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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1034/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla udienza cartolare dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 18.02.2021, dall'avv. Valentina Centonze e dall'avv. Davide De Prisco, tutti elettivamente domiciliati in Acerra
(Na) alla via Luigi Vanvitelli n. 1/3,
-OPPONENTI -
E
(già C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria (già Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
1.10.2021, dall'avv. Marco Rossi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Verona, al Vicolo
San Bernardino n. 5°;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2365/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2365/2020, ingiunse a e di pagare in favore di la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma complessiva di € 7.939,75, oltre interessi e spese di procedura. Quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società ingiungente nella fase monitoria aveva dedotto che i debitori avevano stipulato, in qualità di coobbligati, con il contratto di credito al consumo n. Controparte_4
19273022842070, finalizzato all'acquisto dell'autovettura Fiat Grande Punto, e, con riferimento alla prova della propria legittimazione attiva, aveva allegato di aver ricevuto il credito in esame a seguito di un'operazione di cessione del credito effettuata dalla con atto del Controparte_4
14.11.2018, successivamente notificata ai debitori ceduti.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto tempestiva opposizione
[...]
e eccependo: - il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in Pt_1 Parte_2 difetto di una prova idonea dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella stessa del credito oggetto di lite;
- il difetto di prova scritta, avendo l'opposta prodotto il mero estratto di saldaconto, peraltro, riportante un saldo diverso da quello indicato nella comunicazione di cessione del credito notificata in data 18.11.2018; - la nullità del contratto, in ragione della mancata indicazione della data e del luogo della stipula, oltre che per la sua parziale illeggibilità; - la mancata prova della effettiva erogazione della somma mutuata;
- la decadenza nei confronti del garante ai sensi Parte_2 dell'art. 1957 c.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società (nel Controparte_1
CP prosieguo per brevità “ ”), per il tramite della mandataria in epigrafe indicata, la quale ha contestato estensivamente le avverse difese, concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata dal titolo monitorio o in quella diversa che dovesse risultare in corso di istruttoria, con vittoria di spese di lite.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria (come da verbale negativo depositato in data 4.11.2022 da parte opposta), concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9.07.2024), è stata immediatamente spedita alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza. Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Va, innanzitutto, declinata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, avendo l'opposta tempestivamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (vedi verbale in atti).
1.2. Ed ancora, in via preliminare, va osservato che alcuna conseguenza può trarsi dalla tardiva CP costituzione in giudizio di , non avendo la stessa formulato domande riconvenzionali o eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio soggette alla decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. Né possono essere espunte dal novero degli atti utilizzabili ai fini della decisione le note depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 1.10.2021, solo perché depositate oltre il termine di 5 giorni prima della udienza fissato con il decreto con il quale era stata disposta la trattazione cartolare della causa. Trattasi, infatti, di un termine ordinatorio e non perentorio, prevendendo il codice di rito la possibilità di depositare le note di trattazione scritta fino al giorno stesso dell'udienza.
1.3. Tanto debitamente premesso, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001;
Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.4. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, risultando acclusi al fascicolo monitorio il contratto oggetto di lite, debitamente sottoscritto da e contenente tutte le condizioni Parte_1 Parte_2 economiche applicate e la prova dell'erogazione del credito (sulla necessità e sufficienza ai fini della prova del mutuo della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata vedi
Cass. 2 gennaio 2023 n. 21). Del resto, nella specie non può considerarsi dubbia né la stipula del contratto in questione, né l'effettiva erogazione del credito, tanto che lo stesso ha avuto parziale esecuzione mediante il rimborso di parte delle rate e l'auto al cui acquisto il finanziamento era finalizzato risulta regolarmente intestata a Parte_1
Non è poi idonea a scalfire la piena validità della documentazione prodotta, la denunciata parziale illeggibilità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento de quo, per non avere i debitori dimostrato di aver preteso dalla controparte che gli fosse fornito un modello contrattuale pienamente leggibile.
Varrà richiamare in proposito, il principio espresso dalla Corte di cassazione in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, secondo il quale quando le clausole vessatorie (e a maggior ragione tutte le clausole contrattuali) siano approvate espressamente per iscritto, qualora le medesime risultino scarsamente o per nulla leggibili, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata delle suddette clausole (cfr.
Cass. 3307/2018).
Sotto un diverso profilo deve poi evidenziarsi che la mancata apposizione della data, così come del luogo di sottoscrizione, non vale ad invalidare il contratto de quo, che vincola le parti indipendentemente dalla data e dal luogo di sottoscrizione che non ne costituiscono elemento essenziale. E comunque, gli stessi elementi accidentali del contratto, come anche di recente affermato dalla Cassazione (v. pronuncia n. 577/2024) sono desumibili anche da altri elementi, idonei a fornire la certezza dell'elemento temporale e spaziale, nel caso concreto costituiti dalla lettera di erogazione del credito che consente di stabilire sia la data del finanziamento (27.01.2010) che il luogo di sottoscrizione (concessionaria di C, via Calabrese 22 Parte_3 Pt_3
LE Trocchia). Infondata, è anche la lamentata difformità tra somma erogata al dealer e quella finanziata al cliente.
La somma di € 16.000,00 disposta da in favore del dealer (doc.3 monitorio) include non CP_4 solo l'importo finanziato in favore degli odierni opponenti, ma anche altre somme finanziate in favore di altri acquirenti di veicoli presso il medesimo concessionario. Si tratta quindi di una disposizione di bonifico cumulativa includente l'importo finanziato ai sig.ri Pt_1
Infine, il credito risulta assolutamente certo nel suo ammontare, avendo l'opposta spiegato che il saldo debitorio azionato si compone di € 1.268 a titolo di rate dovute e non pagate (rate da maggio
2011 a dicembre 2011) + il capitale dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine pari a
5.164,46 per un totale di € 6.432,62. Sul solo capitale dovuto sono stati calcolati gli interessi al tasso contrattuale previsto, di cui al doc.8 monitorio, senza che parte opponente abbia mosso specifiche censure al riguardo o formulato una ipotesi di ricalcolo del saldo dovuto.
1.5. L'opposta ha, inoltre, offerto la prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione fin dalla fase monitoria - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e in aperta smentita dell'eccezione dallo stesso sollevata circa l'inidoneità della prova della cessione offerta da CP
– della prova regina al riguardo, ovvero lo stesso contratto per esteso di cessione del credito (e non solo l'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.: vedi in argomento tra le tantissime Cass. n. 5088/2025), dell'avvenuta comunicazione della cessione ai debitori e, in sede di costituzione nel presente giudizio, dell'elenco delle posizioni cedute dal quale emerge il credito oggetto di lite, in considerazione della chiara indicazione del numero identificativo del contratto (n. , del nominativo del debitore principale ( PartitaIVA_3 [...]
e dell'importo del credito ceduto. Pt_1
1.6. Infine, non pertinente è l'eccezione di decadenza sollevata, da ai sensi dell'art. Parte_2
1957 c.c.
Invero, parte opponente, nell'eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c., ha inteso qualificare la garanzia da egli prestata come una fideiussione e pertanto con carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita.
Tale assunto risulta però smentito dai documenti acquisiti in atti.
Dall'esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come lo abbia Parte_2 sottoscritto come “coobbligato”. Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo le sottoscrizioni apposte dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura. La qualifica dell'opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
2. In definitiva, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.00,00, ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 2365/2020, emesso Parte_1 Parte_2 da questo Tribunale in data 23.12.2020 e notificato in data 11.01.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_1
per essa quale mandataria in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 11/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla udienza cartolare dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 18.02.2021, dall'avv. Valentina Centonze e dall'avv. Davide De Prisco, tutti elettivamente domiciliati in Acerra
(Na) alla via Luigi Vanvitelli n. 1/3,
-OPPONENTI -
E
(già C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria (già Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
1.10.2021, dall'avv. Marco Rossi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Verona, al Vicolo
San Bernardino n. 5°;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2365/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2365/2020, ingiunse a e di pagare in favore di la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma complessiva di € 7.939,75, oltre interessi e spese di procedura. Quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società ingiungente nella fase monitoria aveva dedotto che i debitori avevano stipulato, in qualità di coobbligati, con il contratto di credito al consumo n. Controparte_4
19273022842070, finalizzato all'acquisto dell'autovettura Fiat Grande Punto, e, con riferimento alla prova della propria legittimazione attiva, aveva allegato di aver ricevuto il credito in esame a seguito di un'operazione di cessione del credito effettuata dalla con atto del Controparte_4
14.11.2018, successivamente notificata ai debitori ceduti.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto tempestiva opposizione
[...]
e eccependo: - il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in Pt_1 Parte_2 difetto di una prova idonea dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella stessa del credito oggetto di lite;
- il difetto di prova scritta, avendo l'opposta prodotto il mero estratto di saldaconto, peraltro, riportante un saldo diverso da quello indicato nella comunicazione di cessione del credito notificata in data 18.11.2018; - la nullità del contratto, in ragione della mancata indicazione della data e del luogo della stipula, oltre che per la sua parziale illeggibilità; - la mancata prova della effettiva erogazione della somma mutuata;
- la decadenza nei confronti del garante ai sensi Parte_2 dell'art. 1957 c.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società (nel Controparte_1
CP prosieguo per brevità “ ”), per il tramite della mandataria in epigrafe indicata, la quale ha contestato estensivamente le avverse difese, concludendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata dal titolo monitorio o in quella diversa che dovesse risultare in corso di istruttoria, con vittoria di spese di lite.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria (come da verbale negativo depositato in data 4.11.2022 da parte opposta), concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9.07.2024), è stata immediatamente spedita alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza. Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Va, innanzitutto, declinata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, avendo l'opposta tempestivamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (vedi verbale in atti).
1.2. Ed ancora, in via preliminare, va osservato che alcuna conseguenza può trarsi dalla tardiva CP costituzione in giudizio di , non avendo la stessa formulato domande riconvenzionali o eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio soggette alla decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. Né possono essere espunte dal novero degli atti utilizzabili ai fini della decisione le note depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare del 1.10.2021, solo perché depositate oltre il termine di 5 giorni prima della udienza fissato con il decreto con il quale era stata disposta la trattazione cartolare della causa. Trattasi, infatti, di un termine ordinatorio e non perentorio, prevendendo il codice di rito la possibilità di depositare le note di trattazione scritta fino al giorno stesso dell'udienza.
1.3. Tanto debitamente premesso, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001;
Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.4. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, risultando acclusi al fascicolo monitorio il contratto oggetto di lite, debitamente sottoscritto da e contenente tutte le condizioni Parte_1 Parte_2 economiche applicate e la prova dell'erogazione del credito (sulla necessità e sufficienza ai fini della prova del mutuo della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata vedi
Cass. 2 gennaio 2023 n. 21). Del resto, nella specie non può considerarsi dubbia né la stipula del contratto in questione, né l'effettiva erogazione del credito, tanto che lo stesso ha avuto parziale esecuzione mediante il rimborso di parte delle rate e l'auto al cui acquisto il finanziamento era finalizzato risulta regolarmente intestata a Parte_1
Non è poi idonea a scalfire la piena validità della documentazione prodotta, la denunciata parziale illeggibilità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento de quo, per non avere i debitori dimostrato di aver preteso dalla controparte che gli fosse fornito un modello contrattuale pienamente leggibile.
Varrà richiamare in proposito, il principio espresso dalla Corte di cassazione in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, secondo il quale quando le clausole vessatorie (e a maggior ragione tutte le clausole contrattuali) siano approvate espressamente per iscritto, qualora le medesime risultino scarsamente o per nulla leggibili, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata delle suddette clausole (cfr.
Cass. 3307/2018).
Sotto un diverso profilo deve poi evidenziarsi che la mancata apposizione della data, così come del luogo di sottoscrizione, non vale ad invalidare il contratto de quo, che vincola le parti indipendentemente dalla data e dal luogo di sottoscrizione che non ne costituiscono elemento essenziale. E comunque, gli stessi elementi accidentali del contratto, come anche di recente affermato dalla Cassazione (v. pronuncia n. 577/2024) sono desumibili anche da altri elementi, idonei a fornire la certezza dell'elemento temporale e spaziale, nel caso concreto costituiti dalla lettera di erogazione del credito che consente di stabilire sia la data del finanziamento (27.01.2010) che il luogo di sottoscrizione (concessionaria di C, via Calabrese 22 Parte_3 Pt_3
LE Trocchia). Infondata, è anche la lamentata difformità tra somma erogata al dealer e quella finanziata al cliente.
La somma di € 16.000,00 disposta da in favore del dealer (doc.3 monitorio) include non CP_4 solo l'importo finanziato in favore degli odierni opponenti, ma anche altre somme finanziate in favore di altri acquirenti di veicoli presso il medesimo concessionario. Si tratta quindi di una disposizione di bonifico cumulativa includente l'importo finanziato ai sig.ri Pt_1
Infine, il credito risulta assolutamente certo nel suo ammontare, avendo l'opposta spiegato che il saldo debitorio azionato si compone di € 1.268 a titolo di rate dovute e non pagate (rate da maggio
2011 a dicembre 2011) + il capitale dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine pari a
5.164,46 per un totale di € 6.432,62. Sul solo capitale dovuto sono stati calcolati gli interessi al tasso contrattuale previsto, di cui al doc.8 monitorio, senza che parte opponente abbia mosso specifiche censure al riguardo o formulato una ipotesi di ricalcolo del saldo dovuto.
1.5. L'opposta ha, inoltre, offerto la prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione fin dalla fase monitoria - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e in aperta smentita dell'eccezione dallo stesso sollevata circa l'inidoneità della prova della cessione offerta da CP
– della prova regina al riguardo, ovvero lo stesso contratto per esteso di cessione del credito (e non solo l'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.: vedi in argomento tra le tantissime Cass. n. 5088/2025), dell'avvenuta comunicazione della cessione ai debitori e, in sede di costituzione nel presente giudizio, dell'elenco delle posizioni cedute dal quale emerge il credito oggetto di lite, in considerazione della chiara indicazione del numero identificativo del contratto (n. , del nominativo del debitore principale ( PartitaIVA_3 [...]
e dell'importo del credito ceduto. Pt_1
1.6. Infine, non pertinente è l'eccezione di decadenza sollevata, da ai sensi dell'art. Parte_2
1957 c.c.
Invero, parte opponente, nell'eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c., ha inteso qualificare la garanzia da egli prestata come una fideiussione e pertanto con carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita.
Tale assunto risulta però smentito dai documenti acquisiti in atti.
Dall'esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come lo abbia Parte_2 sottoscritto come “coobbligato”. Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo le sottoscrizioni apposte dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura. La qualifica dell'opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
2. In definitiva, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.00,00, ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 2365/2020, emesso Parte_1 Parte_2 da questo Tribunale in data 23.12.2020 e notificato in data 11.01.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_1
per essa quale mandataria in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 11/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo