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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 501/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6868/2019 depositata in data 13.09.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via Napoli a Chiaiano n. 12 ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via
Roma 37/a, presso lo studio dell'Avv. Pietropaolo Arnone (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo giudizio (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Appellante
E
ella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. IVA ), con sede in P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), al Corso Vittorio Emanuele, 93 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Grimaldi (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura generale alle liti in data 18.12.2014 per notar di Persona_1
IS (rep. n. 186905 - racc. n. 30367) (per le comunicazioni: fax n. 081-3941742; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Appellata CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Appellante: “si riporta a tutti gli atti e difese, segnatamente alle conclusioni di cui all'atto di appello.
Alla luce di tutto ciò, nel riportarsi integralmente al proprio atto introduttivo chiedendo l'integrale accoglimento della domanda di gravame e, nell'impugnare in toto la costituzione della parte appellata preso atto della avvenuta acquisizione del fascicolo di I grado, si Controparte_2
conclude per lo accoglimento della domanda, con vittoria di spese, e si chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
Appellata: “si riporta alla propria comparsa di risposta in appello depositata nel fascicolo elettronico di causa il 08/12/2020 nonché agli atti e documenti allegati alla stessa, in virtù dei quali impugna ogni contraria domanda, conclusione e deduzione. Chiede che il G.U. voglia riservare la causa in decisione con i termini interi previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (giorni 60 + 20), insistendo per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale, rigettare l'appello proposto dalla signora contro la sentenza n. Parte_1
6868/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata nonché i motivi e la domanda risarcitoria proposti ex adverso perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado ivi comprese spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014; 2.- in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e\o delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte della signora : 2.-a. dichiarare il concorso di Parte_1
colpa di essa nella produzione del sinistro per cui è causa, 2.-b. in ogni caso, Parte_1 ridurre congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte in ragione degli importi ritenuti effettivamente provati come dovuti, senza alcun riconoscimento di danni a titolo di invalidità permanente e senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione e\o di danno morale, 2.-c. limitare altresì l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge e dichiarare non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme eventualmente liquidate, 2.-d. disporre la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1-Con atto di citazione notificato in data 25.11.2016, evocava in giudizio innanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la , quale impresa designata dalla Controparte_3
Consap per la Campania per la gestione del FGVS, per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di motoveicolo non identificato nella produzione del sinistro verificatosi in data
07.04.2015 alle ore 07.00 circa in Castellammare di Stabia e per l'effetto, condannare la CP_4
al risarcimento in favore dell'attrice, dei danni tutti subiti per postumi invalidanti, danno
[...]
da ITT e ITP, sofferenza morale e spese mediche, il tutto da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo ctu, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati mentre l'istante percorreva a piedi la via Ponte Scanzano in direzione centro città, sopraggiungeva da tergo, a velocità sostenuta, un motociclo di grossa cilindrata e di colore grigio chiaro il cui conducente, causa la elevata velocità e/o errore di manovra, non si avvedeva per tempo della presenza della istante e la investiva al piede sinistro, facendola rovinare al suolo e dileguandosi repentinamente, in modo da non consentire ad alcuno di rilevarne i dati identificativi;
che il motociclo sopraggiungeva in modo talmente improvviso e repentino che la istante nulla poteva per evitare di essere investita;
che a causa dell'evento, la riportava lesioni personali tali da renderne necessario il trasporto Pt_1 presso l'ASL NA3 di Castellammare di Stabia, come da verbale di accettazione n. 2015/20320 da cui risulta la diagnosi di “contusione del piede sx”, che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora delle e della Controparte_4 CP_5
1.2- Costituitasi in giudizio la spa-FGVS, per quel che qui ancora rileva, nel merito, CP_4 contestava l'an della domanda, non adeguatamente provata, e il quantum debeatur, anche in relazione alla non cumulabilità della richiesta tra rivalutazione monetaria e interessi chiedendo, in via principale, il rigetto della pretesa attorea, e in subordine accertare il concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'evento stante la violazione dell'art. 190 codice della strada, con vittoria di spese di lite in favore della società convenuta.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste), con sentenza n. 6868/2019 resa pubblica in data 13.09.2019, il Giudice di pace dichiarata l'ammissibilità della domanda e la legittimazione delle parti, rigettava la domanda medesima, con condanna dell'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, e disponeva altresì la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata stante il contrasto della deposizione resa dal teste risultava con il referto di pronto soccorso. Tes_1 2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21.01.2020 per l'udienza del 06.05.2020,
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1
al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, di dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo pirata rimasto non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare al risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 3599,01, Controparte_4
sulla scorta della relazione medico-legale in atti – elaborata dal c.t.p. dott. - oltre Persona_2 interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 08.12.2020, la società assicuratrice in via preliminare eccepiva la inammissibilità delle nuove produzioni documentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., con riferimento al verbale n. 2015/20320 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia del 08.04.2015, alla relazione medica di parte del Dott.
Infante e alla “Certificazione data corretta deposito querela”, non previamente e tempestivamente depositati nel giudizio di primo grado;
nel merito, sosteneva la correttezza della decisione impugnata resa secondo giustizia, essendo la domanda risarcitoria infondata e non provata in ragione della inattendibilità dell'unico testimone escusso , le cui dichiarazioni risultano smentite dalle Tes_1 dichiarazioni rese dalla al Pronto Soccorso ospedaliero in cui alla voce “omissione di Pt_1 soccorso” si legge NO;
- del mancato intervento delle Forze dell'Ordine e/o dell'ambulanza; - dalla versione dei fatti scarsamente credibile offerta dal teste;
- della irrilevanza della querela Tes_1
contro ignoti presentata dalla circa otto mesi e, in subordine, circa tre mesi dopo il sinistro;
Pt_1
- della carenza di diligenza nella individuazione del presunto pirata della strada;
contestava, infine, il quantum debeatur ritenuto eccessivamente oneroso e non provato, oltre la non cumulabilità delle richieste della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore della appellata società.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 25.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.6.2024.
3.1- Con la proposta impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il primo giudice rigettato la domanda così argomentando: “La domanda è infondata e non merita accoglimento. Osserva questo giudicante che l'unico teste escusso risulta inattendibile avendo dichiarato che il giorno dopo l'incidente accompagnava l'attrice in ospedale, mentre dal certificato di pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia che l'attrice veniva ricoverata in data 14.04.2015 e l'incidente si era verificato in data 07.04.2015. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo”.
Al contrario, l'appellante precisa che il teste escusso , presente al momento del sinistro, Tes_1
con una dichiarazione precisa e dettagliata, ha confermato, senza alcuna contraddizione e/o genericità
e con dovizia di particolari, i fatti come verificatisi e come prospettati dall'attrice nell'atto di citazione, facendo emergere chiaramente la responsabilità esclusiva del conducente il motoveicolo non identificato nell'accadimento dell'incidente. Inoltre, evidenzia come il primo giudice abbia omesso di visionare il referto medico n. 2015/20320 del 08.04.2015 del P.O. San Leonardo di
Castellammare di Stabia, prodotto in atti e menzionato nell'atto di citazione, prendendo invece in considerazione solo il verbale di pronto soccorso n. 2015/21554 del 14.04.2015 relativo al secondo accesso dell'attrice presso il P.O. stabiese resosi necessario a causa del persistere del dolore, verbale che, peraltro, testualmente riporta “II Accesso, giunge in P.S. per edema collo piede da riferito incidente stradale”. Insiste quindi per l'accoglimento della domanda quantificata in euro 3559,01
(comprese spese mediche documentate pari ad euro 356,23) oltre interessi e rivalutazione, giusta valutazione del c.t.p. (che aveva riconosciuto all'appellante un danno biologico pari al 3% , una ITT di gg. 0, una ITP di hgg. 50 di cui 25 al 75% e 25 al 25%).
4.2. Preliminarmente deve rilevarsi la inutilizzabilità ai fini della decisione della consulenza di parte in data 5.11.2018 a firma del dott. . Trattasi, infatti, di documento che, benchè inserito nella Per_2 produzione di primo grado dell'attrice e riportato nel foliario che risulta depositato in cancelleria in data 22.2.2017 ossia all'atto della iscrizione a ruolo della causa (cfr. timbro di deposito in calce al foliario), non risulta richiamato nell'atto di citazione tra i documenti depositati in uno alla citazione né risulta prodotto in corso di causa (nessuna menzione se ne fa nei verbali successivi). Del resto, la circostanza che la relativa annotazione sul foliario della produzione di parte in primo grado (n. “13
CTP”) sia stata apposta, dopo il n. 12, non con caratteri di stampa (come le precedenti dodici) ma scritta a mano con penna a biro e che la relazione tecnica rechi in calce la data del 5.11.2018 (di molto successiva alla data del 22.2.2017 apposta sul timbro di deposito dei documenti, data in cui la relazione non era stata neanche redatta, ma anche all'udienza del 23.3.2018 di assunzione della prova testimoniale ammessa) danno conto, in conformità al rilievo di parte appellante, della irrituale produzione (nel giudizio di primo grado o nel presente giudizio di appello) del suddetto documento e dunque della inutilizzabilità dello stesso ai fini della decisione.
Del pari inutilizzabile la certificazione della data corretta del deposito della denuncia-querela prodotta in appello dalla difesa della in difetto di preventiva istanza di rimessione in termini, mentre Pt_1
rituale ed utilizzabile si reputa il verbale di Pronto Soccorso n. 2015/20320 dell'8.4.2015 (menzionato anche in citazione) poiché tempestivamente prodotto in primo grado anche come allegato alla denuncia alla Procura della Repubblica sporta dalla . Pt_1
Nel merito il motivo di impugnazione in rassegna è infondato e va, pertanto, rigettato, con conferma della prima decisione seppur con differente motivazione.
Al riguardo è opportuno ribadire che, per quanto si legge nell'atto di citazione in primo grado, la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della società convenuta trova titolo Parte_1
nelle lesioni dalla stesa riportate in occasione di un sinistro occorso in data 07.04.2015 alle ore 07.00 circa in Castellammare di Stabia mentre percorreva a piedi la via Ponte Scanzano in direzione centro città. Al riguardo l'attrice deduceva che nelle riferite circostanze di tempo e di luogo
“sopraggiungeva da tergo, a velocità sostenuta, un motociclo di grossa cilindrata e di colore grigio chiaro il quale, causa la elevata velocità, e/o errore di manovra, non si avvedeva per tempo della presenza della istante, e la investiva al piede sinistro, facendola altresì, per l'effetto rovinare in terra” e che “subito dopo aver provocato il sinistro, il conducente del motociclo investitore si dileguava repentinamente, uscendo ben presto dalla visuale degli astanti, e non dando, in tal modo, ad alcuno la possibilità di rilevarne i dati identificativi ”. L'attrice, inoltre, allegava di aver subito
“lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso ASL NA3 di Castellammare di Stabia, come da verbale di accettazione n. 2015/20320: contusione del piede sx …”.
Orbene, in relazione a tale domanda, da ricondurre nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., gravava certamente sulla l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto illecito Pt_1
su cui aveva fondato la propria pretesa risarcitoria, e in particolare non solo le circostanze di tempo e di luogo ma anche le specifiche modalità di svolgimento della condotta lesiva ascritta al conducente del motociclo, l'evento dannoso e il nesso di causalità con detta condotta. Inoltre, avendo chiesto il risarcimento al F.G.V.S., la era tenuta a provare, oltre all'accadimento del sinistro ed alle Pt_1 sue modalità, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del motoveicolo investitore e che tale motoveicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; Cass. Civ, 1° agosto 2001 n. 10484;
Cass. Civ., 10 giugno 2005 n. 12304).
A tale ultimo riguardo appare, peraltro, opportuno evidenziare che la prova di come il motoveicolo sia rimasto sconosciuto prescinde in toto dall'obbligo di presentare una querela o una denuncia contro ignoti alle competenti autorità. La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato
– infatti – non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. III, sentenza
19 maggio 2017 n. 12601; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892;Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434;
Cass. Civ., Sez. III, 02 settembre 2013, n.20066; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n.
9939; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 luglio – 3 settembre 2007, n. 18532; si veda anche giurisprudenza di merito Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Corte Appello Palermo,
Sez. III, 16 marzo 2016, n.482; Giudice di Pace Perugia, 16 marzo 2015, n.282). Secondo un insegnamento ormai consolidato dei giudici di legittimità “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati – la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III,
27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ.,
Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 30 dicembre 2016 n. 27541;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019,
n.104)”. Sul Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nonché la sua Compagnia di assicurazione, grava – infatti – l'officium di liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017,
n.15659; Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066). La querela o denuncia, dunque, in tali casi non si qualifica quale “condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio
2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez.
III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n.
9939).
Conseguenza ineludibile di ciò è che così come l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla vittima di sinistro stradale, allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono infatti, come già detto, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass.
Civ., Sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532). Tanto premesso, il tribunale condivide la censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata atteso che, effettivamente, il primo giudice ha fondato il rigetto della domanda sulla inattendibilità dell'unico teste escusso, desunta dal contrasto tra quanto dallo stesso riferito (ossia aver accompagnato la in Ospedale il giorno dopo l'accadimento del sinistro) e quanto risultante Pt_1 dal certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia (ossia che l'attrice era stata ricoverata in data 14.4.2015 ma l'incidente si era verificato il 7.4.2015), laddove la documentazione in atti (e in specie il Certificato di Pronto Soccorso dell'8.4.2015 ma anche il successivo, richiamato dal primo giudice, del 14.4.2015) attesta che il primo accesso della Pt_1 al Pronto Soccorso del suddetto ospedale avvenne l'8 aprile del 2015, ossia il giorno dopo l'accadimento del sinistro.
Ciò premesso, pur ritenendo fondata la censura, a giudizio del tribunale – come già anticipato - il dictum del primo giudice va, comunque, confermato, non risultando acquisita al processo la prova della fondatezza della domanda e, in specie, la prova dell'accadimento del sinistro con le modalità indicate dalla istante.
L'attrice, infatti, ha solo genericamente allegato in citazione e non esaustivamente provato nel corso del giudizio di primo grado le circostanze poste a fondamento della propria pretesa.
Invero, nell'atto di citazione (e ancora prima nella lettera di costituzione in mora dell'assicurazione)
l'attrice riferisce genericamente di essere stata investita al piede sinistro e di essere rovinata a terra a causa di una manovra errata eseguita da un motociclo che sopraggiungendo da tergo ad elevata velocità non si avvedeva della sua presenza lungo la via.
La omette, invero, di precisare a che altezza di via Ponte Scanzano si sarebbe verificato il Pt_1
sinistro nonchè le caratteristiche della strada nel punto di accadimento dello stesso (ampiezza, doppia carreggiata o a carreggiata unica, doppio senso di circolazione o senso unico, andamento rettilineo o curvilineo, presenza o meno di marciapiedi su entrambi i margini o su un solo margine); nulla deduce inoltre in merito alla propria posizione in strada al momento dell'investimento [se camminava sul marciapiede o lungo la strada e, in tale ultima ipotesi, se procedeva mantenendosi sul margine (destro o sinistro) della carreggiata o più spostata verso il centro, se percorreva la strada sullo stesso lato delle auto che viaggiavano nella sua direzione di marcia o sul margine opposto]) né sulla posizione del motociclo sulla sede stradale al momento dell'investimento, così come non descrive la dinamica ossia le concrete modalità di investimento “del piede sinistro” e dunque la condotta di guida del motociclista e la condotta del pedone, la manovra eventualmente effettuata dal motociclo per evitare l'investimento o dalla istante per evitare l'urto, i punti di impatto tra il pedone e il motoveicolo, né in che modo è caduta al suolo dopo l'urto. Né le lacune appena evidenziate nell'adempimento da parte dell'attrice dell'onere di allegazione assertiva sulla stessa gravante risultano colmate dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, posto che le risultanze istruttorie complessivamente acquisite non forniscono adeguato univoco riscontro ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria attorea.
Vengono in primo luogo in evidenza le risultanze del referto di pronto soccorso degli Ospedali Riuniti
Area Stabiese, redatto alle ore 14.40 del giorno successivo il sinistro (08.04.2015).
Si legge infatti nel verbale che al momento dell'accesso la (peraltro sprovvista di documenti Pt_1
sia in occasione del suddetto accesso che del successivo in data 14.4.2015) riferiva di aver subito in data 07.04.2015 alle ore 07.00 in Castellammare di Stabia un trauma da incidente stradale con responsabilità di terzi e, tuttavia, in corrispondenza della specifica voce “omissione di soccorso” il verbale riporta la risposta “No”.
Trattasi di affermazione, quella che esclude l'omissione di soccorso, certamente dotata di specifica attendibilità poiché resa dalla medesima , giunta con mezzi propri e in triage verde, e dunque Pt_1
in condizioni di piena coscienza e lucidità, ed a distanza di poche ore dall'accadimento del fatto.
Ebbene, l'affermazione, a specifica domanda dei sanitari, che il trauma subito era ascrivibile ad incidente stradale con responsabilità di terzi ma con esclusione dell'omissione di soccorso da parte del responsabile contrasta, logicamente, prima ancora che causalmente, con quanto dalla stessa dedotto nell'atto di diffida e di costituzione in mora, inviato all'assicurazione ed alla Pt_1
CONSAP con raccomandata A/R del 5.6.2025 (ossia a distanza di circa due mesi dai fatti), nella denuncia querela successivamente sporta e, ancora, a distanza di oltre un anno, nella citazione notificata a in data 25.11.2016, ossia l'ascrivibilità dell'incidente ad un motoveicolo rimasto CP_4
sconosciuto e per ragioni obiettive,.
Né l'attendibilità della successiva diversa ricostruzione del sinistro occorsole, dalla operata Pt_1 negli atti suindicati, può ritenersi adeguatamente confortata e suffragata dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, sig. , asseritamente in compagnia della al momento del sinistro. Tes_1 Pt_1
Al riguardo pur non condividendo, per le ragioni in precedenza esposte, le ragioni addotte dal primo giudice per sostenere la inattendibilità dell'unico teste escusso , sig. , e pur dando atto Tes_1
che le dichiarazioni del teste suddetto hanno in parte colmato le lacune assertive della prospettazione attorea dianzi evidenziate (il teste ha infatti dichiarato “mi trovavo a piedi insieme alla sig.ra
, scendendo a piedi per la via Ponte Scanzano, con direzione centro città”, Parte_1
“camminavamo rasenti il margine destro della strada per chi percorre la strada in discesa verso il centro”, “che in quel tratto di strada non vi sono marciapiedi su nessuno dei due lati della strada”, “camminavamo uno dietro l'altro, in particolare io dietro e avanti”, “all'improvviso ho Pt_1
sentito e poi visto sopraggiungere da dietro, quindi nella stessa nostra direzione di marcia , uno scooter di grossa cilindrata , di colore grigio chiaro, il quale, procedendo in discesa, in velocità, mi stava quasi per investire, ma solo un mio repentino movimento ha evitato l'urto, ma invece ha investito colpendola al piede sinistro e facendola poi cadere a terra” “dopo aver investito Pt_1
il motorino non si è fermato , procedendo sempre in velocità , in discesa, tanto che ho provato Pt_1
anche a rincorrerlo per provare ad identificarlo, ma senza riuscirvi data la velocità del mezzo e perché lo stesso è entrato subito dopo in una galleria presente in quel tratto di strada, e non illuminata, uscendo quindi completamente dalla mia visuale”) ritiene il tribunale che la prova testimoniale raccolta, da sola, non sia sufficiente per suffragare la fondatezza della pretesa attorea.
Osta a tanto il contrasto già evidenziato tra le dichiarazioni rese nella quasi immediatezza del fatto dalla ai sanitari del Pronto Soccorso circa l'esclusione della omissione di soccorso da parte Pt_1 del terzo responsabile dell'incidente e la successiva prospettazione da parte della medesima Pt_1
(negli atti diretti ad ottenere il risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice) dell'investimento da parte di un motociclo non identificato poiché non fermatosi a prestare soccorso dopo il sinistro. Tale contrasto non si ritiene invero superato dalle successive conformi dichiarazioni del teste. Al riguardo occorre in primo luogo considerare che la descrizione del sinistro e delle circostanze in cui si è verificato fornita dal teste (peraltro significativamente integrativa di quanto lacunosamente allegato dall'attrice in citazione) non ha trovato riscontro in altre risultanze di causa atteso che la , pur avendo dedotto nella denuncia – querela che all'incidente avevano Pt_1
assistito, oltre a , anche altre persone, di cui si riservava di fornire le generalità, in Tes_1
giudizio ha indicato come teste il solo . Occorre poi considerare che la necessità ai fini del Tes_1
decidere di ulteriori riscontri probatori rispetto alla testimonianza del , in concreto non Tes_1
acquisiti, è oltremodo rafforzata dalla circostanza che il , per quanto dallo stesso riferito Tes_1 all'udienza del 23.3.2018, è convivente non coniugato di tale (persona non Persona_3
altrimenti identificata ma presumibilmente stretta congiunta dell'attrice), era in compagnia dell'attrice al momento dell'incidente verificatosi, lo si ricorda, alle sette del mattino (entrambi camminavano a piedi sulla via Ponte Scalzone, nella medesima direzione per motivi non specificati)
e ha accompagnato l'attrice in Ospedale il giorno dopo l'incidente, per cui era presente allorchè la ebbe a dichiarare che non vi era stata omissione di soccorso da parte del terzo responsabile Pt_1 dell'investimento.
La lacunosità della prospettazione attorea delle circostanze del sinistro, la contraddittorietà di tale prospettazione, per un aspetto di estrema rilevanza, con le dichiarazioni rese dalla stessa attrice al
Pronto Soccorso nell'immediatezza del sinistro, la valenza significativamente integrativa della prospettazione attorea e, nel contempo, confermativa (in contrasto con le richiamate dichiarazioni della ) della testimonianza di , sono tutte circostanze che, valutate Pt_1 Tes_1 complessivamente e in relazione all'evidenziato legame tra la medesima attrice e il teste, non consentono, in assenza di ulteriori oggettivi riscontri, di ritenere adeguatamente assolto dall'istante l'onere di compiuta allegazione assertiva oltre che probatoria sulla stessa gravante.
Di qui il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure con diversa motivazione.
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (precisato in euro 3599,00) alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 20% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento
(da euro 1.100,01 ad euro 5200,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6868/2019 depositata in data 13.09.2019 proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 CP_1 designata dal FGVS, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna al pagamento in favore della , nella Parte_1 Controparte_3
qualità di impresa designata dal FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2041,00 per compensi, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 15 giugno 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 501/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6868/2019 depositata in data 13.09.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via Napoli a Chiaiano n. 12 ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via
Roma 37/a, presso lo studio dell'Avv. Pietropaolo Arnone (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo giudizio (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Appellante
E
ella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. IVA ), con sede in P.IVA_1
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), al Corso Vittorio Emanuele, 93 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Grimaldi (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura generale alle liti in data 18.12.2014 per notar di Persona_1
IS (rep. n. 186905 - racc. n. 30367) (per le comunicazioni: fax n. 081-3941742; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Appellata CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Appellante: “si riporta a tutti gli atti e difese, segnatamente alle conclusioni di cui all'atto di appello.
Alla luce di tutto ciò, nel riportarsi integralmente al proprio atto introduttivo chiedendo l'integrale accoglimento della domanda di gravame e, nell'impugnare in toto la costituzione della parte appellata preso atto della avvenuta acquisizione del fascicolo di I grado, si Controparte_2
conclude per lo accoglimento della domanda, con vittoria di spese, e si chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
Appellata: “si riporta alla propria comparsa di risposta in appello depositata nel fascicolo elettronico di causa il 08/12/2020 nonché agli atti e documenti allegati alla stessa, in virtù dei quali impugna ogni contraria domanda, conclusione e deduzione. Chiede che il G.U. voglia riservare la causa in decisione con i termini interi previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (giorni 60 + 20), insistendo per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale, rigettare l'appello proposto dalla signora contro la sentenza n. Parte_1
6868/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata nonché i motivi e la domanda risarcitoria proposti ex adverso perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado ivi comprese spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014; 2.- in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e\o delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte della signora : 2.-a. dichiarare il concorso di Parte_1
colpa di essa nella produzione del sinistro per cui è causa, 2.-b. in ogni caso, Parte_1 ridurre congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte in ragione degli importi ritenuti effettivamente provati come dovuti, senza alcun riconoscimento di danni a titolo di invalidità permanente e senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione e\o di danno morale, 2.-c. limitare altresì l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge e dichiarare non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme eventualmente liquidate, 2.-d. disporre la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1-Con atto di citazione notificato in data 25.11.2016, evocava in giudizio innanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la , quale impresa designata dalla Controparte_3
Consap per la Campania per la gestione del FGVS, per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di motoveicolo non identificato nella produzione del sinistro verificatosi in data
07.04.2015 alle ore 07.00 circa in Castellammare di Stabia e per l'effetto, condannare la CP_4
al risarcimento in favore dell'attrice, dei danni tutti subiti per postumi invalidanti, danno
[...]
da ITT e ITP, sofferenza morale e spese mediche, il tutto da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo ctu, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati mentre l'istante percorreva a piedi la via Ponte Scanzano in direzione centro città, sopraggiungeva da tergo, a velocità sostenuta, un motociclo di grossa cilindrata e di colore grigio chiaro il cui conducente, causa la elevata velocità e/o errore di manovra, non si avvedeva per tempo della presenza della istante e la investiva al piede sinistro, facendola rovinare al suolo e dileguandosi repentinamente, in modo da non consentire ad alcuno di rilevarne i dati identificativi;
che il motociclo sopraggiungeva in modo talmente improvviso e repentino che la istante nulla poteva per evitare di essere investita;
che a causa dell'evento, la riportava lesioni personali tali da renderne necessario il trasporto Pt_1 presso l'ASL NA3 di Castellammare di Stabia, come da verbale di accettazione n. 2015/20320 da cui risulta la diagnosi di “contusione del piede sx”, che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora delle e della Controparte_4 CP_5
1.2- Costituitasi in giudizio la spa-FGVS, per quel che qui ancora rileva, nel merito, CP_4 contestava l'an della domanda, non adeguatamente provata, e il quantum debeatur, anche in relazione alla non cumulabilità della richiesta tra rivalutazione monetaria e interessi chiedendo, in via principale, il rigetto della pretesa attorea, e in subordine accertare il concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'evento stante la violazione dell'art. 190 codice della strada, con vittoria di spese di lite in favore della società convenuta.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste), con sentenza n. 6868/2019 resa pubblica in data 13.09.2019, il Giudice di pace dichiarata l'ammissibilità della domanda e la legittimazione delle parti, rigettava la domanda medesima, con condanna dell'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, e disponeva altresì la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata stante il contrasto della deposizione resa dal teste risultava con il referto di pronto soccorso. Tes_1 2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21.01.2020 per l'udienza del 06.05.2020,
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1
al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, di dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo pirata rimasto non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare al risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 3599,01, Controparte_4
sulla scorta della relazione medico-legale in atti – elaborata dal c.t.p. dott. - oltre Persona_2 interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 08.12.2020, la società assicuratrice in via preliminare eccepiva la inammissibilità delle nuove produzioni documentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., con riferimento al verbale n. 2015/20320 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia del 08.04.2015, alla relazione medica di parte del Dott.
Infante e alla “Certificazione data corretta deposito querela”, non previamente e tempestivamente depositati nel giudizio di primo grado;
nel merito, sosteneva la correttezza della decisione impugnata resa secondo giustizia, essendo la domanda risarcitoria infondata e non provata in ragione della inattendibilità dell'unico testimone escusso , le cui dichiarazioni risultano smentite dalle Tes_1 dichiarazioni rese dalla al Pronto Soccorso ospedaliero in cui alla voce “omissione di Pt_1 soccorso” si legge NO;
- del mancato intervento delle Forze dell'Ordine e/o dell'ambulanza; - dalla versione dei fatti scarsamente credibile offerta dal teste;
- della irrilevanza della querela Tes_1
contro ignoti presentata dalla circa otto mesi e, in subordine, circa tre mesi dopo il sinistro;
Pt_1
- della carenza di diligenza nella individuazione del presunto pirata della strada;
contestava, infine, il quantum debeatur ritenuto eccessivamente oneroso e non provato, oltre la non cumulabilità delle richieste della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore della appellata società.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 25.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.6.2024.
3.1- Con la proposta impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il primo giudice rigettato la domanda così argomentando: “La domanda è infondata e non merita accoglimento. Osserva questo giudicante che l'unico teste escusso risulta inattendibile avendo dichiarato che il giorno dopo l'incidente accompagnava l'attrice in ospedale, mentre dal certificato di pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia che l'attrice veniva ricoverata in data 14.04.2015 e l'incidente si era verificato in data 07.04.2015. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo”.
Al contrario, l'appellante precisa che il teste escusso , presente al momento del sinistro, Tes_1
con una dichiarazione precisa e dettagliata, ha confermato, senza alcuna contraddizione e/o genericità
e con dovizia di particolari, i fatti come verificatisi e come prospettati dall'attrice nell'atto di citazione, facendo emergere chiaramente la responsabilità esclusiva del conducente il motoveicolo non identificato nell'accadimento dell'incidente. Inoltre, evidenzia come il primo giudice abbia omesso di visionare il referto medico n. 2015/20320 del 08.04.2015 del P.O. San Leonardo di
Castellammare di Stabia, prodotto in atti e menzionato nell'atto di citazione, prendendo invece in considerazione solo il verbale di pronto soccorso n. 2015/21554 del 14.04.2015 relativo al secondo accesso dell'attrice presso il P.O. stabiese resosi necessario a causa del persistere del dolore, verbale che, peraltro, testualmente riporta “II Accesso, giunge in P.S. per edema collo piede da riferito incidente stradale”. Insiste quindi per l'accoglimento della domanda quantificata in euro 3559,01
(comprese spese mediche documentate pari ad euro 356,23) oltre interessi e rivalutazione, giusta valutazione del c.t.p. (che aveva riconosciuto all'appellante un danno biologico pari al 3% , una ITT di gg. 0, una ITP di hgg. 50 di cui 25 al 75% e 25 al 25%).
4.2. Preliminarmente deve rilevarsi la inutilizzabilità ai fini della decisione della consulenza di parte in data 5.11.2018 a firma del dott. . Trattasi, infatti, di documento che, benchè inserito nella Per_2 produzione di primo grado dell'attrice e riportato nel foliario che risulta depositato in cancelleria in data 22.2.2017 ossia all'atto della iscrizione a ruolo della causa (cfr. timbro di deposito in calce al foliario), non risulta richiamato nell'atto di citazione tra i documenti depositati in uno alla citazione né risulta prodotto in corso di causa (nessuna menzione se ne fa nei verbali successivi). Del resto, la circostanza che la relativa annotazione sul foliario della produzione di parte in primo grado (n. “13
CTP”) sia stata apposta, dopo il n. 12, non con caratteri di stampa (come le precedenti dodici) ma scritta a mano con penna a biro e che la relazione tecnica rechi in calce la data del 5.11.2018 (di molto successiva alla data del 22.2.2017 apposta sul timbro di deposito dei documenti, data in cui la relazione non era stata neanche redatta, ma anche all'udienza del 23.3.2018 di assunzione della prova testimoniale ammessa) danno conto, in conformità al rilievo di parte appellante, della irrituale produzione (nel giudizio di primo grado o nel presente giudizio di appello) del suddetto documento e dunque della inutilizzabilità dello stesso ai fini della decisione.
Del pari inutilizzabile la certificazione della data corretta del deposito della denuncia-querela prodotta in appello dalla difesa della in difetto di preventiva istanza di rimessione in termini, mentre Pt_1
rituale ed utilizzabile si reputa il verbale di Pronto Soccorso n. 2015/20320 dell'8.4.2015 (menzionato anche in citazione) poiché tempestivamente prodotto in primo grado anche come allegato alla denuncia alla Procura della Repubblica sporta dalla . Pt_1
Nel merito il motivo di impugnazione in rassegna è infondato e va, pertanto, rigettato, con conferma della prima decisione seppur con differente motivazione.
Al riguardo è opportuno ribadire che, per quanto si legge nell'atto di citazione in primo grado, la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della società convenuta trova titolo Parte_1
nelle lesioni dalla stesa riportate in occasione di un sinistro occorso in data 07.04.2015 alle ore 07.00 circa in Castellammare di Stabia mentre percorreva a piedi la via Ponte Scanzano in direzione centro città. Al riguardo l'attrice deduceva che nelle riferite circostanze di tempo e di luogo
“sopraggiungeva da tergo, a velocità sostenuta, un motociclo di grossa cilindrata e di colore grigio chiaro il quale, causa la elevata velocità, e/o errore di manovra, non si avvedeva per tempo della presenza della istante, e la investiva al piede sinistro, facendola altresì, per l'effetto rovinare in terra” e che “subito dopo aver provocato il sinistro, il conducente del motociclo investitore si dileguava repentinamente, uscendo ben presto dalla visuale degli astanti, e non dando, in tal modo, ad alcuno la possibilità di rilevarne i dati identificativi ”. L'attrice, inoltre, allegava di aver subito
“lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso ASL NA3 di Castellammare di Stabia, come da verbale di accettazione n. 2015/20320: contusione del piede sx …”.
Orbene, in relazione a tale domanda, da ricondurre nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., gravava certamente sulla l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto illecito Pt_1
su cui aveva fondato la propria pretesa risarcitoria, e in particolare non solo le circostanze di tempo e di luogo ma anche le specifiche modalità di svolgimento della condotta lesiva ascritta al conducente del motociclo, l'evento dannoso e il nesso di causalità con detta condotta. Inoltre, avendo chiesto il risarcimento al F.G.V.S., la era tenuta a provare, oltre all'accadimento del sinistro ed alle Pt_1 sue modalità, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del motoveicolo investitore e che tale motoveicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; Cass. Civ, 1° agosto 2001 n. 10484;
Cass. Civ., 10 giugno 2005 n. 12304).
A tale ultimo riguardo appare, peraltro, opportuno evidenziare che la prova di come il motoveicolo sia rimasto sconosciuto prescinde in toto dall'obbligo di presentare una querela o una denuncia contro ignoti alle competenti autorità. La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato
– infatti – non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. III, sentenza
19 maggio 2017 n. 12601; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892;Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434;
Cass. Civ., Sez. III, 02 settembre 2013, n.20066; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n.
9939; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 luglio – 3 settembre 2007, n. 18532; si veda anche giurisprudenza di merito Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Corte Appello Palermo,
Sez. III, 16 marzo 2016, n.482; Giudice di Pace Perugia, 16 marzo 2015, n.282). Secondo un insegnamento ormai consolidato dei giudici di legittimità “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati – la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III,
27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ.,
Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 30 dicembre 2016 n. 27541;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019,
n.104)”. Sul Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nonché la sua Compagnia di assicurazione, grava – infatti – l'officium di liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017,
n.15659; Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066). La querela o denuncia, dunque, in tali casi non si qualifica quale “condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio
2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez.
III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n.
9939).
Conseguenza ineludibile di ciò è che così come l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla vittima di sinistro stradale, allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono infatti, come già detto, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass.
Civ., Sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532). Tanto premesso, il tribunale condivide la censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata atteso che, effettivamente, il primo giudice ha fondato il rigetto della domanda sulla inattendibilità dell'unico teste escusso, desunta dal contrasto tra quanto dallo stesso riferito (ossia aver accompagnato la in Ospedale il giorno dopo l'accadimento del sinistro) e quanto risultante Pt_1 dal certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia (ossia che l'attrice era stata ricoverata in data 14.4.2015 ma l'incidente si era verificato il 7.4.2015), laddove la documentazione in atti (e in specie il Certificato di Pronto Soccorso dell'8.4.2015 ma anche il successivo, richiamato dal primo giudice, del 14.4.2015) attesta che il primo accesso della Pt_1 al Pronto Soccorso del suddetto ospedale avvenne l'8 aprile del 2015, ossia il giorno dopo l'accadimento del sinistro.
Ciò premesso, pur ritenendo fondata la censura, a giudizio del tribunale – come già anticipato - il dictum del primo giudice va, comunque, confermato, non risultando acquisita al processo la prova della fondatezza della domanda e, in specie, la prova dell'accadimento del sinistro con le modalità indicate dalla istante.
L'attrice, infatti, ha solo genericamente allegato in citazione e non esaustivamente provato nel corso del giudizio di primo grado le circostanze poste a fondamento della propria pretesa.
Invero, nell'atto di citazione (e ancora prima nella lettera di costituzione in mora dell'assicurazione)
l'attrice riferisce genericamente di essere stata investita al piede sinistro e di essere rovinata a terra a causa di una manovra errata eseguita da un motociclo che sopraggiungendo da tergo ad elevata velocità non si avvedeva della sua presenza lungo la via.
La omette, invero, di precisare a che altezza di via Ponte Scanzano si sarebbe verificato il Pt_1
sinistro nonchè le caratteristiche della strada nel punto di accadimento dello stesso (ampiezza, doppia carreggiata o a carreggiata unica, doppio senso di circolazione o senso unico, andamento rettilineo o curvilineo, presenza o meno di marciapiedi su entrambi i margini o su un solo margine); nulla deduce inoltre in merito alla propria posizione in strada al momento dell'investimento [se camminava sul marciapiede o lungo la strada e, in tale ultima ipotesi, se procedeva mantenendosi sul margine (destro o sinistro) della carreggiata o più spostata verso il centro, se percorreva la strada sullo stesso lato delle auto che viaggiavano nella sua direzione di marcia o sul margine opposto]) né sulla posizione del motociclo sulla sede stradale al momento dell'investimento, così come non descrive la dinamica ossia le concrete modalità di investimento “del piede sinistro” e dunque la condotta di guida del motociclista e la condotta del pedone, la manovra eventualmente effettuata dal motociclo per evitare l'investimento o dalla istante per evitare l'urto, i punti di impatto tra il pedone e il motoveicolo, né in che modo è caduta al suolo dopo l'urto. Né le lacune appena evidenziate nell'adempimento da parte dell'attrice dell'onere di allegazione assertiva sulla stessa gravante risultano colmate dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, posto che le risultanze istruttorie complessivamente acquisite non forniscono adeguato univoco riscontro ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria attorea.
Vengono in primo luogo in evidenza le risultanze del referto di pronto soccorso degli Ospedali Riuniti
Area Stabiese, redatto alle ore 14.40 del giorno successivo il sinistro (08.04.2015).
Si legge infatti nel verbale che al momento dell'accesso la (peraltro sprovvista di documenti Pt_1
sia in occasione del suddetto accesso che del successivo in data 14.4.2015) riferiva di aver subito in data 07.04.2015 alle ore 07.00 in Castellammare di Stabia un trauma da incidente stradale con responsabilità di terzi e, tuttavia, in corrispondenza della specifica voce “omissione di soccorso” il verbale riporta la risposta “No”.
Trattasi di affermazione, quella che esclude l'omissione di soccorso, certamente dotata di specifica attendibilità poiché resa dalla medesima , giunta con mezzi propri e in triage verde, e dunque Pt_1
in condizioni di piena coscienza e lucidità, ed a distanza di poche ore dall'accadimento del fatto.
Ebbene, l'affermazione, a specifica domanda dei sanitari, che il trauma subito era ascrivibile ad incidente stradale con responsabilità di terzi ma con esclusione dell'omissione di soccorso da parte del responsabile contrasta, logicamente, prima ancora che causalmente, con quanto dalla stessa dedotto nell'atto di diffida e di costituzione in mora, inviato all'assicurazione ed alla Pt_1
CONSAP con raccomandata A/R del 5.6.2025 (ossia a distanza di circa due mesi dai fatti), nella denuncia querela successivamente sporta e, ancora, a distanza di oltre un anno, nella citazione notificata a in data 25.11.2016, ossia l'ascrivibilità dell'incidente ad un motoveicolo rimasto CP_4
sconosciuto e per ragioni obiettive,.
Né l'attendibilità della successiva diversa ricostruzione del sinistro occorsole, dalla operata Pt_1 negli atti suindicati, può ritenersi adeguatamente confortata e suffragata dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, sig. , asseritamente in compagnia della al momento del sinistro. Tes_1 Pt_1
Al riguardo pur non condividendo, per le ragioni in precedenza esposte, le ragioni addotte dal primo giudice per sostenere la inattendibilità dell'unico teste escusso , sig. , e pur dando atto Tes_1
che le dichiarazioni del teste suddetto hanno in parte colmato le lacune assertive della prospettazione attorea dianzi evidenziate (il teste ha infatti dichiarato “mi trovavo a piedi insieme alla sig.ra
, scendendo a piedi per la via Ponte Scanzano, con direzione centro città”, Parte_1
“camminavamo rasenti il margine destro della strada per chi percorre la strada in discesa verso il centro”, “che in quel tratto di strada non vi sono marciapiedi su nessuno dei due lati della strada”, “camminavamo uno dietro l'altro, in particolare io dietro e avanti”, “all'improvviso ho Pt_1
sentito e poi visto sopraggiungere da dietro, quindi nella stessa nostra direzione di marcia , uno scooter di grossa cilindrata , di colore grigio chiaro, il quale, procedendo in discesa, in velocità, mi stava quasi per investire, ma solo un mio repentino movimento ha evitato l'urto, ma invece ha investito colpendola al piede sinistro e facendola poi cadere a terra” “dopo aver investito Pt_1
il motorino non si è fermato , procedendo sempre in velocità , in discesa, tanto che ho provato Pt_1
anche a rincorrerlo per provare ad identificarlo, ma senza riuscirvi data la velocità del mezzo e perché lo stesso è entrato subito dopo in una galleria presente in quel tratto di strada, e non illuminata, uscendo quindi completamente dalla mia visuale”) ritiene il tribunale che la prova testimoniale raccolta, da sola, non sia sufficiente per suffragare la fondatezza della pretesa attorea.
Osta a tanto il contrasto già evidenziato tra le dichiarazioni rese nella quasi immediatezza del fatto dalla ai sanitari del Pronto Soccorso circa l'esclusione della omissione di soccorso da parte Pt_1 del terzo responsabile dell'incidente e la successiva prospettazione da parte della medesima Pt_1
(negli atti diretti ad ottenere il risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice) dell'investimento da parte di un motociclo non identificato poiché non fermatosi a prestare soccorso dopo il sinistro. Tale contrasto non si ritiene invero superato dalle successive conformi dichiarazioni del teste. Al riguardo occorre in primo luogo considerare che la descrizione del sinistro e delle circostanze in cui si è verificato fornita dal teste (peraltro significativamente integrativa di quanto lacunosamente allegato dall'attrice in citazione) non ha trovato riscontro in altre risultanze di causa atteso che la , pur avendo dedotto nella denuncia – querela che all'incidente avevano Pt_1
assistito, oltre a , anche altre persone, di cui si riservava di fornire le generalità, in Tes_1
giudizio ha indicato come teste il solo . Occorre poi considerare che la necessità ai fini del Tes_1
decidere di ulteriori riscontri probatori rispetto alla testimonianza del , in concreto non Tes_1
acquisiti, è oltremodo rafforzata dalla circostanza che il , per quanto dallo stesso riferito Tes_1 all'udienza del 23.3.2018, è convivente non coniugato di tale (persona non Persona_3
altrimenti identificata ma presumibilmente stretta congiunta dell'attrice), era in compagnia dell'attrice al momento dell'incidente verificatosi, lo si ricorda, alle sette del mattino (entrambi camminavano a piedi sulla via Ponte Scalzone, nella medesima direzione per motivi non specificati)
e ha accompagnato l'attrice in Ospedale il giorno dopo l'incidente, per cui era presente allorchè la ebbe a dichiarare che non vi era stata omissione di soccorso da parte del terzo responsabile Pt_1 dell'investimento.
La lacunosità della prospettazione attorea delle circostanze del sinistro, la contraddittorietà di tale prospettazione, per un aspetto di estrema rilevanza, con le dichiarazioni rese dalla stessa attrice al
Pronto Soccorso nell'immediatezza del sinistro, la valenza significativamente integrativa della prospettazione attorea e, nel contempo, confermativa (in contrasto con le richiamate dichiarazioni della ) della testimonianza di , sono tutte circostanze che, valutate Pt_1 Tes_1 complessivamente e in relazione all'evidenziato legame tra la medesima attrice e il teste, non consentono, in assenza di ulteriori oggettivi riscontri, di ritenere adeguatamente assolto dall'istante l'onere di compiuta allegazione assertiva oltre che probatoria sulla stessa gravante.
Di qui il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure con diversa motivazione.
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (precisato in euro 3599,00) alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 20% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento
(da euro 1.100,01 ad euro 5200,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6868/2019 depositata in data 13.09.2019 proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 CP_1 designata dal FGVS, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna al pagamento in favore della , nella Parte_1 Controparte_3
qualità di impresa designata dal FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2041,00 per compensi, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 15 giugno 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano