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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 29778del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliata in Via Goffredo Mameli n. 5 -
00012 - UI CE (RM);
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata in
CE (NA) Via Censi dell'Arco 36, come da procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La società in persona del legale rappresentate, proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento 09720229011257692000, per euro 45.815,94, notificata il
20.04.2022 dall' e relativa alle seguenti cartelle esattoriali Controparte_1
pagamento di tasse, sanzioni e canone occupazione: n. 09720110109261006000 di euro 646,51, n. 09720120212907966000 di euro 328,58, n. 09720120307401024000 di euro 155,62, n.
09720130281636262000 di euro 74,54, n. 09720140022779136000 di euro 3.207,08, n.
09720140216281408000 di euro 513,74, n. 09720140255588965000 di euro 170,00, n.
09720150145568231000 di euro 228,15, n. 09720150169438705000 di euro 573,41, n.
09720150180010777000 di euro 106,80, n. 09720160128997230000 di euro 98,19, n.
09720170187800709000 di euro 1.516,33, n. 09720170210850351000 di euro 1.414,23, n.
09720180108328447000 di euro 331,74, n. 09720180131318249000 di euro 1.839,71, n.
09720190061992287000 di euro 1.475,98, n. 09720190265200830000 di euro 303,06, nonché
avviso di accertamento TK503A408724/2012 di euro 4.649,62, atto successivo all'avviso di accertamento TK5IPPN003612015 di euro 15.877,86, atto successivo all'avviso di accertamento TK5IPPD001362016 di euro 12.148,56 e spese esecutive di euro 156,23,
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato il difetto di notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC;
la prescrizione del credito ingiunto sia precedente che successiva alla presunta asserita notifica o ulteriori atti interruttivi;
nullità delle cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti di competenza degli enti impositori.
Si costituiva eccependo la validità della notifica delle Controparte_1
cartelle ed il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al merito ed alla notifica degli atti presupposti di competenza degli enti impositori.
2 - Il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario
per quanto attiene alle cartelle esattoriali n. 0972012021907966, n. 09720170210850351, n.
09720180131318249 relativa a tassa automobilistica, n. 0972019026520083 imposta di registro, nonché avvisi di pagamento relativa a IVA, IRES, IRAP e IRPEF.
È demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardata la prescrizione del credito,
maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento come l'intimazione di pagamento relativa a cartella per omesso pagamento crediti IRPEF assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed impugnabile davanti la Commissione Tributaria in quanto ipotesi prevista dall'art. 19 D.Lgs 549/1992.
L' opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1 c.p.c., non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in base al quale sono escluse dalla giurisdizione tributaria, solamente le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n.
21642 – Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che nelle ipotesi, in cui il contribuente pone come tema la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
2 - Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza funzionale per materia del giudice di pace, territorialmente competente per le cartelle esattoriali n. 09720110109261006, n.
09720120307401024, n. 09720130281636262, n. 09720140216281404, n.
09720140255588965, n. 09720150145568231, n. 09720150180010777, n.
0972016012899723, n. 09720170187800709, n. 09720180108328447, n.
09720190061992287, tutte relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso versamento sanzioni amministrative pecuniarie quale ente creditore il
CP_2
Nella specie, con riferimento alle violazioni del C.d.S. si richiama il principio della Cass. Sez.
Un. sentenza 11177/18, “in base all'art.6 del d. lgs. 150/2011 si può qualificare la competenza
del giudice di pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia, e solo
in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, è connotato dall'elemento del
valore. In base all'art.7 del d.lgs. 150/2011 può qualificarsi competenza per materia quella del
Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della
strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del giudice di pace ex
art.6 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150, relativa alle controversie aventi ad oggetto
opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per
materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del
Giudice di pace ex art.7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, relativa alle controversie aventi
ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri
di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo,
in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015
n.15354” ( Cass. 7460/19).
3 – Quanto attiene invece alle cartelle esattoriali n. 09720140022779136 per omesso pagamento del canone pubblicità di euro 3.207,08 e 09720150169438705 per omesso pagamento del canone occupazione aree pubbliche di euro 573,41, la competenza deve essere sempre individuata nel giudice di pace di per connessione ex art. 40 c.p.c. e per valore CP_2
trattandosi di opposizione da esecuzione non ancora iniziata.
Le spese devono essere compensate tra le parti le spese di lite, in ragione dell'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari;
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame delle sole questioni preliminari e pregiudiziali sulla giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente, per le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento relative a tributi, con riassunzione nei termini di legge;
2) Dichiara il difetto di competenza per materia funzionale e per valore in favore del Giudice
di Pace, territorialmente competente per i crediti relativi alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento come indicato nel punto 2) e 3) di parte motiva, con riassunzione della causa nei termini di legge;
3) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025
IL GIUDICE
LE MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE MO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 29778del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliata in Via Goffredo Mameli n. 5 -
00012 - UI CE (RM);
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata in
CE (NA) Via Censi dell'Arco 36, come da procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La società in persona del legale rappresentate, proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento 09720229011257692000, per euro 45.815,94, notificata il
20.04.2022 dall' e relativa alle seguenti cartelle esattoriali Controparte_1
pagamento di tasse, sanzioni e canone occupazione: n. 09720110109261006000 di euro 646,51, n. 09720120212907966000 di euro 328,58, n. 09720120307401024000 di euro 155,62, n.
09720130281636262000 di euro 74,54, n. 09720140022779136000 di euro 3.207,08, n.
09720140216281408000 di euro 513,74, n. 09720140255588965000 di euro 170,00, n.
09720150145568231000 di euro 228,15, n. 09720150169438705000 di euro 573,41, n.
09720150180010777000 di euro 106,80, n. 09720160128997230000 di euro 98,19, n.
09720170187800709000 di euro 1.516,33, n. 09720170210850351000 di euro 1.414,23, n.
09720180108328447000 di euro 331,74, n. 09720180131318249000 di euro 1.839,71, n.
09720190061992287000 di euro 1.475,98, n. 09720190265200830000 di euro 303,06, nonché
avviso di accertamento TK503A408724/2012 di euro 4.649,62, atto successivo all'avviso di accertamento TK5IPPN003612015 di euro 15.877,86, atto successivo all'avviso di accertamento TK5IPPD001362016 di euro 12.148,56 e spese esecutive di euro 156,23,
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato il difetto di notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC;
la prescrizione del credito ingiunto sia precedente che successiva alla presunta asserita notifica o ulteriori atti interruttivi;
nullità delle cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti di competenza degli enti impositori.
Si costituiva eccependo la validità della notifica delle Controparte_1
cartelle ed il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al merito ed alla notifica degli atti presupposti di competenza degli enti impositori.
2 - Il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario
per quanto attiene alle cartelle esattoriali n. 0972012021907966, n. 09720170210850351, n.
09720180131318249 relativa a tassa automobilistica, n. 0972019026520083 imposta di registro, nonché avvisi di pagamento relativa a IVA, IRES, IRAP e IRPEF.
È demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardata la prescrizione del credito,
maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento come l'intimazione di pagamento relativa a cartella per omesso pagamento crediti IRPEF assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed impugnabile davanti la Commissione Tributaria in quanto ipotesi prevista dall'art. 19 D.Lgs 549/1992.
L' opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1 c.p.c., non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in base al quale sono escluse dalla giurisdizione tributaria, solamente le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n.
21642 – Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che nelle ipotesi, in cui il contribuente pone come tema la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
2 - Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza funzionale per materia del giudice di pace, territorialmente competente per le cartelle esattoriali n. 09720110109261006, n.
09720120307401024, n. 09720130281636262, n. 09720140216281404, n.
09720140255588965, n. 09720150145568231, n. 09720150180010777, n.
0972016012899723, n. 09720170187800709, n. 09720180108328447, n.
09720190061992287, tutte relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso versamento sanzioni amministrative pecuniarie quale ente creditore il
CP_2
Nella specie, con riferimento alle violazioni del C.d.S. si richiama il principio della Cass. Sez.
Un. sentenza 11177/18, “in base all'art.6 del d. lgs. 150/2011 si può qualificare la competenza
del giudice di pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia, e solo
in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, è connotato dall'elemento del
valore. In base all'art.7 del d.lgs. 150/2011 può qualificarsi competenza per materia quella del
Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della
strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del giudice di pace ex
art.6 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150, relativa alle controversie aventi ad oggetto
opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per
materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del
Giudice di pace ex art.7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, relativa alle controversie aventi
ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri
di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo,
in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015
n.15354” ( Cass. 7460/19).
3 – Quanto attiene invece alle cartelle esattoriali n. 09720140022779136 per omesso pagamento del canone pubblicità di euro 3.207,08 e 09720150169438705 per omesso pagamento del canone occupazione aree pubbliche di euro 573,41, la competenza deve essere sempre individuata nel giudice di pace di per connessione ex art. 40 c.p.c. e per valore CP_2
trattandosi di opposizione da esecuzione non ancora iniziata.
Le spese devono essere compensate tra le parti le spese di lite, in ragione dell'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari;
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame delle sole questioni preliminari e pregiudiziali sulla giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente, per le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento relative a tributi, con riassunzione nei termini di legge;
2) Dichiara il difetto di competenza per materia funzionale e per valore in favore del Giudice
di Pace, territorialmente competente per i crediti relativi alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento come indicato nel punto 2) e 3) di parte motiva, con riassunzione della causa nei termini di legge;
3) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025
IL GIUDICE
LE MO