Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/08/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2024, proposto da
Società Agricola EG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Spinelli, Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
Perniola Lomurno Pasqua, Aziende Agricole di Martino-De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle Sorelle di Martino Società Agricola in Accomandita, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-dell’Atto dirigenziale n. 00156 del 25.9.2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 180 del Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”, di cui all’avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 00478 del 27.10.2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 155 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia;
-della comunicazione di conclusione del procedimento istruttorio relativo alla Domanda di Sostegno n° 44920004460 presentata dalla DE srl, di cui alla nota del 17.09.2024, prot. n. 0449426/2024 (e della precedente nota contenente i motivi ostativi);
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso l’atto dirigenziale n. 165 del 22.10.2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 180 avente ad oggetto “Approvazione concessione dei sostegni in favore dei beneficiari” e, ove occorre, dello stesso Avviso Pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02.07.2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Spinelli, per la parte ricorrente, l'avv. Nadia Valentini, per la Regione Puglia, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente impugna la graduatoria definitiva relativa alla concessione delle misure di sostegno per l’ammodernamento dei frantoi oleari, di cui all’avviso in epigrafe indicato, contestando la propria mancata inclusione.
In breve è avvenuto che:
-la “Società Agricola DE S.r.l.” (dante causa, per scissione, dell’odierna ricorrente), in data 31.01.2024, presentò domanda di ammissione ai benefici di cui al predetto avviso (prot. n. AGEA - PNR-2024 n. 0005376) – Domanda n. 44920004460;
-prima dell’ammissione al beneficio, con atto notarile del 09.05.2024 (rep. 10945), la predetta società realizzò un’operazione di scissione parziale e proporzionale, ai sensi dell’art. 2506-bis e dell’art. 2501-ter Cod. Civ., in favore della società di nuova costituzione, “Società Agricola EG S.r.l.”, beneficiaria ed odierna ricorrente, mediante assegnazione dalla società scissa, in favore della di quella di nuova costituzione (odierna deducente), di alcuni cespiti patrimoniali di sua titolarità: in particolare, alla EG venne assegnato tutto il compendio relativo alla produzione olivicola, in relazione al quale era stata presentata la domanda di ammissione ai benefici da parte della DE e di cui sopra si è detto;
-con atto dirigenziale n. 00096 del 28.05.2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 180, venne approvata la graduatoria provvisoria e la società DE venne collocata al posto n. 43, utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa;
-nell’espletamento della predetta istruttoria, consultando la documentazione trasmessa dalla stessa società, emerse che il contratto di affitto dei locali ad uso frantoio stipulato nel 2012 presentava una scadenza (2027) antecedente a quella stabilita nell’Avviso ( art. 9 … Dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti fino al 31 maggio 2031 ). Inoltre, attraverso i controlli sul portale SIAN, furono rilevate delle anomalie: in particolare la particella catastale relativa ai locali uso frantoio, ossia la parte essenziale del finanziamento, risultava assente dal fascicolo aziendale della ditta DE;
-la Regione Puglia, con nota prot. n. 0409205 del 13.08.2024, attivando l’istituto del soccorso istruttorio, chiese, tra le altre cose, all’azienda agricola partecipante “… dichiarazione di impegno delle parti a prorogare il contratto di affitto dei locali ad uso frantoio, entro cui saranno collocati i macchinari oggetto di finanziamento, al fine di garantirne la disponibilità almeno fino al 31 Maggio 2031 come indicato al Punto 9) Allegato 13 dell’Avviso; Inserimento della stessa particella sul fascicolo aziendale della Società richiedente”;
-in riscontro a tale richiesta la società DE comunicò di aver provveduto a prolungare la durata del contratto di affitto sino al 23.06.2042 e di aver allegato alla domanda l’atto di proroga consensuale del contratto di locazione, sottoscritto il 30.01.2024 (la Regione precisa, tuttavia, che tale atto non fu mai allegato al riscontro). Nell’occasione aggiunse che vi era stata una scissione societaria, che aveva portato alla nascita di una nuova impresa: la Società Agricola EG s.r.l., cui era stata trasferita la gestione del frantoio e delle attività ad esso collegate, rimanendo in capo alla DE soltanto l’attività di coltivazione dei terreni (la Regione precisa essere stato allegato l’atto di scissione);
-acquisito così l’atto di scissione societaria, datato 09.05.2024, la Regione ebbe notizia che la società DE (richiedente l’aiuto) non aveva più la disponibilità del fondo su cui insiste il frantoio oggetto di intervento e che esso risultava inserito nel fascicolo aziendale della odierna ricorrente, anche in forza dell’atto di scissione che tanto prevedeva (“ Si dà altresì atto che, in forza della presente scissione, la Società Beneficiaria subentra, quale conduttrice:
-- nel contratto di affitto del 25 giugno 2012, registrato a Ostuni il 26 ottobre 2012 al n.3464 Serie 3, la cui scadenza è stata prorogata al 23 giugno 2042 con atto sottoscritto il 30 gennaio 2024 e registrato a Ostuni in pari data come da ricevuta telematica emessa il 30 gennaio 2024 con protocollo di acquisizione n.24013016150017023 ed esatti Euro 67,00, e successivamente integrato con scrittura registrata a Ostuni in data 11 aprile 2024 al n.223 Serie 3, … ”). Inoltre, dalla documentazione trasmessa unitamente al riscontro al soccorso istruttorio, risultò che la società DE in data 09.05.2024 (stessa data dell’atto di scissione) aveva stipulato un contratto di affitto con l’azienda agricola EG ed aveva così trasferito a quest’ultima la conduzione dei locali ove insiste il frantoio, nonostante il contratto di affitto originario del 2012 prevedesse espressamente il divieto di subaffitto e non risultasse alcun assenso da parte della proprietaria/locatrice e/o suoi eredi;
-in data 03.09.2024, con nota prot. n. 0427337, venne inviato alla Società Agricola DE S.r.l. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. n.241/1990, per mancato rispetto di una delle condizioni di ammissibilità della domanda, ovvero “di aver titolo a disporre degli immobili (ossia dei locali ad uso frantoio) ove intende realizzare gli investimenti fino al 31 maggio 2031”, essendo questi usciti dalla sua titolarità, per essere stati ceduti alla società EG;
-l’impresa agricola DE presentò le proprie osservazioni procedimentali, rappresentando di essere la conduttrice del bene in virtù di contratto di fitto prorogato fino al 23.06.2042 e che, in caso di approvazione della domanda di sostegno, avrebbe presentato apposita variante per “Cambio Beneficiario” in favore della Società Agricola EG s.r.l., secondo le modalità indicate all’ art. 27 del bando indicato in oggetto;
-ritenute tali osservazioni inidonee a superare i rilievi formulati, l’Ente, in qualità di soggetto attuatore, con nota prot. n. 0449426/2024 del 17.09.2024 comunicò alla società DE di valutare “ NON AMMISSIBILE la Domanda di Sostegno in oggetto per i motivi ostativi già esposti nel preavviso di rigetto del 03/09/2024 ovvero la mancata conduzione del fabbricato ad uso frantoio, in virtù del contratto stipulato dalla società richiedente con la Società Agricola EG SBRL, registrato in data 23/05/2024 ”: infatti- a dire della Regione- risultò evidente non solo che il bene su cui doveva realizzarsi l’investimento non era più nella disponibilità aziendale della richiedente, ma anche l’ammissione di aver cambiato soggetto beneficiario prima ancora dell’ammissione al beneficio e senza chiedere l’autorizzazione alla variante all’Amministrazione regionale, in aperta violazione delle puntuali prescrizioni del Bando (v. art. 27);
-con Atto dirigenziale n. 156 del 25.09.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva delle aziende ammesse al finanziamento e l’elenco delle domande non ammesse, tra cui quella della società DE;
-con ulteriore determinazione dirigenziale n. 165 del 22.10.2024 sono stati approvati gli atti di concessione;
-in data 27.10.2024 il legale rappresentante della società DE ha presentato all’Amministrazione regionale ricorso gerarchico ad oggi formalmente pendente (benchè sia stato adottato parere negativo prot. n. 18261/2025 del 17.01.2025, versato in atti dalla Regione in data 03.04.2025).
Con 3 motivi di ricorso la odierna ricorrente (destinataria del compendio immobiliare oggetto della realizzazione del frantoio, nonché avente causa della società DE, la quale ha presentato domanda di sostegno) censura le determinazioni regionali sostenendo, questo in estrema sintesi l’assunto su cui riposa il ricorso, la “neutralità” patrimoniale dell’operazione di scissione; reclama, quindi, il subentro ex lege, in suo favore, nella domanda di sostegno e nel relativo regime premiale.
Nel costituirsi per l’udienza cautelare, con memoria (09.12.2024), l’Ente regionale ha difeso l’operato dei propri uffici, rappresentando la contrarietà della condotta della DE alle espresse previsioni di Bando che, agli artt. 9 e 27, disciplinano espressamente le condizioni di ammissibilità della domanda e le ipotesi di subentro, consentendolo solo dopo la concessione del beneficio. Preliminarmente l’Ente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sottolineando che quest’ultima non ha mai avuto alcun rapporto procedimentale con la Regione, essendo stata la domanda presentata dalla DE, unica legittimata a ricorrere.
Con memoria cautelare in data 08.12.2024 l’Avvocatura dello Stato ha parimenti compiutamente e puntualmente replicato a ciascuna censura, con articolate argomentazioni analoghe a quelle regionali e delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale, per esigenze di sintesi.
All’udienza del 02.07.2025, dopo la rinuncia alla fase cautelare (ud. in data 11.12.2024), la causa è stata trattenuta in decisione.
L’infondatezza nel merito esime il Collegio dal soffermarsi sull’eccezione in rito, anche al fine di garantire la migliore effettività sostanziale della tutela giurisdizionale.
Il ricorso non è fondato, risultando l’operato regionale pienamente conforme alla disciplina dettata dall’avviso, nonché ai principi generali dell’ordinamento.
Con il primo e fondamentale motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contrarietà delle determinazioni regionali alle regole della lex specialis dettate con l’avviso pubblico contenute nella determinazione n. 478 del 27.10.2023, nonché alla disciplina codicistica ed ai principi da essa desumibili in materia di scissione (artt. 2506 e ss. e 2501-ter Cod. Civ.) ed all’autolimite imposto con la risposta alla FAQ n. 2 del 05.05.2023, emessa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sostiene che la Società Agricola DE, con la scissione parziale ai sensi dell’art. 2506 Cod. Civ., avrebbe posto in essere una operazione di mera riorganizzazione delle attività aziendali.
Per effetto di tale scissione parziale e proporzionale la Società Agricola EG S.r.l., odierna ricorrente, sarebbe subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti ed i contratti in essere e nella conduzione di tutti i terreni agricoli e di tutti i fabbricati, ivi compreso, anche quello adibito a frantoio, oggetto degli interventi di ammodernamento di cui alla domanda qui in esame.
La particella, a seguito della scissione, è stata inserita sul fascicolo aziendale della società odierna ricorrente e ciò realizzerebbe il pieno rispetto delle previsioni del bando.
L’organo procedente avrebbe dovuto, quindi, verificare la disponibilità dell’immobile con riferimento alla Società Agricola EG S.r.l. e non con riferimento alla DE.
I provvedimenti adottati risulterebbero anche contrari a quanto indicato nella risposta alla FAQ n. 2 del 05.05.2023, emessa dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, che – rispondendo ad apposito quesito, in ordine alla possibilità di cambio di beneficiario, tanto prevede:
DOMANDA: Riferimento al D.M. 02.02.2023 – Sezione III - L’impegno “a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati e a non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo).” esclude ogni possibilità di cambio del beneficiario o di modifica dell’assetto societario, salvo le cause di forza maggiore?
RISPOSTA: È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore, nelle modalità dallo stesso previste, e che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.
Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:
- causa di forza maggiore;
- decesso del Beneficiario;
- cessione di azienda.
In questo caso l’azienda beneficiaria o suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).
…….
Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione) .
La doglianza non è fondata.
Pur a voler concordare con la ricorrente in ordine alla tendenziale “neutralità” patrimoniale del fenomeno di scissione ad all’assenza di una vicenda successoria, da un lato, tanto può valere per la società scissa, ma non per quella beneficiaria, costituita- come nel caso di specie- ex novo, con conseguente nascita di un nuovo e distinto soggetto giuridico, in passato non esistente; dall’altro – e tanto è dirimente- tanto non vale ai fini che qui interessano, disciplinati da esplicite previsioni della lex specialis e caratterizzati dalla rilevanza del fascicolo aziendale.
Sul punto vale richiamare l’art. 27 del bando, rubricato “Varianti adattamenti tecnici ed economie”, che così recita:
Varianti
In termini generali, le varianti in corso d’opera devono derivare da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell’intervento e presentazione della DdS e non sono ammissibili quando comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa, compresa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del punteggio attribuito ai fini della concessione del sostegno.
…….
Nel rispetto delle condizioni suddette ed ai fini del presente Avviso, sono considerate varianti ammissibili le modifiche al progetto originario che comportano:
I. cambio di beneficiario;
II……omissis…..
Le varianti possono essere avanzate solo dopo la concessione del sostegno e saranno gestite attraverso apposite domande, gestite informaticamente attraverso il portale SIAN, con relativa modulistica. Le istanze inoltrate in forma diversa da quella telematica non saranno ritenute valide.
Il beneficiario può richiedere una sola variante per dette tipologie, fatto salvo per quelle derivanti da cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
In caso di trasferimento dell’azienda ad altro soggetto (subentro per cessione d’azienda FAQ n.2 del 5 maggio 2023 MASAF), ferma restando la verifica del soddisfacimento di tutte le condizioni che hanno reso la domanda ammissibile presentata in precedenza, chi subentra nella proprietà dell’azienda assume tutti gli impegni che erano in capo prima al cedente. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto l’azienda non è tenuto a restituire le
somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua
……
Tanto premesso in ordine alla disciplina speciale, deve escludersi che la scissione societaria realizzata rappresenti una vicenda indifferente o neutra, perché ha determinato la creazione di un autonomo e distinto soggetto giuridico, in capo al quale è stato trasferito, a fini aziendali, il compendio immobiliare interessato dall’intervento, concorrendo a formarne l’autonomo assetto patrimoniale.
La circostanza che nel caso di specie si sia in presenza di un nuovo beneficiario è, d’altro canto, pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente allorquando cita le osservazioni della DE al preavviso di rigetto, nell’ambito delle quali ha preannunciato l’intenzione di formalizzare il cambio di beneficiario, ai sensi dell’art. 27, dopo l’istruttoria favorevole, così implicitamente ammettendo di ricadere nella predetta ipotesi (di cambio di beneficiario).
L’esistenza del nuovo ente, titolare di autonomo patrimonio e sfera giuridica, distinto dal soggetto che ha proposto l’iniziativa sottoposta a domanda di beneficio, rappresenta, quindi, una circostanza che confuta la tesi sostenuta da parte ricorrente.
Esso comporta, peraltro, in modo evidente (ed ammesso dalla stessa ricorrente) la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del citato art.27 della lex specialis, le cui previsioni testuali escludono la correttezza dell’operato della società dante causa dell’odierna deducente in quanto, a tacer d’altro:
-la modifica soggettiva è stata operata prima della concessione del beneficio;
-essa non è stata ritualmente né comunicata alla Regione, né sottoposta alla prescritta istruttoria e valutazione.
La palese violazione delle previsioni di bando esclude l’ammissibilità della richiesta formulata dalla DE ed al contempo rende ineccepibile l’operato regionale, assorbendo così gli ulteriori motivi di doglianza che vengono di seguito brevemente esaminati.
E’ infondata la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 25 dell’Avviso Pubblico che prevede la possibilità di presentare, nei modi e termini consentiti, ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso i provvedimenti regionali: l’aver ammesso l’esperibilità del ricorso gerarchico determinerebbe – in tesi di parte ricorrente- quale conseguenza, che tali ricorsi, una volta ritualmente proposti, dovrebbero essere definiti prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
La tesi non trova fondamento in alcuna disposizione o principio ordinamentale ovvero della lex specialis: la clausola di bando invocata prevede, infatti, solo la esperibilità del rimedio amministrativo, ma non la sua previa decisione rispetto agli ulteriori atti della procedura.
D’altro canto è graniticamente esclusa la necessità della previa definizione del ricorso gerarchico avverso un atto prodromico (esclusione dalla procedura), per poter adottare quello conseguente (graduatoria definitiva).
Parimenti infondata è la censura di illegittimità derivata, proposta peraltro, in modo estremamente sintetico, in quanto i vizi dedotti contro l’atto di esclusione sono stati tutti ritenuti insussistenti.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della regione Puglia e del Ministero costituito, delle spese di lite, liquidandole, per ciascuna parte resistente, in euro 2.000,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02. 07.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO