Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali:
1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;
2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;
3° Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;
4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;
5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali:
1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;
2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;
3° Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;
4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;
5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.