Articolo 17 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 febbraio 1963
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Versione
27 febbraio 2016
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Versione
1 marzo 2017
Art. 17.
Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.
(9) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all' articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all' articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 30 giugno 2017".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017