spiegato in quale frangente la EN C4 avrebbe urtato la parte anteriore dell'AU A3 (urto riferito invece dal teste nel corso della già citata Udienza, e dal Testimone_1
Sovrintendente Capo durante quella del 10 maggio 2022, nel corso del primo grado di giudizio); Persona_2
d) gli Agenti della Polizia Stradale di Foligno non trovano di fatto alcuna spiegazione ai danni riportati dall'autovettura FI
PU alla parte anteriore sinistra e alla parte anteriore destra della LE, limitandosi a dire che è verosimile che i due veicoli siano entrati in contatto tra di loro, circostanza in realtà ritenuta poco probabile dallo scrivente, come si può dedurre dalle posizioni di quiete dei due veicoli”.
- Quanto alla ricostruzione della dinamica fornita da parte attrice la stessa:
“e) non è minimamente affrontato il problema di chi abbia tamponato la EN C4 che, tra l'altro, non ha riportato lievi danni alla parte posteriore destra (come sostenuto), tanto da essere stata rinvenuta con il distacco dell'ammortizzatore e della
pagina 13 di 17 ruota ed essere definita come non marciante;
f) l'urto tra la EN C4 e la AU A3 avrebbe preceduto il tamponamento della prima nei confronti della LE (mentre invece nel corso dell'interrogatorio formale conducente della Controparte_3
EN, ha dichiarato di avere prima tamponato la LE, quindi essere stato tamponato a tergo, senza riuscire a individuare quale auto sia stata, ed escludendo che il primo urto sia stato quello laterale con l'AU A3)” (cfr. pag. 19/20 perizia in atti).
Alla luce di quanto sin qui esposto, si rileva che il c.t.u., avvalendosi sia delle proprie competenze tecniche che degli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base di elementi oggettivi quali la documentazione fotografica dei danni riportati dai veicoli allegata al verbale redatto dalla Polizia, gli accertamenti di natura non valutativa contenuti nello stesso verbale, nonché le dichiarazioni rese dal testimone, ritenute attendibili.
Si ritiene, pertanto, di aderire alle conclusioni cui è giunto il c.t.u., in quanto, pur difformi rispetto a quanto riportato dagli agenti verbalizzanti, risultano più attendibili proprio per la maggiore competenza tecnica del consulente, che ha operato una ricostruzione analitica e fondata su riscontri oggettivi. Lo stesso, peraltro, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti in udienza, andando a giustificare ulteriormente e nel contraddittorio delle parti, le conclusioni cui era giunto.
Alla luce di tali conclusioni può ritenersi dunque superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. essendo stato causato il sinistro esclusivamente per colpa del conducente del veicolo EN C4, il quale ha tamponato per sua colpa l'autovettura che lo precedeva mentre si trovava nella corsia di soprasso, andando poi a invadere la corsia di marcia e impattando sulla AU che sopraggiungeva ad andatura ridotta e conformemente ai limiti di velocità imposti.
Pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere non provata la dinamica del sinistro con la conseguenza che la sentenza emessa in primo grado andrà riformata.
3. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'appellante.
pagina 14 di 17 Questa ha, infatti, chiesto il risarcimento del danno emergente, quantificato in euro 11.000,00 specificando che, sebbene il valore commerciale del veicolo fosse pari ad euro 12.500,00, lo stesso è stato venduto per un valore di relitto di euro 1.500,00.
In punto di diritto si ricorda che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il risarcimento dei danni materiali negli incidenti stradali può avvenire in forma specifica, attraverso il ristoro del costo delle riparazioni, ovvero per equivalente, mediante il riconoscimento di una somma che rappresenti la perdita economica subita a causa del danneggiamento;
quale sia il limite all'accesso del risarcimento in forma specifica (costo riparazioni), lo può decidere il Giudice di merito in base all'art. 2058, II comma, c.c., che gli dà il potere di stabilire il risarcimento per equivalente (somma corrispondente al valore commerciale), qualora “la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”; il predetto principio dell'eccessiva onerosità si può tradurre nella negabilità del risarcimento in forma specifica dei danni al mezzo qualora l'ammontare del costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del mezzo (cfr. Cass. Civ., sent. III civ. 4 marzo 1998, n. 2402).
Si tratta, in altre parole, di verificare nelle singole fattispecie quando la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore ovvero quando si può dire che la somma necessaria alle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato.
Ciò premesso questo Giudice, attenendosi al principio secondo il quale nella determinazione del danno risarcibile occorre assicurare un bilanciamento tra il danno patito e il risarcimento al fine di evitare che la reintegrazione del diritto offeso vada oltre il risarcimento anteriore e produca un vantaggio economico, ritiene si debba risarcire per equivalente il danno subito dal mezzo di proprietà dell'attrice.
Circa il quantum risarcibile occorre prendere le mosse da quanto rilevato dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale nel quale si legge testualmente che “alla data del sinistro, aprile 2018, l'autovettura di parte appellante, immatricolata nell'agosto 2010, aveva 8 anni di età. Dall'esame delle immagini in atti emerge che le riparazioni, avendo interessato la parte anteriore, entrambe le fiancate, con interessamento di organi meccanici, risultano antieconomiche, per cui la quantificazione delle spese di ripristino andranno eseguite sulla base del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro.
pagina 15 di 17 Nel fascicolo di parte attrice relativo al primo grado di giudizio è contenuta una quotazione di veicolo similare per un importo di € 8.800,00, che si ritiene congruo. A tale importo va detratto il valore di € 1.500,00, come risulta dalla visura PRA quale quota con la quale il veicolo è stato acquistato da un nuovo proprietario” (cfr. pag. 22 perizia in atti).
Alla luce di quanto esposto e tenendo in considerazione la risultante della c.t.u. tecnica espletata, questo
Giudice ritiene risarcibile la somma di euro 7.300,00 pari al valore del mezzo al momento del sinistro detratto il costo della vendita del relitto del veicolo.
Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi moratori dal giorno del sinistro in quanto il danno è liquidato ai valori dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi ammontano ad euro 766,24 e si avrà quindi un totale di danno risarcibile pari ad euro 8.066,24.
4. Alla soccombenza segue la condanna delle convenute appellate alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante. Le spese di lite dei due gradi di giudizio si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
Le spese di c.t.u., come in atti liquidate, dovranno essere poste a carico di parte appellata, essendo state necessarie per accertare il danno patrimoniale subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- In accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore e in persona del legale Controparte_5
rappresentante protempore in solido, al pagamento in favore di , della somma di euro Parte_1
8.066,24, oltre agli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante protempore e Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore in solido, a rimborsare agli attori Controparte_5
pagina 16 di 17 appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in euro 125,00 per anticipazioni, euro 2.540,00 per compensi professionali del primo grado (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), e in euro 382,50 per anticipazioni e euro 2.540,00 per compensi professionali del secondo grado (euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Francesconi dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. come in atti liquidate a carico di Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore e in persona del
[...] Controparte_5
legale rappresentante protempore in solido.
Spoleto 16/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
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