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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU AN, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259001450855 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste e si oppone alla condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n°29820259001450855, notificata tramite posta l'11.04.2025, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.680,09, eccependo preliminarmente che l'avviso di accertamento n°250TYNM000872, presupposto della intimazione di pagamento de qua, era stato impugnato e che la stessa nel 2023 si era avvalsa della c.d. definizione delle liti pendenti di cui alla legge n°197/22 con conseguente estinzione del giudizo.
Si costituiva l'AdE evidenziando che il Centro Operativo di Pescara, dopo aver constatato che la contribuente si era avvalsa della definizione delle liti pendenti (definizione agevolata delle controversie tributarie), aveva provveduto in data 17/06/2025 ad emettere sgravio totale della partita nr. 250TYNM0008722009/001.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l'Ade proceduto al relativo sgravio della pretesa stante l'adesione della ricorrente alla c.d. definizione delle liti pendenti con riferimento al ricorso proposto avverso l'atto prodromico;
peraltro già nel 2023 era stata dichiarata la estinzione del giudizio .
Le spese, per il principio della soccombenza virtuale, stante che la intimazione è stata notificata dopo due anni, vanno poste a carico della resistente .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori e CU .
Siracusa, 18.11.2025
Il Giudice unico
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU AN, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259001450855 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste e si oppone alla condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n°29820259001450855, notificata tramite posta l'11.04.2025, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.680,09, eccependo preliminarmente che l'avviso di accertamento n°250TYNM000872, presupposto della intimazione di pagamento de qua, era stato impugnato e che la stessa nel 2023 si era avvalsa della c.d. definizione delle liti pendenti di cui alla legge n°197/22 con conseguente estinzione del giudizo.
Si costituiva l'AdE evidenziando che il Centro Operativo di Pescara, dopo aver constatato che la contribuente si era avvalsa della definizione delle liti pendenti (definizione agevolata delle controversie tributarie), aveva provveduto in data 17/06/2025 ad emettere sgravio totale della partita nr. 250TYNM0008722009/001.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l'Ade proceduto al relativo sgravio della pretesa stante l'adesione della ricorrente alla c.d. definizione delle liti pendenti con riferimento al ricorso proposto avverso l'atto prodromico;
peraltro già nel 2023 era stata dichiarata la estinzione del giudizio .
Le spese, per il principio della soccombenza virtuale, stante che la intimazione è stata notificata dopo due anni, vanno poste a carico della resistente .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori e CU .
Siracusa, 18.11.2025
Il Giudice unico
(dott. Adriana Puglisi)