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21 maggio 2009
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28 febbraio 2010
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15 agosto 2012
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Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione) 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione , stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) . ((7)) 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione , stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) . ((7)) 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).
Commentari • 35
- 1. Corte Costituzionale: Ordinanza n. 164 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9.284849
Corte Costituzionale - Sentenze della Consulta: Bilancio e contabilità pubblica - Ulteriori disposizioni di attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale - Previsione che entro il 31 maggio di ciascun anno Roma Capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che, a tal fine, entro la stessa data, il Sindaco trasmette la proposta di accordo - Previsione, in caso di mancato accordo, che il concorso stesso è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni; Previsione che le risorse destinate dallo Stato, ai sensi dell'art. 119, comma ...
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Giurisprudenza • 32
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/11/2014, n. 5659Provvedimento: […] a) “con riferimento alla “singolarità” della disciplina sul risanamento del Comune di MA, occorre rilevare che la stessa presenta profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali in ragione della peculiarità del suddetto Ente, quale «capitale della Repubblica», sancita dall'art. 114, terzo comma, Cost., che ha trovato attuazione nei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di MA IT) e 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di MA IT).Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sospensione del giudizio·
- art. 4, comma 8-bis, d.l. 2/2010·
- par condicio creditorum·
- art. 78 d.l. 112/2008·
- procedura concorsuale·
- accessione invertita·
- interessi legali·
- indennità risarcitoria·
- art. 255 d.lgs. 267/2000·
- art. 248 d.lgs. 267/2000·
- gestione straordinaria del debito pubblico·
- esecuzione delle sentenze·
- commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze