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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6097/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Spampinato Riccardo;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Morina
Filippa Maria Luisa
- resistente-
Oggetto: Contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali – reintegrazione - conversione - accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 29.5.2023 e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e in via cautelare per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti e per l'effetto: - Accertare che la ricorrente ha i
1 requisiti necessari per la proroga del contratto di lavoro, e per l'effetto - Ordinare all'
[...]
, ex art 2932 c.c., di reintegrare nel proprio posto di lavoro la Controparte_1 dott.ssa , con parità di trattamento e valutazione dei requisiti rispetto agli Parte_1 altri lavoratori inseriti nell'elenco dei beneficiari della proroga contrattuale oggetto delle delibere citate, assicurandosi in tal modo il diritto legittimo alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione normativamente prevista per tutto il personale medico professionale reclutato durante il periodo di emergenza Covid-19; - Emettere, se del caso, ogni altro provvedimento pertinente in ordine alle modalità di esecuzione ritenute più opportune ai fini della ripresa dell'attività lavorativa dell'odierna ricorrente;
Nel merito ed in via principale: - Confermare la reintegrazione della Dott.ssa Parte_1
nel proprio posto di lavoro;
- Riconoscere e Dichiarare la conversione del rapporto di
[...] lavoro autonomo per prestazioni professionali intercorrente tra le parti in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato;
- Condannare conseguentemente l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in , via Controparte_1 CP_1
S. Maria La Grande n. 5, , al pagamento di quanto dovuto a titolo di ricostruzione CP_1 carriera, contributi previdenziali, TFR, 13^ mensilità, ferie non godute e qualsiasi altro tipo di somma conseguente al rapporto di lavoro dipendente e mai corrisposta;
- Condannare altresì
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto di avere stipulato con la convenuta in data
17.11.2020 un contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali per lo svolgimento di attività proprie del profilo professionale psicologo/psicoterapeuta, con durata fino al 31.1.2021; che il rapporto era stato prorogato senza soluzione di continuità fino al Cont 28.2.2023; che con la deliberazione n. 277 del 1.3.2023 l' aveva disposto una ulteriore proroga di 15 giorni, pretermettendo tuttavia la ricorrente, pur essendo la stessa in possesso del requisito dell'aver prestato servizio per almeno 18 mesi e dovendo conseguire il requisito della specializzazione in data 11.3.2023, a fronte del termine massimo per il conseguimento fissato Cont al 31.12.2024; di aver chiesto all' di essere reinserita nei successivi elenchi di proroga, visto il perfezionamento formale dei requisiti mediante conseguimento della “specializzazione Cont in psicoterapie brevi e approccio strategico”; che a tale richiesta l' aveva dato riscontro comunicando di aver provveduto alla proroga dei contratti dei soggetti in possesso del requisito soggettivo del servizio prestato per 18 mesi “già raggiunti o di imminente raggiungimento” e
2 già in possesso del requisito oggettivo della specializzazione, tanto che con successiva deliberazione n. 410 del 10.3.2023 veniva concessa una ulteriore proroga dalla quale rimaneva ugualmente esclusa la ricorrente”.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto che, nonostante la formale stipulazione di un contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero-professionali, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando come la stessa fosse tenuta all'utilizzo di un badge identificativo per segnalare l'orario di entrata e di uscita dal posto di lavoro, al rispetto di precisi turni ed orari lavorativi, allo svolgimento dell'attività su indicazione dei dirigenti preposti, in assenza di autonomia organizzativa;
ha quindi invocato l'applicazione dell'art. 69-bis del
D.Lgs. n. 276/2003, ritenendo operante la presunzione legale relativa prevista dalla l. 92/2012
e deducendo la nullità/illegittimità del contratto di lavoro autonomo stipulato poiché di fatto consistente, sin dall'inizio, in un rapporto di lavoro subordinato, da ciò conseguendo il proprio diritto alla conversione in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, nonché alla ricostruzione giuridica d'ufficio della carriera, sia dal punto di vista normativo che contributivo/previdenziale, inclusi tutti gli emolumenti connessi al lavoro subordinato (13^ mensilità, ferie non godute, TFR, ecc).
Ai fini cautelari, ha dedotto la violazione delle previsioni della L. 14/2023 che ha esteso fino al 31.12.2024 il periodo per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. b) della L. 234/2021 (c.d. 2023); ha lamentato di essere stata illegittimamente CP_3 esclusa dalla proroga nonostante il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio e il prossimo conseguimento (alla data della delibera n. 277) della specializzazione, il che avrebbe determinato “l'esclusione dalla successiva ed ormai imminente procedura di stabilizzazione del personale sanitario entrato in servizio durante il periodo pandemico”, rendendole impossibile parteciparvi.
Con memoria depositata in data 14.9.2023 si è costituita tardivamente l' Controparte_1
convenuta, contestando la fondatezza della domanda cautelare nonché la fondatezza
[...] nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 10.10.2023, l'istanza cautelare ex art 700 c.p.c. è stata rigettata.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con l , in ragione della richiesta di CP_4 condanna al pagamento dei contributi previdenziali, l'Ente si è costituito con memoria del
22.7.2025 chiedendo condannarsi parte resistente al versamento dei contributi eventualmente dovuti in forza dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e nei limiti della prescrizione.
3 L'udienza di discussione del 25.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, la causa è stata definita con la presente sentenza.
2. In primo luogo, si rileva che parte ricorrente con note del 9.10.2024 e da ultimo del
3.3.2025 ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo “- Riconoscere e Dichiarare la conversione del rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali intercorrente tra le parti in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo determinato;
- Condannare conseguentemente l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, , al pagamento CP_1 CP_1 di quanto dovuto a titolo di ricostruzione carriera, contributi previdenziali, TFR, 13^ mensilità, ferie non godute e qualsiasi altro tipo di somma conseguente al rapporto di lavoro dipendente
e mai corrisposta;
- Condannare altresì l' , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”).
Invitata a interloquire sul punto, ha rappresentato di non avere interesse alla pronuncia sulla domanda di reintegra formulata in ricorso, che pertanto deve ritenersi abbandonata e in relazione alla quale va parzialmente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto invece alla richiesta di “conversione del rapporto a tempo determinato”, la parte a mezzo del proprio procuratore ha rappresentato che “la domanda è mutata in ragione del mancato accoglimento della domanda cautelare, evidenziando che l'interesse di parte è all'accertamento della natura subordinata del rapporto per il solo periodo di attività lavorativa svolta” (cfr. verbale di udienza).
Il mutamento della domanda in origine avente ad oggetto la conversione del rapporto di lavoro a tempo “indeterminato” appare inammissibile, in quanto non richiesto e non autorizzato nel termine di cui all'art. 420 co. 1 c.p.c., né potendo ritenersi una domanda ridotta rispetto a quella precedentemente formulata, atteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato presuppongono fatti costitutivi differenti.
Appare opportuno a riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n.
12310 del 15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere
4 rapportato alla specificità del diritto del lavoro là dove l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una “emendatio libelli”: non v'è dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per “causa petendi” o “petitum”, neppure con il consenso della controparte – esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito – (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019)” (cfr. Cass. n.
29596/2020).
3. Ciò posto, deve procedersi all'esame della domanda avente ad oggetto la richiesta di conversione del rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A riguardo, parte ricorrente ha dedotto la nullità/illegittimità del contratto di lavoro autonomo per prestazione libero professionale stipulato con l'Azienda convenuta in data
17.11.2020 (più volte prorogato fino al 28.2.2023) in quanto di fatto consistente, sin dall'inizio della sua stipula, in rapporto di lavoro dipendente e subordinato, facendo da ciò conseguire il suo diritto alla conversione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato.
La domanda attorea non può essere accolta.
3.1. In primo luogo, si rileva che non pertinente appare il riferimento in ricorso all'art. 69, bis l. 276/2003, tenuto conto non solo che la normativa in questione non trova applicazione con riguardo alle pubbliche amministrazioni e al loro personale (art. 1, c. 2), ma che, peraltro, la norma invocata è stata, altresì, abrogata dal d.lgs. 81/2015.
3.2. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
È consolidato presso la giurisprudenza di legittimità il principio per cui “nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia
a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.” (ex multis, Cass.
n. 42004/2021).
Come osservato dalla Suprema Corte “La ratio del cit. art. 36, comma 5, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel
5 rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021).
Insomma, si è a più riprese sottolineato come il fondamento del divieto di conversione si rinviene, per un verso, nel principio del pubblico concorso e, per altro verso, nel rispetto delle regole ancor più generali di garanzia di prevedibilità ed uniformità nelle assunzioni tutte da parte delle pubbliche amministrazioni, quand'anche esse avvengano senza concorso, attraverso
i centri per l'impiego, in armonia ed in osservanza con le regole costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (vedi Cass. n. 24806/2015).
Deve quindi ribadirsi, sulla scorta di quanto innanzi, che la regola del divieto di conversione non soffre alcuna eccezione, applicandosi anche nelle ipotesi in cui per
l'assunzione non sia prevista una procedura concorsuale (in senso conforme, o tre alla già citata Cass. n. 22458/2021, si vedano anche Cass. n. 8671/2019, Cass. n. 6097/2020, Cass. n.
11537/2020 e Cass. n. 25223/2020).” (cfr. Cass. n. 42004/2021 cit.).
Il Supremo Collegio ha affermato che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali” (cfr. Cass. n. 8671/2019 cit.).
3.3. A quanto rilevato, aggiungasi che, nel caso alla mano, le modalità di reclutamento della ricorrente sono avvenute, in ragione della situazione emergenziale del momento, secondo un sistema del tutto peculiare, privo di qualsiasi criterio comparativo.
Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 35 del D. lgs. n. 165/2001, ratione temporis vigente, “L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
6 lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”, specificando espressamente al comma 3 che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. Cont Nel caso alla mano, dalla lettura della Deliberazione n. 1393 del 20.11.2020 dell' avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Utilizzo elenchi dell'
[...]
per il conferimento incarico di lavoro Controparte_5 autonomo a n. 90 unità tra e Psicoterapeuti e approvazione del relativo schema di CP_6 contratto”, si apprende che “con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del
28/10/2020, l' è stata Controparte_5 individuata, quale Azienda Capofila, ad esperire avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la formazione degli elenchi di professionisti Psicologi e Psicoterapeuti disponibili ad effettuare un supporto psicologico a favore di tutti quei soggetti, residenti nel territorio della
Regione Siciliana che, a vario titolo, sono destinatari di misure di isolamento o quarantena, nonché a favore del personale sanitario, attenendosi alle raccomandazioni dell'I.S.S., e per il supporto a distanza (consulenza o terapia); … che con nota prot. 0026096 del 29.10.2020, acquisita al protocollo generale dell' con n. 178182 del 29/10/2020, l' Controparte_7 [...]
comunica che ciascuna Controparte_5 [...]
potrà accedere all'elenco dei rispettivi candidati direttamente dalla Controparte_1 piattaforma informatica, a tal fine disponibile;
… che, pertanto, tutti i Psicologi e i
Psicoterapeuti, utilmente inseriti nei predetti elenchi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature, verranno invitati telefonicamente a dare la propria
7 disponibilità per l'eventuale conferimento degli incarichi libero professionali di alvoro autonomo…” (cfr. doc. 2 ricorso).
Conformemente, nel contratto individuale stipulato tra le parti il 17.11.2020, richiamata in premessa la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 28.10.2020, viene ribadita la “necessità di reclutare, con assoluta urgenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature, n. 90 con contratto libero- CP_6 Parte_2 professionale, attingendo dall'elenco di cui al predetto Avviso, da assegnare al Dipartimento delle Attività Territoriali, tenuto conto delle esigenze aziendali territoriali” (cfr. doc. 1 ricorso).
Emerge, pertanto, che il conferimento dell'incarico alla ricorrente è avvenuto Cont semplicemente attingendo l' secondo un mero ordine cronologico di presentazione delle candidature, agli elenchi formati sulla base delle manifestazioni d'interesse inviate dagli interessati che hanno prestato la propria adesione al citato avviso pubblico, in assenza di ogni procedura selettiva a cui abbia fatto seguito la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i
“vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. Sez. Unite 20.04.2021 n. 10360).
3.4. Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di conversione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto subordinato a tempo indeterminato deve essere rigettata.
4. Passando alla verifica circa l'asserito svolgimento della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente secondo le modalità della subordinazione, occorre, innanzitutto, rammentare che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
8 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
4.1. Nessuno di tali presupposti di fatto è stato dimostrato nel caso di specie.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso appare generico già in punto assertivo, non avendo la ricorrente allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, la forma della retribuzione, etc.).
La ricorrente si è piuttosto limitata ad affermare, in modo generico, che “le prestazioni lavorative prestate dall'odierna ricorrente, l'organizzazione, nonché la presenza del tesserino nominativo da timbrare ed orari lavorativi comunicati con regolarità da parte dell'azienda datrice, … hanno sin dall'inizio configurato in realtà un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, subordinato, esprimendo una stabile collaborazione con l'Azienda”, senza null'altro specificare in ordine al concreto atteggiarsi di tale potere direttivo e di controllo esercitato dalla convenuta, senza specificare quali fossero i turni o gli orari di lavoro
9 concretamente osservati e senza indicare chi fossero i soggetti dai quali riceveva direttive sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né elementi in tal senso possono ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero-professionali” stipulato dalle parti in data 17.11.2020 (cfr. doc.
n. 1 ricorso) - più volte prorogato in forza di deliberazioni aziendali, da ultimo sino al 28.2.2023 giusta deliberazione n. 2108 del 30.12.2022 (doc. n. 2 ricorso) – disciplinato dall'art. 2222 e ss. del codice civile (in particolare art. 2230, prestatore d'opera intellettuale), compatibilmente alle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con la precisazione che “Esso non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di natura convenzionale” (art. 1).
Tale contratto ha ad oggetto “lo svolgimento, al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-
19, di attività proprie del profilo professionale di PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA, a supporto psicologico in favore di tutti quei soggetti, residenti nel territorio della Regione
Siciliana che, a vario titolo, sono destinatari di misure di isolamento o quarantena, nonché al personale sanitario, come previsto dalla disposizione dell'Assessorato della Salute della
Regione Siciliana” (art. 2), in assenza di vincolo di esclusività, essendo fatta salva la possibilità per il professionista di “assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura, durante il periodo di attività con l'Asp, compatibilmente al rispetto degli obblighi contrattuali e purchè non in contrasto con gli interessi della stessa ” (art. 8). CP_1
In ordine alla durata dell'incarico, ai turni e alle giornate di servizio, l'art. 3 prevede che le stesse vengono comunicate dal Direttore del Dipartimento delle Attività Territoriali, in considerazione della programmazione regionale, “tenendo conto della disponibilità manifestata
e del perdurare della necessità di effettuare le prestazioni”.
L'art. 4, “Svolgimento dell'incarico”, dispone che “L'attività oggetto dell'incarico verrà svolta personalmente dall'incaricato, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione presso la sede ove presterà servizio. Sussiste l'obbligo di conformare le proprie azioni con le esigenze aziendali, in coordinamento con le indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura ove si svolgerà
l'incarico, il quale avrà funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto e al quale
l'incaricato dovrà fare riferimento nello svolgimento dei propri compiti.”.
Quanto al compenso, l'art. 5 prevede la corresponsione di “un compenso orario lordo di
€40,00 omnicomprensivo (corrisposto, di norma, mensilmente), parametrato sulla base della retribuzione oraria prevista dal CCNL Area sanità.”
10 Dal tenore del contratto, emerge che la prestazione cui è vincolata la professionista risulta improntata alla piena autonomia, pur con il necessario coordinamento generale e programmatico con l'Azienda per il tramite del Responsabile della Struttura di allocazione, quale referente per lo svolgimento dell'attività assegnata, al quale la lavoratrice è tenuta a relazionarsi in considerazione di quelle che sono le esigenze e i fini che l' intende CP_1 perseguire mediante l'utilizzo della prestazione del professionista.
In tale contesto, insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema del rapporto di lavoro subordinato sono circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell'Azienda, l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, la corresponsione di un compenso mensile parametrato alle previsioni della contrattazione collettiva e la verifica del Responsabile in ordine all'esatta esecuzione della prestazione, in assenza di ogni elemento inerente all'eventuale esercizio di poteri gerarchici e disciplinari da parte datoriale, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
L'assunto in ricorso secondo cui il lavoro “veniva svolto su espressa e puntuale indicazione dei dirigenti preposti a tale funzione da parte dell'Asp competente”, peraltro del tutto sfornito di riscontro probatorio, di per sé solo appare inidoneo a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, laddove non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere le concrete modalità di esecuzione della prestazione.
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, laddove, peraltro, l'affermazione secondo cui gli stessi erano “comunicati con regolarità da parte dell'azienda datrice”, in difetto della produzione di ordini di servizio circa i giorni e gli orari da osservare con rigore nell'attuazione dell'attività lavorativa, sembra, invero, confermarne lo svolgimento secondo un orario di lavoro variabile, circostanza questa che, peraltro, trova riscontro documentale nelle fatture depositate da parte ricorrente, dalle quali emerge lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un orario di lavoro mensile, di volta in volta, differente (cfr. doc. nn. 10 e 11 ricorso).
Priva di rilievo appare poi la circostanza relativa al possesso da parte della ricorrente di un badge identificativo, trattandosi di “elemento accessorio” che non dimostra, di per sé, la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti, in quanto compatibile anche con lo svolgimento di lavoro autonomo (cfr. Cass. n. 25711/2018).
Alla luce di quanto sopra, stante la genericità delle allegazioni attoree in punto di subordinazione, tenuto conto dei riscontri documentali, il quadro probatorio che ne scaturisce
11 non consente di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
5. Assorbita ogni altra domanda, il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenuto conto del valore della causa e della fase cautelare per la quale la liquidazione è stata rinviata al merito, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022).
Il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, con applicazione dello scaglione per cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, in rapporto ai valori minimi sia per quanto riguarda il giudizio cautelare che per quanto riguarda il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6097/2023 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra;
dichiara inammissibile la domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida, sia per il giudizio cautelare che per il giudizio di Controparte_1 merito, nella complessiva somma di € 5.302,5, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Catania, 26.9.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6097/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Spampinato Riccardo;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Morina
Filippa Maria Luisa
- resistente-
Oggetto: Contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali – reintegrazione - conversione - accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 29.5.2023 e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e in via cautelare per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti e per l'effetto: - Accertare che la ricorrente ha i
1 requisiti necessari per la proroga del contratto di lavoro, e per l'effetto - Ordinare all'
[...]
, ex art 2932 c.c., di reintegrare nel proprio posto di lavoro la Controparte_1 dott.ssa , con parità di trattamento e valutazione dei requisiti rispetto agli Parte_1 altri lavoratori inseriti nell'elenco dei beneficiari della proroga contrattuale oggetto delle delibere citate, assicurandosi in tal modo il diritto legittimo alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione normativamente prevista per tutto il personale medico professionale reclutato durante il periodo di emergenza Covid-19; - Emettere, se del caso, ogni altro provvedimento pertinente in ordine alle modalità di esecuzione ritenute più opportune ai fini della ripresa dell'attività lavorativa dell'odierna ricorrente;
Nel merito ed in via principale: - Confermare la reintegrazione della Dott.ssa Parte_1
nel proprio posto di lavoro;
- Riconoscere e Dichiarare la conversione del rapporto di
[...] lavoro autonomo per prestazioni professionali intercorrente tra le parti in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato;
- Condannare conseguentemente l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in , via Controparte_1 CP_1
S. Maria La Grande n. 5, , al pagamento di quanto dovuto a titolo di ricostruzione CP_1 carriera, contributi previdenziali, TFR, 13^ mensilità, ferie non godute e qualsiasi altro tipo di somma conseguente al rapporto di lavoro dipendente e mai corrisposta;
- Condannare altresì
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto di avere stipulato con la convenuta in data
17.11.2020 un contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali per lo svolgimento di attività proprie del profilo professionale psicologo/psicoterapeuta, con durata fino al 31.1.2021; che il rapporto era stato prorogato senza soluzione di continuità fino al Cont 28.2.2023; che con la deliberazione n. 277 del 1.3.2023 l' aveva disposto una ulteriore proroga di 15 giorni, pretermettendo tuttavia la ricorrente, pur essendo la stessa in possesso del requisito dell'aver prestato servizio per almeno 18 mesi e dovendo conseguire il requisito della specializzazione in data 11.3.2023, a fronte del termine massimo per il conseguimento fissato Cont al 31.12.2024; di aver chiesto all' di essere reinserita nei successivi elenchi di proroga, visto il perfezionamento formale dei requisiti mediante conseguimento della “specializzazione Cont in psicoterapie brevi e approccio strategico”; che a tale richiesta l' aveva dato riscontro comunicando di aver provveduto alla proroga dei contratti dei soggetti in possesso del requisito soggettivo del servizio prestato per 18 mesi “già raggiunti o di imminente raggiungimento” e
2 già in possesso del requisito oggettivo della specializzazione, tanto che con successiva deliberazione n. 410 del 10.3.2023 veniva concessa una ulteriore proroga dalla quale rimaneva ugualmente esclusa la ricorrente”.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto che, nonostante la formale stipulazione di un contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero-professionali, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando come la stessa fosse tenuta all'utilizzo di un badge identificativo per segnalare l'orario di entrata e di uscita dal posto di lavoro, al rispetto di precisi turni ed orari lavorativi, allo svolgimento dell'attività su indicazione dei dirigenti preposti, in assenza di autonomia organizzativa;
ha quindi invocato l'applicazione dell'art. 69-bis del
D.Lgs. n. 276/2003, ritenendo operante la presunzione legale relativa prevista dalla l. 92/2012
e deducendo la nullità/illegittimità del contratto di lavoro autonomo stipulato poiché di fatto consistente, sin dall'inizio, in un rapporto di lavoro subordinato, da ciò conseguendo il proprio diritto alla conversione in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, nonché alla ricostruzione giuridica d'ufficio della carriera, sia dal punto di vista normativo che contributivo/previdenziale, inclusi tutti gli emolumenti connessi al lavoro subordinato (13^ mensilità, ferie non godute, TFR, ecc).
Ai fini cautelari, ha dedotto la violazione delle previsioni della L. 14/2023 che ha esteso fino al 31.12.2024 il periodo per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. b) della L. 234/2021 (c.d. 2023); ha lamentato di essere stata illegittimamente CP_3 esclusa dalla proroga nonostante il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio e il prossimo conseguimento (alla data della delibera n. 277) della specializzazione, il che avrebbe determinato “l'esclusione dalla successiva ed ormai imminente procedura di stabilizzazione del personale sanitario entrato in servizio durante il periodo pandemico”, rendendole impossibile parteciparvi.
Con memoria depositata in data 14.9.2023 si è costituita tardivamente l' Controparte_1
convenuta, contestando la fondatezza della domanda cautelare nonché la fondatezza
[...] nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 10.10.2023, l'istanza cautelare ex art 700 c.p.c. è stata rigettata.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con l , in ragione della richiesta di CP_4 condanna al pagamento dei contributi previdenziali, l'Ente si è costituito con memoria del
22.7.2025 chiedendo condannarsi parte resistente al versamento dei contributi eventualmente dovuti in forza dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e nei limiti della prescrizione.
3 L'udienza di discussione del 25.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, la causa è stata definita con la presente sentenza.
2. In primo luogo, si rileva che parte ricorrente con note del 9.10.2024 e da ultimo del
3.3.2025 ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo “- Riconoscere e Dichiarare la conversione del rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali intercorrente tra le parti in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo determinato;
- Condannare conseguentemente l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, , al pagamento CP_1 CP_1 di quanto dovuto a titolo di ricostruzione carriera, contributi previdenziali, TFR, 13^ mensilità, ferie non godute e qualsiasi altro tipo di somma conseguente al rapporto di lavoro dipendente
e mai corrisposta;
- Condannare altresì l' , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”).
Invitata a interloquire sul punto, ha rappresentato di non avere interesse alla pronuncia sulla domanda di reintegra formulata in ricorso, che pertanto deve ritenersi abbandonata e in relazione alla quale va parzialmente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto invece alla richiesta di “conversione del rapporto a tempo determinato”, la parte a mezzo del proprio procuratore ha rappresentato che “la domanda è mutata in ragione del mancato accoglimento della domanda cautelare, evidenziando che l'interesse di parte è all'accertamento della natura subordinata del rapporto per il solo periodo di attività lavorativa svolta” (cfr. verbale di udienza).
Il mutamento della domanda in origine avente ad oggetto la conversione del rapporto di lavoro a tempo “indeterminato” appare inammissibile, in quanto non richiesto e non autorizzato nel termine di cui all'art. 420 co. 1 c.p.c., né potendo ritenersi una domanda ridotta rispetto a quella precedentemente formulata, atteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato presuppongono fatti costitutivi differenti.
Appare opportuno a riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n.
12310 del 15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere
4 rapportato alla specificità del diritto del lavoro là dove l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una “emendatio libelli”: non v'è dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per “causa petendi” o “petitum”, neppure con il consenso della controparte – esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito – (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019)” (cfr. Cass. n.
29596/2020).
3. Ciò posto, deve procedersi all'esame della domanda avente ad oggetto la richiesta di conversione del rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A riguardo, parte ricorrente ha dedotto la nullità/illegittimità del contratto di lavoro autonomo per prestazione libero professionale stipulato con l'Azienda convenuta in data
17.11.2020 (più volte prorogato fino al 28.2.2023) in quanto di fatto consistente, sin dall'inizio della sua stipula, in rapporto di lavoro dipendente e subordinato, facendo da ciò conseguire il suo diritto alla conversione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato.
La domanda attorea non può essere accolta.
3.1. In primo luogo, si rileva che non pertinente appare il riferimento in ricorso all'art. 69, bis l. 276/2003, tenuto conto non solo che la normativa in questione non trova applicazione con riguardo alle pubbliche amministrazioni e al loro personale (art. 1, c. 2), ma che, peraltro, la norma invocata è stata, altresì, abrogata dal d.lgs. 81/2015.
3.2. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
È consolidato presso la giurisprudenza di legittimità il principio per cui “nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia
a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.” (ex multis, Cass.
n. 42004/2021).
Come osservato dalla Suprema Corte “La ratio del cit. art. 36, comma 5, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel
5 rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021).
Insomma, si è a più riprese sottolineato come il fondamento del divieto di conversione si rinviene, per un verso, nel principio del pubblico concorso e, per altro verso, nel rispetto delle regole ancor più generali di garanzia di prevedibilità ed uniformità nelle assunzioni tutte da parte delle pubbliche amministrazioni, quand'anche esse avvengano senza concorso, attraverso
i centri per l'impiego, in armonia ed in osservanza con le regole costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (vedi Cass. n. 24806/2015).
Deve quindi ribadirsi, sulla scorta di quanto innanzi, che la regola del divieto di conversione non soffre alcuna eccezione, applicandosi anche nelle ipotesi in cui per
l'assunzione non sia prevista una procedura concorsuale (in senso conforme, o tre alla già citata Cass. n. 22458/2021, si vedano anche Cass. n. 8671/2019, Cass. n. 6097/2020, Cass. n.
11537/2020 e Cass. n. 25223/2020).” (cfr. Cass. n. 42004/2021 cit.).
Il Supremo Collegio ha affermato che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali” (cfr. Cass. n. 8671/2019 cit.).
3.3. A quanto rilevato, aggiungasi che, nel caso alla mano, le modalità di reclutamento della ricorrente sono avvenute, in ragione della situazione emergenziale del momento, secondo un sistema del tutto peculiare, privo di qualsiasi criterio comparativo.
Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 35 del D. lgs. n. 165/2001, ratione temporis vigente, “L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
6 lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”, specificando espressamente al comma 3 che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. Cont Nel caso alla mano, dalla lettura della Deliberazione n. 1393 del 20.11.2020 dell' avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Utilizzo elenchi dell'
[...]
per il conferimento incarico di lavoro Controparte_5 autonomo a n. 90 unità tra e Psicoterapeuti e approvazione del relativo schema di CP_6 contratto”, si apprende che “con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del
28/10/2020, l' è stata Controparte_5 individuata, quale Azienda Capofila, ad esperire avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la formazione degli elenchi di professionisti Psicologi e Psicoterapeuti disponibili ad effettuare un supporto psicologico a favore di tutti quei soggetti, residenti nel territorio della
Regione Siciliana che, a vario titolo, sono destinatari di misure di isolamento o quarantena, nonché a favore del personale sanitario, attenendosi alle raccomandazioni dell'I.S.S., e per il supporto a distanza (consulenza o terapia); … che con nota prot. 0026096 del 29.10.2020, acquisita al protocollo generale dell' con n. 178182 del 29/10/2020, l' Controparte_7 [...]
comunica che ciascuna Controparte_5 [...]
potrà accedere all'elenco dei rispettivi candidati direttamente dalla Controparte_1 piattaforma informatica, a tal fine disponibile;
… che, pertanto, tutti i Psicologi e i
Psicoterapeuti, utilmente inseriti nei predetti elenchi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature, verranno invitati telefonicamente a dare la propria
7 disponibilità per l'eventuale conferimento degli incarichi libero professionali di alvoro autonomo…” (cfr. doc. 2 ricorso).
Conformemente, nel contratto individuale stipulato tra le parti il 17.11.2020, richiamata in premessa la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 28.10.2020, viene ribadita la “necessità di reclutare, con assoluta urgenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature, n. 90 con contratto libero- CP_6 Parte_2 professionale, attingendo dall'elenco di cui al predetto Avviso, da assegnare al Dipartimento delle Attività Territoriali, tenuto conto delle esigenze aziendali territoriali” (cfr. doc. 1 ricorso).
Emerge, pertanto, che il conferimento dell'incarico alla ricorrente è avvenuto Cont semplicemente attingendo l' secondo un mero ordine cronologico di presentazione delle candidature, agli elenchi formati sulla base delle manifestazioni d'interesse inviate dagli interessati che hanno prestato la propria adesione al citato avviso pubblico, in assenza di ogni procedura selettiva a cui abbia fatto seguito la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i
“vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. Sez. Unite 20.04.2021 n. 10360).
3.4. Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di conversione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto subordinato a tempo indeterminato deve essere rigettata.
4. Passando alla verifica circa l'asserito svolgimento della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente secondo le modalità della subordinazione, occorre, innanzitutto, rammentare che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
8 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
4.1. Nessuno di tali presupposti di fatto è stato dimostrato nel caso di specie.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso appare generico già in punto assertivo, non avendo la ricorrente allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, la forma della retribuzione, etc.).
La ricorrente si è piuttosto limitata ad affermare, in modo generico, che “le prestazioni lavorative prestate dall'odierna ricorrente, l'organizzazione, nonché la presenza del tesserino nominativo da timbrare ed orari lavorativi comunicati con regolarità da parte dell'azienda datrice, … hanno sin dall'inizio configurato in realtà un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, subordinato, esprimendo una stabile collaborazione con l'Azienda”, senza null'altro specificare in ordine al concreto atteggiarsi di tale potere direttivo e di controllo esercitato dalla convenuta, senza specificare quali fossero i turni o gli orari di lavoro
9 concretamente osservati e senza indicare chi fossero i soggetti dai quali riceveva direttive sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né elementi in tal senso possono ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero-professionali” stipulato dalle parti in data 17.11.2020 (cfr. doc.
n. 1 ricorso) - più volte prorogato in forza di deliberazioni aziendali, da ultimo sino al 28.2.2023 giusta deliberazione n. 2108 del 30.12.2022 (doc. n. 2 ricorso) – disciplinato dall'art. 2222 e ss. del codice civile (in particolare art. 2230, prestatore d'opera intellettuale), compatibilmente alle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con la precisazione che “Esso non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di natura convenzionale” (art. 1).
Tale contratto ha ad oggetto “lo svolgimento, al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-
19, di attività proprie del profilo professionale di PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA, a supporto psicologico in favore di tutti quei soggetti, residenti nel territorio della Regione
Siciliana che, a vario titolo, sono destinatari di misure di isolamento o quarantena, nonché al personale sanitario, come previsto dalla disposizione dell'Assessorato della Salute della
Regione Siciliana” (art. 2), in assenza di vincolo di esclusività, essendo fatta salva la possibilità per il professionista di “assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura, durante il periodo di attività con l'Asp, compatibilmente al rispetto degli obblighi contrattuali e purchè non in contrasto con gli interessi della stessa ” (art. 8). CP_1
In ordine alla durata dell'incarico, ai turni e alle giornate di servizio, l'art. 3 prevede che le stesse vengono comunicate dal Direttore del Dipartimento delle Attività Territoriali, in considerazione della programmazione regionale, “tenendo conto della disponibilità manifestata
e del perdurare della necessità di effettuare le prestazioni”.
L'art. 4, “Svolgimento dell'incarico”, dispone che “L'attività oggetto dell'incarico verrà svolta personalmente dall'incaricato, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione presso la sede ove presterà servizio. Sussiste l'obbligo di conformare le proprie azioni con le esigenze aziendali, in coordinamento con le indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura ove si svolgerà
l'incarico, il quale avrà funzioni di vigilanza sull'esatta esecuzione del contratto e al quale
l'incaricato dovrà fare riferimento nello svolgimento dei propri compiti.”.
Quanto al compenso, l'art. 5 prevede la corresponsione di “un compenso orario lordo di
€40,00 omnicomprensivo (corrisposto, di norma, mensilmente), parametrato sulla base della retribuzione oraria prevista dal CCNL Area sanità.”
10 Dal tenore del contratto, emerge che la prestazione cui è vincolata la professionista risulta improntata alla piena autonomia, pur con il necessario coordinamento generale e programmatico con l'Azienda per il tramite del Responsabile della Struttura di allocazione, quale referente per lo svolgimento dell'attività assegnata, al quale la lavoratrice è tenuta a relazionarsi in considerazione di quelle che sono le esigenze e i fini che l' intende CP_1 perseguire mediante l'utilizzo della prestazione del professionista.
In tale contesto, insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema del rapporto di lavoro subordinato sono circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell'Azienda, l'utilizzo di attrezzature dalla stessa messe a disposizione, la corresponsione di un compenso mensile parametrato alle previsioni della contrattazione collettiva e la verifica del Responsabile in ordine all'esatta esecuzione della prestazione, in assenza di ogni elemento inerente all'eventuale esercizio di poteri gerarchici e disciplinari da parte datoriale, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
L'assunto in ricorso secondo cui il lavoro “veniva svolto su espressa e puntuale indicazione dei dirigenti preposti a tale funzione da parte dell'Asp competente”, peraltro del tutto sfornito di riscontro probatorio, di per sé solo appare inidoneo a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, laddove non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere le concrete modalità di esecuzione della prestazione.
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, laddove, peraltro, l'affermazione secondo cui gli stessi erano “comunicati con regolarità da parte dell'azienda datrice”, in difetto della produzione di ordini di servizio circa i giorni e gli orari da osservare con rigore nell'attuazione dell'attività lavorativa, sembra, invero, confermarne lo svolgimento secondo un orario di lavoro variabile, circostanza questa che, peraltro, trova riscontro documentale nelle fatture depositate da parte ricorrente, dalle quali emerge lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un orario di lavoro mensile, di volta in volta, differente (cfr. doc. nn. 10 e 11 ricorso).
Priva di rilievo appare poi la circostanza relativa al possesso da parte della ricorrente di un badge identificativo, trattandosi di “elemento accessorio” che non dimostra, di per sé, la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti, in quanto compatibile anche con lo svolgimento di lavoro autonomo (cfr. Cass. n. 25711/2018).
Alla luce di quanto sopra, stante la genericità delle allegazioni attoree in punto di subordinazione, tenuto conto dei riscontri documentali, il quadro probatorio che ne scaturisce
11 non consente di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
5. Assorbita ogni altra domanda, il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenuto conto del valore della causa e della fase cautelare per la quale la liquidazione è stata rinviata al merito, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022).
Il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, con applicazione dello scaglione per cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, in rapporto ai valori minimi sia per quanto riguarda il giudizio cautelare che per quanto riguarda il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6097/2023 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra;
dichiara inammissibile la domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida, sia per il giudizio cautelare che per il giudizio di Controparte_1 merito, nella complessiva somma di € 5.302,5, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Catania, 26.9.2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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