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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7144/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7062/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68898 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4520/2025 depositato il 09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe per il mancato pagamento della TARI 2020, per un importo complessivo di € 509,00.
Al riguardo eccepiva che, insieme al marito, aveva trasferito la residenza in Luogo_1 fin dal 2004, dandone comunicazione al Comune, e che anche le figlie si erano trasferite a Roma dal 2010. Pertanto, l'immobile era disabitato, vuoto e privo di forniture. Precisava che aveva tempestivamente chiesto la cessazione della fornitura idrica, tant'era vero che non pagava più il relativo tributo dal 2010. Anche se era ancora attivo il contratto con Società_1, il servizio era stato mantenuto in vita al solo fine di rendere possibile l'accesso all'immobile per eventuali acquirenti, come documentato dall'esiguo debito maturato.
Si costituiva Municipia s.p.a., la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ricorrente_1, ribadendo le doglianze già sviluppate in prime cure.
Si è costituita Municipia s.p.a., che ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, condividendosi integralmente le ragioni già sviluppate da questa Corte in relazione alle annualità 2014-2018 con la sentenza n. 2276/23.
Invero, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Il presupposto, quindi, è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della non utilizzabilità dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve dipendere da condizioni oggettive.
Un locale che disponga di infrastrutture che lo rendono utilizzabile è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.
La mera detenzione dei locali comporta il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque sono presunti, considerato che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare il bene immobile.
Nel caso in esame, l'appellante non ha dimostrato che i locali siano inidonei alla produzione dei rifiuti, atteso che lo scarso consumo di energia elettrica, da solo, non dimostra l'improduttività oggettiva di rifiuti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 400,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7144/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7062/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68898 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4520/2025 depositato il 09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe per il mancato pagamento della TARI 2020, per un importo complessivo di € 509,00.
Al riguardo eccepiva che, insieme al marito, aveva trasferito la residenza in Luogo_1 fin dal 2004, dandone comunicazione al Comune, e che anche le figlie si erano trasferite a Roma dal 2010. Pertanto, l'immobile era disabitato, vuoto e privo di forniture. Precisava che aveva tempestivamente chiesto la cessazione della fornitura idrica, tant'era vero che non pagava più il relativo tributo dal 2010. Anche se era ancora attivo il contratto con Società_1, il servizio era stato mantenuto in vita al solo fine di rendere possibile l'accesso all'immobile per eventuali acquirenti, come documentato dall'esiguo debito maturato.
Si costituiva Municipia s.p.a., la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ricorrente_1, ribadendo le doglianze già sviluppate in prime cure.
Si è costituita Municipia s.p.a., che ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, condividendosi integralmente le ragioni già sviluppate da questa Corte in relazione alle annualità 2014-2018 con la sentenza n. 2276/23.
Invero, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Il presupposto, quindi, è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della non utilizzabilità dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve dipendere da condizioni oggettive.
Un locale che disponga di infrastrutture che lo rendono utilizzabile è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.
La mera detenzione dei locali comporta il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque sono presunti, considerato che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare il bene immobile.
Nel caso in esame, l'appellante non ha dimostrato che i locali siano inidonei alla produzione dei rifiuti, atteso che lo scarso consumo di energia elettrica, da solo, non dimostra l'improduttività oggettiva di rifiuti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 400,00 oltre accessori.