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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3875/ 2025
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
(NA) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA CodiceFiscale_1
GR AN presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla Via R. Rajola n. 19 Ricorrente E
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano AZZANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento della indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell' art. 3 comma 3 L.104\92 (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria CP_1 difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...] ritualmente convenuto e parte del Controparte_2 presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il
1 trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' CP_1 della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta CP_1 instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il CP_1
Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di CP_1 invalidità civile anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere CP_1 considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, CP_1 anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle CP_1 controversie te a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma soltanto all' . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai
2 sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Successivamente con circolare n. 500.6/AG 927/58- 1449 il Ministero della Sanità, in data 4.12.1981, chiariva che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle, restando esclusi dal diritto all'indennità i ricoverati gratuitamente in istituto. In merito, poi, di requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Ed invero, la citata circolare ministeriale precisa che gli atti quotidiani della vita sono azioni elementari di un soggetto normale di corrispondente età. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. Occorre poi evidenziare che è persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).La condizione di soggetto portatore di “handicap” ai sensi dell'art. 3 della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. In tale contesto è dunque evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei CP_3 benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale e via discorrendo). Di conseguenza, a fronte del rigetto in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di
3 agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap. E del resto, se così non fosse, non si comprenderebbe sembra potersi sostenere a quali “procedimenti giurisdizionali” il legislatore abbia fatto riferimento nel prevedere, al comma 1° dell'art. 42 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni in L. 326/2003, che “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti
… l'handicap devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle finanze”: a ben vedere, infatti, gli unici procedimenti giurisdizionali
“concernenti l'handicap” non possono che essere nella specie individuati in quelli volti ad ottenere la rivisitazione del giudizio reso dall'apposita commissione medica costituita presso l' – che come è noto decide CP_3 previa visita medica da effettuarsi da parte delle commissioni mediche di cui all'art. 1 della L.295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse – a seguito della domanda proposta in via amministrativa dal soggetto interessato. Se dunque, in altre parole, è senza dubbio ammissibile richiedere in via amministrativa il riconoscimento del proprio status di portatore di handicap grave ai sensi di legge – e ciò al fine di poter poi ad esempio richiedere al proprio datore di lavoro, ovvero alla propria di appartenenza, ovvero ancora all'Ente CP_3 impositore per il prelievo fiscale, ovvero infine, e più in generale, ad ogni altro soggetto pubblico o gestore o esercente pubblici servizi, la concessione dei benefici previsti dalla legge in ognuno dei predetti settori –, non può che ritenersi parimenti ammissibile il ricorso al giudice del lavoro nel caso in cui il procedimento amministrativo stesso abbia avuto esito negativo. Né a diversa conclusione può invero condivisibilmente pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa previdenza prevista dalla legge. Al proposito basta infatti osservare come, mentre il semplice riconoscimento dello status di invalido, di cieco civile o di sordomuto non consente, di per sé, di ottenere alcuna delle prestazioni assistenziali previste dalla legge – essendo allo scopo necessario accertare la contemporanea sussistenza degli altri requisiti (reddituali, di collocamento, di mancato ricovero o altro) richiesti –, il riconoscimento dello status di portatore di handicap consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tale fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”). Né può infine, nella materia in esame, condivisibilmente affermarsi che l'inammissibilità dell'accertamento dello status in questione deriverebbe dall'inopponibilità dell'accertamento
4 stesso ai soggetti tenuti all'erogazione dei benefici di legge che non abbiano partecipato al relativo giudizio, e ciò in considerazione del fatto che tutti i soggetti (pubblici o privati che siano) tenuti a concedere benefici o agevolazioni al portatore di handicap sono assolutamente estranei al relativo procedimento di accertamento (sia che avvenga in sede amministrativa sia che prosegua, per così dire, in sede giudiziaria) e devono pertanto, di fronte alla domanda dell'interessato, limitarsi a prendere atto del suo eventuale esito positivo e provvedere di conseguenza. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva della Regione, e ciò in quanto il già citato disposto dell'art. 130 del d.lgs. 112/98 (poi attuato dagli artt. 1 e 2 del d.P.C.M. del 26.5.2000, pubblicato in G.U. 239 del 12.10.00) aveva trasferito alle regioni la mera funzione “di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili”, mentre l'odierno giudizio ha ad oggetto, come premesso, il mero accertamento dello status di portatore di handicap grave in capo al ricorrente. Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale non sussistono i requisiti sanitari, la domanda non può essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - è capace di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente ( cfr. relazione in atti ) e non si trovi in una condizione che rientra nella previsione di cui al comma 3° dell'art. 3 L. 104 cit. Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento del diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t.. Le spese devono essere compensate considerata la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
5 d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 3/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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