CASS
Sentenza 30 settembre 2021
Sentenza 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35854 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35854 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 06/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.9.2019, la Corte di appello di Palermo, ritenuto il reato di furto commesso da GA NO ai danni del supermercato "Il Centesimo" nella forma del tentativo ed esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato responsabile, previa unificazione dal vincolo della continuazione, di quattro episodi di furto di generi alimentari commessi - in data 3.10.2018 - ai danni dei seguenti supermercati: 1) "MD" di Castellammare del Golfo, 2) "Decò" di Castellammare del Golfo, 3) "Decò" di Alcamo, 4) "Il Centesimo di Alcamo. La Corte di appello ha confermato l'aggravante della violenza sulle cose - ex art. 625, n. 2), cod. pen. - in relazione al furto sub 1), consistita nella rimozione forzata del dispositivo antitaccheggio da due confezioni di grana padano;
ha invece riqualificato il furto sub 4) nella forma tentata, trattandosi di azione furtiva monitorata dagli addetti al supermercato, i quali avevano visto l'imputato prelevare alcuni prodotti ed occultarli sotto i vestiti e nella borsa;
per lo stesso episodio è stata, infine, esclusa la contestata aggravante dell'uso del mezzo fraudolento — ex art. 625, n. 4), cod. pen. — in quanto non integrata dal mero occultamento della merce sotto i vestiti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando diversi motivi di censura. Con il primo motivo, lamenta la confusione motivazionale della sentenza impugnata, laddove sembra avere considerato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. per tutti gli episodi di furto in continuazione, mentre tale aggravante è stata ritenuta sussistente solo per il furto di cui al punto 1. Con i motivi secondo e tredicesimo, lamenta il difetto di querela per i reati di cui ai punti 2-3-4, trattandosi di furti semplici. Con i motivi terzo, ottavo e undicesimo, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per i reati di cui ai punti 2- 3-4, tenuto conto della particolare tenuità dei fatti. Con i motivi quarto, sesto, nono e dodicesimo, lamenta il difetto di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui ( all'art. 62, n. 4), cod. pen., trattandosi di fatti caratterizzati da un danno patrimoniale esiguo. Con i motivi quinto, settimo e decimo, invoca il difetto di motivazione relativamente alla richiesta di sentenza assolutoria per i reati di cui ai punti 1-2- 3, risultando dimostrata solo la materiale disponibilità in capo al prevenuto dei beni oggetto dei furti ma non di esserne autore materiale. Con i motivi quattordicesimo e quindicesimo, lamenta che erroneamente il giudice di appello ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, nonostante la derubricazione del furto sub 4) in tentato furto semplice e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. per il solo furto sub 1). Deduce, inoltre, che erroneamente è stata confermata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, visto che il primo giudice aveva determinato la pena, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, in mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa. Con il motivo sedicesimo, lamenta il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., attraverso l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza in funzione presso i supermercati interessati dai furti. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato nota scritta con la quale insiste nell'accoglirnento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo - in merito alla lamentata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. per tutti gli episodi di furto in continuazione - è infondato. La Corte territoriale ha chiarito in motivazione che l'aggravante in questione è stata ritenuta sussistente solo per reato sub 1). È evidente che il passaggio motivazionale in cui si accenna alla sussistenza delle "circostanze aggravanti", al plurale (v. pag. 7), costituisce un mero refuso. Il motivo è peraltro assorbito da quanto si dirà oltre in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. I motivi secondo e tredicesimo - con cui si deduce il difetto di querela per i reati di cui ai punti 2-3-4 - sono infondati, atteso che dalla lettura della 3 sentenza di primo grado si evince chiaramente che gli atti di querela sono stati regolarmente presentati da tutti i responsabili dei supermercati oggetto dei furti. 3. I motivi terzo, ottavo e undicesimo - con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per i reati di cui ai punti 2-3-4 - sono privi di pregio, essendo assorbente la considerazione che dagli stessi fatti per cui si procede si evince che il prevenuto si è reso responsabile di più reati della stessa indole, il che esclude in radice l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. I motivi quarto, sesto, nono e dodicesimo - con cui si deduce il difetto di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - sono fondati, risultando dall'atto di appello che l'applicazione della detta attenuante era stata esplicitamente invocata dalla difesa dell'imputato, trattandosi di fatti caratterizzati da un danno patrimoniale esiguo, ma la Corte territoriale, chiamata a decidere sul punto, nulla ha argomentato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere il relativo motivo di gravame;
ciò nonostante l'obbligo di motivazione sussistente in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione, trattandosi di richiesta in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa (cfr. Sez. 5, n. 1099/1998). 5. I motivi quinto, settimo e decimo - con cui si denuncia il difetto di motivazione relativamente alla richiesta di sentenza assolutoria per i reati di cui ai punti 1-2-3 - sono inammissibili, trattandosi di rilievi che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 4 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per i furti in contestazione, sottolineando come il medesimo era stato trovato in possesso della merce trafugata dai relativi supermercati ed avendo dato atto che l'imputato, in sede di convalida, aveva spontaneamente ammesso gli addebiti, precisando di avere agito per bisogno, essendo disoccupato ed avendo una famiglia da mantenere. 6. I motivi quattordicesimo e quindicesimo - con cui si deducono errori del giudice di appello in sede di determinazione della pena - sono fondati. Indubbiamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto diminuire la pena irrogata in primo grado, alla luce della derubricazione del fatto sub 4) in tentato furto semplice, ed avrebbe anche dovuto tenere conto del fatto che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. è stata ritenuta sussistente per il solo furto sub 1). In proposito, va poi considerato che nella sentenza di primo grado è riportata, in dispositivo, una pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, mentre nella parte motiva della stessa sentenza si accenna ad una pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. In sede di rinvio il giudice dovrà rideterminare la pena tenendo conto di quanto sopra specificato. 7. Il motivo sedicesimo - con cui si deduce il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, dovendosi qui ribadire che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare (o negare) la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 2019, Rv. 275114 - 01), come avvenuto nel caso di specie. 8. In definitiva, stante l'accoglimento dei motivi dianzi indicati, attinenti al trattamento sanzionatorio (ivi compresa la questione concernente l'eventuale applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice individuato nel dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente formazione del giudicato in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 6 luglio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35854 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 06/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.9.2019, la Corte di appello di Palermo, ritenuto il reato di furto commesso da GA NO ai danni del supermercato "Il Centesimo" nella forma del tentativo ed esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato responsabile, previa unificazione dal vincolo della continuazione, di quattro episodi di furto di generi alimentari commessi - in data 3.10.2018 - ai danni dei seguenti supermercati: 1) "MD" di Castellammare del Golfo, 2) "Decò" di Castellammare del Golfo, 3) "Decò" di Alcamo, 4) "Il Centesimo di Alcamo. La Corte di appello ha confermato l'aggravante della violenza sulle cose - ex art. 625, n. 2), cod. pen. - in relazione al furto sub 1), consistita nella rimozione forzata del dispositivo antitaccheggio da due confezioni di grana padano;
ha invece riqualificato il furto sub 4) nella forma tentata, trattandosi di azione furtiva monitorata dagli addetti al supermercato, i quali avevano visto l'imputato prelevare alcuni prodotti ed occultarli sotto i vestiti e nella borsa;
per lo stesso episodio è stata, infine, esclusa la contestata aggravante dell'uso del mezzo fraudolento — ex art. 625, n. 4), cod. pen. — in quanto non integrata dal mero occultamento della merce sotto i vestiti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando diversi motivi di censura. Con il primo motivo, lamenta la confusione motivazionale della sentenza impugnata, laddove sembra avere considerato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. per tutti gli episodi di furto in continuazione, mentre tale aggravante è stata ritenuta sussistente solo per il furto di cui al punto 1. Con i motivi secondo e tredicesimo, lamenta il difetto di querela per i reati di cui ai punti 2-3-4, trattandosi di furti semplici. Con i motivi terzo, ottavo e undicesimo, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per i reati di cui ai punti 2- 3-4, tenuto conto della particolare tenuità dei fatti. Con i motivi quarto, sesto, nono e dodicesimo, lamenta il difetto di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui ( all'art. 62, n. 4), cod. pen., trattandosi di fatti caratterizzati da un danno patrimoniale esiguo. Con i motivi quinto, settimo e decimo, invoca il difetto di motivazione relativamente alla richiesta di sentenza assolutoria per i reati di cui ai punti 1-2- 3, risultando dimostrata solo la materiale disponibilità in capo al prevenuto dei beni oggetto dei furti ma non di esserne autore materiale. Con i motivi quattordicesimo e quindicesimo, lamenta che erroneamente il giudice di appello ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, nonostante la derubricazione del furto sub 4) in tentato furto semplice e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. per il solo furto sub 1). Deduce, inoltre, che erroneamente è stata confermata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, visto che il primo giudice aveva determinato la pena, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, in mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa. Con il motivo sedicesimo, lamenta il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., attraverso l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza in funzione presso i supermercati interessati dai furti. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato nota scritta con la quale insiste nell'accoglirnento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo - in merito alla lamentata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. per tutti gli episodi di furto in continuazione - è infondato. La Corte territoriale ha chiarito in motivazione che l'aggravante in questione è stata ritenuta sussistente solo per reato sub 1). È evidente che il passaggio motivazionale in cui si accenna alla sussistenza delle "circostanze aggravanti", al plurale (v. pag. 7), costituisce un mero refuso. Il motivo è peraltro assorbito da quanto si dirà oltre in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. I motivi secondo e tredicesimo - con cui si deduce il difetto di querela per i reati di cui ai punti 2-3-4 - sono infondati, atteso che dalla lettura della 3 sentenza di primo grado si evince chiaramente che gli atti di querela sono stati regolarmente presentati da tutti i responsabili dei supermercati oggetto dei furti. 3. I motivi terzo, ottavo e undicesimo - con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per i reati di cui ai punti 2-3-4 - sono privi di pregio, essendo assorbente la considerazione che dagli stessi fatti per cui si procede si evince che il prevenuto si è reso responsabile di più reati della stessa indole, il che esclude in radice l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. I motivi quarto, sesto, nono e dodicesimo - con cui si deduce il difetto di motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - sono fondati, risultando dall'atto di appello che l'applicazione della detta attenuante era stata esplicitamente invocata dalla difesa dell'imputato, trattandosi di fatti caratterizzati da un danno patrimoniale esiguo, ma la Corte territoriale, chiamata a decidere sul punto, nulla ha argomentato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere il relativo motivo di gravame;
ciò nonostante l'obbligo di motivazione sussistente in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione, trattandosi di richiesta in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa (cfr. Sez. 5, n. 1099/1998). 5. I motivi quinto, settimo e decimo - con cui si denuncia il difetto di motivazione relativamente alla richiesta di sentenza assolutoria per i reati di cui ai punti 1-2-3 - sono inammissibili, trattandosi di rilievi che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 4 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per i furti in contestazione, sottolineando come il medesimo era stato trovato in possesso della merce trafugata dai relativi supermercati ed avendo dato atto che l'imputato, in sede di convalida, aveva spontaneamente ammesso gli addebiti, precisando di avere agito per bisogno, essendo disoccupato ed avendo una famiglia da mantenere. 6. I motivi quattordicesimo e quindicesimo - con cui si deducono errori del giudice di appello in sede di determinazione della pena - sono fondati. Indubbiamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto diminuire la pena irrogata in primo grado, alla luce della derubricazione del fatto sub 4) in tentato furto semplice, ed avrebbe anche dovuto tenere conto del fatto che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. è stata ritenuta sussistente per il solo furto sub 1). In proposito, va poi considerato che nella sentenza di primo grado è riportata, in dispositivo, una pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, mentre nella parte motiva della stessa sentenza si accenna ad una pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. In sede di rinvio il giudice dovrà rideterminare la pena tenendo conto di quanto sopra specificato. 7. Il motivo sedicesimo - con cui si deduce il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, dovendosi qui ribadire che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare (o negare) la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 2019, Rv. 275114 - 01), come avvenuto nel caso di specie. 8. In definitiva, stante l'accoglimento dei motivi dianzi indicati, attinenti al trattamento sanzionatorio (ivi compresa la questione concernente l'eventuale applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice individuato nel dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente formazione del giudicato in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 6 luglio 2021