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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Alessandro Colnaghi
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(c.f. );
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
esaminato, in particolare, il contratto concluso tra le parti, il quale non risulta prevedere clausole abusive nei confronti del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, che incidano sull'esistenza o quantificazione del credito azionato con il ricorso o sulla competenza di questo Tribunale, per le condivisibili ragioni espresse dalla parte ricorrente;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), in C.F._2 Parte_4 C.F._3 solido tra loro, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 94.989,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese esenti e €
2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
AVVERTE
i debitori ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il ricorrente ha diritto di procedere a esecuzione forzata, i debitori- consumatori non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Lecco, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Alessandro Colnaghi
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(c.f. );
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
esaminato, in particolare, il contratto concluso tra le parti, il quale non risulta prevedere clausole abusive nei confronti del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, che incidano sull'esistenza o quantificazione del credito azionato con il ricorso o sulla competenza di questo Tribunale, per le condivisibili ragioni espresse dalla parte ricorrente;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e (C.F. ), in C.F._2 Parte_4 C.F._3 solido tra loro, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 94.989,14;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese esenti e €
2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
AVVERTE
i debitori ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il ricorrente ha diritto di procedere a esecuzione forzata, i debitori- consumatori non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Lecco, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi