Articolo 6 della Legge 8 luglio 1929, n. 1222
Articolo 5Articolo 7
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16 ottobre 1929
Art. 6.

Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione, nel quale all'atto del trapasso verra' creata una sesta sezione composta di 5 membri.

I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi istituti di cui all'art. 1.

In seno alla sezione e' costituito un Comitato esecutivo composto del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1929