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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1201\2019 RG in materia di arricchimento senza causa (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Agosti- Parte_1 C.F._1
no Cianciulli, c.f. giusta procura da considerare in calce alla comparsa C.F._2
di costituzione di nuovo difensore del 28.06.2024, appellante nonché
c.f. , e , c.f. rap- Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
presentati e difesi dall'avv. Anna Russo, c.f. , giusta procura a margine C.F._5
dell'atto di appello, appellanti e
, c.f. in persona del sindaco in carica, rappresentato e di- Controparte_3 P.IVA_1
feso dall'avv. Donato Pennetta, c.f. giusta procura in calce alla memo- C.F._6
ria di costituzione, appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e ulteriori venti per le me-
1 morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Riferisce la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59 che con determina n.
118\2009 il conferì – per la realizzazione del progetto “Bisaccia tra me- Controparte_3
moria e integrazione, riqualificazione urbanistica e ambientale del centro storico” – gli incari- chi di direttore dei lavori architettonici all'arch. ; di direttore dei Parte_1
lavori strutturali all'arch. di direttore dei lavori per opere impiantistiche e Controparte_1
responsabile della sicurezza all'ing. . Furono stipulate le relative convenzioni. CP_2
I tre professionisti prestarono l'opera e – premesso di aver ricevuto acconti ( € Parte_1
54.000,00; € 51.472,00; € 45.471,60); preso atto che il Responsabile Unico di CP_1 CP_2
Progetto (RUP), con provvedimento n. 119\2010 aveva annullato in autotutela le determine e le convenzioni – convennero in giudizio il per chiedere il pagamento Controparte_3
della differenza tra il dovuto (complessivi € 457.495,21) e gli acconti riscossi. In subordine, chiesero che venisse loro liquidato un indennizzo ex art. 2041 atteso il riconoscimento della utilitas da parte del CP_3
Costituitosi in giudizio, il dedusse che l'affidamento degli incarichi era Controparte_3
stato annullato per vizi di legittimità; che gli attori avevano ricevuto: € 66.096,00 ( ), Parte_1
€ 63.000,00 ( ) ed € 55.657,20 ( ); che gli attori avevano impugnato il provvedi- CP_1 CP_2
mento di annullamento dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che aveva dichiara- to il proprio difetto di giurisdizione (sentenza n. 576\2011) e poi dinanzi al TAR Salerno;
che la domanda ex art. 2041 era inammissibile perché già rivolta al TAR in sede di giurisdizione esclusiva;
che il diritto era prescritto;
che esso Comune intendeva ottenere dai professioni- sti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la restituzione dell'indebito (cause originariamente distinte, poi riunite).
2. Con sentenza 30.07.2018 n. 59, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 per difetto di residualità, avendo gli attori esercitato domanda diretta dinanzi al TAR in giurisdizione esclusiva;
ha ritenuto fondate le domande restitutorie del Co- mune ex art. 2033 perché l'annullamento in autotutela ha efficacia retroattiva;
di conse- guenza ha condannato i tre professionisti a restituire gli acconti ricevuti e a rifondere le spe- se di lite.
3. , e hanno proposto appello, rassegnando le seguenti conclusio- Parte_1 CP_1 CP_2
ni: «(…) in riforma della sentenza n. 59\2018 (…), accogliere tutte le conclusioni avanzate in
2 prime cure, che qui si riportano: “(…) Sulla domanda di indebito arricchimento (…): 1) accer- tare che gli attori, pur in assenza di valida convenzione, hanno prestato opera professionale nei termini e con le modalità meglio specificate in narrativa;
2) condannare, per l'effetto, il
al pagamento, in favore dei prefati attori e a titolo di indennizzo per Controparte_4
indebito arricchimento ex art. 2041, della somma ritenuta di giustizia in relazione all'opera prestata, rivalutata e maggiorata degli interessi come per legge (…). Sulla domanda di ripeti- zione di indebito spiegata dal (…) accertare e dichiarare la non debenza Controparte_3
di alcuna somma da parte dei convenuti in favore del e, per l'effetto, ri- Controparte_3
gettarsi le avverse domande in ogni loro formulazione. Con vittoria di spese e competenze di lite (…) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
4. Si è costituito il , così concludendo: «In via preliminare e assorbente: Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello per tardività ex art. 327 c.p.c.. In via preliminare gradata: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.. In via principale: rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 59\2019 del Tribunale di Avellino. Con vittoria di spese
(…)».
5. In pendenza di appello, è stata disposta ed espletata c.t.u., affidata all'arch. Persona_1
(relazione depositata il 24.07.2024).
[...]
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c..
Infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30.07.2018. Calcolando i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. maggiorati dei 31 giorni del periodo di sospensione feriale, il termine sa- rebbe scaduto il 2.03.2019 che però cadeva di sabato, per cui – ai sensi dell'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. – il termine risultò prorogato al lunedì successivo, 4.03.2019, data nella quale fu tempestivamente notificato l'atto di appello.
7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata a essere assorbita dalla decisio- ne di merito.
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la pendenza di altro giudizio dinanzi al TAR preclusiva dell'azione di
3 indebito arricchimento in sede civile.
Replica il che la censura è generica e non soddisfa i requisiti posti dall'art. 342 CP_3
c.p.c. e inoltre non indica gli estremi delle pronunce della Suprema Corte che si assumono favorevoli alla tesi propugnata.
9. Ritiene la Corte che la censura – ben definita ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – sia fondata. “La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi” [Cass. SSUU ord. 26.04.2025 n. 10934]. Neppure è di ostacolo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici, come si desume argomen- tando da Cass. SSUU ord. 15.06.2017 n. 14859, secondo la quale, venuto meno per autotute- la l'atto amministrativo a monte, restano riservate al giudice ordinario le questioni conse- quenziali di credito/debito, “vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di pa- rità dal privato nei confronti dell'ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizio- ne del giudice amministrativo”.
Peraltro è lo stesso che aggiorna il collegio (con la comparsa conclusio- CP_3 CP_3
nale del 15.11.2024, pag. 3) sul giudizio instaurato dai professionisti dinanzi al TAR Salerno, qui non altrimenti documentato: «Gli interessati hanno impugnato la revoca dell'incarico in- nanzi al Tribunale Civile di Sant'Angelo dei Lombardi, giudizio nel quale il Controparte_3
si costituiva, sollevando una serie di eccezioni preliminari e pregiudiziali tra cui quella del di- fetto di giurisdizione del g.o. in favore del g.a., che veniva accolta con sentenza n. 576/2011 del 12.12.2011. In ottemperanza a ciò, l'Arch. l'Arch. e l'ing. rias- CP_1 Parte_1 CP_2
sumevano in data 23/6/12 detto giudizio dinanzi al TAR Salerno (…); contemporaneamente – stessa data 23/6/12 – i professionisti proponevano azione di indebito arricchimento dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (R.G. 550/12)».
A pag. 6 della comparsa conclusionale ancora il aggiunge che «nelle Controparte_3
more [è] intervenuta anche la sentenza del TAR Salerno n. 959/2019 che ha dichiarato la le- gittimità dell'operato dell'amministrazione e la insussistenza dei presupposti per un eventua- le risarcimento danni in favore degli odierni ricorrenti». A pag. 20 della comparsa conclusio- nale il riferisce infine che la sentenza del TAR non è stata impugnata ed è Controparte_3
perciò passata in giudicato.
4 Da tanto si desume che, all'indomani della sentenza 576\2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, l'azione di indebito arricchimento fu esercitata esclusivamente dinanzi al giu- dice ordinario, non anche dinanzi al TAR Salerno, investito invece dell'esame di legittimità della determina di revoca degli incarichi e dell'eventuale conseguente diritto dei professioni- sti al risarcimento del danno. Ai nostri fini, ciò comporta che non vi è stato alcun bis in idem
e che il giudizio dinanzi al TAR non precludeva l'autonoma azione di indebito arricchimento, al netto di quanto si dirà fra poco sulla diversa questione del carattere residuale del rimedio ex art. 2041 c.c..
10. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'azione di indebito arricchimento non esperibile per difetto del re- quisito della residualità.
Replica il con considerazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale, sul Controparte_3
presupposto che l'esperimento delle azioni tipiche prima dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, poi dinanzi al TAR Salerno, precluderebbe l'azione ex art. 2041 c.c..
11. L'appello, sul punto, è fondato. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata in via autonoma ovve- ro in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azio- ne – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero anco- ra su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando vicever- sa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo con- trattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico [Cass. SSUU 5.12.2023
n. 33954; si vedano pure Cass. ord. 13.06.2018 n. 15496; Cass. ord. 10.04.2024 n. 9731; Cass.
18.03.2024 n. 7178].
Nel nostro caso, la legittimità della revoca in autotutela degli atti di conferimento d'incari- co professionale – con efficacia ex tunc – configura l'inesistenza ab origine di un valido titolo contrattuale da cui possa scaturire il diritto al compenso. Al tempo stesso la legittimità della revoca (non contestata e frattanto sancita dal TAR Salerno) impedisce che possa ritenersi in- tegrata una fattispecie di illecito aquiliano, foriera del diritto al risarcimento di un danno in- giusto. Non resta, dunque, che il rimedio sussidiario dell'azione ex art. 2041.
12. Resta assorbito il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono della
5 mancata sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio amministrativo dinanzi al TAR Salerno, nel frattempo definito con sentenza n. 959\
2019 passata in giudicato, come riferito dal . Controparte_3
13. L'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ha indotto la Corte a disporre c.t.u., come peraltro sollecitato dal sesto motivo di gravame dei professionisti.
Al consulente arch. , nominato con ordinanza del 27.10.2023, sono sta- Persona_1
ti posti i seguenti quesiti:
1) esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, calcoli il c.t.u., in base ai valori tariffari vigenti, il compenso minimo e il compenso massimo spettante a ciascun professioni- sta per l'attività di progettazione svolta;
2) esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, calcoli il c.t.u., in base ai valori tariffari vigenti, il compenso minimo e il compenso massimo spettante a ciascun professioni- sta per l'attività di direzione dei lavori effettivamente prestata, ciascuno per quanto di pro- pria competenza in base alla convenzione stipulata col , fino al 6.8.2010 Controparte_3
(data di pubblicazione della determinazione n. 119 del 5.8.2010 con cui vennero annullate – tra le altre – le determine con cui erano stati affidati gli incarichi a , Parte_1
); Controparte_1 CP_2
3) valuti il c.t.u. se gli importi così determinati corrispondano all'impegno effettivamente pro- fuso dai professionisti;
4) determini il c.t.u. se e in che misura si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore dell'amministrazione convenuta, e se e in che misura i professionisti abbiano correlativamen- te subito una perdita patrimoniale.
Il consulente ha risposto con relazione depositata il 24.07.2024, che la Corte condivide e fa propria in quanto esaurientemente argomentata e documentata e alla quale si rinvia per maggiori dettagli. Va in proposito considerato che, per consolidato indirizzo giurisprudenzia- le, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella re- lazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbli- go della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi neces- sario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli ele-
6 menti di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni di- fensive [Cass. ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche, è rimesso al prudente ap- prezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomen- tazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, me- no attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass.
18.12.2012 n. 23362].
14. Il consulente ha risposto ai quesiti come segue.
Quesito n. 1 - Per il calcolo del compenso spettante a ciascun professionista lo scrivente
CTU ha fatto riferimento alle tariffe professionali per Architetti ed Ingegneri per Opere Pub- bliche vigenti al momento dell' assunzione dell' incarico (D.M. 04/04/2001).
I diversi incarichi affidati sono stati desunti dalle convenzioni stipulate tra la P.A. e i profes- sionisti coinvolti.
Si precisa che le tariffe di riferimento non consentono di ottenere un compenso minimo e un compenso massimo, il compenso per l'attività di progettazione sarà quindi quello ottenuto dal calcolo delle parcelle secondo le tariffe di riferimento.
Inoltre è necessario precisare che, trattandosi di attività progettuale congiunta a quella del tecnico comunale, l'importo totale è equamente diviso per il numero dei partecipanti al gruppo di progettazione (3 professionisti + 1 tecnico comunale), fatta eccezione per la pro- gettazione in variante che è firmata dai soli tre tecnici appellanti.
Si avrà quindi:
PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1) - Lavori edili (omissis)
TOTALE PROGETTAZIONE LAVORI EDILI PRO CAPITE (…): € 33.877,29
PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1) – Impianti (omissis)
TOTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI PRO CAPITE (…) = € 5.126,23
PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordi- natore per la progettazione (omissis)
TOTALE COORDINAT. PER LA PROGETTAZ. PRO CAPITE (…) = € 11.332,40
ESEGUITO CON METODI CELERIMETRICI (omissis) Parte_2
7 TOTALE PER ATTIVITÀ DI RILIEVO PRO CAPITE (…) = € 1.181,47
PROGETTO ESECUTIVO (Tabelle A, B, B1) Variante a firma dei tre tecnici appellanti (omissis)
TOTALE PER ATTIVITÀ DI PRG. VARIANTE PRO CAPITE (…) = € 17.606,78
CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) (omissis)
TOTALE PER ATTIVITÀ DI CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI PRO CAPITE (…) = € 11.016,39
RIEPILOGO COMPENSI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
Progettazione...........................................................................................................135.509,16
Impianti......... ............................................................................................................ 20.504,92
Sicurezza.....................................................................................................................45.329,63
Rilievo...........................................................................................................................4.725,91
Variante......................................................................................................................52.820,34
Contabilità..................................................................................................................44.065,59
T O T A L E..............................................................................................................€ 302.955,55
T O T A L E P R O C A P I T E......................................................................................€ 80.140,56
Quesito n. 2 - Per il calcolo del compenso spettante a ciascun professionista lo scrivente
CTU ha fatto riferimento alle tariffe professionali per Architetti ed Ingegneri per Opere Pub- bliche vigenti al momento dell' assunzione dell' incarico (D.M. 04/04/2001).
I diversi incarichi affidati sono stati desunti dalle convenzioni stipulate tra la P.A. ed i profes- sionisti coinvolti.
Si precisa che le tariffe di riferimento non consentono di ottenere un compenso minimo e un compenso massimo quindi, il compenso sarà quello ottenuto dal calcolo delle parcelle se- condo le tariffe di riferimento;
naturalmente, essendo stati revocati gli incarichi di direzione lavori, il valore dell'opera è stato proporzionato a quanto è stato realizzato fino alla data di revoca dell'incarico, come desunto dalla documentazione in atti.
DIREZIONE DEI LAVORI ARCHITETTONICI (Tabelle A, B, B1) arch. Parte_1
(omissis)
ONORARIO = (…) ............................................. 25.000.96
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) … 7.226.10
DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) Impianti – ing. (omissis) CP_2
ONORARIO = (…) ........................................ 7.142.26
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = … 2´064.35
8 PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: -
Coordinatore per la esecuzione – ing. (omissis) CP_2
ONORARIO = ..................................................... 35.799.72
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) ... 10.347.30
DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) Strutture - arch. (omissis) Controparte_1
ONORARIO = (…) ............................................. 15.406.85
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) ... 4.453.09
Quesito n. 3 - Dal sopralluogo effettuato in data 12 aprile 2024 il sottoscritto ha potuto ve- rificare che le opere realizzate sono di livello qualitativo adeguato ai compensi qui determi- nati, in funzione del livello di difficoltà che le attività di progettazione e direzione dei lavori hanno richiesto.
Quesito n. 4 - Relativamente al vantaggio patrimoniale si ritiene che ci sia stato in quanto il patrimonio edilizio riqualificato ad opera del progetto redatto dai professionisti appellanti e dalla direzione dei lavori stessi, ha acquisito indubbiamente valore, considerando che prece- dentemente all'intervento gli edifici versavano in pessime condizioni e non erano utilizzabili;
oggi gli edifici riqualificati risultano abitati/utilizzati sia da attività commerciali e di servizi alle persone, che ad uso abitativo;
solo un edificio risulta non utilizzato. In particolare i fabbricati realizzati sono 8 di cui 2 sono stati venduti e gli altri sono tutti locati, tranne uno come detto.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, inteso in termini di mancato guadagno determi- nato dal fatto dannoso, che in questo caso è rappresentato dall'errata procedura di attribu- zione degli incarichi professionali da parte del , esso risulta evidente in Controparte_3
quanto sia la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione che quella di direzio- ne dei lavori non sono state promosse come prevede la normativa di riferimento.
15. Quanto innanzi consente di attribuire ai tre professionisti le seguenti somme a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.:
-- a = € 112.367,62# Parte_1
-- a € 100.000,50# Controparte_1
-- a = € 135.494,19# CP_2
Dette somme vanno maggiorate di interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
16. Con il quarto e il quinto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impu- gnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'annullamento del provvedimento am-
9 ministrativo di conferimento di incarico comportasse anche l'obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite. A sostegno della sua doglianza, gli appellanti da un lato deducono l'o- peratività di atti amministrativi travolti dall'annullamento in autotutela delle determine e delle convenzioni relative al progetto;
dall'altro sviluppano argomenti (ad es., “indebito ar- ricchimento del vantaggio conseguito dall'Ente dall'utilizzo (incontestato) dell'opera profes- sionale”) che meglio si attagliano all'azione ex art. 2041. Del resto, se i professionisti potes- sero trattenere i compensi ricevuti in virtù di un qualche titolo (negoziale o normativo) che resista all'annullamento in autotutela, verrebbe per ciò stesso meno il carattere residuale (e dunque l'ammissibilità) dell'azione di ingiustificato arricchimento, in palese contraddizione con gli altri motivi di appello. È vero invece che i professionisti sono tenuti – a norma dell'art. 2033 c.c. – a restituire i compensi ricevuti. Onde l'appello, in parte qua, va rigettato, con con- ferma dei punti 2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata.
17. La reciproca soccombenza, nella valutazione globale della causa tra primo e secondo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti del Parte_1 Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59, così Controparte_3
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle seguenti somme: € 112.367,62# a Controparte_3 [...]
; € 100.000,50# a € 135.494,19# a;
oltre Controparte_5 Controparte_1 CP_2
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) dichiara interamente compensate le spese di primo e secondo grado;
c) pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti, con ripartizione al 50% ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Napoli il 30 settembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo italiano
Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1201\2019 RG in materia di arricchimento senza causa (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Agosti- Parte_1 C.F._1
no Cianciulli, c.f. giusta procura da considerare in calce alla comparsa C.F._2
di costituzione di nuovo difensore del 28.06.2024, appellante nonché
c.f. , e , c.f. rap- Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
presentati e difesi dall'avv. Anna Russo, c.f. , giusta procura a margine C.F._5
dell'atto di appello, appellanti e
, c.f. in persona del sindaco in carica, rappresentato e di- Controparte_3 P.IVA_1
feso dall'avv. Donato Pennetta, c.f. giusta procura in calce alla memo- C.F._6
ria di costituzione, appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2024.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e ulteriori venti per le me-
1 morie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Riferisce la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59 che con determina n.
118\2009 il conferì – per la realizzazione del progetto “Bisaccia tra me- Controparte_3
moria e integrazione, riqualificazione urbanistica e ambientale del centro storico” – gli incari- chi di direttore dei lavori architettonici all'arch. ; di direttore dei Parte_1
lavori strutturali all'arch. di direttore dei lavori per opere impiantistiche e Controparte_1
responsabile della sicurezza all'ing. . Furono stipulate le relative convenzioni. CP_2
I tre professionisti prestarono l'opera e – premesso di aver ricevuto acconti ( € Parte_1
54.000,00; € 51.472,00; € 45.471,60); preso atto che il Responsabile Unico di CP_1 CP_2
Progetto (RUP), con provvedimento n. 119\2010 aveva annullato in autotutela le determine e le convenzioni – convennero in giudizio il per chiedere il pagamento Controparte_3
della differenza tra il dovuto (complessivi € 457.495,21) e gli acconti riscossi. In subordine, chiesero che venisse loro liquidato un indennizzo ex art. 2041 atteso il riconoscimento della utilitas da parte del CP_3
Costituitosi in giudizio, il dedusse che l'affidamento degli incarichi era Controparte_3
stato annullato per vizi di legittimità; che gli attori avevano ricevuto: € 66.096,00 ( ), Parte_1
€ 63.000,00 ( ) ed € 55.657,20 ( ); che gli attori avevano impugnato il provvedi- CP_1 CP_2
mento di annullamento dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che aveva dichiara- to il proprio difetto di giurisdizione (sentenza n. 576\2011) e poi dinanzi al TAR Salerno;
che la domanda ex art. 2041 era inammissibile perché già rivolta al TAR in sede di giurisdizione esclusiva;
che il diritto era prescritto;
che esso Comune intendeva ottenere dai professioni- sti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la restituzione dell'indebito (cause originariamente distinte, poi riunite).
2. Con sentenza 30.07.2018 n. 59, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 per difetto di residualità, avendo gli attori esercitato domanda diretta dinanzi al TAR in giurisdizione esclusiva;
ha ritenuto fondate le domande restitutorie del Co- mune ex art. 2033 perché l'annullamento in autotutela ha efficacia retroattiva;
di conse- guenza ha condannato i tre professionisti a restituire gli acconti ricevuti e a rifondere le spe- se di lite.
3. , e hanno proposto appello, rassegnando le seguenti conclusio- Parte_1 CP_1 CP_2
ni: «(…) in riforma della sentenza n. 59\2018 (…), accogliere tutte le conclusioni avanzate in
2 prime cure, che qui si riportano: “(…) Sulla domanda di indebito arricchimento (…): 1) accer- tare che gli attori, pur in assenza di valida convenzione, hanno prestato opera professionale nei termini e con le modalità meglio specificate in narrativa;
2) condannare, per l'effetto, il
al pagamento, in favore dei prefati attori e a titolo di indennizzo per Controparte_4
indebito arricchimento ex art. 2041, della somma ritenuta di giustizia in relazione all'opera prestata, rivalutata e maggiorata degli interessi come per legge (…). Sulla domanda di ripeti- zione di indebito spiegata dal (…) accertare e dichiarare la non debenza Controparte_3
di alcuna somma da parte dei convenuti in favore del e, per l'effetto, ri- Controparte_3
gettarsi le avverse domande in ogni loro formulazione. Con vittoria di spese e competenze di lite (…) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
4. Si è costituito il , così concludendo: «In via preliminare e assorbente: Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello per tardività ex art. 327 c.p.c.. In via preliminare gradata: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.. In via principale: rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 59\2019 del Tribunale di Avellino. Con vittoria di spese
(…)».
5. In pendenza di appello, è stata disposta ed espletata c.t.u., affidata all'arch. Persona_1
(relazione depositata il 24.07.2024).
[...]
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c..
Infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30.07.2018. Calcolando i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. maggiorati dei 31 giorni del periodo di sospensione feriale, il termine sa- rebbe scaduto il 2.03.2019 che però cadeva di sabato, per cui – ai sensi dell'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. – il termine risultò prorogato al lunedì successivo, 4.03.2019, data nella quale fu tempestivamente notificato l'atto di appello.
7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata a essere assorbita dalla decisio- ne di merito.
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la pendenza di altro giudizio dinanzi al TAR preclusiva dell'azione di
3 indebito arricchimento in sede civile.
Replica il che la censura è generica e non soddisfa i requisiti posti dall'art. 342 CP_3
c.p.c. e inoltre non indica gli estremi delle pronunce della Suprema Corte che si assumono favorevoli alla tesi propugnata.
9. Ritiene la Corte che la censura – ben definita ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – sia fondata. “La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi” [Cass. SSUU ord. 26.04.2025 n. 10934]. Neppure è di ostacolo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici, come si desume argomen- tando da Cass. SSUU ord. 15.06.2017 n. 14859, secondo la quale, venuto meno per autotute- la l'atto amministrativo a monte, restano riservate al giudice ordinario le questioni conse- quenziali di credito/debito, “vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di pa- rità dal privato nei confronti dell'ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizio- ne del giudice amministrativo”.
Peraltro è lo stesso che aggiorna il collegio (con la comparsa conclusio- CP_3 CP_3
nale del 15.11.2024, pag. 3) sul giudizio instaurato dai professionisti dinanzi al TAR Salerno, qui non altrimenti documentato: «Gli interessati hanno impugnato la revoca dell'incarico in- nanzi al Tribunale Civile di Sant'Angelo dei Lombardi, giudizio nel quale il Controparte_3
si costituiva, sollevando una serie di eccezioni preliminari e pregiudiziali tra cui quella del di- fetto di giurisdizione del g.o. in favore del g.a., che veniva accolta con sentenza n. 576/2011 del 12.12.2011. In ottemperanza a ciò, l'Arch. l'Arch. e l'ing. rias- CP_1 Parte_1 CP_2
sumevano in data 23/6/12 detto giudizio dinanzi al TAR Salerno (…); contemporaneamente – stessa data 23/6/12 – i professionisti proponevano azione di indebito arricchimento dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (R.G. 550/12)».
A pag. 6 della comparsa conclusionale ancora il aggiunge che «nelle Controparte_3
more [è] intervenuta anche la sentenza del TAR Salerno n. 959/2019 che ha dichiarato la le- gittimità dell'operato dell'amministrazione e la insussistenza dei presupposti per un eventua- le risarcimento danni in favore degli odierni ricorrenti». A pag. 20 della comparsa conclusio- nale il riferisce infine che la sentenza del TAR non è stata impugnata ed è Controparte_3
perciò passata in giudicato.
4 Da tanto si desume che, all'indomani della sentenza 576\2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, l'azione di indebito arricchimento fu esercitata esclusivamente dinanzi al giu- dice ordinario, non anche dinanzi al TAR Salerno, investito invece dell'esame di legittimità della determina di revoca degli incarichi e dell'eventuale conseguente diritto dei professioni- sti al risarcimento del danno. Ai nostri fini, ciò comporta che non vi è stato alcun bis in idem
e che il giudizio dinanzi al TAR non precludeva l'autonoma azione di indebito arricchimento, al netto di quanto si dirà fra poco sulla diversa questione del carattere residuale del rimedio ex art. 2041 c.c..
10. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'azione di indebito arricchimento non esperibile per difetto del re- quisito della residualità.
Replica il con considerazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale, sul Controparte_3
presupposto che l'esperimento delle azioni tipiche prima dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, poi dinanzi al TAR Salerno, precluderebbe l'azione ex art. 2041 c.c..
11. L'appello, sul punto, è fondato. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata in via autonoma ovve- ro in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azio- ne – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero anco- ra su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando vicever- sa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo con- trattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico [Cass. SSUU 5.12.2023
n. 33954; si vedano pure Cass. ord. 13.06.2018 n. 15496; Cass. ord. 10.04.2024 n. 9731; Cass.
18.03.2024 n. 7178].
Nel nostro caso, la legittimità della revoca in autotutela degli atti di conferimento d'incari- co professionale – con efficacia ex tunc – configura l'inesistenza ab origine di un valido titolo contrattuale da cui possa scaturire il diritto al compenso. Al tempo stesso la legittimità della revoca (non contestata e frattanto sancita dal TAR Salerno) impedisce che possa ritenersi in- tegrata una fattispecie di illecito aquiliano, foriera del diritto al risarcimento di un danno in- giusto. Non resta, dunque, che il rimedio sussidiario dell'azione ex art. 2041.
12. Resta assorbito il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono della
5 mancata sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio amministrativo dinanzi al TAR Salerno, nel frattempo definito con sentenza n. 959\
2019 passata in giudicato, come riferito dal . Controparte_3
13. L'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ha indotto la Corte a disporre c.t.u., come peraltro sollecitato dal sesto motivo di gravame dei professionisti.
Al consulente arch. , nominato con ordinanza del 27.10.2023, sono sta- Persona_1
ti posti i seguenti quesiti:
1) esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, calcoli il c.t.u., in base ai valori tariffari vigenti, il compenso minimo e il compenso massimo spettante a ciascun professioni- sta per l'attività di progettazione svolta;
2) esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, calcoli il c.t.u., in base ai valori tariffari vigenti, il compenso minimo e il compenso massimo spettante a ciascun professioni- sta per l'attività di direzione dei lavori effettivamente prestata, ciascuno per quanto di pro- pria competenza in base alla convenzione stipulata col , fino al 6.8.2010 Controparte_3
(data di pubblicazione della determinazione n. 119 del 5.8.2010 con cui vennero annullate – tra le altre – le determine con cui erano stati affidati gli incarichi a , Parte_1
); Controparte_1 CP_2
3) valuti il c.t.u. se gli importi così determinati corrispondano all'impegno effettivamente pro- fuso dai professionisti;
4) determini il c.t.u. se e in che misura si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore dell'amministrazione convenuta, e se e in che misura i professionisti abbiano correlativamen- te subito una perdita patrimoniale.
Il consulente ha risposto con relazione depositata il 24.07.2024, che la Corte condivide e fa propria in quanto esaurientemente argomentata e documentata e alla quale si rinvia per maggiori dettagli. Va in proposito considerato che, per consolidato indirizzo giurisprudenzia- le, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella re- lazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbli- go della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi neces- sario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli ele-
6 menti di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni di- fensive [Cass. ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche, è rimesso al prudente ap- prezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomen- tazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, me- no attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass.
18.12.2012 n. 23362].
14. Il consulente ha risposto ai quesiti come segue.
Quesito n. 1 - Per il calcolo del compenso spettante a ciascun professionista lo scrivente
CTU ha fatto riferimento alle tariffe professionali per Architetti ed Ingegneri per Opere Pub- bliche vigenti al momento dell' assunzione dell' incarico (D.M. 04/04/2001).
I diversi incarichi affidati sono stati desunti dalle convenzioni stipulate tra la P.A. e i profes- sionisti coinvolti.
Si precisa che le tariffe di riferimento non consentono di ottenere un compenso minimo e un compenso massimo, il compenso per l'attività di progettazione sarà quindi quello ottenuto dal calcolo delle parcelle secondo le tariffe di riferimento.
Inoltre è necessario precisare che, trattandosi di attività progettuale congiunta a quella del tecnico comunale, l'importo totale è equamente diviso per il numero dei partecipanti al gruppo di progettazione (3 professionisti + 1 tecnico comunale), fatta eccezione per la pro- gettazione in variante che è firmata dai soli tre tecnici appellanti.
Si avrà quindi:
PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1) - Lavori edili (omissis)
TOTALE PROGETTAZIONE LAVORI EDILI PRO CAPITE (…): € 33.877,29
PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1) – Impianti (omissis)
TOTALE PROGETTAZIONE IMPIANTI PRO CAPITE (…) = € 5.126,23
PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordi- natore per la progettazione (omissis)
TOTALE COORDINAT. PER LA PROGETTAZ. PRO CAPITE (…) = € 11.332,40
ESEGUITO CON METODI CELERIMETRICI (omissis) Parte_2
7 TOTALE PER ATTIVITÀ DI RILIEVO PRO CAPITE (…) = € 1.181,47
PROGETTO ESECUTIVO (Tabelle A, B, B1) Variante a firma dei tre tecnici appellanti (omissis)
TOTALE PER ATTIVITÀ DI PRG. VARIANTE PRO CAPITE (…) = € 17.606,78
CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) (omissis)
TOTALE PER ATTIVITÀ DI CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI PRO CAPITE (…) = € 11.016,39
RIEPILOGO COMPENSI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
Progettazione...........................................................................................................135.509,16
Impianti......... ............................................................................................................ 20.504,92
Sicurezza.....................................................................................................................45.329,63
Rilievo...........................................................................................................................4.725,91
Variante......................................................................................................................52.820,34
Contabilità..................................................................................................................44.065,59
T O T A L E..............................................................................................................€ 302.955,55
T O T A L E P R O C A P I T E......................................................................................€ 80.140,56
Quesito n. 2 - Per il calcolo del compenso spettante a ciascun professionista lo scrivente
CTU ha fatto riferimento alle tariffe professionali per Architetti ed Ingegneri per Opere Pub- bliche vigenti al momento dell' assunzione dell' incarico (D.M. 04/04/2001).
I diversi incarichi affidati sono stati desunti dalle convenzioni stipulate tra la P.A. ed i profes- sionisti coinvolti.
Si precisa che le tariffe di riferimento non consentono di ottenere un compenso minimo e un compenso massimo quindi, il compenso sarà quello ottenuto dal calcolo delle parcelle se- condo le tariffe di riferimento;
naturalmente, essendo stati revocati gli incarichi di direzione lavori, il valore dell'opera è stato proporzionato a quanto è stato realizzato fino alla data di revoca dell'incarico, come desunto dalla documentazione in atti.
DIREZIONE DEI LAVORI ARCHITETTONICI (Tabelle A, B, B1) arch. Parte_1
(omissis)
ONORARIO = (…) ............................................. 25.000.96
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) … 7.226.10
DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) Impianti – ing. (omissis) CP_2
ONORARIO = (…) ........................................ 7.142.26
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = … 2´064.35
8 PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: -
Coordinatore per la esecuzione – ing. (omissis) CP_2
ONORARIO = ..................................................... 35.799.72
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) ... 10.347.30
DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1) Strutture - arch. (omissis) Controparte_1
ONORARIO = (…) ............................................. 15.406.85
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = (…) ... 4.453.09
Quesito n. 3 - Dal sopralluogo effettuato in data 12 aprile 2024 il sottoscritto ha potuto ve- rificare che le opere realizzate sono di livello qualitativo adeguato ai compensi qui determi- nati, in funzione del livello di difficoltà che le attività di progettazione e direzione dei lavori hanno richiesto.
Quesito n. 4 - Relativamente al vantaggio patrimoniale si ritiene che ci sia stato in quanto il patrimonio edilizio riqualificato ad opera del progetto redatto dai professionisti appellanti e dalla direzione dei lavori stessi, ha acquisito indubbiamente valore, considerando che prece- dentemente all'intervento gli edifici versavano in pessime condizioni e non erano utilizzabili;
oggi gli edifici riqualificati risultano abitati/utilizzati sia da attività commerciali e di servizi alle persone, che ad uso abitativo;
solo un edificio risulta non utilizzato. In particolare i fabbricati realizzati sono 8 di cui 2 sono stati venduti e gli altri sono tutti locati, tranne uno come detto.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, inteso in termini di mancato guadagno determi- nato dal fatto dannoso, che in questo caso è rappresentato dall'errata procedura di attribu- zione degli incarichi professionali da parte del , esso risulta evidente in Controparte_3
quanto sia la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione che quella di direzio- ne dei lavori non sono state promosse come prevede la normativa di riferimento.
15. Quanto innanzi consente di attribuire ai tre professionisti le seguenti somme a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.:
-- a = € 112.367,62# Parte_1
-- a € 100.000,50# Controparte_1
-- a = € 135.494,19# CP_2
Dette somme vanno maggiorate di interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
16. Con il quarto e il quinto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impu- gnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'annullamento del provvedimento am-
9 ministrativo di conferimento di incarico comportasse anche l'obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite. A sostegno della sua doglianza, gli appellanti da un lato deducono l'o- peratività di atti amministrativi travolti dall'annullamento in autotutela delle determine e delle convenzioni relative al progetto;
dall'altro sviluppano argomenti (ad es., “indebito ar- ricchimento del vantaggio conseguito dall'Ente dall'utilizzo (incontestato) dell'opera profes- sionale”) che meglio si attagliano all'azione ex art. 2041. Del resto, se i professionisti potes- sero trattenere i compensi ricevuti in virtù di un qualche titolo (negoziale o normativo) che resista all'annullamento in autotutela, verrebbe per ciò stesso meno il carattere residuale (e dunque l'ammissibilità) dell'azione di ingiustificato arricchimento, in palese contraddizione con gli altri motivi di appello. È vero invece che i professionisti sono tenuti – a norma dell'art. 2033 c.c. – a restituire i compensi ricevuti. Onde l'appello, in parte qua, va rigettato, con con- ferma dei punti 2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata.
17. La reciproca soccombenza, nella valutazione globale della causa tra primo e secondo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti del Parte_1 Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 30.07.2018 n. 59, così Controparte_3
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle seguenti somme: € 112.367,62# a Controparte_3 [...]
; € 100.000,50# a € 135.494,19# a;
oltre Controparte_5 Controparte_1 CP_2
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) dichiara interamente compensate le spese di primo e secondo grado;
c) pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti, con ripartizione al 50% ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Napoli il 30 settembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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