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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 783/24 Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 13,06 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Domenico Laudani, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Laudani per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,11 alle ore 14,20 per cause R.G. 1147/24, 1202/24 e 72/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,10).
Alle ore 16,38 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,39
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 783 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Cetona (SI), elettivamente domiciliata in via XIII Traversa n. 55, a Controparte_2
Belpasso (CT) presso lo studio dell'avvocato Domenico Laudani dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Autieri, elettivamente domiciliata presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-001321420 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1
tempore, per veder accogliere le seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere gli atti impugnati unitamente alla portata esecutiva e/o l'idoneità a produrre effetti di qualunque genere;
Ancora preliminarmente, valutata l'estraneità della ricorrente, accertate e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra o, comunque, disporne l'estromissione Controparte_2 dalla controversia accogliendo la domanda di chiamata in giudizio o l'estensione dello stesso all'indirizzo del nella persona del Curatore (Dott.ssa Controparte_4 Per_1
e nei riguardi della già liquidatrice della società per l'anno 2018 (dott.ssa
[...] CP_5
per come risultante anche dalla documentazione allegata;
In via principale e nel merito oltre che nella legittimità, accertare e annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e gli atti presupposti, collegati o in essa richiamati o, ancora, conseguenti;
Sempre in via principale accertare e dichiarare, comunque, inesistente la coobligazione o solidarietà personale
CP_ dell'opponente nei confronti delle pretese creditorie dell' azionate ed opposte per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto annullare le sanzioni siccome comminate dall' ed ogni eventuale CP_1
pretesa contributiva per gli altri motivi di merito (anche quelli in senso stretto) e per quelli di legittimità siccome complessivamente espressi nell'esposizione dei motivi di ricorso;
Ancora per
l'effetto, comminare ovvero estendere l'annullamento o la declaratoria di nullità a tutti gli atti presupposti, connessi o collegati all'ordinanza – ingiunzione oggetto di ricorso;
Statuire, ancora e per sempre l'effetto delle superiori declaratorie e richieste, la non debenza da parte della sig.ra per qualunque pretesa o presunto credito, comunque denominato o ritenuto, Controparte_2 riferito o riferibile all'ordinanza-ingiunzione, all'eventuale seppur non esplicitato rapporto di lavoro e a tutti gli altri atti presupposti e/o alle vicende collegate;
In subordine, considerate le ragioni di opposizione, nel caso in cui il Decidente ritenesse di confermare le ragioni avversarie, ovvero rilevasse elementi di sanzionabilità ai danni dell'odierna ricorrente, si chiede di voler disporre il pagamento nella misura minima di cui alla legge 689/81. Il tutto con vittoria di spese e di compensi oltre iva, Cpa e spese generali da distrarre direttamente in favore dello scrivente difensore”.
Si è costituito l , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_1
opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso, con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 12 febbraio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che nel verbale di udienza del 18.09.2024 sono contenuti refusi dovuti ad un malfunzionamento della PCT
Breve riassunto dei fatti di causa Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di opposizione all'Ordinanza-ingiunzione CP_ n. n. OI-001321420 Prot. 7500.11/09/2018.0109159 notificata il 24.06.2024 lamentando in primis, la carenza di legittimazione passiva a fronte del fallimento della dichiarato Controparte_6 con sentenza 66/18 del Tribunale di Siena del 8.10.2028 e già in liquidazione dal maggio 2018 liquidatrice Dott. Ha, poi, eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa notifica CP_5 del verbale di accertamento prodromico, l'estinzione della sanzione per mancato rispetto del termine di 90 gg. previsto dalla norma ex art. 14 L. 689/81, l'intervenuta prescrizione per essere stata notificata ben oltre i 5 anni di legge dalla commessa violazione;
infine, l'atto impugnato sarebbe viziato e nullo per omessa motivazione, carente di prova sul fatto posto a fondamento della stessa, deducendo che l'omissione contestata poiché nell'atto impugnato non è stato indicato, in specifico, per quale tipo di rapporto e in riferimento a quale dipendenza o per quale tipologia di contratto o posizione lavorativa sia scaturita l'insorgere della pretesa di carattere contributivo- assistenziale e, conseguentemente, la comminazione delle sanzioni indicate nell'atto impugnato. In ultimo, ha contestato la quantificazione della sanzione.
Si è costituito l' rilevando che le omissioni contributive riguardavano il mese di CP_1 dicembre 2016 ed il periodo da febbraio a novembre 2017, di aver provveduto alla notifica dell'atto prodromico in data in data 23/09/2018, e che la notifica dell'atto direttamente impugnato in questa sede, avvenuta in data 24 giugno 2024, è stata effettuata prima del maturare del quinquennio a fronte delle sospensioni ex lege disposte per l'emergenza covid-19. Infine, ha evidenziato che a fronte della sopravvenuta normativa l'Ente ha provveduto a rideterminare la sanzione in euro
18.249,32, insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento, con la rideterminazione della sanzione già effettuata.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla carenza di legittimazione della Controparte_2
Il caso sub iudice vede destinataria della sanzione per cui è giudizio che Controparte_2 per espressa ammissione della stessa ricorrente era la legale rappresentante della Controparte_6 fino al 28.05.2018 e come tale solidalmente responsabile in relazione alle omissioni contributive contestate per il mese di dicembre 2016 ed il periodo da febbraio a novembre 2017
L'eccezione, quindi, non può essere accolta e va rigettata e respinta.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Pacifico ed incontestato, poiché ammesso dallo stesso che l'ordinanza di ingiunzione CP_1 qui impugnata ha ad oggetto le sanzioni conseguenti al mancato o ritardato versamento delle omissioni contributive in relazione al mese di dicembre 2016 ed il periodo da febbraio a novembre
2017, relativi a versamenti Pt_1
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/16, avvenuta in data 6 febbraio 2016, i fatti posti a fondamento dei provvedimenti qui impugnati sono stati oggetto di depenalizzazione e all'art. 9 del richiamato D. Lgs. 8/16 è espressamente previsto “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento.
Orbene, per quanto emerge dagli atti di causa e come ammesso dallo stesso l'avviso di CP_1 accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione impugnata è stato notificato in data 28 settembre 2018 per compiuta giacenza (v. doc. allegata alla comparsa di costituzione da cui si evince che l'accertamento prodromico datato 11.09.2018 è stato inviato con CP_1 raccomandata n. 78602544879-3, portata alle poste in data 15.09.2018 e notificata per compiuta giacenza in data 29.09.2018, con avviso CAD notificato il 01.10.2018). La documentazione depositaa da smentisce in radice le contestazioni in ordine al difetto di notifica dedotte nelle CP_1 note autorizzate da parte ricorrete, che devono essere disattese e respinte. Accertata, quindi, la notifica dell'atto prodromico, va evidenziato che la ricorrente non ha nei trenta giorni successivi azionato la procedura giustiziale di impugnazione, che prevede la possibilità di far pervenire al direttore della sede territorialmente competente scritti difensivi e documenti, ovvero è CP_1 possibile chiedere di essere sentiti dallo stesso in merito alle violazioni contestate, proprio al fine di far emergere elementi che portino ad una diversa valutazione.
Fermo ciò, va precisato che la norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […]” Nel caso di specie, l'atto di accertamento inerente alle omissioni contributive per mese di dicembre 2016 ed il periodo da febbraio a novembre 2017 è stato adottato il 11 settembre 2018 e notificato in data 29 settembre 2018.
Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che il ricorrente prospetta, riferendosi alle date nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative al mese di dicembre
2016 ed il periodo da febbraio a novembre 2017, è stata oggetto di contestazione nel settembre
2018, a meno di un anno dall'ultima omissione (novembre 2017). Si tratta di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui.
Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del superamento del termine di 90 giorni a decorrere dalle date nelle quali CP_ l' avrebbe avuto percettibilità degli importi omessi, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata.
Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulla eccepita prescrizione
L'eccezione è palesemente infondata a fronte dell'evento interruttivo perfezionatosi con la notifica dell'atto prodromico avvenuto in data 29.09.2018 a fronte della notifica della ordinanza qui impugnata avvenuta in data 24.06.2024, quindi assolutamente tempestiva dovendosi considerare i periodi di sospensione ex lege per le norme covid-19, alla fattispecie de qua applicabili.
L'eccezione è destituita di fondamento e deve essere disattesa e respinta.
Sulla nullità per omessa o carente motivazione
Anche in parte qua il ricorso è infondato e smentito per tabulas come traspare dalla mera lettura sia dell'atto prodromico, che contiene tutti gli elementi per individuare quali sono le omissioni contestate ed i motivi della contestazione;
sia dell'ordinanza di ingiunzione, dovendosi ritenere la motivazione per relationem agli atti prodromici debitamente notificati, come provato dalla documentazione depositata in giudizio, più che sufficiente ai fini della motivazione sui presupposti per l'irrogazione della sanzione.
Sugli effetti dell'atto in autotutela sopravvenuto A fronte dell'entrata in vigore del D.L. n. 48 del 04/05/23 l' si è attivato ed ha CP_1 rideterminato la sanzione secondo i criteri di legge, l'atto in autotutela emesso e depositato in giudizio caduca ex lege quello direttamente impugnato, mentre la documentazione versata in atti comprova le omissioni contributive che hanno portato alla sanzione. Orbene a fronte di ciò deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'atto direttamente impugnato, poiché caducato da quello emesso ed allegato alla comparsa di costituzione con cui la sanzione è stata rideterminata.
Fermo ciò va anche evidenziato che la documentazione versata in atti, oltre ad essere idonea a motivare l'atto impugnato e caducato comprova anche le omissioni contributive che hanno determinato la sanzione de qua, che, successivamente e correttamente è stata rideterminata dall' all'esito dell'entrata in vigore della norma sopravvenuta, comportando di fatto una CP_1 soccombenza virtuale del ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in ricorso e dell'attività processuale effettivamente svolta, che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 3.770,00 di cui €. 3.727,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVAA e CAP come per legge
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate in quanto infondate, come sopra motivato e dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'atto in autotutela sopravvenuto;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 3.770,00 di cui €. 3.727,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 12 febbraio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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