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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3906/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Castellanza presso lo studio dell'avv. Lorenza Bianchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Canegrate presso lo studio dell'avv. Laura Calabrese, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: – pronunciare la separazione personale tra i Sig.ra e , Parte_2 CP_1
ordinado al competente Ufficiale di stato civile del comune di Castellanza l'annotazione del pagina 1 di 8 provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
matrimonio avvenuto in
Castellanza in data 7/05/2022 anno 2022 n. 2 parte 2 seria A;
– disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente presso l'abitazione familiare di Per_1
proprietà del Sig. sita in Castellanza, Via Trento Trieste n. 20/A; Controparte_2
– confermare diritto di visita del genitore non collocatario regolato dai Servizi Sociali in Spazio neutro, previa esibizione degli esami tossicologici del sangue e del capello con cadenza trimestrale con esiti negativi;
- disporre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU psicologica sul minore e sui genitori, al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica del minore, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica delle parti,
l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possono inficiare la crescita e l'apprendimento;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio CP_1
minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 500,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, oltre al 100% dell'assegno unico;
- ordinare al Sig. di eseguire gli esami tossicologici presso il Sert territorialmente competente CP_1
per le ragioni su esposte ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, tenuto conto di quanto esposto in premessa;
- in caso di contestazione sulle circostanze di cui in narrativa del presente atto, ammettersi per interpello per testi sui capitoli di prova da articolare in apposita memoria istruttoria, con riserva di indicare i testi. Fatta riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, anche con l'indicazione di testimoni e produzione di documenti.
- addebitare la separazione al coniuge Sig. , in quanto responsabile della crisi coniugale CP_1
per i motivi esposti in fatto e per il perdurare del suo atteggiamento del tutto poco collaborativo e pregiudizievole per il figlio minore;
-Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con ogni altra conseguente statuizione di legge.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 8 1) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente e Persona_2
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a Castellanza, in via Trento Trieste n.
20/A.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) regolamentare le frequentazioni padre/figlio alla luce del diritto del minore alla bigenitorialità, con conseguente diritto del Sig. di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana ed a CP_1
week-end alternati dalle ore 9:00 del sabato, alle ore 21,00 della domenica;
le festività di Natale e di
Capodanno ad anni alterni. In ordine alle vacanze estive, prevedere che il Sig. possa trascorrere CP_1
con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
3) disporre che il figlio minore continui ad intrattenere rapporti continuativi sia con i nonni materni che con i nonni paterni;
4) porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, CP_1
l'importo di €. 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
5) in funzione del regime di affido condiviso, prevedere che l'assegno unico per il figlio Per_1
venga percepito al 50% tra i genitori;
6) dare atto della reciproca autosufficienza economica dei coniugi.
In via istruttoria:
- disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare le competenze genitoriali di ciascuno dei due coniugi e di assumere i provvedimenti più opportuni nel rispetto dei bisogni del corretto sviluppo psicofisico del minore;
- ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'azienda presso cui lavorava come grafico il OR la Spazio81 di Milano, CP_1 nell'anno 2019 aveva disposto la sua cassa integrazione, perdurata sino alla fine del 2020 ?
2) Vero che nel 2021, quando conosce il OR la ORa fa uso di cannabis e CP_1 Parte_1
pagina 3 di 8 superalcolici ?
3) Vero che dopo la nascita del primogenito , avuto da una precedente relazione, la ORa Per_3
aveva attraversato momenti di turbamento e sconforto ? Parte_1
4) Vero che nel 2022, con la nascita di la ORa era caduta in uno stato di ansia ed Per_1 Parte_1
instabilità emotiva ed assumeva farmaci ?
5) Vero che durante tali stati d'ansia della moglie, il OR accudiva i minori e di CP_1 Per_1
? Per_3
6) Vero che il 22.08.2023 quando la ORa cadde in preda ad un attacco di panico, il OR Parte_1 era presente e contattò l'ambulanza per il trasporto al vicino Pronto Soccorso ? CP_1
7) Vero che nell'anno 2023, mentre si trovava in stato di disoccupazione, il OR svolgeva a CP_1
tempo pieno mansioni di magazziniere, manutentore e venditore nel negozio di cartoleria di Castellanza acquistato dalla ORa ? Parte_1
8) Vero che per tutta la durata dell'attività di cui al punto precedente, in assenza di regolare contratto, il
OR mai ha ricevuto compensi ed emolumenti ? CP_1
9) Vero che dopo la fine della relazione con la ORa e sino ad aprile 2024, il OR Parte_1 CP_1
incontrava il figlio tutti i weekend e qualche ora in settimana, presso i nonni paterni, secondo il calendario dettato dalla moglie ?
10) Vero che nel mese di febbraio 2024 erano in corso trattative tra le parti per addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione ?
11) Vero che il 27.04.2024 mentre il OR si trovava presso l'abitazione della ORa CP_1
ad accudire il figlioletto e radunare i propri effetti personali rimasti, veniva aggredito Parte_1 verbalmente dalla moglie, che gli “strappava” il piccolo dalle braccia, rivolgendogli le seguenti parole:
“Salutalo bene l'ultima volta perché non lo vedi più” ?
Si indicano i seguenti testi: OR e ORa residenti a [...] Tes_2
Privata Ernesto Reinach.
- Ordinare alla ricorrente l'esibizione dei referti medici dal 2019 al 2022, nonché di eseguire, gli esami tossicologici presso il Sert territorialmente competente, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale stabilisca l'affidamento esclusivo di in Per_1
capo alla madre, con collocamento presso di lei:
- Disporre che il padre possa incontrare ed intrattenersi con il figlio secondo le modalità e la Per_1
pagina 4 di 8 tempistica che appariranno più idonee ad esito di opportuna Consulenza Tecnica d'Ufficio, consentendo, in ogni caso, al OR di contattare telefonicamente il figlio durante la settimana CP_1
ed effettuare con lui videochiamate nei momenti che non trascorrono insieme, con frequenza di almeno tre giorni a settimana e negli orari più adeguati in considerazione delle esigenze di lavoro paterne e dei bisogni di Per_1
- Stabilire che il OR a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del minore, versi alla CP_1
ORa un contributo fisso mensile non superiore ad €. 200,00 (euro duecento/00), da Parte_1
rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre a rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Ferme, quanto al resto, tutte le istanze di cui sopra.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata sul punto dal resistente (costituitosi tardivamente) dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Peraltro, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto tardiva, oltre che generica.
Deve confermarsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le scelte medico- Per_1
sanitarie, scolastiche e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio già disposto dal Giudice Delegato.
In effetti, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed pagina 5 di 8 equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta di disinteresse dimostrata dal convenuto, che solo a partire dallo scorso luglio ha iniziato a contribuire al mantenimento del bambino nonostante la convivenza fosse cessata nel dicembre del 2023.
Del resto, i Servizi Sociali hanno riferito di aver effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della , riscontrando che tutti gli ambienti si sono presentati puliti, ordinati e ben curati, con Parte_1
una disposizione degli spazi che appare funzionale e ottimizzata per soddisfare le necessità quotidiane della famiglia.
Alla luce di quanto sopra, i Servizi hanno valutato l'ambiente di vita del minore adeguato così come la relazione con la mamma, esprimendo la necessità della prosecuzione del servizio di Spazio Neutro per il diritto di visita del minore con il papà, all'esito dell'attivazione della valutazione tossicologica presso il SERT per l CP_1
Pertanto, si dispone che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno stabilite dai Servizi Sociali, previa esibizione dell'esito negativo degli esami tossicologici già disposti dal Giudice Delegato con cadenza trimestrale.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, può assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale.
Deve, infine, porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento del minore dell'importo di € 400 rivalutabile annualmente comprensivo di
€ 50 quale forfetizzazione periodica delle spese straordinarie, salvo conguaglio ogni fine dell'anno.
Deve sul punto osservarsi che, come emerge dagli estratti conto, il convenuto percepisce una pagina 6 di 8 retribuzione media di circa € 1200 al mese netti, a nulla rilevando il contratto di sublocazione da lui allegato, in quanto né sottoscritto, né registrato.
Riguardo alla ricorrente, in sede di comparizione avanti il Giudice delegato ella ha dichiarato di vivere in una casa concessale in comodato dai genitori, che le pagano le utenze per una somma media di circa
€ 100 mensili e le spese condominiali per circa € 2500 all'anno; ella ha anche precisato di percepire l'intero assegno unico di € 432,90 al mese e di aver aperto un negozio un anno e mezzo fa grazie ai soldi donatile dai genitori (circa € 50.000) nel 2023.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico in qualità di genitore affidatario.
Alla stregua della soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo, con l'ordine di versamento diretto all'Erario in caso di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”;
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_3
2) Dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le scelte medico-sanitarie, scolastiche e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio;
4) Assegna alla ricorrente la casa coniugale;
5) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
6) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 400 a titolo di pagina 7 di 8 concorso al mantenimento del figlio comprensivo di € 50 di forfetizzazione delle spese straordinarie salvo conguaglio a fine anno;
7) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
8) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3906/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Castellanza presso lo studio dell'avv. Lorenza Bianchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Canegrate presso lo studio dell'avv. Laura Calabrese, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: – pronunciare la separazione personale tra i Sig.ra e , Parte_2 CP_1
ordinado al competente Ufficiale di stato civile del comune di Castellanza l'annotazione del pagina 1 di 8 provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
matrimonio avvenuto in
Castellanza in data 7/05/2022 anno 2022 n. 2 parte 2 seria A;
– disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente presso l'abitazione familiare di Per_1
proprietà del Sig. sita in Castellanza, Via Trento Trieste n. 20/A; Controparte_2
– confermare diritto di visita del genitore non collocatario regolato dai Servizi Sociali in Spazio neutro, previa esibizione degli esami tossicologici del sangue e del capello con cadenza trimestrale con esiti negativi;
- disporre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU psicologica sul minore e sui genitori, al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica del minore, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica delle parti,
l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possono inficiare la crescita e l'apprendimento;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio CP_1
minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 500,00, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, oltre al 100% dell'assegno unico;
- ordinare al Sig. di eseguire gli esami tossicologici presso il Sert territorialmente competente CP_1
per le ragioni su esposte ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, tenuto conto di quanto esposto in premessa;
- in caso di contestazione sulle circostanze di cui in narrativa del presente atto, ammettersi per interpello per testi sui capitoli di prova da articolare in apposita memoria istruttoria, con riserva di indicare i testi. Fatta riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, anche con l'indicazione di testimoni e produzione di documenti.
- addebitare la separazione al coniuge Sig. , in quanto responsabile della crisi coniugale CP_1
per i motivi esposti in fatto e per il perdurare del suo atteggiamento del tutto poco collaborativo e pregiudizievole per il figlio minore;
-Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con ogni altra conseguente statuizione di legge.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 8 1) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente e Persona_2
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a Castellanza, in via Trento Trieste n.
20/A.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) regolamentare le frequentazioni padre/figlio alla luce del diritto del minore alla bigenitorialità, con conseguente diritto del Sig. di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana ed a CP_1
week-end alternati dalle ore 9:00 del sabato, alle ore 21,00 della domenica;
le festività di Natale e di
Capodanno ad anni alterni. In ordine alle vacanze estive, prevedere che il Sig. possa trascorrere CP_1
con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
3) disporre che il figlio minore continui ad intrattenere rapporti continuativi sia con i nonni materni che con i nonni paterni;
4) porre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, CP_1
l'importo di €. 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
5) in funzione del regime di affido condiviso, prevedere che l'assegno unico per il figlio Per_1
venga percepito al 50% tra i genitori;
6) dare atto della reciproca autosufficienza economica dei coniugi.
In via istruttoria:
- disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare le competenze genitoriali di ciascuno dei due coniugi e di assumere i provvedimenti più opportuni nel rispetto dei bisogni del corretto sviluppo psicofisico del minore;
- ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'azienda presso cui lavorava come grafico il OR la Spazio81 di Milano, CP_1 nell'anno 2019 aveva disposto la sua cassa integrazione, perdurata sino alla fine del 2020 ?
2) Vero che nel 2021, quando conosce il OR la ORa fa uso di cannabis e CP_1 Parte_1
pagina 3 di 8 superalcolici ?
3) Vero che dopo la nascita del primogenito , avuto da una precedente relazione, la ORa Per_3
aveva attraversato momenti di turbamento e sconforto ? Parte_1
4) Vero che nel 2022, con la nascita di la ORa era caduta in uno stato di ansia ed Per_1 Parte_1
instabilità emotiva ed assumeva farmaci ?
5) Vero che durante tali stati d'ansia della moglie, il OR accudiva i minori e di CP_1 Per_1
? Per_3
6) Vero che il 22.08.2023 quando la ORa cadde in preda ad un attacco di panico, il OR Parte_1 era presente e contattò l'ambulanza per il trasporto al vicino Pronto Soccorso ? CP_1
7) Vero che nell'anno 2023, mentre si trovava in stato di disoccupazione, il OR svolgeva a CP_1
tempo pieno mansioni di magazziniere, manutentore e venditore nel negozio di cartoleria di Castellanza acquistato dalla ORa ? Parte_1
8) Vero che per tutta la durata dell'attività di cui al punto precedente, in assenza di regolare contratto, il
OR mai ha ricevuto compensi ed emolumenti ? CP_1
9) Vero che dopo la fine della relazione con la ORa e sino ad aprile 2024, il OR Parte_1 CP_1
incontrava il figlio tutti i weekend e qualche ora in settimana, presso i nonni paterni, secondo il calendario dettato dalla moglie ?
10) Vero che nel mese di febbraio 2024 erano in corso trattative tra le parti per addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione ?
11) Vero che il 27.04.2024 mentre il OR si trovava presso l'abitazione della ORa CP_1
ad accudire il figlioletto e radunare i propri effetti personali rimasti, veniva aggredito Parte_1 verbalmente dalla moglie, che gli “strappava” il piccolo dalle braccia, rivolgendogli le seguenti parole:
“Salutalo bene l'ultima volta perché non lo vedi più” ?
Si indicano i seguenti testi: OR e ORa residenti a [...] Tes_2
Privata Ernesto Reinach.
- Ordinare alla ricorrente l'esibizione dei referti medici dal 2019 al 2022, nonché di eseguire, gli esami tossicologici presso il Sert territorialmente competente, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale stabilisca l'affidamento esclusivo di in Per_1
capo alla madre, con collocamento presso di lei:
- Disporre che il padre possa incontrare ed intrattenersi con il figlio secondo le modalità e la Per_1
pagina 4 di 8 tempistica che appariranno più idonee ad esito di opportuna Consulenza Tecnica d'Ufficio, consentendo, in ogni caso, al OR di contattare telefonicamente il figlio durante la settimana CP_1
ed effettuare con lui videochiamate nei momenti che non trascorrono insieme, con frequenza di almeno tre giorni a settimana e negli orari più adeguati in considerazione delle esigenze di lavoro paterne e dei bisogni di Per_1
- Stabilire che il OR a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del minore, versi alla CP_1
ORa un contributo fisso mensile non superiore ad €. 200,00 (euro duecento/00), da Parte_1
rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre a rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Ferme, quanto al resto, tutte le istanze di cui sopra.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata sul punto dal resistente (costituitosi tardivamente) dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Peraltro, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto tardiva, oltre che generica.
Deve confermarsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le scelte medico- Per_1
sanitarie, scolastiche e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio già disposto dal Giudice Delegato.
In effetti, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed pagina 5 di 8 equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta di disinteresse dimostrata dal convenuto, che solo a partire dallo scorso luglio ha iniziato a contribuire al mantenimento del bambino nonostante la convivenza fosse cessata nel dicembre del 2023.
Del resto, i Servizi Sociali hanno riferito di aver effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della , riscontrando che tutti gli ambienti si sono presentati puliti, ordinati e ben curati, con Parte_1
una disposizione degli spazi che appare funzionale e ottimizzata per soddisfare le necessità quotidiane della famiglia.
Alla luce di quanto sopra, i Servizi hanno valutato l'ambiente di vita del minore adeguato così come la relazione con la mamma, esprimendo la necessità della prosecuzione del servizio di Spazio Neutro per il diritto di visita del minore con il papà, all'esito dell'attivazione della valutazione tossicologica presso il SERT per l CP_1
Pertanto, si dispone che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno stabilite dai Servizi Sociali, previa esibizione dell'esito negativo degli esami tossicologici già disposti dal Giudice Delegato con cadenza trimestrale.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, può assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale.
Deve, infine, porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento del minore dell'importo di € 400 rivalutabile annualmente comprensivo di
€ 50 quale forfetizzazione periodica delle spese straordinarie, salvo conguaglio ogni fine dell'anno.
Deve sul punto osservarsi che, come emerge dagli estratti conto, il convenuto percepisce una pagina 6 di 8 retribuzione media di circa € 1200 al mese netti, a nulla rilevando il contratto di sublocazione da lui allegato, in quanto né sottoscritto, né registrato.
Riguardo alla ricorrente, in sede di comparizione avanti il Giudice delegato ella ha dichiarato di vivere in una casa concessale in comodato dai genitori, che le pagano le utenze per una somma media di circa
€ 100 mensili e le spese condominiali per circa € 2500 all'anno; ella ha anche precisato di percepire l'intero assegno unico di € 432,90 al mese e di aver aperto un negozio un anno e mezzo fa grazie ai soldi donatile dai genitori (circa € 50.000) nel 2023.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico in qualità di genitore affidatario.
Alla stregua della soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo, con l'ordine di versamento diretto all'Erario in caso di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”;
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_3
2) Dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre per le scelte medico-sanitarie, scolastiche e ludico-sportive, nonché relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio;
4) Assegna alla ricorrente la casa coniugale;
5) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
6) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 400 a titolo di pagina 7 di 8 concorso al mantenimento del figlio comprensivo di € 50 di forfetizzazione delle spese straordinarie salvo conguaglio a fine anno;
7) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
8) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore
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