Articolo 10 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 agosto 1965
Art. 10. Sopravvenienze attive.

Sono devoluti al Fondo:
a) la meta' delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;
c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965