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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3644/2015 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Landi in virtù di mandato in Parte_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTORE -
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Lavieri in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente;
NONCHE'
(già di in persona Controparte_2 CP_3 CP_1
del Direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. Adeltina Salierno in virtù
1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso la sede legale dell'Ente;
- CONVENUTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26-11-2015 e in data 30-11-2015 Pt_1
agiva in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
e dell' di al fine di ottenere il risarcimento del
[...] CP_3 CP_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive,
riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito della coronarografia alla quale era stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 4-9-2012 era stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo di Potenza ad una coronarografia, la quale non era stata eseguita a perfetta regola d'arte;
- in particolare, l'operatore a causa di grave negligenza, imprudenza ed imperizia aveva imboccato un ramo collaterale dell'arteria radiale, che costituiva un tragitto
2 arterioso non adeguato, sicchè il catetere utilizzato era rimasto incastrato;
- i tentativi di rimozione del catetere erano risultati infruttuosi e, pertanto,
l'indagine era stata interrotta e completata dodici ore più tardi utilizzando l'accesso inguinale destro con l'introduzione di un altro catetere attraverso l'arteria femorale;
- per la rimozione del primo catetere rimasto incastrato l'attrice era stata sottoposta in data 5-9-2012 ad un intervento chirurgico presso la Divisione di
Chirurgia vascolare dell'Ospedale ; CP_1
- il suddetto intervento era stato reso necessario da una trombosi da stasi che aveva provocato, a valle del collaterale dell'arteria omerale, un colorito bluastro ed una pulsione ridotta;
- prima dell'intervento né l'anestesista né l'operatore avevano informato la paziente della effettiva portata, della gravità delle eventuali complicazioni e dei prevedibili rischi anestesiologici e chirurgici dell'intervento chirurgico;
- in data 7-9-2012 era stata dimessa;
Parte_1
- a causa dell'errato e inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico posto in essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo la paziente aveva riportati lesioni personali (ipostenia dell'arto superiore destro, soprattutto dell'avambraccio, ipoestesia/disestesia cutanea del braccio e dell'avambraccio di destra e dolore urente circoscritto profondo al terzo medio inferiore del braccio,
alterazioni del flusso e, quindi, del decorso arterioso delle arterie omerale e radiale superiore destro e due profonde cicatrici all'arto superiore destro in esito all'intervento di chirurgia vascolare) con postumi permanenti anatomico-
funzionali e disturbo depressivo ansioso reattivo, che il consulente tecnico di parte, dott. , aveva quantificato nella percentuale del 20%; Persona_1
- la condotta tenuta dai sanitari le aveva causato, oltre ad un aggravamento dello stato di salute, sofferenza e danno alla vita di relazione;
3 - le richieste di risarcimento del danno erano rimaste prive di riscontro e il procedimento di mediazione si era concluso senza alcun esito.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che venisse accertata la responsabilità del personale dipendente dell' Controparte_1
e dell' di e che i convenuti venissero
[...] CP_3 CP_1
condannati al risarcimento dei danni patrimoniali (per spese sostenute e da sostenere) e non patrimoniali (sotto il profilo del danno biologico, del danno estetico, del danno psichico, del danno alla sfera sessuale, alla vita di relazione e alla serenità familiare e del danno esistenziale) nella misura complessiva di euro
132.703,00 ovvero nella diversa misura determinata dal Giudice, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-3-2016 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda sul presupposto dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-3-2016 si costituiva in giudizio l' (già di Controparte_2 CP_3
, che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_1
chiedeva di essere estromessa dal giudizio, posto che l'evento dannoso allegato a fondamento della domanda risarcitoria proposta da si era verificato Parte_1
presso l'Ospedale San Carlo di che risultava scorporato dall' CP_1 [...]
(ex di per effetto della legge regionale n. 50 del 1994 CP_2 Pt_2 CP_1
e relativa DPGR n. 222 del 4-3-1995 di nomina del Direttore generale dell' e di fissazione della data del 6-3- Controparte_1
1995 per il suo insediamento.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note in sostituzione
4 dell'udienza dell'11 Dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del
Decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dall'articolo 84 comma 1 lettera b)
del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98
del 2013 (si vedano il verbale di mediazione negativo datato 3-12-2014 e la relativa istanza depositati ai n. 10 e 12 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
La domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
(già di deve essere dichiarata inammissibile
[...] CP_3 CP_1
per difetto di legittimazione passiva in capo alla struttura sanitaria convenuta.
La legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è
rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto
5 legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda risarcitoria proposta da emerge che non c'è corrispondenza fra il soggetto che ha Parte_1
assunto la veste di convenuto, nei confronti del quale è stata proposta la domanda risarcitoria, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come obbligato al soddisfacimento del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela: infatti,
allega a fondamento della pretesa risarcitoria una condotta imperita e Parte_1
negligente dei sanitari che eseguirono la coronarografia durante il suo ricovero presso l'Ospedale San Carlo di non allega nessun profilo di CP_1
inadempimento imputabile ai sanitari operanti presso le strutture facenti capo all' di (ora ) e poi chiede CP_3 CP_1 Controparte_2
l'accertamento della responsabilità e la condanna di quest'ultima, unitamente all' , al risarcimento del danno. Controparte_1
Pertanto, esclusa la legittimazione passiva in capo all' Controparte_2
occorre rilevare il difetto di una condizione dell'azione e il processo deve
[...]
arrestarsi con una pronuncia in rito di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
dell' , appare opportuno procedere Controparte_1
all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria invocata dall'attrice nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a
6 prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico,
quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n.
13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Inoltre, a fronte della duplice lesione allegata dalla parte attrice in termini di danno alla salute e di danno al diritto all'autodeterminazione, occorre evidenziare che la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è, altresì,
predicabile quando l'inadempimento lamentato si riferisca non solo alla prestazione medica strettamente intesa, quale diagnosi e cura della patologia, ma anche qualora attenga all'obbligo di informazione che grava sul sanitario, in quanto rientrante nell'oggetto della prestazione contrattualmente già pattuita quale obbligo contrattuale accessorio di protezione basato sulla buona fede (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 4394 del 1985).
Infatti, al diritto al consenso informato, inteso quale consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (in tal senso Corte costituzionale n. 438
del 2008 e Corte di Cassazione n. 2847 del 2010), deve essere riconosciuto il rango di diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi dall'articolo 2 della Costituzione, che tutela e promuove i diritti fondamentali, e dagli articoli 13 e 32 secondo comma della Costituzione, che stabiliscono
7 rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale e l'impossibilità di obbligare taluno a trattamenti sanitari se non nei casi previsti dalla legge, ed è
espressamente contemplato - a livello sovranazionale - dall'articolo 3 della Carta
di Nizza e - a livello nazionale - dall'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 e dall'articolo 33 della legge n. 833 del 1978. A tale diritto fa da contraltare l'obbligo informativo gravante sul medico, il cui oggetto è costituito da una prestazione distinta da quella sanitaria, sebbene ad essa accessoria e ausiliaria,
concorrendo a specificarne il contenuto: mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, inteso come diritto all'integrità psico-fisica, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, inteso come diritto ad una scelta consapevole nei termini di seguito indicati, e assume, pertanto, autonoma rilevanza a fini risarcitori.
Dal momento che l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sono finalizzati al soddisfacimento di due interessi diversi del creditore/paziente e a tutelare due diritti fondamentali di cui lo stesso è titolare, il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione,
l'inesatto adempimento o l'inadempimento di una prestazione non implica necessariamente l'inadempimento dell'altra nel senso che anche in presenza di un consenso informato la prestazione sanitaria può condurre ad un esito lesivo per il paziente, così come può verificarsi la lesione del diritto all'autodeterminazione pur in presenza di un intervento terapeutico o chirurgico perfettamente riuscito.
Può accadere, poi, che la mancata acquisizione del consenso informato determini la lesione non soltanto del diritto del paziente di scegliere consapevolmente, ma anche la lesione del diritto alla salute in tutti i casi in cui la prestazione sanitaria sia stata correttamente eseguita, ma il paziente alleghi e dimostri, anche a mezzo di presunzioni, che, se correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi
8 all'intervento dei sanitari.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento dell'obbligo informativo si rende opportuno delineare, seppur brevemente, i caratteri dell'informazione cui è
tenuto il sanitario: la necessità che il consenso, oltre che personale, esplicito,
attuale ed effettivo (non presunto), sia anche specifico ed informato implica che l'informazione debba essere completa e globale. In particolare, la completezza dell'informazione si traduce nella indicazione di tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili, mentre la globalità della stessa impone che essa abbia ad oggetto non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni sua singola fase, dalla diagnosi alla fase postoperatoria: tali connotati che devono caratterizzare l'informazione fornita dal medico al paziente sono stati ripetutamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 26827 del 2017 e Corte di cassazione n.
9053 del 2018 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023), che ha, poi, precisato che tra i possibili eventi avversi che devono essere oggetto di compiuta informazione rientrano anche quelli la cui probabilità di verificazione sia ritenuta
particolarmente remota, anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento
sia così scarsa da essere prossima al fortuito, perché la valutazione dei rischi
appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura
sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni
(Cassazione civile sentenza n. 32124 del 2019).
La violazione dell'obbligo informativo così descritto, quale momento saliente dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente, si inserisce senza dubbio tra le condotte del sanitario di cui l'Ente ospedaliero è chiamato a rispondere per fatto dei propri ausiliari ai sensi dell'articolo 1228 c.c., ferma restando la responsabilità
della struttura sanitaria anche quale fatto proprio nei confronti del paziente,
9 qualora l'omissione sia imputabile alla stessa struttura che, a livello organizzativo,
non abbia predisposto moduli e protocolli per la trasmissione dell'informazione e per la raccolta del consenso né abbia provveduto all'attività di formazione del personale strutturato.
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del paziente/danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica o per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di
10 dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
Sempre avendo riguardo all'oggetto del presente giudizio appare opportuno considerare le peculiarità della distribuzione dell'onere probatorio a seconda che l'inadempimento lamentato si riferisca alla prestazione terapeutica ovvero alla prestazione dell'informazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, a specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la
Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità
contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare,
anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del
sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha
reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio
11 al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di informazione e della conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, poi, occorre evidenziare che l'inadempimento dell'obbligo informativo assume differente rilevanza causale a seconda che venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione o anche la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, infatti, l'omessa informazione evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, la violazione dell'obbligo informativo assume rilevanza causale soltanto se si dimostri che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso rispetto al trattamento sanitario, che si sarebbe posto quale fattore interruttivo della sequenza causale che ha portato alla lesione della salute. Dalla
diversa incidenza causale dell'inadempimento dell'obbligo informativo deriva una diversa intensità dell'onere probatorio a carico del danneggiato: la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute è subordinata all'allegazione delle circostanze dimostrative del presunto dissenso al fine di provare la sussistenza del
12 nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso;
la risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione, invece, presuppone soltanto l'allegazione della condotta omissiva lesiva (gravando sulla struttura sanitaria l'onere di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo), mentre il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento lesivo del diritto discende ex se dalla omissione dell'informazione, fermo restando per le ragioni di seguito indicate l'onere di allegazione del paziente circa il danno-conseguenza della suddetta lesione (si vedano in tal senso di recente Corte di Cassazione n. 24471 del 2020 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della domanda e non Parte_1
contestata dall'Ente ospedaliero, che, negando la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari nel corso della coronarografia e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta in atti (si veda la copia della cartella clinica prodotta sub
9 nel fascicolo di parte attrice) che è stata ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di dal 3 Settembre al 7 CP_1 CP_1
Settembre 2012 e che in data 4 Settembre 2012 è stata sottoposta a coronarografia.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno avuto in cura Pt_1
ed hanno eseguito l'esame diagnostico-terapeutico, dal quale, secondo la
[...]
prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate,
occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno ad un errore dei sanitari, che per negligenza e imperizia avrebbero imboccato un ramo
13 collaterale dell'arteria radiale, provocando in tal modo la ritenzione del catetere e la conseguente necessità di sottoporre la paziente il giorno successivo ad un intervento chirurgico per la rimozione dello stesso.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che la ebbero in cura ed eseguirono la procedura diagnostica-terapeutica - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
-“ nonostante l'operatore fosse nelle migliori condizioni possibili per eseguire la
coronarografia (procedura diagnostica in regime di elezione con stabilità
emodinamica dei parametri della paziente), nel corso della procedura dopo aver
incannulato correttamente l'arteria radiale e posizionato all'interno di essa
l'introduttore, il filo guida e successivamente il catetere (che naviga nei vasi sul filo) ha imboccato un ramo collaterale all'arteria radiale proseguendo poi fino all'arteria omerale parallelamente ad essa fino ad arrestarsi, intrappolato;
- la prestazione non comportava una “speciale difficoltà” in relazione al
trattamento in essere, in quanto si trattava di eseguire un esame coro per via
radiale e solo la preesistenza di un ramo collaterale anomalo ha determinato
l'evento avverso. Nel valutare la prevedibilità dell'evento avverso si ritiene che
l'evento accaduto fosse imprevedibile per cui nulla può imputarsi all'atto medico.
Infatti, non essendo prevedibile la presenza di un vaso collaterale, non era
neppure prevenibile che la guida ed il catetere imboccassero tale vaso anomalo
che proseguiva parallelamente all'arteria omerale;
- nel valutare la gestione dell'evento avverso cioè se questo poteva essere risolto
senza arrecare danni al paziente o comunque arrecarne il meno possibile..il
comportamento del medico è stato prudente e diligente: infatti quando si è reso
conto che il catetere risultava intrappolato e non proseguiva il suo naturale
14 percorso ha avuto l'intelligenza di non forzare, di lasciare lì il catetere, di interrompere l'indagine e di procedere all'esame coronarografico sempre il
4/09/12, per altra via, ricorrendo all'accesso inguinale destro con l'introduzione di un altro catetere attraverso l'arteria femorale. L'esame coronarografico fu eseguito senza complicanze e dimostrando “assenza di lesioni critiche alle coronarie”, non fu seguito da ulteriori procedute quali la PTCA, venne però eseguita per via retrograda un'iniezione di mezzo di contrasto per visualizzare il
vaso omerale e vedere dove e perché il catetere si fosse fermato: tutto questo
nell'ottica della rimozione del catetere intrappolato;
- in data 5/09/12 per la rimozione del I catetere intrappolato fu sottoposta presso
la divisione di Chirurgia vascolare dello stesso nosocomio ad intervento
chirurgico, resosi urgente a causa di una trombosi da stasi provocata a valle del
ramo collaterale dell'arteria omerale, con un colorito bluastro ed una pulsione
ridotta, dallo stesso catetere;
- in conclusione, nel caso oggetto di valutazione è ricorsa una complicanza in
corso di cateterismo cardiaco diagnostico (coro) praticato con incannulamento
dell'arteria radiale destra, consistito nella verificazione di uno spasmo dell'arteria radiale aberrante ed omerale che ha reso impossibile la rimozione
del catetere diagnostico (Ber II) per via incruenta;
ciò ha determinato la
necessità di un intervento chirurgico di rimozione, dopo che un esame
angiografico ha dimostrato che il catetere si impegnava in un collaterale
dell'arteria radiale, vaso aberrante, decorrendo parallela all'asse arterioso principale del braccio fino a rientrare nell'arteria omerale a livello del suo terzo
superiore;
- tale vaso non può considerarsi un banale collaterale arterioso, in quanto i
collaterali originano dall'arteria principale per poi terminare in un tessuto
15 diverso da quello arterioso (ad esempio muscolo ovvero sottocute per le arterie
del braccio). L'arteria in cui si è incastrato il catetere invece è aberrante (così
come visualizzata in vivo e quindi descritta dal chirurgo vascolare), cioè
anomala: tale vaso, infatti, non termina il suo decorso in un tessuto da irrorare,
ma ritorna in arteria in un tratto più distale e per questa anomalia anatomica,
non prevedibile, definito appunto aberrante;
- la coronarografia ed in particolare il cateterismo dell'arteria radiale è gravato
da complicanze, tra cui quelle più significative sono la necrosi ischemica della
mano e del braccio dovuta a trombosi o embolia, la dissezione intimale o spasmo
nel punto di inserzione del catetere. Il rischio di trombosi arteriosa è
inversamente proporzionale al diametro interno dell'arteria (ciò spiega la
maggiore incidenza nelle donne) ed è direttamente proporzionale alla durata
della cateterizzazione: quanto verificatosi nel caso in esame è da ricondurre alle
naturali complicanze della procedura diagnostica interventistica, ancorché
condizionata, oltre che dal verificarsi di uno spasmo arterioso (di norma
contemplato per tali procedure) anche dalla anomalia anatomica arteriosa
presentata dalla paziente (arteria collaterale radiale aberrante), che ha
determinato l'evento avverso che non era prevedibile (e quindi estraneo alla sfera
di controllo) ovvero non evitabile;
- non vi è stato, quindi, nessun errore tecnico ed anzi bisogna rimarcare il
comportamento diligente e prudente dell'operatore che ha evitato di determinare
le pure possibili e previste lacerazioni arteriose, ancor più probabili per la
particolare situazione presente in quel momento (spasmo arterioso e tragitto
tortuoso arterioso da anomalia di decorso), evitando di ricorrere a manovre
estrattive incaute ed inopportune” (si veda la relazione peritale depositata dal dott.
in data 6-11-2017). Persona_2
16 Il C.T.U. ha specificato nella relazione integrativa, a fronte delle osservazioni mosse alle risultanze della relazione peritale dal consulente tecnico di parte attrice, che:
“tale vaso non può considerarsi un banale collaterale arterioso.., in quanto i collaterali originano dall'arteria principale per poi terminare in un tessuto
diverso da quello arterioso (ad esempio muscolo ovvero sottocute per le arterie
del braccio). In questo caso il catetere non può proseguire e necessariamente si
ferma, perché non vi è sbocco in un vaso arterioso, come invece avviene nel caso
del vaso anomalo aberrante che rientra in arteria. E' questa la differenza
anatomica tra ramo collaterale normale e vaso collaterale aberrante;
l'arteria in cui si è incastrato il catetere, invece, è aberrante (così come
visualizzata in vivo e quindi descritta dal chirurgo vascolare), cioè anomala: tale
vaso, infatti, non termina il suo decorso in un tessuto da irrorare, ma ritorna in
arteria in un tratto più distale e per questa anomalia anatomica, molto rara, non
prevedibile, definito appunto aberrante” (si veda la relazione integrativa depositata dal dott. in data 28-4-2018). Persona_2
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., occorre concludere che la circostanza che la ritenzione del catetere nel corso dell'esecuzione della coronarografia sia stata determinata dalla presenza, lungo il tragitto percorso dallo strumento, di un'arteria collaterale radiale aberrante,
presenza che non era prevedibile e soprattutto non era evitabile, implica che l'evento lesivo deve qualificarsi come complicanza idonea ad integrare la causa non imputabile e, quindi, non ascrivibile a colpa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento diagnostico-terapeutico in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale che in tema di complicanze valorizza la nozione di prevedibilità
ed evitabilità (si veda Corte di cassazione n. 35024 del 2022: nel giudizio di
17 responsabilità medica per superare la presunzione di cui all'articolo 1218 c.c.
non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione -
indicativa nella letteratura medica di un evento incorso nel corso dell'iter
terapeutico astrattamente prevedibile, ma non evitabile - priva di rilievo sul piano
giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo
ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e, dunque, ascrivibile a colpa del
medico ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della
causa non imputabile).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, deve escludersi che l'evento dannoso sia imputabile ad una condotta negligente ed imperita dei sanitari e sotto questo profilo la domanda risarcitoria proposta da deve ritenersi Parte_1
infondata.
Quanto all'allegazione della lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dall'omessa acquisizione del consenso in relazione all'intervento chirurgico di rimozione del catetere eseguito in data 5 Settembre 2012, applicando le suesposte coordinate dettate in tema di onere di allegazione e prova in caso di lesione del diritto di autodeterminarsi, ritiene questo Giudice che, sebbene, a fronte della tempestiva allegazione del difetto del consenso informato ad opera dell'attrice, la struttura sanitaria convenuta non abbia contestato in modo specifico la relativa circostanza e non abbia allegato e provato di aver al contrario fornito le necessarie informazioni, ad esempio, in occasione dei colloqui con i medici che hanno avuto in cura la paziente, sicchè risulta provato sia l'inadempimento dei sanitari che hanno omesso di informare e di acquisire il consenso della paziente sia il conseguente evento lesivo rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, difetta la prova e, in realtà, anche l'allegazione del danno-
conseguenza subito dalla paziente.
18 Per quanto attiene, infatti, alle conseguenze risarcibili della lesione al diritto all'autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità più recente, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è consolidata nell'escludere che l'evento lesivo costituisca danno risarcibile ex se e che si configuri un danno in re ipsa, sottolineando la distinzione fra danno-evento,
legato all'inadempimento da un rapporto di causalità materiale e costituito dalla lesione del diritto ad una scelta consapevole, e danno-conseguenza, legato al fatto dannoso da un rapporto di causalità giuridica e consistente nelle sue conseguenze dannose, evidenzia le differenze rispetto alle conseguenze risarcibili del danno alla salute e chiarisce che nell'ipotesi in cui venga lamentato un danno all'autodeterminazione è indispensabile allegare e provare specificamente quali
altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il
danneggiato abbia subito, ribadendo, inoltre, che un danno risarcibile da lesione
del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non
patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla
lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione
della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi
specificamente e da provarsi concretamente (Corte di cassazione n. 24471 del
2020 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 16633 del 2023). Pertanto,
sebbene le conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione
(sofferenza e contrazione della libertà di disporre del proprio corpo) costituiscano circostanze rientranti nella normalità secondo l'id plerumque accidit e, quindi,
possano essere provate anche a mezzo di presunzioni, è necessario che il danneggiato alleghi gli specifici pregiudizi non patrimoniali, diversi dal danno alla salute eventualmente subito, che si sono verificati in conseguenza della lesione del suo diritto ad autodeterminarsi.
19 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, pur essendo stata acquisita al processo la prova della condotta omissiva dei sanitari, che non hanno adempiuto all'obbligo informativo, sottoponendo alla paziente per la sottoscrizione un modulo completo e chiaro, nonché la prova dell'efficacia causale della stessa condotta rispetto al danno-evento costituito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, che rileva ex se, l'attrice non ha, ancor prima che provato,
allegato le conseguenze risarcibili di tale evento lesivo, limitandosi a chiederne la liquidazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, il quale per le suesposte considerazioni richiede l'allegazione e la prova del danno-conseguenza derivato dalla compressione del diritto all'autodeterminazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
anche sotto questo profilo deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attrice e l' le stesse devono essere compensate per Controparte_2
metà in considerazione della definizione del giudizio con una pronuncia in rito e nella parte residua seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in
20 data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'attrice e l' , Controparte_1
ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'accertamento soltanto nel corso del giudizio della configurabilità di una complicanza avente i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità verificatasi nel corso della coronarografia -
ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio, ad eccezione delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 26-11-2015 e in data 30-11-2015, da nei Parte_1
21 confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
(ora , ogni contraria CP_4 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'
[...]
; Controparte_2
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
di metà delle spese processuali, quota che liquida in complessivi euro
[...]
3.526,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali nei rapporti fra Pt_1
e l' ;
[...] Controparte_1
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative Parte_1
alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 18-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3644/2015 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Landi in virtù di mandato in Parte_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTORE -
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Lavieri in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente;
NONCHE'
(già di in persona Controparte_2 CP_3 CP_1
del Direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. Adeltina Salierno in virtù
1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso la sede legale dell'Ente;
- CONVENUTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 26-11-2015 e in data 30-11-2015 Pt_1
agiva in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
e dell' di al fine di ottenere il risarcimento del
[...] CP_3 CP_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive,
riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito della coronarografia alla quale era stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 4-9-2012 era stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo di Potenza ad una coronarografia, la quale non era stata eseguita a perfetta regola d'arte;
- in particolare, l'operatore a causa di grave negligenza, imprudenza ed imperizia aveva imboccato un ramo collaterale dell'arteria radiale, che costituiva un tragitto
2 arterioso non adeguato, sicchè il catetere utilizzato era rimasto incastrato;
- i tentativi di rimozione del catetere erano risultati infruttuosi e, pertanto,
l'indagine era stata interrotta e completata dodici ore più tardi utilizzando l'accesso inguinale destro con l'introduzione di un altro catetere attraverso l'arteria femorale;
- per la rimozione del primo catetere rimasto incastrato l'attrice era stata sottoposta in data 5-9-2012 ad un intervento chirurgico presso la Divisione di
Chirurgia vascolare dell'Ospedale ; CP_1
- il suddetto intervento era stato reso necessario da una trombosi da stasi che aveva provocato, a valle del collaterale dell'arteria omerale, un colorito bluastro ed una pulsione ridotta;
- prima dell'intervento né l'anestesista né l'operatore avevano informato la paziente della effettiva portata, della gravità delle eventuali complicazioni e dei prevedibili rischi anestesiologici e chirurgici dell'intervento chirurgico;
- in data 7-9-2012 era stata dimessa;
Parte_1
- a causa dell'errato e inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico posto in essere dai sanitari operanti presso l'Ospedale San Carlo la paziente aveva riportati lesioni personali (ipostenia dell'arto superiore destro, soprattutto dell'avambraccio, ipoestesia/disestesia cutanea del braccio e dell'avambraccio di destra e dolore urente circoscritto profondo al terzo medio inferiore del braccio,
alterazioni del flusso e, quindi, del decorso arterioso delle arterie omerale e radiale superiore destro e due profonde cicatrici all'arto superiore destro in esito all'intervento di chirurgia vascolare) con postumi permanenti anatomico-
funzionali e disturbo depressivo ansioso reattivo, che il consulente tecnico di parte, dott. , aveva quantificato nella percentuale del 20%; Persona_1
- la condotta tenuta dai sanitari le aveva causato, oltre ad un aggravamento dello stato di salute, sofferenza e danno alla vita di relazione;
3 - le richieste di risarcimento del danno erano rimaste prive di riscontro e il procedimento di mediazione si era concluso senza alcun esito.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che venisse accertata la responsabilità del personale dipendente dell' Controparte_1
e dell' di e che i convenuti venissero
[...] CP_3 CP_1
condannati al risarcimento dei danni patrimoniali (per spese sostenute e da sostenere) e non patrimoniali (sotto il profilo del danno biologico, del danno estetico, del danno psichico, del danno alla sfera sessuale, alla vita di relazione e alla serenità familiare e del danno esistenziale) nella misura complessiva di euro
132.703,00 ovvero nella diversa misura determinata dal Giudice, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-3-2016 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda sul presupposto dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-3-2016 si costituiva in giudizio l' (già di Controparte_2 CP_3
, che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_1
chiedeva di essere estromessa dal giudizio, posto che l'evento dannoso allegato a fondamento della domanda risarcitoria proposta da si era verificato Parte_1
presso l'Ospedale San Carlo di che risultava scorporato dall' CP_1 [...]
(ex di per effetto della legge regionale n. 50 del 1994 CP_2 Pt_2 CP_1
e relativa DPGR n. 222 del 4-3-1995 di nomina del Direttore generale dell' e di fissazione della data del 6-3- Controparte_1
1995 per il suo insediamento.
Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note in sostituzione
4 dell'udienza dell'11 Dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del
Decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dall'articolo 84 comma 1 lettera b)
del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98
del 2013 (si vedano il verbale di mediazione negativo datato 3-12-2014 e la relativa istanza depositati ai n. 10 e 12 nel fascicolo di parte dell'attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
La domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
(già di deve essere dichiarata inammissibile
[...] CP_3 CP_1
per difetto di legittimazione passiva in capo alla struttura sanitaria convenuta.
La legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è
rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto
5 legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda risarcitoria proposta da emerge che non c'è corrispondenza fra il soggetto che ha Parte_1
assunto la veste di convenuto, nei confronti del quale è stata proposta la domanda risarcitoria, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come obbligato al soddisfacimento del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela: infatti,
allega a fondamento della pretesa risarcitoria una condotta imperita e Parte_1
negligente dei sanitari che eseguirono la coronarografia durante il suo ricovero presso l'Ospedale San Carlo di non allega nessun profilo di CP_1
inadempimento imputabile ai sanitari operanti presso le strutture facenti capo all' di (ora ) e poi chiede CP_3 CP_1 Controparte_2
l'accertamento della responsabilità e la condanna di quest'ultima, unitamente all' , al risarcimento del danno. Controparte_1
Pertanto, esclusa la legittimazione passiva in capo all' Controparte_2
occorre rilevare il difetto di una condizione dell'azione e il processo deve
[...]
arrestarsi con una pronuncia in rito di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
dell' , appare opportuno procedere Controparte_1
all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria invocata dall'attrice nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a
6 prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico,
quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n.
13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Inoltre, a fronte della duplice lesione allegata dalla parte attrice in termini di danno alla salute e di danno al diritto all'autodeterminazione, occorre evidenziare che la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è, altresì,
predicabile quando l'inadempimento lamentato si riferisca non solo alla prestazione medica strettamente intesa, quale diagnosi e cura della patologia, ma anche qualora attenga all'obbligo di informazione che grava sul sanitario, in quanto rientrante nell'oggetto della prestazione contrattualmente già pattuita quale obbligo contrattuale accessorio di protezione basato sulla buona fede (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 4394 del 1985).
Infatti, al diritto al consenso informato, inteso quale consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (in tal senso Corte costituzionale n. 438
del 2008 e Corte di Cassazione n. 2847 del 2010), deve essere riconosciuto il rango di diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi dall'articolo 2 della Costituzione, che tutela e promuove i diritti fondamentali, e dagli articoli 13 e 32 secondo comma della Costituzione, che stabiliscono
7 rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale e l'impossibilità di obbligare taluno a trattamenti sanitari se non nei casi previsti dalla legge, ed è
espressamente contemplato - a livello sovranazionale - dall'articolo 3 della Carta
di Nizza e - a livello nazionale - dall'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 e dall'articolo 33 della legge n. 833 del 1978. A tale diritto fa da contraltare l'obbligo informativo gravante sul medico, il cui oggetto è costituito da una prestazione distinta da quella sanitaria, sebbene ad essa accessoria e ausiliaria,
concorrendo a specificarne il contenuto: mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute, inteso come diritto all'integrità psico-fisica, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, inteso come diritto ad una scelta consapevole nei termini di seguito indicati, e assume, pertanto, autonoma rilevanza a fini risarcitori.
Dal momento che l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sono finalizzati al soddisfacimento di due interessi diversi del creditore/paziente e a tutelare due diritti fondamentali di cui lo stesso è titolare, il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione,
l'inesatto adempimento o l'inadempimento di una prestazione non implica necessariamente l'inadempimento dell'altra nel senso che anche in presenza di un consenso informato la prestazione sanitaria può condurre ad un esito lesivo per il paziente, così come può verificarsi la lesione del diritto all'autodeterminazione pur in presenza di un intervento terapeutico o chirurgico perfettamente riuscito.
Può accadere, poi, che la mancata acquisizione del consenso informato determini la lesione non soltanto del diritto del paziente di scegliere consapevolmente, ma anche la lesione del diritto alla salute in tutti i casi in cui la prestazione sanitaria sia stata correttamente eseguita, ma il paziente alleghi e dimostri, anche a mezzo di presunzioni, che, se correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi
8 all'intervento dei sanitari.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento dell'obbligo informativo si rende opportuno delineare, seppur brevemente, i caratteri dell'informazione cui è
tenuto il sanitario: la necessità che il consenso, oltre che personale, esplicito,
attuale ed effettivo (non presunto), sia anche specifico ed informato implica che l'informazione debba essere completa e globale. In particolare, la completezza dell'informazione si traduce nella indicazione di tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili, mentre la globalità della stessa impone che essa abbia ad oggetto non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni sua singola fase, dalla diagnosi alla fase postoperatoria: tali connotati che devono caratterizzare l'informazione fornita dal medico al paziente sono stati ripetutamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 26827 del 2017 e Corte di cassazione n.
9053 del 2018 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023), che ha, poi, precisato che tra i possibili eventi avversi che devono essere oggetto di compiuta informazione rientrano anche quelli la cui probabilità di verificazione sia ritenuta
particolarmente remota, anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento
sia così scarsa da essere prossima al fortuito, perché la valutazione dei rischi
appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura
sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni
(Cassazione civile sentenza n. 32124 del 2019).
La violazione dell'obbligo informativo così descritto, quale momento saliente dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente, si inserisce senza dubbio tra le condotte del sanitario di cui l'Ente ospedaliero è chiamato a rispondere per fatto dei propri ausiliari ai sensi dell'articolo 1228 c.c., ferma restando la responsabilità
della struttura sanitaria anche quale fatto proprio nei confronti del paziente,
9 qualora l'omissione sia imputabile alla stessa struttura che, a livello organizzativo,
non abbia predisposto moduli e protocolli per la trasmissione dell'informazione e per la raccolta del consenso né abbia provveduto all'attività di formazione del personale strutturato.
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del paziente/danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica o per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di
10 dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
Sempre avendo riguardo all'oggetto del presente giudizio appare opportuno considerare le peculiarità della distribuzione dell'onere probatorio a seconda che l'inadempimento lamentato si riferisca alla prestazione terapeutica ovvero alla prestazione dell'informazione.
Con riferimento alla prima ipotesi, a specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la
Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità
contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare,
anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del
sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha
reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio
11 al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di informazione e della conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione, poi, occorre evidenziare che l'inadempimento dell'obbligo informativo assume differente rilevanza causale a seconda che venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione o anche la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, infatti, l'omessa informazione evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, la violazione dell'obbligo informativo assume rilevanza causale soltanto se si dimostri che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso rispetto al trattamento sanitario, che si sarebbe posto quale fattore interruttivo della sequenza causale che ha portato alla lesione della salute. Dalla
diversa incidenza causale dell'inadempimento dell'obbligo informativo deriva una diversa intensità dell'onere probatorio a carico del danneggiato: la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute è subordinata all'allegazione delle circostanze dimostrative del presunto dissenso al fine di provare la sussistenza del
12 nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso;
la risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione, invece, presuppone soltanto l'allegazione della condotta omissiva lesiva (gravando sulla struttura sanitaria l'onere di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo), mentre il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento lesivo del diritto discende ex se dalla omissione dell'informazione, fermo restando per le ragioni di seguito indicate l'onere di allegazione del paziente circa il danno-conseguenza della suddetta lesione (si vedano in tal senso di recente Corte di Cassazione n. 24471 del 2020 e Corte di cassazione n. 16633 del 2023).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della domanda e non Parte_1
contestata dall'Ente ospedaliero, che, negando la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari nel corso della coronarografia e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta in atti (si veda la copia della cartella clinica prodotta sub
9 nel fascicolo di parte attrice) che è stata ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di dal 3 Settembre al 7 CP_1 CP_1
Settembre 2012 e che in data 4 Settembre 2012 è stata sottoposta a coronarografia.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno avuto in cura Pt_1
ed hanno eseguito l'esame diagnostico-terapeutico, dal quale, secondo la
[...]
prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate,
occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno ad un errore dei sanitari, che per negligenza e imperizia avrebbero imboccato un ramo
13 collaterale dell'arteria radiale, provocando in tal modo la ritenzione del catetere e la conseguente necessità di sottoporre la paziente il giorno successivo ad un intervento chirurgico per la rimozione dello stesso.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che la ebbero in cura ed eseguirono la procedura diagnostica-terapeutica - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
-“ nonostante l'operatore fosse nelle migliori condizioni possibili per eseguire la
coronarografia (procedura diagnostica in regime di elezione con stabilità
emodinamica dei parametri della paziente), nel corso della procedura dopo aver
incannulato correttamente l'arteria radiale e posizionato all'interno di essa
l'introduttore, il filo guida e successivamente il catetere (che naviga nei vasi sul filo) ha imboccato un ramo collaterale all'arteria radiale proseguendo poi fino all'arteria omerale parallelamente ad essa fino ad arrestarsi, intrappolato;
- la prestazione non comportava una “speciale difficoltà” in relazione al
trattamento in essere, in quanto si trattava di eseguire un esame coro per via
radiale e solo la preesistenza di un ramo collaterale anomalo ha determinato
l'evento avverso. Nel valutare la prevedibilità dell'evento avverso si ritiene che
l'evento accaduto fosse imprevedibile per cui nulla può imputarsi all'atto medico.
Infatti, non essendo prevedibile la presenza di un vaso collaterale, non era
neppure prevenibile che la guida ed il catetere imboccassero tale vaso anomalo
che proseguiva parallelamente all'arteria omerale;
- nel valutare la gestione dell'evento avverso cioè se questo poteva essere risolto
senza arrecare danni al paziente o comunque arrecarne il meno possibile..il
comportamento del medico è stato prudente e diligente: infatti quando si è reso
conto che il catetere risultava intrappolato e non proseguiva il suo naturale
14 percorso ha avuto l'intelligenza di non forzare, di lasciare lì il catetere, di interrompere l'indagine e di procedere all'esame coronarografico sempre il
4/09/12, per altra via, ricorrendo all'accesso inguinale destro con l'introduzione di un altro catetere attraverso l'arteria femorale. L'esame coronarografico fu eseguito senza complicanze e dimostrando “assenza di lesioni critiche alle coronarie”, non fu seguito da ulteriori procedute quali la PTCA, venne però eseguita per via retrograda un'iniezione di mezzo di contrasto per visualizzare il
vaso omerale e vedere dove e perché il catetere si fosse fermato: tutto questo
nell'ottica della rimozione del catetere intrappolato;
- in data 5/09/12 per la rimozione del I catetere intrappolato fu sottoposta presso
la divisione di Chirurgia vascolare dello stesso nosocomio ad intervento
chirurgico, resosi urgente a causa di una trombosi da stasi provocata a valle del
ramo collaterale dell'arteria omerale, con un colorito bluastro ed una pulsione
ridotta, dallo stesso catetere;
- in conclusione, nel caso oggetto di valutazione è ricorsa una complicanza in
corso di cateterismo cardiaco diagnostico (coro) praticato con incannulamento
dell'arteria radiale destra, consistito nella verificazione di uno spasmo dell'arteria radiale aberrante ed omerale che ha reso impossibile la rimozione
del catetere diagnostico (Ber II) per via incruenta;
ciò ha determinato la
necessità di un intervento chirurgico di rimozione, dopo che un esame
angiografico ha dimostrato che il catetere si impegnava in un collaterale
dell'arteria radiale, vaso aberrante, decorrendo parallela all'asse arterioso principale del braccio fino a rientrare nell'arteria omerale a livello del suo terzo
superiore;
- tale vaso non può considerarsi un banale collaterale arterioso, in quanto i
collaterali originano dall'arteria principale per poi terminare in un tessuto
15 diverso da quello arterioso (ad esempio muscolo ovvero sottocute per le arterie
del braccio). L'arteria in cui si è incastrato il catetere invece è aberrante (così
come visualizzata in vivo e quindi descritta dal chirurgo vascolare), cioè
anomala: tale vaso, infatti, non termina il suo decorso in un tessuto da irrorare,
ma ritorna in arteria in un tratto più distale e per questa anomalia anatomica,
non prevedibile, definito appunto aberrante;
- la coronarografia ed in particolare il cateterismo dell'arteria radiale è gravato
da complicanze, tra cui quelle più significative sono la necrosi ischemica della
mano e del braccio dovuta a trombosi o embolia, la dissezione intimale o spasmo
nel punto di inserzione del catetere. Il rischio di trombosi arteriosa è
inversamente proporzionale al diametro interno dell'arteria (ciò spiega la
maggiore incidenza nelle donne) ed è direttamente proporzionale alla durata
della cateterizzazione: quanto verificatosi nel caso in esame è da ricondurre alle
naturali complicanze della procedura diagnostica interventistica, ancorché
condizionata, oltre che dal verificarsi di uno spasmo arterioso (di norma
contemplato per tali procedure) anche dalla anomalia anatomica arteriosa
presentata dalla paziente (arteria collaterale radiale aberrante), che ha
determinato l'evento avverso che non era prevedibile (e quindi estraneo alla sfera
di controllo) ovvero non evitabile;
- non vi è stato, quindi, nessun errore tecnico ed anzi bisogna rimarcare il
comportamento diligente e prudente dell'operatore che ha evitato di determinare
le pure possibili e previste lacerazioni arteriose, ancor più probabili per la
particolare situazione presente in quel momento (spasmo arterioso e tragitto
tortuoso arterioso da anomalia di decorso), evitando di ricorrere a manovre
estrattive incaute ed inopportune” (si veda la relazione peritale depositata dal dott.
in data 6-11-2017). Persona_2
16 Il C.T.U. ha specificato nella relazione integrativa, a fronte delle osservazioni mosse alle risultanze della relazione peritale dal consulente tecnico di parte attrice, che:
“tale vaso non può considerarsi un banale collaterale arterioso.., in quanto i collaterali originano dall'arteria principale per poi terminare in un tessuto
diverso da quello arterioso (ad esempio muscolo ovvero sottocute per le arterie
del braccio). In questo caso il catetere non può proseguire e necessariamente si
ferma, perché non vi è sbocco in un vaso arterioso, come invece avviene nel caso
del vaso anomalo aberrante che rientra in arteria. E' questa la differenza
anatomica tra ramo collaterale normale e vaso collaterale aberrante;
l'arteria in cui si è incastrato il catetere, invece, è aberrante (così come
visualizzata in vivo e quindi descritta dal chirurgo vascolare), cioè anomala: tale
vaso, infatti, non termina il suo decorso in un tessuto da irrorare, ma ritorna in
arteria in un tratto più distale e per questa anomalia anatomica, molto rara, non
prevedibile, definito appunto aberrante” (si veda la relazione integrativa depositata dal dott. in data 28-4-2018). Persona_2
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., occorre concludere che la circostanza che la ritenzione del catetere nel corso dell'esecuzione della coronarografia sia stata determinata dalla presenza, lungo il tragitto percorso dallo strumento, di un'arteria collaterale radiale aberrante,
presenza che non era prevedibile e soprattutto non era evitabile, implica che l'evento lesivo deve qualificarsi come complicanza idonea ad integrare la causa non imputabile e, quindi, non ascrivibile a colpa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento diagnostico-terapeutico in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale che in tema di complicanze valorizza la nozione di prevedibilità
ed evitabilità (si veda Corte di cassazione n. 35024 del 2022: nel giudizio di
17 responsabilità medica per superare la presunzione di cui all'articolo 1218 c.c.
non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione -
indicativa nella letteratura medica di un evento incorso nel corso dell'iter
terapeutico astrattamente prevedibile, ma non evitabile - priva di rilievo sul piano
giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo
ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e, dunque, ascrivibile a colpa del
medico ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della
causa non imputabile).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, deve escludersi che l'evento dannoso sia imputabile ad una condotta negligente ed imperita dei sanitari e sotto questo profilo la domanda risarcitoria proposta da deve ritenersi Parte_1
infondata.
Quanto all'allegazione della lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dall'omessa acquisizione del consenso in relazione all'intervento chirurgico di rimozione del catetere eseguito in data 5 Settembre 2012, applicando le suesposte coordinate dettate in tema di onere di allegazione e prova in caso di lesione del diritto di autodeterminarsi, ritiene questo Giudice che, sebbene, a fronte della tempestiva allegazione del difetto del consenso informato ad opera dell'attrice, la struttura sanitaria convenuta non abbia contestato in modo specifico la relativa circostanza e non abbia allegato e provato di aver al contrario fornito le necessarie informazioni, ad esempio, in occasione dei colloqui con i medici che hanno avuto in cura la paziente, sicchè risulta provato sia l'inadempimento dei sanitari che hanno omesso di informare e di acquisire il consenso della paziente sia il conseguente evento lesivo rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, difetta la prova e, in realtà, anche l'allegazione del danno-
conseguenza subito dalla paziente.
18 Per quanto attiene, infatti, alle conseguenze risarcibili della lesione al diritto all'autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità più recente, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è consolidata nell'escludere che l'evento lesivo costituisca danno risarcibile ex se e che si configuri un danno in re ipsa, sottolineando la distinzione fra danno-evento,
legato all'inadempimento da un rapporto di causalità materiale e costituito dalla lesione del diritto ad una scelta consapevole, e danno-conseguenza, legato al fatto dannoso da un rapporto di causalità giuridica e consistente nelle sue conseguenze dannose, evidenzia le differenze rispetto alle conseguenze risarcibili del danno alla salute e chiarisce che nell'ipotesi in cui venga lamentato un danno all'autodeterminazione è indispensabile allegare e provare specificamente quali
altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il
danneggiato abbia subito, ribadendo, inoltre, che un danno risarcibile da lesione
del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non
patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla
lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione
della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi
specificamente e da provarsi concretamente (Corte di cassazione n. 24471 del
2020 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 16633 del 2023). Pertanto,
sebbene le conseguenze della lesione del diritto all'autodeterminazione
(sofferenza e contrazione della libertà di disporre del proprio corpo) costituiscano circostanze rientranti nella normalità secondo l'id plerumque accidit e, quindi,
possano essere provate anche a mezzo di presunzioni, è necessario che il danneggiato alleghi gli specifici pregiudizi non patrimoniali, diversi dal danno alla salute eventualmente subito, che si sono verificati in conseguenza della lesione del suo diritto ad autodeterminarsi.
19 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, pur essendo stata acquisita al processo la prova della condotta omissiva dei sanitari, che non hanno adempiuto all'obbligo informativo, sottoponendo alla paziente per la sottoscrizione un modulo completo e chiaro, nonché la prova dell'efficacia causale della stessa condotta rispetto al danno-evento costituito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, che rileva ex se, l'attrice non ha, ancor prima che provato,
allegato le conseguenze risarcibili di tale evento lesivo, limitandosi a chiederne la liquidazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, il quale per le suesposte considerazioni richiede l'allegazione e la prova del danno-conseguenza derivato dalla compressione del diritto all'autodeterminazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
anche sotto questo profilo deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attrice e l' le stesse devono essere compensate per Controparte_2
metà in considerazione della definizione del giudizio con una pronuncia in rito e nella parte residua seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in
20 data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'attrice e l' , Controparte_1
ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'accertamento soltanto nel corso del giudizio della configurabilità di una complicanza avente i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità verificatasi nel corso della coronarografia -
ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio, ad eccezione delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 26-11-2015 e in data 30-11-2015, da nei Parte_1
21 confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
(ora , ogni contraria CP_4 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'
[...]
; Controparte_2
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
di metà delle spese processuali, quota che liquida in complessivi euro
[...]
3.526,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- compensa interamente fra le parti le spese processuali nei rapporti fra Pt_1
e l' ;
[...] Controparte_1
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative Parte_1
alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 18-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22