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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13581 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE XIII^ CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. R.G. n. 14565 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
rappresentata e difesa – giusta procura – dall'avv. Parte_1 [...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Belvedere 14, 03012 Anagni
attrice
e
e P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tossini – giusta procura – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Prenestina n. 45, in
Roma convenuta
e
- (P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Sinistri P.IVA_2
Gravi dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cisbani, – giusta Controparte_4 procura – elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Vigliena n.2 terza chiamata
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Oggetto: azioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051- 2043
c.p.c. per insidia
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in forma scritta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20 marzo 2025, udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione per memorie conclusionali e repliche con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del Processo
1 – Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, chiedendo accogliersi le _2 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. nella causazione dell'evento dannoso occorso in P.IVA_1 data 12.12.2019 alla sig.ra e, per l'effetto: - condannare l' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. Controparte_5
, al paga-mento, in favore dell'attrice: ▪ della somma di € 28.822,00, a titolo di danno P.IVA_1 biologico da invalidità permanente, ov-vero di quella minore o maggiore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di € 5.733,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (assoluta e parziale), ovvero di quella minore o maggiore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di
e 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero di quella minore o maggiore somma che
l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di € 549,00 a titolo di spese mediche documentate;
e così per la complessiva somma di euro 44.104,00. Oltre la rivalutazione monetaria interessi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della propria domanda allegava l'attrice che: “in data 12.12.2019 alle ore 11:20 circa in Roma, presso la fermata della Stazione Metropolitana A - Anagnina, la SI.ra si recava Pt_1 verso i treni della suddetta metropolitana per raggiungere la Stazione di Roma Termini;
mentre scendeva le scale esterne di ingresso alla stazione Metropolitana per recarsi ai binari, improvvisamente cadeva a terra a causa della pavimentazione sconnessa, in quanto le suddette scale risultavano mancanti, nella parte esterna, della pavimentazione, creando così un falso appoggio, imprevedibile e comunque inevitabile tale da risultare un'insidia per i passanti, che non veniva in alcun modo segnalata;
la sig.ra rotolava rovinosamente Pt_1 lungo tutta la scalinata e batteva la testa e la faccia sul pavimento, con contusioni alla mano e al ginocchio destro;
veniva prontamente soccorsa dai passanti presenti al momento dell'accaduto e dai Carabinieri della
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Stazione Appia Roma, che si trovavano in servizio in quel momento sul luogo del sinistro, i quali provvedevano tempestivamente, data la gravità della situazione, ad allertare i soccorsi medici;
gli agenti presenti redigevano apposito verbale di accertamento del sinistro;
la sig.ra veniva quindi trasportata Pt_1 presso il Presidio Ospedaliero Policlinico Casilino in cui le veniva diagnosticato: “trauma frontale sinistro, fratture multiple ossa proprie del naso, trauma contusivo mandibola regione sinistra, trauma contusivo mano e ginocchio destro.”, con sottoposizione a radiografia della mano e del ginocchio destro e TAC del capo e del massiccio facciale, come riportato nella cartella clinica rilasciata dal nosocomio;
venivano apportati punti di sutura sulle ferite del dorso del naso e prescritta terapia farmacologica con prognosi di 30 giorni s.c..”
“la sig.ra è caduta sui gradini della scala di accesso alla stazione metropolitana A - Anagnina di Pt_1
Rom, che si presentavano sconnessi e con rivestimento superficiale mancante, circostanza quest'ultima risultante dalla documentazione fotografica in atti.”
Lamentava di aver riportato lesioni e chiedeva il risarcimento del danno alla convenuta
in quanto “ Azienda per la mobilità di è affidataria, in virtù CP_5 CP_5 CP_5 di contratto di servizio del 10.09.2015 rep. n. 11, dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana e di altri servizi a questi connessi di competenza di
In particolare, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.01.2018 veniva CP_5 prorogato il servizio dal 04.12.2019 al 03.12.2021 e poi successivamente prorogato. Risulta pienamente, quindi, la legittimazione passiva della convenuta nel sinistro de quo. Ulteriormente si evidenza come all'art.
18 denominato “Manutenzione e pulizia” del summenzionato contratto di servizio, il cui estratto è allegato CP_ in atti (ALL. 18), si prevede che “1. è responsabile della conservazione, del mantenimento in piena funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e igiene di tutti i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, fermate, altre strutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati per l'esercizio dei servizi affidati e CP_ delle loro pertinenze funzionali”. Sono in particolare a carico di “g) la pulizia e la manutenzione di tutte le aree di stazione, compresa la pulizia sistematica dei muri perimetrali interni alle stazioni e delle aree di pertinenza, comprese le scale di accesso e i bagni automatizzati”. Ne discende che la scala di accesso alla Metropolitana A- Anagnina di Roma, luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, è di accesso alla stazione metropolitana e, come tale, rientra tra i luoghi soggetti alla custodia, pulizia e manutenzione da parte di .. Si ravvisa, quindi, in capo al _2 Controparte_5 [...]
il dovere di manutenzione e gestione dei luoghi prospicienti l'accesso ai CP_5 treni e alle aree di passaggio per usufruire dei mezzi di trasporto, come specificato nel contratto di servizio ed altresì in virtù dei principi generali di prudenza e diligenza volti alla tutela dell'incolumità di terzi da parte di coloro che sono
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preposti, ex lege, ad assicurarla. “…appare evidente come l'insidia sopra descritta e documentata in atti, contempli le caratteristiche di inavvistabilità, imprevedibilità ed inevitabilità ovvero, in altri termini, rientri nella figura dell'insidia o trabocchetto, pacificamente ritenuta quale elemento sinto- matico dell'attività colposa dell'Amministrazione, al presentarsi di un'insidia non visibile, non prevedibile e quindi non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza, come nel caso in oggetto.
Tale insidia ha determinato un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità.”
“Per quanto sopra, la responsabilità, si fonda evidentemente sull'art. 2051 c.c.. ed in subordine qualora non si volesse ritenere che l' sia responsabile ex art. 2051 c.c., la stessa dovrà essere _2 condannata ex art. 2043 c.c., secondo il principio per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno arrecato.”
Quantificava i propri danni sulla base di una perizia medico legale di parte che le riconosceva “un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta di gg. 30 seguiti da ulteriori giorni 38 di invalidità relativa al 75%”, nella somma totale di € 44.104,00 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Oltre interessi e rivalutazione al saldo, comprensiva delle spese mediche per € 549,00.”
2 -Si costituiva in giudizio che impugnava e contestava integralmente la CP_5 domanda attorea, chiedendone, in via principale, il rigetto, in quanto infondata in fatto e diritto, l'autorizzazione alla chiamata del terzo, la Compagnia assicurativa garante per la
R.C. e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata, e per i motivi di cui alla narrativa, così provvedere: In via preliminare, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della Mutua assicuratrice “ di Roma”, in virtù del contratto di assicurazione vigente al momento del Controparte_3 lamentato sinistro. Nel merito, rigettare la domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto e, allo stato, priva di idoneo supporto probatorio circa la responsabilità della deducente e, in seconda istanza, del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda e, ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità Co dell' ella causazione del sinistro per cui è causa, voglia ritenere la Mutua assicuratrice “ _2
” tenuta a mallevare la medesima e, per l'effetto, condannarla direttamente a pagare Controparte_3
l'eventuale risarcimento del danno.
(omissis sulle prove), Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.3 – Co Previa autorizzazione e differimento dell'udienza, si costituivano in giudizio
Assicurazioni di Roma chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice, in quanto
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infondata in fatto e diritto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: – In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. – In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, anche parzialmente, in punto di an debeatur, accertare e dichiarare l'evidente eccessività della suddetta pretesa risarcitoria e, per
l'effetto, liquidare il danno de quo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite alla stregua della sproporzione eventualmente manifestatasi tra il chiesto ed il liquidato.”
4 - A seguito della costituzione di tutte le parti citate in giudizio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, venivano ammessi i mezzi istruttori e svolta l'attività istruttoria tramite l'acquisizione di documenti, tra cui le fotografie dei luoghi, le prove orali con l'escussione di due testimoni di parte attrice (XX) e veniva disposta C.T.U. medico-legale. All'udienza di esame CTU, ritenuta conclusa l'istruttoria il giudice tentava la conciliazione tra le parti, ma la stessa non era possibile in particolare la parte terza chiamata sosteneva non essere stata raggiunta la prova. Il giudice, preso atto della impossibilità di conciliare la causa, abbreviando i tempi del processo, e vista la richiesta di tutte le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025, udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta. Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle presenti nei propri atti e sopra riportate. La causa era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Nel merito, la domanda dell'attrice merita parziale accoglimento per quanto di ragione e nei limiti del concorso riconosciuto, come di seguito illustrato.
5.1 - Si premette il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si ritiene che il caso vada sussunto nell'alveo della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti: "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione
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iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità "dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile" ( cfr. Cass. sent.
n. 2482 del 01.02.2018).
Su quest'ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato " che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode" ( cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837).
Il custode supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima circostanza integra il caso fortuito previsto quale scriminante della responsabilità del custode, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto;
peraltro il comportamento colposo del danneggiato — quando non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso — può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma primo,
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Deve inoltre ricordarsi che la condotta del danneggiato, qualora integri un'infrazione concretamente idonea a influire sull'eziologia del danno, costituisce circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma primo, c.c. (cfr. Cass. 6.5.2016, n. 9241, con riferimento all'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di sinistro stradale).
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Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
5.2.- An e nesso causale
Nel caso di specie, la prospettazione attorea è risultata provata.
L'attrice ha assolto al proprio onere probatorio, provando di essere caduta il giorno
12.12.2019 mentre scendeva la scalinata di accesso alla fermata Metro “Anagnina”, nei termini di cui all'atto di citazione e per le ragioni ivi indicate.
I due testi escussi, entrambi del tutto indifferenti, uno dei quali un Carabiniere accorso subito dopo il fatto, hanno confermato che la è caduta scendendo le scale. In Pt_1 particolare la teste escussa il 18.04.2024, che stava percorrendo le scale in Testimone_1 questione, ha dichiarato di aver assistito proprio alla caduta:
“HO visto la signora che inciampava, lo scalino non era integro, ha messo un piede male ed è arrivata a terra a faccia avanti.”
“ricordo che era dicembre 2019, era intorno alle 11,00, io mi trovavo alle spalle della signora sulle scale della Stazione metro Anagnina, stavamo entrambe scendendo le scale per arrivare nel cortile della Stazione
Anagnina. I gradini in cui si trovava la signora al momento del fatto erano all'incirca a metà della scala.”
“Io ero dietro, quando è caduta le sono andata vicino e mi sono piegata perché la signora non si muoveva ed avevo paura che fosse successo qualcosa di ancora più grave e poi ho riguardato verso su ed ho visto che dove avevo visto la signora inciampare c'era un gradino non integro. Mancava un pezzo. Non ricordo le dimensioni.”
Precisava a domanda, che: “la signora quando stava scendendo era più spostata sulla destra.” E che
“la parte non integra era la parte esterna del gradino come da schizzo che faccio.”
Proprio dove si vede, nelle fotografie, chiaramente l'aggiunta di parte del gradino.
Produceva anche uno schizzo, sottoscritto, dove indicava il punto del gradino ove mancava un pezzo. Anche questo disegno collimava con la scala come appare nelle fotografie in atti.
Riconosceva, nelle foto mostrate, allegate agli atti, le scale dove è avvenuto il fatto, precisando in modo puntuale che i gradini non erano nelle condizioni di cui alle fotografie, dove appaiono già “rappezzati”, ma erano mancanti in alcuni punti “riconosco nelle fotografie mostratemi, la scala esterna alla Metro A – Anagnina, ma non erano così come si vedono nelle foto, alcuni gradini non erano integri.
Pertanto la testimonianza della è apparsa non solo del tutto attendibile ma anche Tes_1 concordante nei vai punti.
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Nella narrazione della teste, escussa dal giudice prima liberamente, risultava altresì il racconto relativo all'intervento dei Carabinieri, poi confermato dal secondo teste, nonché dall'Annotazione di P.G. dell'agente del 12.12.2019, in atti. Per_1
Descriveva anche in modo dettagliato lo stato della signora dopo la caduta, che collima con quanto poi riferito dal secondo teste nonché riscontrabile nella Cartella di Pronto Soccorso.
“Vedevo defluire il sangue da sotto la sua faccia, era a faccia in giù e poi ho chiesto a dei passanti di chiamare l'ambulanza e poi non ricordo se qualcuno mi abbia aiutato a far girare la signora o se l'ho fatto da sola, e poi ricordo il volto pieno di sangue, con vari tagli, uno grande sul naso, uno dalla bocca e ricordo di averle messo la mano sotto la testa, le tenevo la testa leggermente sollevata e dopo un po' di tempo sono arrivati dei militari che hanno portato dell'acqua e della carta e le hanno un po' pulito il volto e la signora non parlava, emetteva dei suoni, inizialmente, poi dopo, ricordo che ha iniziato a parlare quando sono venuti i militari che le chiedevano che giorno fosse ed il nominativo lo ha comunicato agli infermieri del 118 ed io ho atteso che arrivassero loro, ho capito il nome, e me ne sono andata.” (v. verbale del 18.04.2024).
Il teste escusso l'1.02.2024, Vice Brigadiere dell'Arma dei Testimone_2
Carabinieri, sebbene sopraggiunto dopo la caduta, ha confermato che al suo arrivo la Pt_1 era ancora in terra, sanguinante, parlando chiaramente di caduta. Si riportano stralci della testimonianza: “ricordo tempo fa che abbiamo soccorso una signora che era caduta dalle scale per l'accesso alla Metropolitana, quelle che dal Piazzale dove ci sono mezzi Cotral ed autobus, portano al piazzale sottostante che fa accedere alla Metro. Noi siamo arrivati che la signora era già caduta.
Mi sembra che il comandante si accorgeva di questa cosa e poi attivavamo la procedura di chiamare
l'ambulanza. Davamo una mano alla signora a rialzarsi, a mettersi seduta da qualche parte.”
Conferma la presenta dell'Agente , di cui all'annotazione in atti, “Poi li aveva la Per_1 postazione il carabiniere della stazione Appia. Per_1
Era di servizio lì all'Anagnina. E' stato chiamato ed è arrivato qualche minuto dopo di me ed il
UO .” Per_2
“Non ricordo di averla vista scendere ma solo che era caduta”.
Conferma che: “non ricordo le condizioni della scala ma riconosco la scala che mi si mostra nelle fotografie allegate da parte attrice. La scala è abbastanza rovinata.”
Riconosce nelle foto mostrate, ritraenti la al momento del fatto, lo stato della stessa Pt_1 al momento del suo arrivo: “Vengono mostrate al teste le fotografie e risponde: R. ricordo che la signora aveva quelle ferite.”
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In atti l'Annotazione di P.G. dell'Agente Carabinier che riporta: Testimone_3
Concludendo, alla luce dell'istruttoria, va ritenuto provato che sia caduta Parte_1 mentre percorreva le scale che conducono alla fermata della Metropolitana Anagnina, il giorno 12.12.2019, intorno alle ore 11,20, percorrendo le suddette scale cadeva a causa della mancanza in un gradino di una parte del gradino stessa.
Che le scale presentassero dei punti di rottura su alcuni gradini posti circa a metà scala, non solo è confermato dal teste ma appare confermato anche dal raffronto con le Tes_1 fotografie prodotte, allegato 1 di parte attrice, ove sono ben visibili le parti di “rappezzo” di tali “mancanze” dei gradini in questione.
Che la sia caduta e che a causa di ciò abbia riportato delle lesioni risulta Pt_1 concordemente dal raffronto tra le dichiarazioni testimoniali, le fotografie, e quanto rilevato in sede di accesso al Pronto soccorso, dai Sanitari, che riportano in Anamnesi:
E all'esame obiettivo:
Che le scale di accesso alla Metropolitana in questione, ricadano sotto la potestà dell' in forza del contratto di servizio, in essere dal 10.09.2015, rep. n. 11, dell'esercizio di _2 servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana e di altri servizi a questi connessi di competenza di è fuor di dubbio, né è contestato. CP_5
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5.3 - Ne deriva l'obbligo di custodia e la relativa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ne consegue quindi che, apparendo con evidenza provato lo stato manutentivo del tutto carente delle scale di accesso alla Metropolitana, scale peraltro utilizzate giornalmente da molti utenti, dato ancora più grave, la convenuta deve essere ritenuta responsabile dell'evento e dei danni riportati dalla parte attrice. Danni che vengono di seguito quantificati.
Al contempo appare equo considerare, a parere di questo giudice che, il fatto è accaduto in pieno giorno, ed evidentemente la non stava guardando dove metteva i piedi. Né Pt_1 utilizzava il malcorrente, pur scendendo sul lato destro delle scale, dove questo è presente.
Si può quindi ritenere che sussista una quota, non paritaria, di responsabilità che può essere riconosciuta anche alla parte attrice che, ove avesse adottato un comportamento più prudente avrebbe probabilmente notato il gradino rotto, evitando di cadere. In ogni caso, pur ritenendo sussistere una quota di responsabilità a carico della parte attrice, questa è da ritenere del tutto minoritaria rispetto a quella della convenuta, dovendosi considerare anche il colore grigio dei gradini, non proprio molto visibile. Questo giudice stima equo ritenere sussistere a carico del danneggiato un concorso di colpa del 25%. va Parte_1 quindi risarcita per il 75% del proprio danno come di seguito liquidato.
5.4 - Alla stregua di quanto sinora esposto, emerge in misura preponderante la responsabilità di in quanto Società che gestisce il trasposto pubblico di CP_5
CP_ Roma Capitale, ed ha e custode ai sensi dell'art 2051 c.c. Infatti “1. è responsabile della conservazione, del mantenimento in piena funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e igiene di tutti
i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, fermate, altre strutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati CP_ per l'esercizio dei servizi affidati e delle loro pertinenze funzionali”. Sono in particolare a carico di “g) la pulizia e la manutenzione di tutte le aree di stazione, compresa la pulizia sistematica dei muri perimetrali interni alle stazioni e delle aree di pertinenza, comprese le scale di accesso e i bagni automatizzati”.
6 – Definito in fatto e diritto l'an rispetto a tutte le domande, stabilito che l'attrice ha quindi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'evento per cui è causa, nei limiti del concorso attribuito, si procede alla liquidazione dei danni.
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7.1 - Relativamente alle lesioni personali subite dall'attore, questo giudice fa proprie le risultanze della CTU, eseguita in questo processo da parte del dott. Dott. Per_3 che sono messe a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente
[...] motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, avendo accertato le lesioni causalmente connesse al sinistro e correttamente ricondotto gli effetti delle stesse alle varie componenti di danno biologico. In particolare il CTU ha concluso: “sussiste rapporto di causalità tra l'evento del 12/12/2019 e le seguenti lesioni sofferte dalla SI.ra
[...]
: - fratture multiple delle ossa proprie del naso con interessamento del setto - ferita Pt_1 lacero-contusa del dorso del naso - trauma contusivo mandibolare e ferita mucosa dell'emilabbro inferiore di sinistra - contusione della mano e del ginocchio di destra.
b) dalle lesioni suddette sono derivati: un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di 20 giorni; un periodo di incapacità temporanea parziale al 25% di 47 giorni, stante la guarigione clinica certificata il 17/02/2020 dal Dott. Controparte_6
c) in termini di danno alla complessiva integrità psicofisica (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) le conseguenze dell'evento 12/12/2019 hanno causato un danno biologico permanente pari al 4% (quattro per cento), percentuale nella quale è compreso il danno alla integrità fisiognomica. La valutazione si è basata sulle indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
(SIMLA: Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. Giuffrè, Milano, 2016);
d) il danno fisiognomico è descritto a pag. 10 di questa relazione, conforme alle fotografie nn.
1-3 riportate a pag. 11, ed è stato compreso nella valutazione complessiva del danno biologico di cui alla lettera e);
Riconoscendo altresì: “gli attuali postumi non sono emendabili con specifici trattamenti terapeutici;
è allegata copia di documentazione di spesa per un totale di € 152,66 (euro centocinquantadue/66) conforme al prospetto analitico riportato a pag. 15. Vanno, infine, considerate le spese da sostenere per il rifacimento del manufatto protesico dentario danneggiato nell'evento del
12/12/2019, come da preventivo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00).”
7.2 - Per il risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia
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l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, rinviando al documento di approvazione delle stesse, rinvenibile sul sito web del Tribunale di Roma, per le motivazioni, ivi riportate, che ampiamente chiariscono le ragioni del discostamento dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano e giustificano la scelta di questo giudice di adottare tali criteri tabellari.
Ciò detto, per applicare tali criteri nel caso di specie, questo giudice fa integrale riferimento alle conclusioni dal CTU, che, non contestate, possono essere messe a fondamento della presente decisione.
A fronte di ciò si liquida, nel caso di specie, in via meramente equitativa, al valore attuale e sulla base delle Tabelle anzi richiamate, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (60anni), dell'entità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, l'importo di € 7.496,09 (di cui € 4.663,15 per i postumi permanenti ed €
2.832,94 per l'inabilità temporanea).
7.3 - Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - dovuto al danneggiato, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età del danneggiato, della natura degli esiti permanenti, la loro durata nel tempo rispetto all'aspettativa di vita dell'attore, sorge la necessità di procedere alla personalizzazione del danno, aumentandolo nella misura ritenuta congrua al caso di specie, sulla base del range previsto nelle Tabelle, per un importo di € 800,00.
7.4 - Di talché il danno non patrimoniale viene complessivamente quantificato in €
8.296,09.
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7.5 - A tale importo va aggiunto il danno patrimoniale che viene riconosciuto nelle spese mediche già affrontate e in quelle ritenute congrue e dovute dal CTU, pari ad € 3.552,66
(152,64 + 3.400,00, queste ultime spese per il rifacimento del manufatto proteico dentario danneggiato).
7.6 - In totale per i titoli su indicati si liquidano € 11.848,75, importo già rivalutato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, di cui compete il 75 %, pari ad € 8.886,56 - che si arrotonda equitativamente ad € 8.900,00, in ragione della quota di responsabilità riconosciuta a carico della danneggiata, pari ad € 2.962,18.
8 -Su tale somma € 8.900,00 spettano gli interessi per ritardato pagamento (c.d. lucro cessante), che vengono calcolati come di seguito indicato.
8.1 - Lucro cessante.
Occorre invece riconoscersi il c.d. cessante, come danno da ritardo, in conformità al Pt_2 consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di
Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, ritenendo liquidabile tale danno mediante l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, con un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
I parametri sono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.
Ha rilievo significativo la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nel periodo di tempo in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si fa riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di redditività degli
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investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 1,86% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (12.12.2019) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n.
19499). Tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito – semisomma - provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione (1,183).
9 - Totale dovuto.
Per quanto detto precedentemente, sono dovuti all'attrice da parte di CP_5 complessivamente € 8.900,00, a cui vanno aggiunti interessi da ritardato pagamento, da conteggiarsi come indicato al punto 8.1. Sulla somma così ottenuta saranno dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al pagamento.
Co 10 – Garanzia di - ASSICURATRICE Controparte_3 CP_3
10.1 – Va accolta la domanda di garanzia di nei confronti della Terza chiamata _2 [...]
, in ragione del rapporto Controparte_3 assicurativo in essere.
11 - Le spese processuali e spese di CTU
Sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientative per il giudice, e le stesse seguono la soccombenza, ma sono compensate per il 25% in ragione del divario tra il chiesto ed il pronunciato.
12 – Spese di CTU
Le spese di CTU sono liquidate in misura pari all'acconti in euro 650,00, oltre accessori di legge se dovuti e pagati, poste definitivamente a carico delle parti soccombenti e vanno restituite alla parte attrice se le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attrice i danni di Parte_1 cui in motivazione, liquidati al valore attuale in complessivi € 8.900,00, a cui vanno 14 15
aggiunti gli interessi da lucro cessante da liquidarsi secondo le indicazioni date in motivazione dalla data del fatto, e a tale somma totale si aggiungeranno gli interessi legali ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della sentenza al saldo;
b) condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a pagare alla parte attrice le Parte_1 spese di giudizio in 400,00 € per spese esenti ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, come ridotto del 25%;
c) Liquida le spese di CTU in € 650,00, oltre IVA se dovuta, che vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente, da rifondere da parte di CP_5
alla parte attrice se anticipate, o da pagare al CTU direttamente ove non
[...] anticipate dalla parte;
d) accerta il diritto di di essere garantita dalla parte terza chiamata CP_5 [...]
e pertanto Controparte_7 tenuta indenne di quanto è tenuta a pagare per effetto della presente sentenza;
Sentenza esecutiva.
Sentenza a debito ex art. 59, lettera d, TUR.
Così deciso in Roma, il 3.10.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 – Liquidazione.
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE XIII^ CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. R.G. n. 14565 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
rappresentata e difesa – giusta procura – dall'avv. Parte_1 [...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Belvedere 14, 03012 Anagni
attrice
e
e P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tossini – giusta procura – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Prenestina n. 45, in
Roma convenuta
e
- (P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Sinistri P.IVA_2
Gravi dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cisbani, – giusta Controparte_4 procura – elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Vigliena n.2 terza chiamata
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Oggetto: azioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051- 2043
c.p.c. per insidia
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in forma scritta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20 marzo 2025, udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione per memorie conclusionali e repliche con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del Processo
1 – Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, chiedendo accogliersi le _2 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. nella causazione dell'evento dannoso occorso in P.IVA_1 data 12.12.2019 alla sig.ra e, per l'effetto: - condannare l' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. Controparte_5
, al paga-mento, in favore dell'attrice: ▪ della somma di € 28.822,00, a titolo di danno P.IVA_1 biologico da invalidità permanente, ov-vero di quella minore o maggiore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di € 5.733,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (assoluta e parziale), ovvero di quella minore o maggiore somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di
e 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero di quella minore o maggiore somma che
l'Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
▪ della somma di € 549,00 a titolo di spese mediche documentate;
e così per la complessiva somma di euro 44.104,00. Oltre la rivalutazione monetaria interessi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della propria domanda allegava l'attrice che: “in data 12.12.2019 alle ore 11:20 circa in Roma, presso la fermata della Stazione Metropolitana A - Anagnina, la SI.ra si recava Pt_1 verso i treni della suddetta metropolitana per raggiungere la Stazione di Roma Termini;
mentre scendeva le scale esterne di ingresso alla stazione Metropolitana per recarsi ai binari, improvvisamente cadeva a terra a causa della pavimentazione sconnessa, in quanto le suddette scale risultavano mancanti, nella parte esterna, della pavimentazione, creando così un falso appoggio, imprevedibile e comunque inevitabile tale da risultare un'insidia per i passanti, che non veniva in alcun modo segnalata;
la sig.ra rotolava rovinosamente Pt_1 lungo tutta la scalinata e batteva la testa e la faccia sul pavimento, con contusioni alla mano e al ginocchio destro;
veniva prontamente soccorsa dai passanti presenti al momento dell'accaduto e dai Carabinieri della
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Stazione Appia Roma, che si trovavano in servizio in quel momento sul luogo del sinistro, i quali provvedevano tempestivamente, data la gravità della situazione, ad allertare i soccorsi medici;
gli agenti presenti redigevano apposito verbale di accertamento del sinistro;
la sig.ra veniva quindi trasportata Pt_1 presso il Presidio Ospedaliero Policlinico Casilino in cui le veniva diagnosticato: “trauma frontale sinistro, fratture multiple ossa proprie del naso, trauma contusivo mandibola regione sinistra, trauma contusivo mano e ginocchio destro.”, con sottoposizione a radiografia della mano e del ginocchio destro e TAC del capo e del massiccio facciale, come riportato nella cartella clinica rilasciata dal nosocomio;
venivano apportati punti di sutura sulle ferite del dorso del naso e prescritta terapia farmacologica con prognosi di 30 giorni s.c..”
“la sig.ra è caduta sui gradini della scala di accesso alla stazione metropolitana A - Anagnina di Pt_1
Rom, che si presentavano sconnessi e con rivestimento superficiale mancante, circostanza quest'ultima risultante dalla documentazione fotografica in atti.”
Lamentava di aver riportato lesioni e chiedeva il risarcimento del danno alla convenuta
in quanto “ Azienda per la mobilità di è affidataria, in virtù CP_5 CP_5 CP_5 di contratto di servizio del 10.09.2015 rep. n. 11, dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana e di altri servizi a questi connessi di competenza di
In particolare, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16.01.2018 veniva CP_5 prorogato il servizio dal 04.12.2019 al 03.12.2021 e poi successivamente prorogato. Risulta pienamente, quindi, la legittimazione passiva della convenuta nel sinistro de quo. Ulteriormente si evidenza come all'art.
18 denominato “Manutenzione e pulizia” del summenzionato contratto di servizio, il cui estratto è allegato CP_ in atti (ALL. 18), si prevede che “1. è responsabile della conservazione, del mantenimento in piena funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e igiene di tutti i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, fermate, altre strutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati per l'esercizio dei servizi affidati e CP_ delle loro pertinenze funzionali”. Sono in particolare a carico di “g) la pulizia e la manutenzione di tutte le aree di stazione, compresa la pulizia sistematica dei muri perimetrali interni alle stazioni e delle aree di pertinenza, comprese le scale di accesso e i bagni automatizzati”. Ne discende che la scala di accesso alla Metropolitana A- Anagnina di Roma, luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, è di accesso alla stazione metropolitana e, come tale, rientra tra i luoghi soggetti alla custodia, pulizia e manutenzione da parte di .. Si ravvisa, quindi, in capo al _2 Controparte_5 [...]
il dovere di manutenzione e gestione dei luoghi prospicienti l'accesso ai CP_5 treni e alle aree di passaggio per usufruire dei mezzi di trasporto, come specificato nel contratto di servizio ed altresì in virtù dei principi generali di prudenza e diligenza volti alla tutela dell'incolumità di terzi da parte di coloro che sono
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preposti, ex lege, ad assicurarla. “…appare evidente come l'insidia sopra descritta e documentata in atti, contempli le caratteristiche di inavvistabilità, imprevedibilità ed inevitabilità ovvero, in altri termini, rientri nella figura dell'insidia o trabocchetto, pacificamente ritenuta quale elemento sinto- matico dell'attività colposa dell'Amministrazione, al presentarsi di un'insidia non visibile, non prevedibile e quindi non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza, come nel caso in oggetto.
Tale insidia ha determinato un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità.”
“Per quanto sopra, la responsabilità, si fonda evidentemente sull'art. 2051 c.c.. ed in subordine qualora non si volesse ritenere che l' sia responsabile ex art. 2051 c.c., la stessa dovrà essere _2 condannata ex art. 2043 c.c., secondo il principio per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno arrecato.”
Quantificava i propri danni sulla base di una perizia medico legale di parte che le riconosceva “un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta di gg. 30 seguiti da ulteriori giorni 38 di invalidità relativa al 75%”, nella somma totale di € 44.104,00 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Oltre interessi e rivalutazione al saldo, comprensiva delle spese mediche per € 549,00.”
2 -Si costituiva in giudizio che impugnava e contestava integralmente la CP_5 domanda attorea, chiedendone, in via principale, il rigetto, in quanto infondata in fatto e diritto, l'autorizzazione alla chiamata del terzo, la Compagnia assicurativa garante per la
R.C. e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata, e per i motivi di cui alla narrativa, così provvedere: In via preliminare, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della Mutua assicuratrice “ di Roma”, in virtù del contratto di assicurazione vigente al momento del Controparte_3 lamentato sinistro. Nel merito, rigettare la domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto e, allo stato, priva di idoneo supporto probatorio circa la responsabilità della deducente e, in seconda istanza, del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda e, ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità Co dell' ella causazione del sinistro per cui è causa, voglia ritenere la Mutua assicuratrice “ _2
” tenuta a mallevare la medesima e, per l'effetto, condannarla direttamente a pagare Controparte_3
l'eventuale risarcimento del danno.
(omissis sulle prove), Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.3 – Co Previa autorizzazione e differimento dell'udienza, si costituivano in giudizio
Assicurazioni di Roma chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice, in quanto
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infondata in fatto e diritto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: – In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. – In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, anche parzialmente, in punto di an debeatur, accertare e dichiarare l'evidente eccessività della suddetta pretesa risarcitoria e, per
l'effetto, liquidare il danno de quo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite alla stregua della sproporzione eventualmente manifestatasi tra il chiesto ed il liquidato.”
4 - A seguito della costituzione di tutte le parti citate in giudizio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, venivano ammessi i mezzi istruttori e svolta l'attività istruttoria tramite l'acquisizione di documenti, tra cui le fotografie dei luoghi, le prove orali con l'escussione di due testimoni di parte attrice (XX) e veniva disposta C.T.U. medico-legale. All'udienza di esame CTU, ritenuta conclusa l'istruttoria il giudice tentava la conciliazione tra le parti, ma la stessa non era possibile in particolare la parte terza chiamata sosteneva non essere stata raggiunta la prova. Il giudice, preso atto della impossibilità di conciliare la causa, abbreviando i tempi del processo, e vista la richiesta di tutte le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025, udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta. Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle presenti nei propri atti e sopra riportate. La causa era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Nel merito, la domanda dell'attrice merita parziale accoglimento per quanto di ragione e nei limiti del concorso riconosciuto, come di seguito illustrato.
5.1 - Si premette il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si ritiene che il caso vada sussunto nell'alveo della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti: "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione
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iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità "dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile" ( cfr. Cass. sent.
n. 2482 del 01.02.2018).
Su quest'ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato " che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode" ( cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n.
25837).
Il custode supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima circostanza integra il caso fortuito previsto quale scriminante della responsabilità del custode, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto;
peraltro il comportamento colposo del danneggiato — quando non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso — può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma primo,
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Deve inoltre ricordarsi che la condotta del danneggiato, qualora integri un'infrazione concretamente idonea a influire sull'eziologia del danno, costituisce circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma primo, c.c. (cfr. Cass. 6.5.2016, n. 9241, con riferimento all'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di sinistro stradale).
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Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
5.2.- An e nesso causale
Nel caso di specie, la prospettazione attorea è risultata provata.
L'attrice ha assolto al proprio onere probatorio, provando di essere caduta il giorno
12.12.2019 mentre scendeva la scalinata di accesso alla fermata Metro “Anagnina”, nei termini di cui all'atto di citazione e per le ragioni ivi indicate.
I due testi escussi, entrambi del tutto indifferenti, uno dei quali un Carabiniere accorso subito dopo il fatto, hanno confermato che la è caduta scendendo le scale. In Pt_1 particolare la teste escussa il 18.04.2024, che stava percorrendo le scale in Testimone_1 questione, ha dichiarato di aver assistito proprio alla caduta:
“HO visto la signora che inciampava, lo scalino non era integro, ha messo un piede male ed è arrivata a terra a faccia avanti.”
“ricordo che era dicembre 2019, era intorno alle 11,00, io mi trovavo alle spalle della signora sulle scale della Stazione metro Anagnina, stavamo entrambe scendendo le scale per arrivare nel cortile della Stazione
Anagnina. I gradini in cui si trovava la signora al momento del fatto erano all'incirca a metà della scala.”
“Io ero dietro, quando è caduta le sono andata vicino e mi sono piegata perché la signora non si muoveva ed avevo paura che fosse successo qualcosa di ancora più grave e poi ho riguardato verso su ed ho visto che dove avevo visto la signora inciampare c'era un gradino non integro. Mancava un pezzo. Non ricordo le dimensioni.”
Precisava a domanda, che: “la signora quando stava scendendo era più spostata sulla destra.” E che
“la parte non integra era la parte esterna del gradino come da schizzo che faccio.”
Proprio dove si vede, nelle fotografie, chiaramente l'aggiunta di parte del gradino.
Produceva anche uno schizzo, sottoscritto, dove indicava il punto del gradino ove mancava un pezzo. Anche questo disegno collimava con la scala come appare nelle fotografie in atti.
Riconosceva, nelle foto mostrate, allegate agli atti, le scale dove è avvenuto il fatto, precisando in modo puntuale che i gradini non erano nelle condizioni di cui alle fotografie, dove appaiono già “rappezzati”, ma erano mancanti in alcuni punti “riconosco nelle fotografie mostratemi, la scala esterna alla Metro A – Anagnina, ma non erano così come si vedono nelle foto, alcuni gradini non erano integri.
Pertanto la testimonianza della è apparsa non solo del tutto attendibile ma anche Tes_1 concordante nei vai punti.
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Nella narrazione della teste, escussa dal giudice prima liberamente, risultava altresì il racconto relativo all'intervento dei Carabinieri, poi confermato dal secondo teste, nonché dall'Annotazione di P.G. dell'agente del 12.12.2019, in atti. Per_1
Descriveva anche in modo dettagliato lo stato della signora dopo la caduta, che collima con quanto poi riferito dal secondo teste nonché riscontrabile nella Cartella di Pronto Soccorso.
“Vedevo defluire il sangue da sotto la sua faccia, era a faccia in giù e poi ho chiesto a dei passanti di chiamare l'ambulanza e poi non ricordo se qualcuno mi abbia aiutato a far girare la signora o se l'ho fatto da sola, e poi ricordo il volto pieno di sangue, con vari tagli, uno grande sul naso, uno dalla bocca e ricordo di averle messo la mano sotto la testa, le tenevo la testa leggermente sollevata e dopo un po' di tempo sono arrivati dei militari che hanno portato dell'acqua e della carta e le hanno un po' pulito il volto e la signora non parlava, emetteva dei suoni, inizialmente, poi dopo, ricordo che ha iniziato a parlare quando sono venuti i militari che le chiedevano che giorno fosse ed il nominativo lo ha comunicato agli infermieri del 118 ed io ho atteso che arrivassero loro, ho capito il nome, e me ne sono andata.” (v. verbale del 18.04.2024).
Il teste escusso l'1.02.2024, Vice Brigadiere dell'Arma dei Testimone_2
Carabinieri, sebbene sopraggiunto dopo la caduta, ha confermato che al suo arrivo la Pt_1 era ancora in terra, sanguinante, parlando chiaramente di caduta. Si riportano stralci della testimonianza: “ricordo tempo fa che abbiamo soccorso una signora che era caduta dalle scale per l'accesso alla Metropolitana, quelle che dal Piazzale dove ci sono mezzi Cotral ed autobus, portano al piazzale sottostante che fa accedere alla Metro. Noi siamo arrivati che la signora era già caduta.
Mi sembra che il comandante si accorgeva di questa cosa e poi attivavamo la procedura di chiamare
l'ambulanza. Davamo una mano alla signora a rialzarsi, a mettersi seduta da qualche parte.”
Conferma la presenta dell'Agente , di cui all'annotazione in atti, “Poi li aveva la Per_1 postazione il carabiniere della stazione Appia. Per_1
Era di servizio lì all'Anagnina. E' stato chiamato ed è arrivato qualche minuto dopo di me ed il
UO .” Per_2
“Non ricordo di averla vista scendere ma solo che era caduta”.
Conferma che: “non ricordo le condizioni della scala ma riconosco la scala che mi si mostra nelle fotografie allegate da parte attrice. La scala è abbastanza rovinata.”
Riconosce nelle foto mostrate, ritraenti la al momento del fatto, lo stato della stessa Pt_1 al momento del suo arrivo: “Vengono mostrate al teste le fotografie e risponde: R. ricordo che la signora aveva quelle ferite.”
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In atti l'Annotazione di P.G. dell'Agente Carabinier che riporta: Testimone_3
Concludendo, alla luce dell'istruttoria, va ritenuto provato che sia caduta Parte_1 mentre percorreva le scale che conducono alla fermata della Metropolitana Anagnina, il giorno 12.12.2019, intorno alle ore 11,20, percorrendo le suddette scale cadeva a causa della mancanza in un gradino di una parte del gradino stessa.
Che le scale presentassero dei punti di rottura su alcuni gradini posti circa a metà scala, non solo è confermato dal teste ma appare confermato anche dal raffronto con le Tes_1 fotografie prodotte, allegato 1 di parte attrice, ove sono ben visibili le parti di “rappezzo” di tali “mancanze” dei gradini in questione.
Che la sia caduta e che a causa di ciò abbia riportato delle lesioni risulta Pt_1 concordemente dal raffronto tra le dichiarazioni testimoniali, le fotografie, e quanto rilevato in sede di accesso al Pronto soccorso, dai Sanitari, che riportano in Anamnesi:
E all'esame obiettivo:
Che le scale di accesso alla Metropolitana in questione, ricadano sotto la potestà dell' in forza del contratto di servizio, in essere dal 10.09.2015, rep. n. 11, dell'esercizio di _2 servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana e di altri servizi a questi connessi di competenza di è fuor di dubbio, né è contestato. CP_5
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5.3 - Ne deriva l'obbligo di custodia e la relativa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ne consegue quindi che, apparendo con evidenza provato lo stato manutentivo del tutto carente delle scale di accesso alla Metropolitana, scale peraltro utilizzate giornalmente da molti utenti, dato ancora più grave, la convenuta deve essere ritenuta responsabile dell'evento e dei danni riportati dalla parte attrice. Danni che vengono di seguito quantificati.
Al contempo appare equo considerare, a parere di questo giudice che, il fatto è accaduto in pieno giorno, ed evidentemente la non stava guardando dove metteva i piedi. Né Pt_1 utilizzava il malcorrente, pur scendendo sul lato destro delle scale, dove questo è presente.
Si può quindi ritenere che sussista una quota, non paritaria, di responsabilità che può essere riconosciuta anche alla parte attrice che, ove avesse adottato un comportamento più prudente avrebbe probabilmente notato il gradino rotto, evitando di cadere. In ogni caso, pur ritenendo sussistere una quota di responsabilità a carico della parte attrice, questa è da ritenere del tutto minoritaria rispetto a quella della convenuta, dovendosi considerare anche il colore grigio dei gradini, non proprio molto visibile. Questo giudice stima equo ritenere sussistere a carico del danneggiato un concorso di colpa del 25%. va Parte_1 quindi risarcita per il 75% del proprio danno come di seguito liquidato.
5.4 - Alla stregua di quanto sinora esposto, emerge in misura preponderante la responsabilità di in quanto Società che gestisce il trasposto pubblico di CP_5
CP_ Roma Capitale, ed ha e custode ai sensi dell'art 2051 c.c. Infatti “1. è responsabile della conservazione, del mantenimento in piena funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza e igiene di tutti
i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, fermate, altre strutture, sistemi tecnologici, impianti) utilizzati CP_ per l'esercizio dei servizi affidati e delle loro pertinenze funzionali”. Sono in particolare a carico di “g) la pulizia e la manutenzione di tutte le aree di stazione, compresa la pulizia sistematica dei muri perimetrali interni alle stazioni e delle aree di pertinenza, comprese le scale di accesso e i bagni automatizzati”.
6 – Definito in fatto e diritto l'an rispetto a tutte le domande, stabilito che l'attrice ha quindi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'evento per cui è causa, nei limiti del concorso attribuito, si procede alla liquidazione dei danni.
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7.1 - Relativamente alle lesioni personali subite dall'attore, questo giudice fa proprie le risultanze della CTU, eseguita in questo processo da parte del dott. Dott. Per_3 che sono messe a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente
[...] motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, avendo accertato le lesioni causalmente connesse al sinistro e correttamente ricondotto gli effetti delle stesse alle varie componenti di danno biologico. In particolare il CTU ha concluso: “sussiste rapporto di causalità tra l'evento del 12/12/2019 e le seguenti lesioni sofferte dalla SI.ra
[...]
: - fratture multiple delle ossa proprie del naso con interessamento del setto - ferita Pt_1 lacero-contusa del dorso del naso - trauma contusivo mandibolare e ferita mucosa dell'emilabbro inferiore di sinistra - contusione della mano e del ginocchio di destra.
b) dalle lesioni suddette sono derivati: un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di 20 giorni; un periodo di incapacità temporanea parziale al 25% di 47 giorni, stante la guarigione clinica certificata il 17/02/2020 dal Dott. Controparte_6
c) in termini di danno alla complessiva integrità psicofisica (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) le conseguenze dell'evento 12/12/2019 hanno causato un danno biologico permanente pari al 4% (quattro per cento), percentuale nella quale è compreso il danno alla integrità fisiognomica. La valutazione si è basata sulle indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
(SIMLA: Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. Giuffrè, Milano, 2016);
d) il danno fisiognomico è descritto a pag. 10 di questa relazione, conforme alle fotografie nn.
1-3 riportate a pag. 11, ed è stato compreso nella valutazione complessiva del danno biologico di cui alla lettera e);
Riconoscendo altresì: “gli attuali postumi non sono emendabili con specifici trattamenti terapeutici;
è allegata copia di documentazione di spesa per un totale di € 152,66 (euro centocinquantadue/66) conforme al prospetto analitico riportato a pag. 15. Vanno, infine, considerate le spese da sostenere per il rifacimento del manufatto protesico dentario danneggiato nell'evento del
12/12/2019, come da preventivo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00).”
7.2 - Per il risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia
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l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, rinviando al documento di approvazione delle stesse, rinvenibile sul sito web del Tribunale di Roma, per le motivazioni, ivi riportate, che ampiamente chiariscono le ragioni del discostamento dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano e giustificano la scelta di questo giudice di adottare tali criteri tabellari.
Ciò detto, per applicare tali criteri nel caso di specie, questo giudice fa integrale riferimento alle conclusioni dal CTU, che, non contestate, possono essere messe a fondamento della presente decisione.
A fronte di ciò si liquida, nel caso di specie, in via meramente equitativa, al valore attuale e sulla base delle Tabelle anzi richiamate, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (60anni), dell'entità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, l'importo di € 7.496,09 (di cui € 4.663,15 per i postumi permanenti ed €
2.832,94 per l'inabilità temporanea).
7.3 - Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - dovuto al danneggiato, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età del danneggiato, della natura degli esiti permanenti, la loro durata nel tempo rispetto all'aspettativa di vita dell'attore, sorge la necessità di procedere alla personalizzazione del danno, aumentandolo nella misura ritenuta congrua al caso di specie, sulla base del range previsto nelle Tabelle, per un importo di € 800,00.
7.4 - Di talché il danno non patrimoniale viene complessivamente quantificato in €
8.296,09.
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7.5 - A tale importo va aggiunto il danno patrimoniale che viene riconosciuto nelle spese mediche già affrontate e in quelle ritenute congrue e dovute dal CTU, pari ad € 3.552,66
(152,64 + 3.400,00, queste ultime spese per il rifacimento del manufatto proteico dentario danneggiato).
7.6 - In totale per i titoli su indicati si liquidano € 11.848,75, importo già rivalutato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, di cui compete il 75 %, pari ad € 8.886,56 - che si arrotonda equitativamente ad € 8.900,00, in ragione della quota di responsabilità riconosciuta a carico della danneggiata, pari ad € 2.962,18.
8 -Su tale somma € 8.900,00 spettano gli interessi per ritardato pagamento (c.d. lucro cessante), che vengono calcolati come di seguito indicato.
8.1 - Lucro cessante.
Occorre invece riconoscersi il c.d. cessante, come danno da ritardo, in conformità al Pt_2 consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di
Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, ritenendo liquidabile tale danno mediante l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, con un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
I parametri sono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.
Ha rilievo significativo la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nel periodo di tempo in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si fa riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di redditività degli
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investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 1,86% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (12.12.2019) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n.
19499). Tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito – semisomma - provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione (1,183).
9 - Totale dovuto.
Per quanto detto precedentemente, sono dovuti all'attrice da parte di CP_5 complessivamente € 8.900,00, a cui vanno aggiunti interessi da ritardato pagamento, da conteggiarsi come indicato al punto 8.1. Sulla somma così ottenuta saranno dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al pagamento.
Co 10 – Garanzia di - ASSICURATRICE Controparte_3 CP_3
10.1 – Va accolta la domanda di garanzia di nei confronti della Terza chiamata _2 [...]
, in ragione del rapporto Controparte_3 assicurativo in essere.
11 - Le spese processuali e spese di CTU
Sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientative per il giudice, e le stesse seguono la soccombenza, ma sono compensate per il 25% in ragione del divario tra il chiesto ed il pronunciato.
12 – Spese di CTU
Le spese di CTU sono liquidate in misura pari all'acconti in euro 650,00, oltre accessori di legge se dovuti e pagati, poste definitivamente a carico delle parti soccombenti e vanno restituite alla parte attrice se le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attrice i danni di Parte_1 cui in motivazione, liquidati al valore attuale in complessivi € 8.900,00, a cui vanno 14 15
aggiunti gli interessi da lucro cessante da liquidarsi secondo le indicazioni date in motivazione dalla data del fatto, e a tale somma totale si aggiungeranno gli interessi legali ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della sentenza al saldo;
b) condanna , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a pagare alla parte attrice le Parte_1 spese di giudizio in 400,00 € per spese esenti ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, come ridotto del 25%;
c) Liquida le spese di CTU in € 650,00, oltre IVA se dovuta, che vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente, da rifondere da parte di CP_5
alla parte attrice se anticipate, o da pagare al CTU direttamente ove non
[...] anticipate dalla parte;
d) accerta il diritto di di essere garantita dalla parte terza chiamata CP_5 [...]
e pertanto Controparte_7 tenuta indenne di quanto è tenuta a pagare per effetto della presente sentenza;
Sentenza esecutiva.
Sentenza a debito ex art. 59, lettera d, TUR.
Così deciso in Roma, il 3.10.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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7 – Liquidazione.