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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2024, n. 38790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38790 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
.udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
/p aPubblico Ministero, in per-Sona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38790 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13/10/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado, ha condannato NI LA ed ha rideterminato la pena inflitta in due anni di reclusione, previo aumento per la continuazione ai sensi dell'art 81 cod. pen., per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per non avere, nella qualità di rappresentante legale della società Gielle Service srl, presentato le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2014 e 2015. 2. NI LA deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali poste a pena di nullità assoluta e insanabile, e violazione del diritto alla difesa, posto che la Corte di appello ha impedito al difensore di fiducia di partecipare alle udienze fissate per la trattazione del processo, non essendo stata effettuata la notifica del verbale di udienza con cui è stato disposto il rinvio dell'udienza di trattazione dal 19/12/2022 al 21/12/2022. Al riguardo, rappresenta che il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, aveva fatto richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato. Il giudice, pertanto, all'udienza del 16/11/2022, in accoglimento della suddetta istanza, aveva rinviato il processo alla data del 19/12/2022. Tuttavia, per un errore di cancelleria, il procedimento in oggetto veniva chiamato all'udienza del 14/12/2022, quindi anteriormente alla data di rinvio già fissata. Pertanto, il giudice di merito, accortosi che il processo non era fissato per quell'udienza, ha disposto nuovo rinvio ma non già alla data del 19/12/2022, ma alla data del 21/12/2022, probabilmente a causa di un errore di lettura del verbale di udienza del 16/11/2022. Ne segue quindi che il difensore non ha partecipato all'udienza di trattazione del 21/12/2022, non essendo a conoscenza del rinvio e non avendo ricevuto alcuna notifica del verbale di udienza del 14/12/2022, da cui avrebbe potuto apprendere che la trattazione era stata rinviata a data diversa da quella originariamente fissata, indicata nel verbale di udienza del 16/11/2022. Erra quindi la Corte territoriale nell'affermare che, in caso di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, è onere del difensore informarsi in ordine ai successivi rinvii. Il ricorrente contesta altresì che neppure l'imputato ha potuto partecipare all'udienza del 21/12/2022, non essendo stato notificato all'imputato il verbale di udienza del 16/11/2022, stante il rifiuto al ritiro della persona che abitava presso il suo domicilio. Al riguardo, il LA deduce di aver prodotto in giudizio documentazione dal quale si evince che nessun convivente coabitava presso il suo domicilio, non essendovi alcun convivente iscritto nei Registri dell'Anagrafe e che comunque è illegittima la notifica effettuata "per compiuta giacenza" a seguito di rifiuto del convivente di ricevere l'atto, posto che, non vertendosi in ipotesi di irreperibilità, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie dell'imputato ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore. 1 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza in ordine all'omessa notifica del verbale di udienza del 14/12/2022 al difensore di fiducia, e dell'omesso avviso del rinvio dell'udienza di trattazione al 21/12/2022, è manifestamente infondata. Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte) - risulta che il Tribunale di Messina, in data 16/11/2022, ha dato atto dell'assenza ingiustificata del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Antonio Coriolano Rotunno, ha nominato l'avvocato Romano ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc pen., e ha rinviato l'udienza al 14/12/2022 per la discussione. Il giudice ha anche dato atto che non è stato trasmesso all'imputato il verbale della precedente udienza e, pertanto, ha disposto la trasmissione del verbale dell'udienza del 16/11/2022 "all'imputato LA, e non anche al difensore di fiducia che avrebbe dovuto essere presente" (verbale di udienza del 16/11/2022). Pertanto, dal verbale dell'udienza si evince che il rinvio è stato disposto alla data del 14/12/2022 e non a quella del 19/12/2022. Inoltre, all'udienza del 14/12/2022, il giudice ha dato atto della presenza dell'avvocato Gernnolè, in sostituzione per delega orale dell'avvocato . di fiducia Rotuhno e ha inviato l'udienza alla data del 21/12/2022, alle ore 9,30 (verbale udienza del 14/12/2022). Dagli atti processuali, pertanto, si evince che il difensore di fiducia, avv. Rotunno, ha designato per l'udienza del 14/12/2022 un sostituto con delega "orale", pienamente valida ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 35389 del 15/12/2020, Rv. 282138; Sez.2, n. 57832 del 15/11/2018, Rv. 275067). Ne segue che nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere effettuata al difensore, essendo presente un suo sostituto. E', dunque, manifestamente infondata la doglianza con la quale il difensore deduce di non essere stato a conoscenza del rinvio dell'udienza per la discussione alla data del 21/12/2022. 2. In ordine alla questione relativa all'omessa notifica all'imputato del verbale di udienza del 16/11/2022 e dell'avviso di differimento dell'udienza, emerge dall'esame degli atti che il suddetto verbale è stato notificato a mezzo posta dalla sezione prima penale del Tribunale di Messina in via D'Anfuso in data 28/11/2022, mediante consegna a persona presente in casa, qualificata come compagna, che lo ha rifiutato. L'eccezione formulata dal ricorrente, secondo cui la notifica è irregolare perché effettuata a persona non abilitata a riceverla, in quanto non convivente, non essendo provato che altra persona coabitava in quel domicilio, non è fondata, in quanto si è affermato in giurisprudenza che per familiari conviventi debbano intendersi non solo coloro che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano 2 parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovano temporaneamente nella casa di abitazione (Sez.3, n.5930 del 17/12/2014, Rv. 263177). Inoltre, qualora la notificazione sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata dall'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto (Sez.5, n.38578 del 04/06/2014 Ud. (dep. 19/09/2014 ) Rv. 262222), posto che lo stato di convivenza si presume fino a prova contraria,. c& raiL izu-le- et u-k"..4~2 ai..tT 4; Otb,t3 c'e rA.A.;-:-à4-9_ Peraltro, si osserva che la persona presente in casa, no importa se convivente o meno, •non ha accettato l'atto giudiziario. Ne segue che la notifica è stata effettuata correttamente, secondo le modalità di cui all'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., mediante deposito presso la casa comunale e invio all'imputato dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata. 3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
.udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
/p aPubblico Ministero, in per-Sona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38790 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13/10/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado, ha condannato NI LA ed ha rideterminato la pena inflitta in due anni di reclusione, previo aumento per la continuazione ai sensi dell'art 81 cod. pen., per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per non avere, nella qualità di rappresentante legale della società Gielle Service srl, presentato le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2014 e 2015. 2. NI LA deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali poste a pena di nullità assoluta e insanabile, e violazione del diritto alla difesa, posto che la Corte di appello ha impedito al difensore di fiducia di partecipare alle udienze fissate per la trattazione del processo, non essendo stata effettuata la notifica del verbale di udienza con cui è stato disposto il rinvio dell'udienza di trattazione dal 19/12/2022 al 21/12/2022. Al riguardo, rappresenta che il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, aveva fatto richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato. Il giudice, pertanto, all'udienza del 16/11/2022, in accoglimento della suddetta istanza, aveva rinviato il processo alla data del 19/12/2022. Tuttavia, per un errore di cancelleria, il procedimento in oggetto veniva chiamato all'udienza del 14/12/2022, quindi anteriormente alla data di rinvio già fissata. Pertanto, il giudice di merito, accortosi che il processo non era fissato per quell'udienza, ha disposto nuovo rinvio ma non già alla data del 19/12/2022, ma alla data del 21/12/2022, probabilmente a causa di un errore di lettura del verbale di udienza del 16/11/2022. Ne segue quindi che il difensore non ha partecipato all'udienza di trattazione del 21/12/2022, non essendo a conoscenza del rinvio e non avendo ricevuto alcuna notifica del verbale di udienza del 14/12/2022, da cui avrebbe potuto apprendere che la trattazione era stata rinviata a data diversa da quella originariamente fissata, indicata nel verbale di udienza del 16/11/2022. Erra quindi la Corte territoriale nell'affermare che, in caso di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, è onere del difensore informarsi in ordine ai successivi rinvii. Il ricorrente contesta altresì che neppure l'imputato ha potuto partecipare all'udienza del 21/12/2022, non essendo stato notificato all'imputato il verbale di udienza del 16/11/2022, stante il rifiuto al ritiro della persona che abitava presso il suo domicilio. Al riguardo, il LA deduce di aver prodotto in giudizio documentazione dal quale si evince che nessun convivente coabitava presso il suo domicilio, non essendovi alcun convivente iscritto nei Registri dell'Anagrafe e che comunque è illegittima la notifica effettuata "per compiuta giacenza" a seguito di rifiuto del convivente di ricevere l'atto, posto che, non vertendosi in ipotesi di irreperibilità, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie dell'imputato ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore. 1 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza in ordine all'omessa notifica del verbale di udienza del 14/12/2022 al difensore di fiducia, e dell'omesso avviso del rinvio dell'udienza di trattazione al 21/12/2022, è manifestamente infondata. Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte) - risulta che il Tribunale di Messina, in data 16/11/2022, ha dato atto dell'assenza ingiustificata del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Antonio Coriolano Rotunno, ha nominato l'avvocato Romano ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc pen., e ha rinviato l'udienza al 14/12/2022 per la discussione. Il giudice ha anche dato atto che non è stato trasmesso all'imputato il verbale della precedente udienza e, pertanto, ha disposto la trasmissione del verbale dell'udienza del 16/11/2022 "all'imputato LA, e non anche al difensore di fiducia che avrebbe dovuto essere presente" (verbale di udienza del 16/11/2022). Pertanto, dal verbale dell'udienza si evince che il rinvio è stato disposto alla data del 14/12/2022 e non a quella del 19/12/2022. Inoltre, all'udienza del 14/12/2022, il giudice ha dato atto della presenza dell'avvocato Gernnolè, in sostituzione per delega orale dell'avvocato . di fiducia Rotuhno e ha inviato l'udienza alla data del 21/12/2022, alle ore 9,30 (verbale udienza del 14/12/2022). Dagli atti processuali, pertanto, si evince che il difensore di fiducia, avv. Rotunno, ha designato per l'udienza del 14/12/2022 un sostituto con delega "orale", pienamente valida ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 35389 del 15/12/2020, Rv. 282138; Sez.2, n. 57832 del 15/11/2018, Rv. 275067). Ne segue che nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere effettuata al difensore, essendo presente un suo sostituto. E', dunque, manifestamente infondata la doglianza con la quale il difensore deduce di non essere stato a conoscenza del rinvio dell'udienza per la discussione alla data del 21/12/2022. 2. In ordine alla questione relativa all'omessa notifica all'imputato del verbale di udienza del 16/11/2022 e dell'avviso di differimento dell'udienza, emerge dall'esame degli atti che il suddetto verbale è stato notificato a mezzo posta dalla sezione prima penale del Tribunale di Messina in via D'Anfuso in data 28/11/2022, mediante consegna a persona presente in casa, qualificata come compagna, che lo ha rifiutato. L'eccezione formulata dal ricorrente, secondo cui la notifica è irregolare perché effettuata a persona non abilitata a riceverla, in quanto non convivente, non essendo provato che altra persona coabitava in quel domicilio, non è fondata, in quanto si è affermato in giurisprudenza che per familiari conviventi debbano intendersi non solo coloro che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano 2 parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovano temporaneamente nella casa di abitazione (Sez.3, n.5930 del 17/12/2014, Rv. 263177). Inoltre, qualora la notificazione sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata dall'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto (Sez.5, n.38578 del 04/06/2014 Ud. (dep. 19/09/2014 ) Rv. 262222), posto che lo stato di convivenza si presume fino a prova contraria,. c& raiL izu-le- et u-k"..4~2 ai..tT 4; Otb,t3 c'e rA.A.;-:-à4-9_ Peraltro, si osserva che la persona presente in casa, no importa se convivente o meno, •non ha accettato l'atto giudiziario. Ne segue che la notifica è stata effettuata correttamente, secondo le modalità di cui all'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., mediante deposito presso la casa comunale e invio all'imputato dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata. 3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente