TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3990 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIRO SASSO;
Parte_1
parte ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'Avv. SALZANO ILARIA;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni di affidamento, mantenimento e di collocamento del figlio minore , nato in Per_1 data 14.04.2022 dall'unione more uxorio intrattenuta con All'uopo, Controparte_1 rappresentava che l'unione era venuta meno e che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritetico e con ripartizione delle spese straordinarie;
solo in via subordinata, chiedeva disporsi il collocamento presso uno dei due genitori, con un onere per il genitore non collocatario di corrispondere una somma a titolo di mantenimento ordinario.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025, si costituiva Controparte_1 in giudizio e chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
inoltre, chiedeva che il ricorrente fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 900,00 a titolo di mantenimento del minore o, comunque, una somma non inferiore ad €. 750,00 a partire dall'agosto del 2025. All'uopo, deduceva che il ricorrete lavorava come ingegnere ed, essendo fuori per molte ore al giorno, non poteva occuparsi del minore, a differenza sua che era in procinto di iniziare l'attività di medico base, strutturata su turni giornalieri di due ore. Inoltre, rappresentava di aver lavorato in precedenza come medico chirurgo presso l'ospedale di Nocera Inferiore e che, essendo risultata assegnataria dell'incarico di medico base da poco, era in attesa di iniziare l'attività; pertanto, chiedeva che, prima del concreto inizio dell'attività, le fosse corrisposta una somma a titolo di mantenimento più alta di quella poi richiesta a partire dall'agosto del 2025.
All'udienza del 04/03/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.
In via preliminare, l'eventuale violazione del dovere di fedeltà da parte del ricorrente non è sicuramente idoneo a determinare una diversa valutazione del regime di affidamento, dovendosi guardare al concreto atteggiare dei rapporti tra i genitori ed il minore. va disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori
Sul punto, non sono emersi profili di inidoneità delle parti ad esercitare le funzioni genitoriali, soprattutto se si tiene conto che l'episodio del 06.12.2024 (nel corso del quale il padre non ha voluto consegnare il minore alla madre) può iscriversi nell'ambito di una dinamica conflittuale venutasi a creare nella coppia a seguito della separazione.
E' chiaro però che, al fine di evitare il ripetersi di situazioni di tal genere, le parti sono invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare (da attivarsi presso i centri pubblici presenti sul territorio o, in mancanza, presso un professionista privato scelto di comune accordo tra le parti), percorso che ha come obiettivo ultimo quello di mitigare la conflittualità tra le parti nell'ottica del miglioramento della relazione genitoriale. Pertanto, è nell'esclusivo interesse del figlio che le parti sono invitate ad intraprendere.
Quanto al collocamento del minore, è chiaro che l'attività lavorativa della madre consente alla predetta di occuparsi in via ordinaria del minore poiché i suoi turni lavorativi sono strutturati in periodi di due ore al giorno, a differenza del padre che lavora come ingegnere in Napoli, con un orario di lavoro pari a circa otto ore al giorno.
Quanto invece alla regolamentazione del diritto di visita del padre, esso andrà esercitato nei termini meglio indicati in dispositivo, con la previsione del pernottamento presso il padre atteso che il minore è prossimo al raggiungimento dei tre anni e facendo tuttavia salvi i diversi accordi delle parti purchè non pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni economiche, devono ritenersi tardive le deduzioni svolte dal ricorrente nel corso dell'udienza celebrata in data 04.03.2025 in ordine alle poste gravanti sulla sua retribuzione poiché effettuate al di fuori delle preclusioni segnate dall'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ne consegue che occorre tenere solo della circostanza che il suo reddito mensile è gravato dal pagamento del canone di locazione pari ad €. 500,00 e che, al contempo, secondo quanto dedotto dalla resistente, egli percepirebbe (accanto allo stipendio) anche la somma di €. 700,00 quale reddito derivante locazione a terzi dell'immobile di sua proprietà.
Inoltre, occorre considerare che il resistente lavora come ingegnere e percepisce una retribuzione mensile di circa €. 3.000,00; al contempo, in base a circostanza pacifica -poiché incontestata –è intestatario di un natante e di una motocicletta.
Al contrario, la ricorrente ha svolto sino a poco tempo fa l'attività di medico presso l'ospedale di Nocera Inferiore ed è alle prese con l'inizio della nuova attività di medico di base. Ne consegue che, sebbene tale attività non sia allo stato avviata, non può non tenersi conto dei redditi dalla stessa percepiti sino al febbraio dell'anno 2025 nonché della circostanza secondo cui l'attività di medico di base è destinata a farle mantenere dei redditi almeno analoghi a quelli percepiti sinora come dirigente medico dell'ospedale di Nocera Inferiore.
In ragione di tali circostanze, si reputa sicuramente congruo e proporzionato porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente la somma di €. 580,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 'obbligatorie', per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi' provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
2. dispone che possa vedere il minore in difetto di diverso accordo scritto, Parte_1 con le seguenti modalità: per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal
31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese ad eccezione dell'anno 2022 in cui il preavviso sarà ridotto a quindici giorni prima). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi del minore;
3. dispone che versi a la somma di €. 580,00 Parte_1 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento del minore, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia nella misura del 50% ciascuno;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 06.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire