Art. 21. ((Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali e' previsto anche il nuovo sviluppo di carriera, in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19)) ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 febbraio 1963, n. 377 , ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1 .
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19)) ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 febbraio 1963, n. 377 , ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1 .