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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 10072 del R.G.A.C.C. dell'anno
2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025
e vertente
TRA
, in persona del sindaco p.t, elettivamente domiciliato in Parte_1
, alla via Umberto I n.40 (Palazzo di Città) presso l'Avvocatura Comunale, Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira A. Pasanisi e Giuseppina Capodacqua come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Del Mare n. 14/F, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Inguscio che la rappresenta e difende come da procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato in Maglie, alla via S. Antonio Abate n. 25, presso lo studio legale dell'avv. Oronzo Palma Modoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
CP_2
APPELLATA CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5/17 resa nel giudizio n. 62/2017 RG, notificata il 19/07/2017.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.11.2011, , quale esercente la Parte_3 potestà genitoriale sulla minore , conveniva innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Lecce, il Comune di al fine di ottenere il risarcimento dei danni Pt_1 patiti dalla minore a seguito di un infortunio occorso il 22.05.2010 in , in Pt_1
C. da Per_1
A tal fine l'attrice deduceva che la figlia minore , mentre era alla guida del CP_2 motociclo di proprietà del fratello incappava in una buca presente sul CP_3 manto stradale e perdeva il controllo del mezzo rovinando per terra e riportando lesioni che venivano accertate dal locale nosocomio.
Si costituiva in giudizio il , che contestava la domanda attorea Parte_1 ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere dell'evento il Consorzio ASI di Lecce, in qualità di ente proprietario della strada su cui si era verificato il sinistro;
chiedeva, altresì, la chiamata in causa della società
in quanto la buca in questione era conseguenza di lavori Controparte_1 stradali eseguiti da detta società.
Si costituiva la società chiamata in causa respingendo Controparte_1 ogni addebito di responsabilità ed eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia formulata dal non avendo mai eseguito lavori nel relativo tratto Pt_1 di strada.
Si costituiva, altresì, il , che eccepiva, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, chiedeva, in via principale il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per i danni Controparte_1 lamentati dall'attrice, vinte le spese di lite.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali, C.T.U tecnica e medico-legale e si concludeva con una sentenza di accoglimento parziale. Il ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure per i Parte_1 seguenti motivi: omessa valutazione della sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio ASI proprietario della strada teatro del sinistro;
omessa valutazione della sussistenza della legittimazione passiva di per aver Controparte_1 realizzato i lavori stradali di scavo;
errata valutazione dei fatti;
illegittima quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
La società si è costituita nel presente giudizio, Controparte_1 contestando l'appello e ogni forma di responsabilità a proprio carico, chiedendone quindi il rigetto.
Si è costituito altresì il riformulando le eccezioni proposte Controparte_4 in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
**********
L'appello non è fondato e deve quindi essere rigettato.
L'appellante ha contestato che il giudice di prime cure ha omesso di valutare la responsabilità esclusiva del Consorzio ASI, quale ente proprietario della strada in cui avveniva il sinistro oggetto di causa.
A sostegno di tale assunto l'ente comunale produceva una relazione del Settore PP.LL. del Comune di attestante la proprietà della strada in capo al consorzio SIRSI Pt_1
(oggi ) e la relativa conforme visura catastale. CP_4
In ordine a tanto si deve osservare che la strada, sebbene sia di proprietà del
Consorzio ASI, è comunque adibita ad uso pubblico e al traffico veicolare aperto a tutti i cittadini con conseguente obbligo del di esercitare i poteri pubblici Pt_1 di custodia e sorveglianza ex l'art. 14 comma quarto C.d.S..
Il appellante ha inoltre contestato il mancato riconoscimento da parte del Pt_1
Giudice di Pace della legittimazione passiva della società Controparte_1 per aver realizzato lavori di scavo sulla strada teatro del sinistro senza provvedere al completo ripristino del manto stradale.
Invero, dall'esame della relazione redatta dal responsabile del settore lavori pubblici del Comune di , sebbene emerga da un sopralluogo effettuato dal tecnico Pt_1 incaricato la presenza di una buca sul manto stradale di dimensioni 140 x 50 ripristinata dagli operai comunali in data 13.10.2010 e situata nell'area in cui la società aveva eseguito alcuni lavori di scavo per la realizzazione di reti CP_1 interrate, in sede istruttoria l'ente comunale non forniva alcuna prova specifica in ordine all'affidamento e all'esecuzione dei lavori appaltati alla società elettrica ovvero di aver tempestivamente contestato alla stessa vizi nell'esecuzione dell'opera.
L'appellante ha inoltre contestato che il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il fatto storico del sinistro in presenza di dichiarazioni testimoniali contrastanti.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non emergono sostanziali incongruenze e contraddizioni;
entrambi i testi, infatti, hanno riferito di aver visto una ragazza cadere da uno scooter in una buca sita sul mando stradale.
Il teste , alla guida dell'autovettura che seguiva lo scooter, ha precisato Tes_1 di aver assistito alla dinamica del sinistro e di aver visto una ragazza prendere una buca e cadere, laddove il teste , terza trasportata nella medesima vettura, Tes_2 si è limitata a riferire di una ragazza per terra accanto ad una buca.
A ben vedere, le due testimonianze non si pongono in contraddizione in quanto il teste , era alla guida dell'autovettura e, dunque, concentrato su quanto Tes_1 avveniva sulla strada antistante;
mentre la , quale terza trasportata, Tes_2 potrebbe non aver avuto visione del sinistro per aver distolto lo sguardo dalla strada e aver avuto contezza dello stesso solo successivamente.
Infondato è anche l'ultimo motivo di appello con il quale l'ente comunale si duole dell'illegittima quantificazione della somma liquidata in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danno.
Alla luce delle risultanze istruttorie ritiene il Giudicante corretta la liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, in quanto, come si evince nella relazione redatta dal medico legale incaricato, la vittima, a seguito del sinistro, non poteva più praticare l'attività di danza per il dolore al ginocchio destro derivante dal sinistro, con conseguente necessità di personalizzazione del danno.
L'appello, dunque, è rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n.10072/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado liquidate per ciascuna parte appellata costituita in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali del 15% IVA e CAP come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 10072 del R.G.A.C.C. dell'anno
2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025
e vertente
TRA
, in persona del sindaco p.t, elettivamente domiciliato in Parte_1
, alla via Umberto I n.40 (Palazzo di Città) presso l'Avvocatura Comunale, Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira A. Pasanisi e Giuseppina Capodacqua come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Del Mare n. 14/F, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Inguscio che la rappresenta e difende come da procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato in Maglie, alla via S. Antonio Abate n. 25, presso lo studio legale dell'avv. Oronzo Palma Modoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
CP_2
APPELLATA CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5/17 resa nel giudizio n. 62/2017 RG, notificata il 19/07/2017.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.11.2011, , quale esercente la Parte_3 potestà genitoriale sulla minore , conveniva innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Lecce, il Comune di al fine di ottenere il risarcimento dei danni Pt_1 patiti dalla minore a seguito di un infortunio occorso il 22.05.2010 in , in Pt_1
C. da Per_1
A tal fine l'attrice deduceva che la figlia minore , mentre era alla guida del CP_2 motociclo di proprietà del fratello incappava in una buca presente sul CP_3 manto stradale e perdeva il controllo del mezzo rovinando per terra e riportando lesioni che venivano accertate dal locale nosocomio.
Si costituiva in giudizio il , che contestava la domanda attorea Parte_1 ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere dell'evento il Consorzio ASI di Lecce, in qualità di ente proprietario della strada su cui si era verificato il sinistro;
chiedeva, altresì, la chiamata in causa della società
in quanto la buca in questione era conseguenza di lavori Controparte_1 stradali eseguiti da detta società.
Si costituiva la società chiamata in causa respingendo Controparte_1 ogni addebito di responsabilità ed eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia formulata dal non avendo mai eseguito lavori nel relativo tratto Pt_1 di strada.
Si costituiva, altresì, il , che eccepiva, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, chiedeva, in via principale il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per i danni Controparte_1 lamentati dall'attrice, vinte le spese di lite.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali, C.T.U tecnica e medico-legale e si concludeva con una sentenza di accoglimento parziale. Il ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure per i Parte_1 seguenti motivi: omessa valutazione della sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio ASI proprietario della strada teatro del sinistro;
omessa valutazione della sussistenza della legittimazione passiva di per aver Controparte_1 realizzato i lavori stradali di scavo;
errata valutazione dei fatti;
illegittima quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
La società si è costituita nel presente giudizio, Controparte_1 contestando l'appello e ogni forma di responsabilità a proprio carico, chiedendone quindi il rigetto.
Si è costituito altresì il riformulando le eccezioni proposte Controparte_4 in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
**********
L'appello non è fondato e deve quindi essere rigettato.
L'appellante ha contestato che il giudice di prime cure ha omesso di valutare la responsabilità esclusiva del Consorzio ASI, quale ente proprietario della strada in cui avveniva il sinistro oggetto di causa.
A sostegno di tale assunto l'ente comunale produceva una relazione del Settore PP.LL. del Comune di attestante la proprietà della strada in capo al consorzio SIRSI Pt_1
(oggi ) e la relativa conforme visura catastale. CP_4
In ordine a tanto si deve osservare che la strada, sebbene sia di proprietà del
Consorzio ASI, è comunque adibita ad uso pubblico e al traffico veicolare aperto a tutti i cittadini con conseguente obbligo del di esercitare i poteri pubblici Pt_1 di custodia e sorveglianza ex l'art. 14 comma quarto C.d.S..
Il appellante ha inoltre contestato il mancato riconoscimento da parte del Pt_1
Giudice di Pace della legittimazione passiva della società Controparte_1 per aver realizzato lavori di scavo sulla strada teatro del sinistro senza provvedere al completo ripristino del manto stradale.
Invero, dall'esame della relazione redatta dal responsabile del settore lavori pubblici del Comune di , sebbene emerga da un sopralluogo effettuato dal tecnico Pt_1 incaricato la presenza di una buca sul manto stradale di dimensioni 140 x 50 ripristinata dagli operai comunali in data 13.10.2010 e situata nell'area in cui la società aveva eseguito alcuni lavori di scavo per la realizzazione di reti CP_1 interrate, in sede istruttoria l'ente comunale non forniva alcuna prova specifica in ordine all'affidamento e all'esecuzione dei lavori appaltati alla società elettrica ovvero di aver tempestivamente contestato alla stessa vizi nell'esecuzione dell'opera.
L'appellante ha inoltre contestato che il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il fatto storico del sinistro in presenza di dichiarazioni testimoniali contrastanti.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non emergono sostanziali incongruenze e contraddizioni;
entrambi i testi, infatti, hanno riferito di aver visto una ragazza cadere da uno scooter in una buca sita sul mando stradale.
Il teste , alla guida dell'autovettura che seguiva lo scooter, ha precisato Tes_1 di aver assistito alla dinamica del sinistro e di aver visto una ragazza prendere una buca e cadere, laddove il teste , terza trasportata nella medesima vettura, Tes_2 si è limitata a riferire di una ragazza per terra accanto ad una buca.
A ben vedere, le due testimonianze non si pongono in contraddizione in quanto il teste , era alla guida dell'autovettura e, dunque, concentrato su quanto Tes_1 avveniva sulla strada antistante;
mentre la , quale terza trasportata, Tes_2 potrebbe non aver avuto visione del sinistro per aver distolto lo sguardo dalla strada e aver avuto contezza dello stesso solo successivamente.
Infondato è anche l'ultimo motivo di appello con il quale l'ente comunale si duole dell'illegittima quantificazione della somma liquidata in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danno.
Alla luce delle risultanze istruttorie ritiene il Giudicante corretta la liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, in quanto, come si evince nella relazione redatta dal medico legale incaricato, la vittima, a seguito del sinistro, non poteva più praticare l'attività di danza per il dolore al ginocchio destro derivante dal sinistro, con conseguente necessità di personalizzazione del danno.
L'appello, dunque, è rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa n.10072/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado liquidate per ciascuna parte appellata costituita in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali del 15% IVA e CAP come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.