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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1934/2017 depositato il 04/05/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3593/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/11/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420169007440507/000 TRIB. VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050087015859000 I.C.I. 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420000088304814000 IVA-ALTRO 1988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200000105448653000 IVA-ALTRO 1988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010178085070000 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota depositata il 19.3.2024 l'appellante comunicava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari oggetto del giudizio ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione quater). Con nota del 4.11.2025 agenzia delle entrate riscossione comunicava che l'appellante era in regola con i pagamenti dovuti sulla base della predetta definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (Cass 11.9.2024 n. 24431). Ne consegue l'estinzione del giudizio per effetto dell'adesione dell'appellante alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e il pagamento delle rate sino ad ora scadute.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione quater;
spese compensate. Bari, 5 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1934/2017 depositato il 04/05/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3593/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/11/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420169007440507/000 TRIB. VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420050087015859000 I.C.I. 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420000088304814000 IVA-ALTRO 1988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200000105448653000 IVA-ALTRO 1988
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010178085070000 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota depositata il 19.3.2024 l'appellante comunicava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari oggetto del giudizio ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione quater). Con nota del 4.11.2025 agenzia delle entrate riscossione comunicava che l'appellante era in regola con i pagamenti dovuti sulla base della predetta definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (Cass 11.9.2024 n. 24431). Ne consegue l'estinzione del giudizio per effetto dell'adesione dell'appellante alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e il pagamento delle rate sino ad ora scadute.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione quater;
spese compensate. Bari, 5 novembre 2025 Il Presidente e relatore