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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6014/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER TENUTA CONTABILITA' ED ALTRO
TRA
MO. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Rosaria Camperlingo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Grazia Ranucci, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Mo. Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562 /2018 ad essa
[...] notificato in data 15.09.2018 dal per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 31.110,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale per la gestione e la tenuta della contabilità relativamente all'anno 2015 e parte del 2016, giusta fattura n.115 del
09.06.2016 emessa per il saldo dell'anno 2015 e fattura n. 186 del 30/02/2016 emessa per il I° semestre dell'anno 2016. Deduceva a motivi: 1) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un tribunale incompetente per materia, essendo la competenza per materia disciplinata dall'art. 3 , secondo comma, del Dlgs 168 del 27.6.2003 come modificato dal D.l. 1/12 convertito con modificazioni nella L. 27/12 , per il quale le controversie relative al pagamento dei compensi professionali di sindaci ,amministratori e liquidatori, nonché tutte le controversie inerenti prestazioni professionali aventi ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 oggetto attività relative all'attività di predette società , rientrano nella competenza esclusiva della Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese, nel caso in esame presso il Tribunale di Napoli;
2) la modifica dell'accordo intercorso tra le parti in data 17/12/2014,che aveva stabilito un compenso annuale di complessivi euro 25.000,00 oltre Iva e a seguito CP_2 della messa in stato di liquidazione della società, deliberato con l'assemblea tenutasi in data 06/11/2015, con un conseguente e notevole ridimensionamento/riduzione dell'attività e, dunque del carico di lavoro, rispetto al periodo immediatamente precedente, con l'assunzione da parte del dott. all'epoca il legale rappresentante dell'incarico di Persona_1 liquidatore della 3) la natura parziale, irregolare ed CP_3 improntata a negligenza, spesso caratterizzata da una serie di omissioni e/o errori contabili inescusabili, della prestazione dell'opposto, tale da arrecare alla opponente danni economici ed oggettive situazioni di incompatibilità, causa di veri e propri conflitti d'interesse, sia perché il dott. Per_1 aveva conservato per tutto il periodo della carica anche la qualifica di
[...] legale rappresentante del Centro Tributario, sia perché il designato presidente del collegio dei sindaci dott. e il liquidatore della Controparte_4 erano rispettivamente genero e suocero. Tra le irregolarità CP_3 segnalava: a) la mancata comunicazione al CRMPA e alla EET SRL, società Parte_Part con le quali la aveva intrecciato rapporti di collaborazione, dell'annullamento di fatture originariamente emesse per evitare di pagare l'Iva , con la devastante conseguenza di ritrovare le stesse fatture in contabilità , con l'Iva mai percepita, ma comunque da versare;
b) la mancata iscrizione a bilancio delle indennità di preavviso per i collaboratori/dipendenti e;
c) l'errata contabilizzazione degli Parte_3 Parte_4 importi relativi ai progetti inseriti nel bilancio relativo all'anno 2015, non rispondenti a quanto comunicato dall'amministrazione della d) le CP_3 mancate e/o non corrette comunicazioni al Registro delle Imprese per le variazioni della compagine sociale;
e) la mancata comunicazione dei crediti d'imposta nella dichiarazioni mod. Unico anni 2013-2015 costringendo , dunque, la lla presentazione di mod. Unico integrativi con ulteriori CP_3 costi aggiuntivi;
f) gli importi dei progetti segnati in Bilancio anno 2015 non Parte_ rispondenti a quanto comunicato dall'amministratore A;
g) il ritardato aggiornamento del libro giornale del Libro Inventari e del Libro Verbali. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare risolto il contratto inter partes posto a fondamento del monitorio per eccessiva onerosità alla data del 06.11.2015; in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 via assolutamente subordinata, ridurre la somma ingiunta, tenendo conto dei danni subiti per le gravi inadempienze del . Controparte_1
Costituitosi in giudizio, l'opposto deduceva in via CP_1 preliminare l'infondatezza dell'invocata competenza per materia del
Tribunale delle Imprese, non avendo la causa ad oggetto una controversia relativa al compenso spettante all'amministratore o al liquidatore di una società di capitali per l'attività svolta in favore della società. Nel merito rilevava che il contratto-offerta di incarico professionale del 17/12/2014 e relativa accettazione del 18/12/2014 non era stato mai modificato e che erano state regolarmente eseguite le previste prestazioni professionali dettagliatamente concordate fra le parti, quali il rilevamento di tutti gli accadimenti contabili-aziendali, la tenuta della contabilità fiscale ed aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali, dei bilanci e le relative presentazioni o depositi, della contabilità finanziaria, pagamenti e riscossioni e dei rapporti con le banche;
, la tenuta dei libri sociali, assemblee ed adempimenti imposti. Aggiungeva che, per la complessità del lavoro, lo studio responsabilmente, aveva garantito la presenza di due CP_1 Parte professionisti dello studio presso la sede della a in Baronissi, e non di un solo professionista come da contratto. Evidenziava che le doglianze sollevate dall'opponente, oltre che prive di fondamento giuridico, erano del tutto inconferenti giacchè la domanda non aveva ad oggetto la nomina di liquidatore conferita al Dott. , né l'attività di liquidazione, Persona_1 bensì del pagamento relativo all'espletata attività di gestione della contabilità Parte aziendale, avverso la quale la a non aveva mai sollevato contestazioni per il lavoro svolto. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assunta la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, con conseguente inutilità di una ctu, la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia, atteso che la presente controversia non ha ad oggetto rapporti sociali, ma solo il pagamento di compensi professionali in virtù di un contratto intercorso tra il e la Del tutto estranea al giudizio è Controparte_1 CP_3
l'attività di liquidatore svolta dal dott. né hanno rilievo le questioni CP_1 genericamente poste dall'opponente in ordine all'asserita presunta incompatibilità e conflitto di interessi del predetto liquidatore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Le prestazioni professionali previste in contratto dalle parti, risultano tutte svolte dall'opposto senza che siano mai state sollevate CP_1 contestazioni dall'opponente società, se non in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Ciò risulta confermato dalla prova testimoniale, che anzi ha messo in rilievo che l'attività svolta da fu assai impegnativa in entrambi gli CP_1 anni oggetto di giudizio, tanto è vero che proprio perché troppo onerosa per l'opposto, questo concordò con l'opponente la risoluzione del rapporto, previo incontro con i commercialisti che lo avrebbero continuato e consegna di tutta la documentazione.
D'altra parte l'opponente non ha contestato lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, limitandosi ad accampare – tardivamente – presunte generiche irregolarità, che seppure fossero state commesse, non erano tali da produrre alcun pregiudizio alla società. In ogni caso le asserite irregolarità e i presunti non esatti inadempimenti (o tardivi adempimenti) sono rimasti privi di prova, come non provati gli asseriti danni per l'opponente. Riguardo al compenso domandato dall'opposto esso è in linea CP_1 con quello previsto in contratto, stabilito in euro 25.000,00 annue + Iva e Cassa di previdenza, di certo non superiore a quanto previsto nella tariffa professionale
Sta di fatto che il ha svolto attività sia di Controparte_1 consulenza che di gestione fiscale e contabile per la Mo.Ma per tutto l'anno 2015
e fino al mese di ottobre 2016, quando ha posto fine al mandato ricevuto, anche per la sopravvenuta morte del dott. CP_1
Alcuna modifica del contenuto del contratto originario risulta essere apportato per iscritto dalle parti;
anzi l'opposto, per la complessità del lavoro, Part garantì la presenza di due professionisti dello studio presso la sede della a in Baronissi, e non di un solo professionista come da contratto. Quindi non vi fu alcuna sopravvenuta sproporzione tra il “quantum” del compenso previsto in contratto e l'attività di cui usufruì l'opponente anche dopo la delibera di messa in liquidazione, che comunque fu assunta solo a fine anno 2015. A tutto ciò si aggiunga che il credito è stato regolarmente riportato in bilancio dalla società opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe madie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 20/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6014/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER TENUTA CONTABILITA' ED ALTRO
TRA
MO. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Rosaria Camperlingo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Grazia Ranucci, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 19/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Mo. Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562 /2018 ad essa
[...] notificato in data 15.09.2018 dal per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 31.110,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale per la gestione e la tenuta della contabilità relativamente all'anno 2015 e parte del 2016, giusta fattura n.115 del
09.06.2016 emessa per il saldo dell'anno 2015 e fattura n. 186 del 30/02/2016 emessa per il I° semestre dell'anno 2016. Deduceva a motivi: 1) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un tribunale incompetente per materia, essendo la competenza per materia disciplinata dall'art. 3 , secondo comma, del Dlgs 168 del 27.6.2003 come modificato dal D.l. 1/12 convertito con modificazioni nella L. 27/12 , per il quale le controversie relative al pagamento dei compensi professionali di sindaci ,amministratori e liquidatori, nonché tutte le controversie inerenti prestazioni professionali aventi ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 oggetto attività relative all'attività di predette società , rientrano nella competenza esclusiva della Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese, nel caso in esame presso il Tribunale di Napoli;
2) la modifica dell'accordo intercorso tra le parti in data 17/12/2014,che aveva stabilito un compenso annuale di complessivi euro 25.000,00 oltre Iva e a seguito CP_2 della messa in stato di liquidazione della società, deliberato con l'assemblea tenutasi in data 06/11/2015, con un conseguente e notevole ridimensionamento/riduzione dell'attività e, dunque del carico di lavoro, rispetto al periodo immediatamente precedente, con l'assunzione da parte del dott. all'epoca il legale rappresentante dell'incarico di Persona_1 liquidatore della 3) la natura parziale, irregolare ed CP_3 improntata a negligenza, spesso caratterizzata da una serie di omissioni e/o errori contabili inescusabili, della prestazione dell'opposto, tale da arrecare alla opponente danni economici ed oggettive situazioni di incompatibilità, causa di veri e propri conflitti d'interesse, sia perché il dott. Per_1 aveva conservato per tutto il periodo della carica anche la qualifica di
[...] legale rappresentante del Centro Tributario, sia perché il designato presidente del collegio dei sindaci dott. e il liquidatore della Controparte_4 erano rispettivamente genero e suocero. Tra le irregolarità CP_3 segnalava: a) la mancata comunicazione al CRMPA e alla EET SRL, società Parte_Part con le quali la aveva intrecciato rapporti di collaborazione, dell'annullamento di fatture originariamente emesse per evitare di pagare l'Iva , con la devastante conseguenza di ritrovare le stesse fatture in contabilità , con l'Iva mai percepita, ma comunque da versare;
b) la mancata iscrizione a bilancio delle indennità di preavviso per i collaboratori/dipendenti e;
c) l'errata contabilizzazione degli Parte_3 Parte_4 importi relativi ai progetti inseriti nel bilancio relativo all'anno 2015, non rispondenti a quanto comunicato dall'amministrazione della d) le CP_3 mancate e/o non corrette comunicazioni al Registro delle Imprese per le variazioni della compagine sociale;
e) la mancata comunicazione dei crediti d'imposta nella dichiarazioni mod. Unico anni 2013-2015 costringendo , dunque, la lla presentazione di mod. Unico integrativi con ulteriori CP_3 costi aggiuntivi;
f) gli importi dei progetti segnati in Bilancio anno 2015 non Parte_ rispondenti a quanto comunicato dall'amministratore A;
g) il ritardato aggiornamento del libro giornale del Libro Inventari e del Libro Verbali. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare risolto il contratto inter partes posto a fondamento del monitorio per eccessiva onerosità alla data del 06.11.2015; in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 via assolutamente subordinata, ridurre la somma ingiunta, tenendo conto dei danni subiti per le gravi inadempienze del . Controparte_1
Costituitosi in giudizio, l'opposto deduceva in via CP_1 preliminare l'infondatezza dell'invocata competenza per materia del
Tribunale delle Imprese, non avendo la causa ad oggetto una controversia relativa al compenso spettante all'amministratore o al liquidatore di una società di capitali per l'attività svolta in favore della società. Nel merito rilevava che il contratto-offerta di incarico professionale del 17/12/2014 e relativa accettazione del 18/12/2014 non era stato mai modificato e che erano state regolarmente eseguite le previste prestazioni professionali dettagliatamente concordate fra le parti, quali il rilevamento di tutti gli accadimenti contabili-aziendali, la tenuta della contabilità fiscale ed aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali, dei bilanci e le relative presentazioni o depositi, della contabilità finanziaria, pagamenti e riscossioni e dei rapporti con le banche;
, la tenuta dei libri sociali, assemblee ed adempimenti imposti. Aggiungeva che, per la complessità del lavoro, lo studio responsabilmente, aveva garantito la presenza di due CP_1 Parte professionisti dello studio presso la sede della a in Baronissi, e non di un solo professionista come da contratto. Evidenziava che le doglianze sollevate dall'opponente, oltre che prive di fondamento giuridico, erano del tutto inconferenti giacchè la domanda non aveva ad oggetto la nomina di liquidatore conferita al Dott. , né l'attività di liquidazione, Persona_1 bensì del pagamento relativo all'espletata attività di gestione della contabilità Parte aziendale, avverso la quale la a non aveva mai sollevato contestazioni per il lavoro svolto. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assunta la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, con conseguente inutilità di una ctu, la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia, atteso che la presente controversia non ha ad oggetto rapporti sociali, ma solo il pagamento di compensi professionali in virtù di un contratto intercorso tra il e la Del tutto estranea al giudizio è Controparte_1 CP_3
l'attività di liquidatore svolta dal dott. né hanno rilievo le questioni CP_1 genericamente poste dall'opponente in ordine all'asserita presunta incompatibilità e conflitto di interessi del predetto liquidatore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Le prestazioni professionali previste in contratto dalle parti, risultano tutte svolte dall'opposto senza che siano mai state sollevate CP_1 contestazioni dall'opponente società, se non in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Ciò risulta confermato dalla prova testimoniale, che anzi ha messo in rilievo che l'attività svolta da fu assai impegnativa in entrambi gli CP_1 anni oggetto di giudizio, tanto è vero che proprio perché troppo onerosa per l'opposto, questo concordò con l'opponente la risoluzione del rapporto, previo incontro con i commercialisti che lo avrebbero continuato e consegna di tutta la documentazione.
D'altra parte l'opponente non ha contestato lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, limitandosi ad accampare – tardivamente – presunte generiche irregolarità, che seppure fossero state commesse, non erano tali da produrre alcun pregiudizio alla società. In ogni caso le asserite irregolarità e i presunti non esatti inadempimenti (o tardivi adempimenti) sono rimasti privi di prova, come non provati gli asseriti danni per l'opponente. Riguardo al compenso domandato dall'opposto esso è in linea CP_1 con quello previsto in contratto, stabilito in euro 25.000,00 annue + Iva e Cassa di previdenza, di certo non superiore a quanto previsto nella tariffa professionale
Sta di fatto che il ha svolto attività sia di Controparte_1 consulenza che di gestione fiscale e contabile per la Mo.Ma per tutto l'anno 2015
e fino al mese di ottobre 2016, quando ha posto fine al mandato ricevuto, anche per la sopravvenuta morte del dott. CP_1
Alcuna modifica del contenuto del contratto originario risulta essere apportato per iscritto dalle parti;
anzi l'opposto, per la complessità del lavoro, Part garantì la presenza di due professionisti dello studio presso la sede della a in Baronissi, e non di un solo professionista come da contratto. Quindi non vi fu alcuna sopravvenuta sproporzione tra il “quantum” del compenso previsto in contratto e l'attività di cui usufruì l'opponente anche dopo la delibera di messa in liquidazione, che comunque fu assunta solo a fine anno 2015. A tutto ciò si aggiunga che il credito è stato regolarmente riportato in bilancio dalla società opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe madie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 20/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5