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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8789 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Desolina Farris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Faedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/12/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/12/1995 tra Giudice e trascritto presso il registro dello Pt_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1995, numero 614, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e indipendenti, rinunciano reciprocamente e in via definitiva a qualsiasi forma di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale
Pag. 2 di 3 titolo, in quanto nessuno dei due si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della L. 898/1970.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le pattuizioni economiche e patrimoniali contenute nel verbale di separazione consensuale omologato in data 30/09/2024 sono state integralmente eseguite e adempiute.
Pertanto, con l'adempimento degli accordi intercorsi dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale pendente tra loro, direttamente o indirettamente collegato al loro rapporto coniugale, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando reciprocamente a ogni ulteriore pretesa.
3) I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8789 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Desolina Farris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Faedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/12/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/12/1995 tra Giudice e trascritto presso il registro dello Pt_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1995, numero 614, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e indipendenti, rinunciano reciprocamente e in via definitiva a qualsiasi forma di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale
Pag. 2 di 3 titolo, in quanto nessuno dei due si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della L. 898/1970.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le pattuizioni economiche e patrimoniali contenute nel verbale di separazione consensuale omologato in data 30/09/2024 sono state integralmente eseguite e adempiute.
Pertanto, con l'adempimento degli accordi intercorsi dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale pendente tra loro, direttamente o indirettamente collegato al loro rapporto coniugale, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando reciprocamente a ogni ulteriore pretesa.
3) I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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