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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8190 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e vertente
TRA
avv. Valentino Antonio (c.f. Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in proprio e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Bileci, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. e Email_1
; Email_2
Appellante principale, appellato incidentale
E
(C.F. ) e ( C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio in Padova, Via Tommaseo n° 52 giusta procura in atti;
Appellati, Appellanti incidentali
Appellato non costituito Controparte_3
Appellata non costituita Controparte_4
Appellata non costituita Controparte_5
Appellato non costituito Controparte_6
1 Appellata non costituita Controparte_7
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
06/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante principale, appellato incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma -nei termini di cui ai formulati motivi di appello della sentenza definitiva n.14311/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, in persona del
Giudice Unico Dr.ssa Luparelli, pronunciata nel procedimento n. 29804/2007 R.G. ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni (…)
Nel merito In riforma della Sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma
In via principale
Dichiarare che il comparente ha diritto di proprietà sui beni del defunto in Controparte_1
modo unico ed esclusivo;
che non vi esistano diritti concorrenti sui medesimi beni in capite di terzi, né servitù né altri diritti reali di godimento e per l'effetto rigettare tutte le domande dei convenuti.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree così come formulate in via principale, voglia
l'Ill.mo Giudice ritenere indegni il sig. e la sig.ra e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto aprire la successione legittima così come disposto dagli artt. 536 e segg. c.c”
Per gli appellati, appellanti incidentali:
“ (…)
Nel merito:
• accogliersi preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa in ordine alla tardività della domanda avversaria di indegnità di ai sensi dell'art. 463 n. 6 Controparte_1
c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa;
• dichiararsi comunque tutti i motivi dell'appello avversario, infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, e quindi rigettarli;
• in subordine, nel caso in cui venisse accertata e dichiarata l'indegnità di Controparte_1
(nipote) e aperta la successione legittima del de cuius (zio), ritenendosi non Controparte_1
potersi procedere alla successione per rappresentazione degli eredi legittimi del dichiarato indegno, accogliersi l'appello incidentale proposto dagli appellati per l'effetto accertarsi e dichiararsi
l'indegnità di ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c.; Persona_1
2 • accolto l'appello incidentale, formulato in punto di liquidazione delle spese, riformarsi il capo della sentenza relativa, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale (o comunque prevalente) delle spese di lite di primo grado, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare;
• condannarsi l'appellante al rimborso di tutte le spese di lite, nessuna esclusa, relativa al presente giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio e deducendo di essere Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
erede testamentario di deceduto il 27.08.2005, in virtù del testamento olografo Controparte_1
del 26.03.2005 pubblicato il 20.06.2006 che lo designava erede universale, revocando ogni disposizione testamentaria precedente. Si sono costituiti i convenuti, rispettivamente moglie e nipote del defunto, deducendo che nel 1987 aveva redatto un testamento olografo con Controparte_1
il quale nominava erede il nipote, figlio del fratello del padre, e legataria dell'usufrutto generale su tutti i beni la moglie;
hanno esposto, altresì, che il de cuius aveva rinnovato la precedente volontà espressa nel 1987 e nominato erede universale il nipote con testamento del 24 marzo 2005, CP_1
precisando, tuttavia, che a causa dell'incapacità di scrittura dell'ormai infermo disponente e a fronte delle ripetute richieste del medesimo, lo stesso nipote, si era prestato ad aiutare Controparte_1
la mano dello zio, alla presenza della moglie . Hanno chiesto pertanto di dichiarare la falsità CP_2
del testamento datato 26 marzo 2005, con rigetto delle domande avversarie e la dichiarazione di indegnità di a succedere ai sensi dell'art. 463 n.6 c. c., per avere usato scientemente Persona_1
un testamento falso. Hanno dispiegato inoltre domanda riconvenzionale volta ad accertare la propria qualità di eredi sulla base del testamento olografo redatto dal de cuius in data 30.07.1987.
Con ordinanza del 1.12.2009 veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di in ragione del conflitto tra i testamenti pubblicati e nominata Controparte_1
custode . Controparte_2
Concessi i termini dell'art. 183 c.p.c. venivano disposte ed espletate due consulenze grafologiche sul testamento costituente titolo della domanda dell'attore, volte a verificare l'autenticità della scheda testamentaria.
All'esito della rimessione della causa al Collegio per la decisione, con sentenza parziale pubblicata in data 4.07.2014, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento olografo di Controparte_1
datato 24 marzo 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio di Roma in data 12 Persona_2
settembre 2015, in quanto privo dei requisiti dell'olografo e disposto la prosecuzione del giudizio per decidere sulle altre domande. Con atto pubblico del 21.08.2015 la convenuta Controparte_2
rinunciava al «legato disposto dal marito con testamento del 30.07.1987 pubblicato a rogito notaio il 24.01.2007 ed all'udienza del 4.1 1.2015 modificava la domanda chiedendo, in via Persona_2
3 principale, di vedersi riconosciuti i diritti ereditari ex art. 540 c.c. e in subordine di essere riconosciuta erede legittima del coniuge ai sensi dell'art. 582 c.c. Con ordinanza del 15.7.2015 il giudice istruttore revocava l'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali legittimati alla successione di Intervenivano, comunque, in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di sorella del defunto, deducendo che in sede CP_6 Persona_3
di prosecuzione del giudizio il Tribunale aveva ravvisato la necessità che la causa si svolgesse anche nei confronti di coloro che sarebbero stati chiamati alla successione ove non fosse stata ritenuta efficace la disposizione a titolo universale del 1987; hanno chiesto, pertanto, di dichiarare l'indegnità
a succedere di per avere utilizzato un testamento nullo, la nullità ed inefficacia Controparte_1
dei tre testamenti olografi attribuiti al defunto e, all'esito, di dichiarare l'apertura della successione legittima di anche a proprio favore. Controparte_1
Con sentenza n. 14311/2019 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così ha deciso:
“Dichiara la nullità del testamento del 26.03.2005 attribuito a pubblicato in Controparte_1
data 20.06.2006 con verbale a rogito Notaio di Verona e per l'effetto rigetta la Testimone_1
domanda principale di parte attrice;
Rigetta la domanda dispiegata da volta a sentire dichiarare l'indegnità a succedere Persona_1
di Controparte_1
Rigetta la domanda volta a dichiarare l'indegnità a succedere di . Persona_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che il testamento olografo del 30.07.1987 pubblicato il 24 gennaio 2007 per Notaio regola la successione di Persona_2 CP_1
deceduto in data 27 agosto 2005;
[...]
Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di;
Controparte_2
Dichiara inammissibili le domande di volte ad accertare l'apertura della successione Controparte_2
legittima in suo favore;
Rigetta la domanda di volta a sentire dichiarare aperta la successione legittima di Persona_1
deceduto in data 27 agosto 2005 e per l'effetto rigetta le domande degli Controparte_1
interventori;
Dichiara il difetto di legittimazione attiva di nella qualità di erede di CP_6 Persona_3
;
[...]
Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione eseguita;
Compensa per metà le spese processuali tra le parti principali;
condanna l'attore al pagamento della residua parte a favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 12.800,00 per compensi professionali e spese , oltre accessori come per legge;
4 compensa per metà le spese della fase cautelare, comprese quelle relative alla custodia;
condanna l'attore al pagamento della residua metà in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 4.146,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e spese;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese delle consulenze tecniche d'ufficio concernenti l'autenticità del testamento vantato.
Condanna gli interventori a rifondere ai convenuti le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, ( oltre) compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra gli interventori e .” Persona_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Persona_1
Si sono costituiti e i quali hanno contestato l'appello Controparte_8 Controparte_2
principale nel merito ed hanno proposto appello incidentale.
All'udienza del 21/02/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Sulla riforma della sentenza gravata per errata interpretazione della disciplina relativa al litisconsorzio necessario-nullità e contraddittorietà della motivazione-omessa integrazione del contraddittorio” si censura la sentenza in quanto l'oggetto del presente giudizio sarebbe costituito dall'accertamento degli eredi del de cuius Controparte_1
e non dall'accertamento della validità dei testamenti prodotti in giudizio. Ciò in quanto, nell'ipotesi che nessuno dei testamenti fosse considerato valido, il giudizio non potrebbe chiudersi con una mera declaratoria di nullità degli stessi, senza l'indicazione degli eredi, anche legittimi, del defunto.
Difatti, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e quindi tempestivamente), l'appellante, in subordine, aveva sostenuto che non potessero operare i tre presunti testamenti olografi attribuiti al sig.
e che si dovesse, pertanto, aprire la successione legittima. Controparte_1
La censura è infondata.
Essendo la scheda testamentaria recante data 30.07.87 idonea a regolare la successione del de cuius non si apre alcuna successione legittima che giustifichi l'integrazione del Controparte_1
contraddittorio. Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure la domanda dell'appellante principale come precisata nelle note 183 c.p,c, 1 termine, non mira alla nullità del testamento del 1987 ma alla dichiarazione di indegnità dello Controparte_1
In effetti nessuna motivazione è stata posta alla base di un eventuale nullità del testamento redatto nel
1987, mentre, nella memoria indicata, si argomenta dell'indegnità di Controparte_1
Come evidenziato già dal Giudice di prime cure la domanda di indegnità non concerne l'accertamento della qualità di erede, ma è una clausola di esclusione dalla successione come stabilito dall'art. 463 cod. civ.
5 Con il secondo motivo di appello rubricato “Errata interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge – Validità del testamento olografo in data 26/3/2005 – Omessa motivazione”,
l'appellante principale eccepisce che la sentenza oggetto di impugnazione si limita a confermare la bontà delle CTU espletate in sede istruttoria, senza neanche prendere in considerazione, anche al solo scopo della mera confutazione, le argomentazioni addotte in sede di comparsa conclusionale.
Tale censura è infondata.
Entrambe le consulenze disposte in primo grado hanno concluso, con riferimento al testamento redatto in data 26 Marzo 2005, per l'apocrifia del testo e per la non riconducibilità alla mano del testatore della firma e del nome del beneficiario del testamento. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto espressamente rinvio alle consulenze tecniche d'ufficio espletate non mancando di specificare che le conclusioni dei consulenti muovono dall'analisi generale del documento per poi concentrarsi sulla comparazione della scheda testamentaria con le scritture autografe del de cuius.
Si deve, quindi concludere che qualora il Giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere del CTU delinea il percorso logico della decisione, e ne costituisce adeguata motivazione. (Cfr. Cass. Civ.
15147/2018).
Con il terzo motivo di appello rubricato: “Erronea ricostruzione e valutazione del fatto storico”,
l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'indegnità a succedere di Precisa l'appellante che nel caso di specie il contegno tenuto Controparte_1
dalle odierne parti appellate integra i presupposti richiesti ex lege ai fini dell'operatività "ipso iure" dell'indegnità a succedere e, peraltro, non v'è dubbio che la predetta indegnità debba travolgere sia la persona del convenuto per avere lo stesso confessato di aver guidato la mano Controparte_1
del de cuius, sia la persona della convenuta , giacché tale redazione è avvenuta, del pari, per CP_2
confessione contra se, alla sua presenza.
La censura è infondata.
L'indegnità a succedere come disciplinata dall'art 463 c.c. è prevista in casi tassativi. Inoltre come più volte affermato dalla Suprema Corte, la formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius ( cfr Cass. Civ. 19045/2020). Nella fattispecie in esame il testamento del 24 Marzo 2005 manca dei requisiti dell'olografo come sancito anche dalla sentenza parziale di primo grado n° 14570/2014, ma si condivide l'ter logico-giuridico del Giudice di prime cure che, con la sentenza impugnata, non ha riscontrato un indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c. n. 6 di
Controparte_1
6 La dichiarazione della che ha affermato di aver assistito alla formazione della scheda CP_2 testamentaria, che essa fu voluta dal marito in ospedale e scritta con l'ausilio della mano del nipote di lui è rilevante in quanto la stessa veniva esclusa dalla successione dal momento che, a CP_2
seguito del testamento dichiarato nullo, il solo nipote veniva eletto erede universale. La , CP_2
quindi, non aveva alcun interesse alla formazione di un testamento che la vedeva esclusa.
Con il quarto motivo si appello rubricato “In punto spese di lite. Errato ed ingiustificato addebito in capo all'attore”, l'appellante principale censura la sentenza per averlo erroneamente ritenuto soccombente in primo grado. La soccombenza, secondo l'appellante principale, deve essere attribuita a tutte le parti in causa in ragione del rigetto delle rispettive domande principali. Allo stesso modo, non trova giustificazione alcuna, l'addebito, seppur parziale, in capo all'attore delle spese della fase cautelare e di custodia dei beni, atteso che nelle more del giudizio, la custodia dei beni era un atto dovuto, in quanto l'immissione nel possesso da parte del convenuto con la Controparte_1
relativa denuncia di successione, era derivato unicamente dalla pubblicazione di un testamento nullo.
Il motivo è infondato.
In primo grado è stato dichiarato nullo il testamento posto alla base delle richieste del
[...]
, sono state rigettate, altresì, le domande dal medesimo proposte, volte sia alla dichiarazione Per_1 di indegnità di e sia all'apertura della successione legittima, ed essendo stata Controparte_1
rigettata anche la domanda svolta in riconvenzionale dagli attuali appellati, appellanti in via incidentale, volta all'accertamento dell'indegnità di deve ritenersi giustificata la Persona_1
parziale compensazione delle spese di lite con condanna per il residuo dell'attore la cui soccombenza
è preminente.
Per lo stesso motivo appare corretta la decisione sulle spese della fase cautelare relativa alla compensazione delle spese per la metà tra le parti principali e, per il resto, poste a carico dell'attore.
Con la costituzione gli appellati, appellanti in via incidentale, proponevano tre motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale rubricato “Omesso accoglimento preliminare dell'eccezione di inammissibilità della domanda avversaria di indegnità anche in ordine alla statuizione contenuta nella parte motiva della sentenza parziale n° 14570/2014, gli appellanti incidentali lamentano che il Tribunale non ha accolto l'eccezione preliminare della tardività della domanda del volta alla dichiarazione di indegnità a succedere di Pt_1 Controparte_1
Invero l'appellante, nella prima memoria, si è difeso in ordine alla richiesta di indegnità formulata in suo danno operando un mero parallelismo con lo a suo dire indegno per aver “formato e CP_1 fatto uso di un testamento che scientemente sapeva essere falso ex art 463 c.c.” senza però che alle
7 mere argomentazioni difensive succedesse la formulazione di alcuna domanda in proposito, neppure in aggiunta a quella formulata di caducazione dei testamenti.
Pertanto, in ragione della tardività della domanda, che doveva essere proposta entro la prima udienza di trattazione, gli appellanti incidentali chiedono di dichiarare la domanda inammissibile.
A fronte del rigetto nel merito della domanda il motivo d'appello incidentale va considerato superato dalla conferma in questa sede dell'appello sul rigetto della domanda volta alla declaratoria di indegnità di Controparte_1
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato: “appello incidentale, condizionato all'accoglimento del gravame afferente alla dichiarazione di indegnità di in Controparte_1 ordine all'indegnità di , in parziale riforma della sentenza gravata, gli appellanti Persona_1
incidentali chiedono che la Corte di Appello voglia accertare e dichiarare l'indegnità di Per_1
, ai sensi ed effetti dell'art. 463 n. 6 c.c.. Ovviamente l'accoglimento di tale appello è
[...]
condizionato al verificarsi delle seguenti circostanze: a) accoglimento della domanda di indegnità formulata in danno di (nipote); b) mancata devoluzione in rappresentazione Controparte_1
della vocazione testamentaria di (nipote) dichiarato indegno a favore degli Controparte_1 eredi di quest'ultimo; c) apertura della successione ex lege del de cuius (zio). Controparte_1
Tale motivo resta assorbito dal mancato verificarsi dei presupposti posti alla base della sua proposizione.
Con il terzo motivo di appello incidentale rubricato “In ordine alle spese di lite”. Gli appellanti incidentali lamentano la circostanza che in primo grado la sentenza ha accertato la nullità del testamento del 26.3.2005, in totale accoglimento della domanda svolta dai convenuti e CP_1
in danno di , ed inoltre ha evidenziano che il testamento del 24.3.2005 non è stato CP_2 Pt_1
azionato dai convenuti in giudizio, tanto che si sono qualificati eredi in ragione del testamento del
1987. Pertanto, l'invalidità di tale testamento non può considerarsi circostanza di soccombenza per e , che appunto nell'atto di costituirsi avevano dato atto della sua inefficacia stante CP_1 CP_2
la mancanza della olografia.
Tale motivo è infondato. Nella sentenza di primo grado è stata rigettata la domanda volta a far dichiarare l'indegnità di proposta dagli attuali appellanti incidentali in primo grado Persona_1
e pertanto ciò determina una parziale soccombenza. Il giudice di prime cure ha accolto in primo grado solo parzialmente la domanda degli attuali appellanti incidentali ed ha, in applicazione dell'art. 92
c.p.c. effettuato una parziale compensazione delle spese legali, così come già specificato nella trattazione dell'analogo motivo di appello principale.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante, in questa sede totalmente soccombente.
8 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Persona_1 sull'appello incidentale proposto da e , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
8190/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Persona_1 di e , liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_2
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
9
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8190 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21/02/2024 e vertente
TRA
avv. Valentino Antonio (c.f. Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in proprio e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Bileci, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. e Email_1
; Email_2
Appellante principale, appellato incidentale
E
(C.F. ) e ( C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Palisi ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio in Padova, Via Tommaseo n° 52 giusta procura in atti;
Appellati, Appellanti incidentali
Appellato non costituito Controparte_3
Appellata non costituita Controparte_4
Appellata non costituita Controparte_5
Appellato non costituito Controparte_6
1 Appellata non costituita Controparte_7
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
06/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante principale, appellato incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma -nei termini di cui ai formulati motivi di appello della sentenza definitiva n.14311/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, in persona del
Giudice Unico Dr.ssa Luparelli, pronunciata nel procedimento n. 29804/2007 R.G. ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni (…)
Nel merito In riforma della Sentenza n. 14311/2019 del Tribunale di Roma
In via principale
Dichiarare che il comparente ha diritto di proprietà sui beni del defunto in Controparte_1
modo unico ed esclusivo;
che non vi esistano diritti concorrenti sui medesimi beni in capite di terzi, né servitù né altri diritti reali di godimento e per l'effetto rigettare tutte le domande dei convenuti.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande attoree così come formulate in via principale, voglia
l'Ill.mo Giudice ritenere indegni il sig. e la sig.ra e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto aprire la successione legittima così come disposto dagli artt. 536 e segg. c.c”
Per gli appellati, appellanti incidentali:
“ (…)
Nel merito:
• accogliersi preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa in ordine alla tardività della domanda avversaria di indegnità di ai sensi dell'art. 463 n. 6 Controparte_1
c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa;
• dichiararsi comunque tutti i motivi dell'appello avversario, infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, e quindi rigettarli;
• in subordine, nel caso in cui venisse accertata e dichiarata l'indegnità di Controparte_1
(nipote) e aperta la successione legittima del de cuius (zio), ritenendosi non Controparte_1
potersi procedere alla successione per rappresentazione degli eredi legittimi del dichiarato indegno, accogliersi l'appello incidentale proposto dagli appellati per l'effetto accertarsi e dichiararsi
l'indegnità di ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c.; Persona_1
2 • accolto l'appello incidentale, formulato in punto di liquidazione delle spese, riformarsi il capo della sentenza relativa, con condanna dell'appellante alla rifusione integrale (o comunque prevalente) delle spese di lite di primo grado, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare;
• condannarsi l'appellante al rimborso di tutte le spese di lite, nessuna esclusa, relativa al presente giudizio.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio e deducendo di essere Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
erede testamentario di deceduto il 27.08.2005, in virtù del testamento olografo Controparte_1
del 26.03.2005 pubblicato il 20.06.2006 che lo designava erede universale, revocando ogni disposizione testamentaria precedente. Si sono costituiti i convenuti, rispettivamente moglie e nipote del defunto, deducendo che nel 1987 aveva redatto un testamento olografo con Controparte_1
il quale nominava erede il nipote, figlio del fratello del padre, e legataria dell'usufrutto generale su tutti i beni la moglie;
hanno esposto, altresì, che il de cuius aveva rinnovato la precedente volontà espressa nel 1987 e nominato erede universale il nipote con testamento del 24 marzo 2005, CP_1
precisando, tuttavia, che a causa dell'incapacità di scrittura dell'ormai infermo disponente e a fronte delle ripetute richieste del medesimo, lo stesso nipote, si era prestato ad aiutare Controparte_1
la mano dello zio, alla presenza della moglie . Hanno chiesto pertanto di dichiarare la falsità CP_2
del testamento datato 26 marzo 2005, con rigetto delle domande avversarie e la dichiarazione di indegnità di a succedere ai sensi dell'art. 463 n.6 c. c., per avere usato scientemente Persona_1
un testamento falso. Hanno dispiegato inoltre domanda riconvenzionale volta ad accertare la propria qualità di eredi sulla base del testamento olografo redatto dal de cuius in data 30.07.1987.
Con ordinanza del 1.12.2009 veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di in ragione del conflitto tra i testamenti pubblicati e nominata Controparte_1
custode . Controparte_2
Concessi i termini dell'art. 183 c.p.c. venivano disposte ed espletate due consulenze grafologiche sul testamento costituente titolo della domanda dell'attore, volte a verificare l'autenticità della scheda testamentaria.
All'esito della rimessione della causa al Collegio per la decisione, con sentenza parziale pubblicata in data 4.07.2014, il Tribunale dichiarava la nullità del testamento olografo di Controparte_1
datato 24 marzo 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio di Roma in data 12 Persona_2
settembre 2015, in quanto privo dei requisiti dell'olografo e disposto la prosecuzione del giudizio per decidere sulle altre domande. Con atto pubblico del 21.08.2015 la convenuta Controparte_2
rinunciava al «legato disposto dal marito con testamento del 30.07.1987 pubblicato a rogito notaio il 24.01.2007 ed all'udienza del 4.1 1.2015 modificava la domanda chiedendo, in via Persona_2
3 principale, di vedersi riconosciuti i diritti ereditari ex art. 540 c.c. e in subordine di essere riconosciuta erede legittima del coniuge ai sensi dell'art. 582 c.c. Con ordinanza del 15.7.2015 il giudice istruttore revocava l'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali legittimati alla successione di Intervenivano, comunque, in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di sorella del defunto, deducendo che in sede CP_6 Persona_3
di prosecuzione del giudizio il Tribunale aveva ravvisato la necessità che la causa si svolgesse anche nei confronti di coloro che sarebbero stati chiamati alla successione ove non fosse stata ritenuta efficace la disposizione a titolo universale del 1987; hanno chiesto, pertanto, di dichiarare l'indegnità
a succedere di per avere utilizzato un testamento nullo, la nullità ed inefficacia Controparte_1
dei tre testamenti olografi attribuiti al defunto e, all'esito, di dichiarare l'apertura della successione legittima di anche a proprio favore. Controparte_1
Con sentenza n. 14311/2019 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così ha deciso:
“Dichiara la nullità del testamento del 26.03.2005 attribuito a pubblicato in Controparte_1
data 20.06.2006 con verbale a rogito Notaio di Verona e per l'effetto rigetta la Testimone_1
domanda principale di parte attrice;
Rigetta la domanda dispiegata da volta a sentire dichiarare l'indegnità a succedere Persona_1
di Controparte_1
Rigetta la domanda volta a dichiarare l'indegnità a succedere di . Persona_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che il testamento olografo del 30.07.1987 pubblicato il 24 gennaio 2007 per Notaio regola la successione di Persona_2 CP_1
deceduto in data 27 agosto 2005;
[...]
Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di;
Controparte_2
Dichiara inammissibili le domande di volte ad accertare l'apertura della successione Controparte_2
legittima in suo favore;
Rigetta la domanda di volta a sentire dichiarare aperta la successione legittima di Persona_1
deceduto in data 27 agosto 2005 e per l'effetto rigetta le domande degli Controparte_1
interventori;
Dichiara il difetto di legittimazione attiva di nella qualità di erede di CP_6 Persona_3
;
[...]
Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione eseguita;
Compensa per metà le spese processuali tra le parti principali;
condanna l'attore al pagamento della residua parte a favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 12.800,00 per compensi professionali e spese , oltre accessori come per legge;
4 compensa per metà le spese della fase cautelare, comprese quelle relative alla custodia;
condanna l'attore al pagamento della residua metà in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 4.146,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e spese;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese delle consulenze tecniche d'ufficio concernenti l'autenticità del testamento vantato.
Condanna gli interventori a rifondere ai convenuti le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, ( oltre) compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra gli interventori e .” Persona_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Persona_1
Si sono costituiti e i quali hanno contestato l'appello Controparte_8 Controparte_2
principale nel merito ed hanno proposto appello incidentale.
All'udienza del 21/02/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Sulla riforma della sentenza gravata per errata interpretazione della disciplina relativa al litisconsorzio necessario-nullità e contraddittorietà della motivazione-omessa integrazione del contraddittorio” si censura la sentenza in quanto l'oggetto del presente giudizio sarebbe costituito dall'accertamento degli eredi del de cuius Controparte_1
e non dall'accertamento della validità dei testamenti prodotti in giudizio. Ciò in quanto, nell'ipotesi che nessuno dei testamenti fosse considerato valido, il giudizio non potrebbe chiudersi con una mera declaratoria di nullità degli stessi, senza l'indicazione degli eredi, anche legittimi, del defunto.
Difatti, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e quindi tempestivamente), l'appellante, in subordine, aveva sostenuto che non potessero operare i tre presunti testamenti olografi attribuiti al sig.
e che si dovesse, pertanto, aprire la successione legittima. Controparte_1
La censura è infondata.
Essendo la scheda testamentaria recante data 30.07.87 idonea a regolare la successione del de cuius non si apre alcuna successione legittima che giustifichi l'integrazione del Controparte_1
contraddittorio. Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure la domanda dell'appellante principale come precisata nelle note 183 c.p,c, 1 termine, non mira alla nullità del testamento del 1987 ma alla dichiarazione di indegnità dello Controparte_1
In effetti nessuna motivazione è stata posta alla base di un eventuale nullità del testamento redatto nel
1987, mentre, nella memoria indicata, si argomenta dell'indegnità di Controparte_1
Come evidenziato già dal Giudice di prime cure la domanda di indegnità non concerne l'accertamento della qualità di erede, ma è una clausola di esclusione dalla successione come stabilito dall'art. 463 cod. civ.
5 Con il secondo motivo di appello rubricato “Errata interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge – Validità del testamento olografo in data 26/3/2005 – Omessa motivazione”,
l'appellante principale eccepisce che la sentenza oggetto di impugnazione si limita a confermare la bontà delle CTU espletate in sede istruttoria, senza neanche prendere in considerazione, anche al solo scopo della mera confutazione, le argomentazioni addotte in sede di comparsa conclusionale.
Tale censura è infondata.
Entrambe le consulenze disposte in primo grado hanno concluso, con riferimento al testamento redatto in data 26 Marzo 2005, per l'apocrifia del testo e per la non riconducibilità alla mano del testatore della firma e del nome del beneficiario del testamento. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto espressamente rinvio alle consulenze tecniche d'ufficio espletate non mancando di specificare che le conclusioni dei consulenti muovono dall'analisi generale del documento per poi concentrarsi sulla comparazione della scheda testamentaria con le scritture autografe del de cuius.
Si deve, quindi concludere che qualora il Giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere del CTU delinea il percorso logico della decisione, e ne costituisce adeguata motivazione. (Cfr. Cass. Civ.
15147/2018).
Con il terzo motivo di appello rubricato: “Erronea ricostruzione e valutazione del fatto storico”,
l'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'indegnità a succedere di Precisa l'appellante che nel caso di specie il contegno tenuto Controparte_1
dalle odierne parti appellate integra i presupposti richiesti ex lege ai fini dell'operatività "ipso iure" dell'indegnità a succedere e, peraltro, non v'è dubbio che la predetta indegnità debba travolgere sia la persona del convenuto per avere lo stesso confessato di aver guidato la mano Controparte_1
del de cuius, sia la persona della convenuta , giacché tale redazione è avvenuta, del pari, per CP_2
confessione contra se, alla sua presenza.
La censura è infondata.
L'indegnità a succedere come disciplinata dall'art 463 c.c. è prevista in casi tassativi. Inoltre come più volte affermato dalla Suprema Corte, la formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius ( cfr Cass. Civ. 19045/2020). Nella fattispecie in esame il testamento del 24 Marzo 2005 manca dei requisiti dell'olografo come sancito anche dalla sentenza parziale di primo grado n° 14570/2014, ma si condivide l'ter logico-giuridico del Giudice di prime cure che, con la sentenza impugnata, non ha riscontrato un indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c. n. 6 di
Controparte_1
6 La dichiarazione della che ha affermato di aver assistito alla formazione della scheda CP_2 testamentaria, che essa fu voluta dal marito in ospedale e scritta con l'ausilio della mano del nipote di lui è rilevante in quanto la stessa veniva esclusa dalla successione dal momento che, a CP_2
seguito del testamento dichiarato nullo, il solo nipote veniva eletto erede universale. La , CP_2
quindi, non aveva alcun interesse alla formazione di un testamento che la vedeva esclusa.
Con il quarto motivo si appello rubricato “In punto spese di lite. Errato ed ingiustificato addebito in capo all'attore”, l'appellante principale censura la sentenza per averlo erroneamente ritenuto soccombente in primo grado. La soccombenza, secondo l'appellante principale, deve essere attribuita a tutte le parti in causa in ragione del rigetto delle rispettive domande principali. Allo stesso modo, non trova giustificazione alcuna, l'addebito, seppur parziale, in capo all'attore delle spese della fase cautelare e di custodia dei beni, atteso che nelle more del giudizio, la custodia dei beni era un atto dovuto, in quanto l'immissione nel possesso da parte del convenuto con la Controparte_1
relativa denuncia di successione, era derivato unicamente dalla pubblicazione di un testamento nullo.
Il motivo è infondato.
In primo grado è stato dichiarato nullo il testamento posto alla base delle richieste del
[...]
, sono state rigettate, altresì, le domande dal medesimo proposte, volte sia alla dichiarazione Per_1 di indegnità di e sia all'apertura della successione legittima, ed essendo stata Controparte_1
rigettata anche la domanda svolta in riconvenzionale dagli attuali appellati, appellanti in via incidentale, volta all'accertamento dell'indegnità di deve ritenersi giustificata la Persona_1
parziale compensazione delle spese di lite con condanna per il residuo dell'attore la cui soccombenza
è preminente.
Per lo stesso motivo appare corretta la decisione sulle spese della fase cautelare relativa alla compensazione delle spese per la metà tra le parti principali e, per il resto, poste a carico dell'attore.
Con la costituzione gli appellati, appellanti in via incidentale, proponevano tre motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale rubricato “Omesso accoglimento preliminare dell'eccezione di inammissibilità della domanda avversaria di indegnità anche in ordine alla statuizione contenuta nella parte motiva della sentenza parziale n° 14570/2014, gli appellanti incidentali lamentano che il Tribunale non ha accolto l'eccezione preliminare della tardività della domanda del volta alla dichiarazione di indegnità a succedere di Pt_1 Controparte_1
Invero l'appellante, nella prima memoria, si è difeso in ordine alla richiesta di indegnità formulata in suo danno operando un mero parallelismo con lo a suo dire indegno per aver “formato e CP_1 fatto uso di un testamento che scientemente sapeva essere falso ex art 463 c.c.” senza però che alle
7 mere argomentazioni difensive succedesse la formulazione di alcuna domanda in proposito, neppure in aggiunta a quella formulata di caducazione dei testamenti.
Pertanto, in ragione della tardività della domanda, che doveva essere proposta entro la prima udienza di trattazione, gli appellanti incidentali chiedono di dichiarare la domanda inammissibile.
A fronte del rigetto nel merito della domanda il motivo d'appello incidentale va considerato superato dalla conferma in questa sede dell'appello sul rigetto della domanda volta alla declaratoria di indegnità di Controparte_1
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato: “appello incidentale, condizionato all'accoglimento del gravame afferente alla dichiarazione di indegnità di in Controparte_1 ordine all'indegnità di , in parziale riforma della sentenza gravata, gli appellanti Persona_1
incidentali chiedono che la Corte di Appello voglia accertare e dichiarare l'indegnità di Per_1
, ai sensi ed effetti dell'art. 463 n. 6 c.c.. Ovviamente l'accoglimento di tale appello è
[...]
condizionato al verificarsi delle seguenti circostanze: a) accoglimento della domanda di indegnità formulata in danno di (nipote); b) mancata devoluzione in rappresentazione Controparte_1
della vocazione testamentaria di (nipote) dichiarato indegno a favore degli Controparte_1 eredi di quest'ultimo; c) apertura della successione ex lege del de cuius (zio). Controparte_1
Tale motivo resta assorbito dal mancato verificarsi dei presupposti posti alla base della sua proposizione.
Con il terzo motivo di appello incidentale rubricato “In ordine alle spese di lite”. Gli appellanti incidentali lamentano la circostanza che in primo grado la sentenza ha accertato la nullità del testamento del 26.3.2005, in totale accoglimento della domanda svolta dai convenuti e CP_1
in danno di , ed inoltre ha evidenziano che il testamento del 24.3.2005 non è stato CP_2 Pt_1
azionato dai convenuti in giudizio, tanto che si sono qualificati eredi in ragione del testamento del
1987. Pertanto, l'invalidità di tale testamento non può considerarsi circostanza di soccombenza per e , che appunto nell'atto di costituirsi avevano dato atto della sua inefficacia stante CP_1 CP_2
la mancanza della olografia.
Tale motivo è infondato. Nella sentenza di primo grado è stata rigettata la domanda volta a far dichiarare l'indegnità di proposta dagli attuali appellanti incidentali in primo grado Persona_1
e pertanto ciò determina una parziale soccombenza. Il giudice di prime cure ha accolto in primo grado solo parzialmente la domanda degli attuali appellanti incidentali ed ha, in applicazione dell'art. 92
c.p.c. effettuato una parziale compensazione delle spese legali, così come già specificato nella trattazione dell'analogo motivo di appello principale.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante, in questa sede totalmente soccombente.
8 Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Persona_1 sull'appello incidentale proposto da e , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
8190/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Persona_1 di e , liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_2
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 18.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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