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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205/2024 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppina Giacalone (PEC:
; Email_1 appellante contro
nato in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Francesca Frusteri (PEC:
; Email_2 appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO; interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO pagina 1 di 13 la sentenza n. 442/2024, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, in data 23/5/2024, depositata e pubblicata il 28/5/2024;
OGGETTO: filiazione naturale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 442/24 R.G. Sent. pubblicata il 28/05/2024, non notificata, emessa dal
Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, nel proc. civ. n. 1101/2022 R.G., ritenendo contrario all'interesse del minore il riconoscimento paterno e l'attribuzione del Persona_1
cognome paterno e, conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: «dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda di riconoscimento della paternità da parte del nei confronti del minore ». CP_1 Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“si chiede a codesta Ecc.ma Corte di rigettare l'appello avversario, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Marsala e riconoscere che l'interesse primario del minore è quello di crescere con il contributo affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del grado”; per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
“esprime parere contrario al ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/5/2022 conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, , chiedendo: Parte_1
- che venisse accertato che egli aveva intrattenuto con la predetta una relazione sentimentale, dalla quale, in data 29/10/2021, era nato il minore;
Persona_1
- che, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., venisse riconosciuto il proprio rapporto di paternità con il minore e, conseguentemente, che venisse ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione dell'annotazione nell'atto di nascita del figlio;
pagina 2 di 13 - che al minore venisse attribuito il proprio cognome, anteponendolo a quello della
; Per_1
- che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio, con domiciliazione abituale presso la madre.
2. Si costituiva , la quale, pur riconoscendo la sussistenza del rapporto di Parte_1 filiazione naturale tra il ed il proprio figlio, , chiedeva: CP_1 Persona_1
- che venisse dichiarata ed accertata l'infondatezza della domanda di riconoscimento della paternità;
- subordinatamente, in caso di riconoscimento del rapporto parentale, che venisse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore, a causa delle gravi carenze della capacità genitoriale del tali da rappresentare un serio rischio evolutivo per il bambino;
CP_1
- conseguentemente, che venisse posto a carico del l'obbligo di versare un CP_1 assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
3. Istruita la causa con la produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio libero delle parti, con sentenza del 23-28 maggio 2024 il Tribunale di Marsala: autorizzava il riconoscimento da parte di del figlio;
stabiliva che CP_1 Persona_1 quest'ultimo assumesse il cognome paterno posponendolo a quello materno;
ordinava che la sentenza venisse trasmessa all'ufficiale di stato civile del Comune di Marsala per l'annotazione nell'atto di nascita del minore;
disponeva l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con facoltà del padre di incontrarlo presso i locali dello “Spazio
Neutro” territorialmente competente, da attivare su iniziativa dell'interessato, sulla base di un calendario di incontri stabilito dagli stessi operatori del Servizio;
poneva a carico del l'obbligo di versare a la somma mensile di € 200,00, da CP_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
3.1. Nello specifico, il Tribunale, omessa ogni indagine tecnica tesa all'accertamento giudiziale della paternità (stante la non contestazione della paternità biologica da parte della convenuta), pur considerando i precedenti penali e gli atti di violenza commessi dal nei confronti della , non riteneva che questi fossero sufficienti a CP_1 Per_1
pagina 3 di 13 concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico di
[...]
, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità. Persona_1
Pertanto, affermava la non contrarietà all'interesse del minore del riconoscimento paterno.
3.2. Inoltre, riconosciuta la filiazione del padre e tenuto conto dell'età del minore, il
Tribunale disponeva l'aggiunta del cognome paterno a quello materno già esistente, sì da garantire al bambino la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
3.3. Al contempo, rilevata la sussistenza di gravi indici sintomatici di una manifesta inidoneità educativa del padre (stanti i numerosi episodi di minacce, violenze e aggressioni cui si era reso responsabile, nonché il suo assoluto disinteresse per la cura e la serena crescita del figlio), il Tribunale riteneva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori contrario all'interesse del minore;
disponeva, pertanto, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
3.4. Il Tribunale fissava in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento del minore a carico del tenuto conto della precaria attività lavorativa precedentemente svolta CP_1
e dell'attuale stato di detenzione.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 28/1/2025,
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito contestando integralmente tutto quanto chiesto e CP_1 dedotto da controparte con l'atto introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025; successivamente, con ordinanza del 19/6/2025, questa Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ritenendo necessario “assumere informazioni presso il predetto servizio Spazio Neutro, in ordine: a) all'effettivo svolgimento degli incontri tra il padre e il minore, disposti con sentenza del
Tribunale di Marsala n. 442/2024 e rimessi all'iniziativa dell'odierno appellato;
b) all'andamento di tali incontri;
c) alla natura del rapporto instaurato dal minore con il padre”, nonché “acquisire dai
Servizi Sociali del Comune di Marsala informazioni aggiornate in ordine alle condizioni di vita del
pagina 4 di 13 minore , con particolare riferimento al rapporto con il padre Persona_1 CP_1
previa audizione di quest'ultimo”.
[...]
8. Sostituita l'udienza del giorno 12/9/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo di appello ha lamentato la contraddittorietà, Parte_1
l'illogicità, l'infondatezza e l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il riconoscimento paterno non sia contrario all'interesse del minore.
9.1. In particolare, l'appellante ha dedotto che, in spregio a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del minore di New York del 20/11/1989, la decisione sia del tutto incompatibile con l'esigenza di tutelare l'interesse superiore del minore ad un armonioso sviluppo psicofisico, avendo infatti il Tribunale totalmente trascurato di considerare quei gravi motivi che, nella fattispecie, escluderebbero l'interesse del minore alla declaratoria di paternità, quali:
- il completo disinteresse ed il comportamento violento e vessatorio manifestati dal nei confronti di essa appellante e del nascituro (sin da quando era in grembo); CP_1
- il totale disprezzo dei doveri di assistenza morale e materiale e di solidarietà, nascenti dal rapporto di filiazione;
- i comportamenti gravemente lesivi dell'integrità personale e morale posti in essere in danno di essa appellante e dei componenti della sua famiglia;
- la personalità litigiosa dell'appellato, dimostrata dai venticinque procedimenti penali pendenti e dai cinque procedimenti penali già definiti con sentenze di condanna passate in giudicato;
- l'interesse solo apparente del nei riguardi del figlio, confermato dal fatto che, in CP_1
seguito all'emissione della sentenza impugnata, egli non ha mai richiesto l'attivazione dello “Spazio Neutro” al fine di esercitare il diritto di visita, né ha mai provveduto a versare il contributo per il mantenimento, nonostante il riconoscimento del figlio;
- l'allontanamento volontario del dal territorio italiano, indice di un totale CP_1
disinteresse (a far data dalla scarcerazione, infatti, risultava irreperibile ed era altresì destinatario di altro ordine di esecuzione per la carcerazione).
pagina 5 di 13 9.2. La ha lamentato, inoltre, la contraddittorietà della motivazione adottata, Per_1 poiché il Tribunale, da un lato, ha autorizzato il riconoscimento del minore
[...]
da parte di dall'altro ne ha disposto l'affidamento super Persona_1 CP_1 esclusivo in proprio favore, in deroga al regime dell'affidamento condiviso, alla luce dei numerosi episodi di minacce e aggressioni commessi dal e della sua manifesta CP_1 inidoneità sia ad impartire una corretta educazione al figlio che ad esercitare la responsabilità genitoriale.
10. Con il secondo motivo di appello ha lamentato contraddittorietà, Parte_1 illogicità, infondatezza ed erroneità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che l'assunzione del cognome paterno non sia contrario all'interesse del minore.
10.1. Più specificatamente, ha dedotto che, nella specie, l'attribuzione Parte_1 del cognome paterno costituirebbe un nocumento per il minore, stanti le numerose condotte violente ed i maltrattamenti commessi dall'odierno appellato, la sua irreperibilità nel territorio italiano e l'assoluta mancanza del ruolo genitoriale sia sotto il profilo della cura e dell'educazione che sotto quello del mantenimento.
Pertanto, tenuto conto che il minore ha già compiuto tre anni e che frequenta la scuola dell'infanzia, non vi sarebbe ragione alcuna, secondo l'appellante, per non considerare solo il cognome materno quale elemento costitutivo e distintivo della sua personalità.
11. Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto.
11.1. In primo luogo, va evidenziato che non coglie nel segno la censura di contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale disposto l'affidamento “super esclusivo” del minore in favore della madre, da un lato, e non avere ritenuto il riconoscimento paterno contrario all'interesse del minore, dall'altro.
A ben vedere, infatti, i due istituti giuridici operano su due piani differenti, poiché il riconoscimento della figura genitoriale è l'effetto di un atto volontario (con cui un genitore dichiara la paternità o maternità di un figlio) o di un atto giudiziario (che accerta la filiazione), determinando, in entrambi i casi, un legame giuridico tra genitore e figlio;
l'affidamento esclusivo o “super esclusivo”, invece, è costituito da un provvedimento giudiziale che, a causa di gravi condotte pregiudizievoli al figlio, limita l'esercizio della responsabilità genitoriale conseguente al riconoscimento della filiazione, sì da attribuire ad pagina 6 di 13 un solo genitore la piena autorità decisionale sulla vita della prole ed escludere l'altro genitore dalle scelte rilevanti.
Sebbene il presupposto dell'affidamento “super esclusivo” sia costituito da una grave inadeguatezza genitoriale, tale inadeguatezza non interferisce con i presupposti del riconoscimento della genitorialità.
Ed invero, l'interesse del minore a vedersi riconosciuta una figura genitoriale e ad assumere il relativo cognome si colloca su un piano diverso e distinto da quello dell'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale (cfr. sul punto Cass., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33097, che distingue i concetti giuridici di riconoscimento ed esercizio della responsabilità genitoriale, precisando che il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso - a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo, da accertarsi in concreto - mentre la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al contrario, può essere - successivamente al riconoscimento effettuato - soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore).
11.2. Ciò non di meno, la sentenza impugnata merita censura poiché, nel caso di specie, le circostanze di fatto emerse inducono a ritenere che il riconoscimento ad opera del padre e, conseguentemente, l'attribuzione del relativo cognome, siano contrari all'interesse del minore.
11.3. Ai sensi dell'art. 250 comma 3 c.c. “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
Il quarto comma della norma citata, poi, dispone: “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione
pagina 7 di 13 all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
11.4. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella sentenza impugnata, il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce “un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso”, correlato “alla pura e semplice attribuzione della genitorialità” (cfr. Cass., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762 e Cass., sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2645).
11.5. In tale quadro, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, dovendosi in ogni caso considerare superato l'orientamento secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio per la prole (cfr. Cass., sez. I, 30 giugno 2021, ord. n. 18600).
Posto che il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili, tali da pregiudicare in modo irreversibile lo sviluppo psicofisico del minore, questo è il discrimen che il giudice deve filtrare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse di conservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore (cfr. Cass., n. 33097/2023, cit) .
In particolare, l'interesse del minore del minore deve essere accertato in concreto, nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. sez. I. 27 marzo 2017, n. 7762; cfr. anche Cass., sez. I, 16 febbraio 2002, n. 2303: “le indagini e le valutazioni del giudice del merito non debbono svolgersi sul piano astratto e generale, ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore, debbono avere ad oggetto la fattispecie concreta”).
11.6. Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che “gli atti di violenza commessi dall'attore nei confronti della convenuta e i suoi precedenti penali (vedi
pagina 8 di 13 certificati casellario giudiziale e carichi pendenti e verbale del 12/07/2023), non siano sufficienti a concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità, potendo piuttosto rilevare ai fini della valutazione delle capacità genitoriali dell'attore” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Tale assunto non può trovare condivisione, avuto riguardo non soltanto ai precedenti penali e alle condotte violente poste in essere dal ma alla complessiva CP_1 personalità dello stesso ed al disinteresse mostrato nei confronti del figlio, solo labialmente smentito nelle allegazioni degli atti di causa.
11.7. Ed invero, la documentazione in atti conferma le allegazioni dell'odierna appellante circa il comportamento violento, maltrattante e del tutto noncurante del nei CP_1 riguardi della e del figlio. Per_1
11.8. In particolare, dal certificato del casellario emerge che ha riportato cinque CP_1 condanne definitive per i reati di minaccia aggravata, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, violazione delle norme in materia di sicurezza delle città; inoltre, dal certificato del casellario emerge la pendenza, a carico del oltre dieci procedimenti penali, per lesioni personali, lesioni personali CP_1 aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto in abitazione e con strappo, ricettazione, rapina, disordine in esercizio pubblico e nei locali di pubblico trattenimento.
11.9. La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Marsala del 31/8/2023, acquisita agli atti del giudizio di primo grado, ha evidenziato: “In merito al sig. si informa CP_1
che dalle informazioni acquisite da parte del UEPE di Trapani, nella persona dell'Assistente Sociale dott.ssa , il soggetto si troverebbe in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Trapani Per_2
" dal 28/07/2023. A seguito di un incontro con la Direttrice del Centro di Accoglienza Persona_3
per Migranti "Hotel Acos" di Marsala che ha ospitato il soggetto per circa due anni si apprende che lo stesso ha lasciato volontariamente la struttura il 24/09/2020 non facendone più rientro, riferisce altresì che lo stesso è sempre stato un soggetto particolarmente irruento”.
11.10. La teste , all'udienza del 12/7/2023, ha riferito: “Ho assistito ad Testimone_1 episodi di aggressione fisica e verbale posta in essere dal ai danni della . Ricordo CP_1 Per_1
quando la era in stato di gravidanza, una volta siamo andate a Palermo per una visita Per_1 medica e il ha chiamato la chiedendo di essere preso alla stazione di Palermo, CP_1 Per_1
pagina 9 di 13 perché non aveva i soldi per il pullmann. In quell'occasione il e la hanno avuto una CP_1 Per_1 discussione perché il aveva comprato della birra. Ricordo che il ha afferrato la CP_1 CP_1
per il braccio e glielo ha storto. Un'altra volta la doveva è venuta a casa mia ed era Per_1 Per_1 tutta sporca di sangue. La mi ha riferito che il le aveva sferrato un pugno sul naso. Per_1 CP_1
Non so perché il abbia picchiato la ma lui era aggressivo ed ogni volta che veniva CP_1 Per_1 contrariato rispondeva con aggressività (…) il non voleva che la portasse a termine CP_1 Per_1
la gravidanza perché la ginecologa aveva detto che il bambino aveva problemi;
in quell'occasione il ha perso il controllo ed ha iniziato a picchiare la dandole calci e pugni nella CP_1 Per_1
pancia”.
11.11. La stessa sentenza impugnata, poi, dà atto della violazione del dovere di assistenza materiale da parte del che ha omesso di versare alla qualsivoglia CP_1 Per_1
contributo economico per il mantenimento del figlio (cfr. pag. 4 della sentenza: “I reiterati comportamenti violenti dell'attore, rappresentano, ad avviso di questo Collegio, gravi indici sintomatici di una manifesta inidoneità educativa del padre, rafforzati dalla constatazione che, stando alle incontestate allegazioni della , non si è curato di versare alla convenuta alcun Per_1 CP_1
contributo economico per il mantenimento del figlio, manifestando, in questo modo, un assoluto disinteresse per la cura e la serena crescita del bambino”).
11.12. Tale desolante quadro trova ulteriore conferma nella relazione del “Centro per la
Famiglia – Area Tutela Minori” del Comune di Marsala, pervenuta in riscontro alla richiesta di informazioni di questa Corte di Appello, circa l'effettivo svolgimento degli incontri tra il padre ed il minore presso il Servizio Spazio Neutro (disposti dal Tribunale nella sentenza impugnata), il loro andamento e la natura del rapporto instaurato da con il padre. Controparte_2
Dalla relazione, pervenuta il 27/8/2025, risulta che, dopo un primo colloquio di conoscenza intercorso in video-chiamata tra le operatrici dello Spazio Neutro ed il
- finalizzato alla programmazione degli incontri con il figlio ed alle relative CP_1
attività da svolgere - l'odierno appellato (che attualmente risiederebbe a Parigi per motivi di lavoro) non ha mai comunicato al Servizio quale fosse la sua prima disponibilità a recarsi fisicamente a Marsala al fine di redigere un calendario di incontri periodico con il figlio, né ha mai fatto pervenire alcuna notizia di sé [cfr. relazione del 27/8/2020: “Non
pagina 10 di 13 senza alcune difficoltà, in data 7/03/2025 avviene il primo contatto telefonico con il sig. CP_1 dove viene fissato appuntamento per un colloquio, ove lo stesso appare in difficoltà sia nel comprendere sia nell'esprimersi nella nostra lingua, si evince che vive da solo a Parigi, dove si trovava da circa otto mesi, e svolge l'attività di operaio edile per conto di una ditta tunisina. Riferisce di non aver mai visto il figlio e di non aver avuto con lui alcun contatto, neanche telefonico. Si spiegano pertanto le modalità e le regole degli incontri da programmare, ma lo stesso fa presente che vorrebbe fare con il figlio incontri in video-chiamata. Le scriventi lo informano che la suddetta sentenza non contempla tale modalità e che, pertanto, il servizio potrà calendarizzare soltanto incontri in presenza, salvo ulteriori diverse disposizioni da parte dell'A.G.
Il padre però sembra non comprendere come sia possibile che egli non possa stare con il proprio figlio in autonomia fuori dal Servizio. Le operatrici sottolineano che tale è la disposizione del Tribunale, motivo per cui si concorda quindi con il sig. di restare in attesa che lo stesso comunichi al CP_1
servizio la sua prima disponibilità per venire a Marsala, previa richiesta di ferie al proprio datore di lavoro, per poter redigere un calendario di incontri periodici a decorrere da tale data, che presumibilmente doveva essere nel mese di aprile, prima delle festività pasquali. Di ciò è stato messo al corrente il suo legale.
Da allora, il sig. non si è fatto più sentire con il servizio scrivente. Sempre per il tramite del CP_1
suo legale, è stata fatta per le vie brevi richiesta di attivazione di incontri in video-chiamata, alla quale il servizio ha risposto che avrebbe potuto attivare tale modalità solo su specifica disposizione dell'A.G., considerata anche la tenera età del minore e la delicata situazione di mancata conoscenza ed alcun precedente rapporto tra padre e figlio.
Da allora, il servizio non ha avuto più notizia né dal sig. né dal suo legale. CP_1
(…) Fra padre e figlio pertanto, ad oggi non si è instaurato alcun rapporto. Per la sua tenera età, l minore ancora non si rende conto dell'assenza di una figura paterna, vivendo all'interno del nucleo materno, ove ha come riferimento la figura maschile del nonno e anche dello zio.
(…) Ad oggi, per quanto riguarda il sig. , questo servizio non dispone di ulteriori CP_1
notizie e non ha ricevuto alcuna comunicazione dallo stesso su un eventuale sua disponibilità ad intraprendere gli incontri in spazio neutro con il figlio a Marsala”].
11.13. Il complesso degli elementi fin qui esposti induce a ritenere che sussista, in ipotesi di autorizzazione al riconoscimento da parte dell'appellato, un pericolo concreto ed pagina 11 di 13 effettivo di pregiudizio per il minore, così grave da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico;
ciò, in particolare, avuto riguardo alla connotazione fortemente negativa della personalità del padre, resosi responsabile di condotte violente ai danni della madre finanche quando era incinta del figlio (condotte evidentemente frutto di un modello culturale di rapporti di genere che va, come rilevato dalla Suprema Corte, tenuto in debito conto) e di numerosissimi reati, nonché totalmente assente, fin dalla nascita, nella vita del figlio (tanto da non averlo mai né visto né sentito, neppure telefonicamente).
11.14. A fronte di un pericolo di pregiudizio di tale intensità, l'aspirazione di CP_1
a vedere riconosciuto il proprio rapporto di filiazione con il minore
[...] [...]
è, in tutta evidenza, recessivo;
conseguentemente, in totale riforma della Persona_4 sentenza impugnata, le domande spiegate dall'odierno appellato in primo grado vanno rigettate.
12. Il secondo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
13. Quanto alle spese, va osservato, in conformità ai principi espressi dalla Suprema
Corte, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez.
L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
Ciò posto, avuto riguardo al rigetto delle domande spiegate da , vanno CP_1
poste a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
quanto al secondo grado, in complessivi euro
3.527,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, e con distrazione, limitatamente alle spese del secondo grado, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, con delibera del C.O.A. di Palermo del 20/1/2025, prot. 2025/1816.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 12 di 13 - accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 442/2024 del 23- Parte_1
28 maggio 2024 del Tribunale di Marsala;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta le domande spiegate in primo grado da volte ad ottenere la CP_1 dichiarazione di paternità del minore e l'attribuzione, al minore stesso, Persona_5 del cognome paterno;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi euro 3.527,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
con distrazione, limitatamente alle spese del secondo grado, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205/2024 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppina Giacalone (PEC:
; Email_1 appellante contro
nato in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Francesca Frusteri (PEC:
; Email_2 appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO; interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO pagina 1 di 13 la sentenza n. 442/2024, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, in data 23/5/2024, depositata e pubblicata il 28/5/2024;
OGGETTO: filiazione naturale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 442/24 R.G. Sent. pubblicata il 28/05/2024, non notificata, emessa dal
Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, nel proc. civ. n. 1101/2022 R.G., ritenendo contrario all'interesse del minore il riconoscimento paterno e l'attribuzione del Persona_1
cognome paterno e, conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: «dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda di riconoscimento della paternità da parte del nei confronti del minore ». CP_1 Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“si chiede a codesta Ecc.ma Corte di rigettare l'appello avversario, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Marsala e riconoscere che l'interesse primario del minore è quello di crescere con il contributo affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del grado”; per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
“esprime parere contrario al ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/5/2022 conveniva in CP_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, , chiedendo: Parte_1
- che venisse accertato che egli aveva intrattenuto con la predetta una relazione sentimentale, dalla quale, in data 29/10/2021, era nato il minore;
Persona_1
- che, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., venisse riconosciuto il proprio rapporto di paternità con il minore e, conseguentemente, che venisse ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione dell'annotazione nell'atto di nascita del figlio;
pagina 2 di 13 - che al minore venisse attribuito il proprio cognome, anteponendolo a quello della
; Per_1
- che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio, con domiciliazione abituale presso la madre.
2. Si costituiva , la quale, pur riconoscendo la sussistenza del rapporto di Parte_1 filiazione naturale tra il ed il proprio figlio, , chiedeva: CP_1 Persona_1
- che venisse dichiarata ed accertata l'infondatezza della domanda di riconoscimento della paternità;
- subordinatamente, in caso di riconoscimento del rapporto parentale, che venisse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore, a causa delle gravi carenze della capacità genitoriale del tali da rappresentare un serio rischio evolutivo per il bambino;
CP_1
- conseguentemente, che venisse posto a carico del l'obbligo di versare un CP_1 assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
3. Istruita la causa con la produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio libero delle parti, con sentenza del 23-28 maggio 2024 il Tribunale di Marsala: autorizzava il riconoscimento da parte di del figlio;
stabiliva che CP_1 Persona_1 quest'ultimo assumesse il cognome paterno posponendolo a quello materno;
ordinava che la sentenza venisse trasmessa all'ufficiale di stato civile del Comune di Marsala per l'annotazione nell'atto di nascita del minore;
disponeva l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con facoltà del padre di incontrarlo presso i locali dello “Spazio
Neutro” territorialmente competente, da attivare su iniziativa dell'interessato, sulla base di un calendario di incontri stabilito dagli stessi operatori del Servizio;
poneva a carico del l'obbligo di versare a la somma mensile di € 200,00, da CP_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
3.1. Nello specifico, il Tribunale, omessa ogni indagine tecnica tesa all'accertamento giudiziale della paternità (stante la non contestazione della paternità biologica da parte della convenuta), pur considerando i precedenti penali e gli atti di violenza commessi dal nei confronti della , non riteneva che questi fossero sufficienti a CP_1 Per_1
pagina 3 di 13 concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico di
[...]
, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità. Persona_1
Pertanto, affermava la non contrarietà all'interesse del minore del riconoscimento paterno.
3.2. Inoltre, riconosciuta la filiazione del padre e tenuto conto dell'età del minore, il
Tribunale disponeva l'aggiunta del cognome paterno a quello materno già esistente, sì da garantire al bambino la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
3.3. Al contempo, rilevata la sussistenza di gravi indici sintomatici di una manifesta inidoneità educativa del padre (stanti i numerosi episodi di minacce, violenze e aggressioni cui si era reso responsabile, nonché il suo assoluto disinteresse per la cura e la serena crescita del figlio), il Tribunale riteneva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori contrario all'interesse del minore;
disponeva, pertanto, l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
3.4. Il Tribunale fissava in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento del minore a carico del tenuto conto della precaria attività lavorativa precedentemente svolta CP_1
e dell'attuale stato di detenzione.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 28/1/2025,
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito contestando integralmente tutto quanto chiesto e CP_1 dedotto da controparte con l'atto introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025; successivamente, con ordinanza del 19/6/2025, questa Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ritenendo necessario “assumere informazioni presso il predetto servizio Spazio Neutro, in ordine: a) all'effettivo svolgimento degli incontri tra il padre e il minore, disposti con sentenza del
Tribunale di Marsala n. 442/2024 e rimessi all'iniziativa dell'odierno appellato;
b) all'andamento di tali incontri;
c) alla natura del rapporto instaurato dal minore con il padre”, nonché “acquisire dai
Servizi Sociali del Comune di Marsala informazioni aggiornate in ordine alle condizioni di vita del
pagina 4 di 13 minore , con particolare riferimento al rapporto con il padre Persona_1 CP_1
previa audizione di quest'ultimo”.
[...]
8. Sostituita l'udienza del giorno 12/9/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo di appello ha lamentato la contraddittorietà, Parte_1
l'illogicità, l'infondatezza e l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il riconoscimento paterno non sia contrario all'interesse del minore.
9.1. In particolare, l'appellante ha dedotto che, in spregio a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del minore di New York del 20/11/1989, la decisione sia del tutto incompatibile con l'esigenza di tutelare l'interesse superiore del minore ad un armonioso sviluppo psicofisico, avendo infatti il Tribunale totalmente trascurato di considerare quei gravi motivi che, nella fattispecie, escluderebbero l'interesse del minore alla declaratoria di paternità, quali:
- il completo disinteresse ed il comportamento violento e vessatorio manifestati dal nei confronti di essa appellante e del nascituro (sin da quando era in grembo); CP_1
- il totale disprezzo dei doveri di assistenza morale e materiale e di solidarietà, nascenti dal rapporto di filiazione;
- i comportamenti gravemente lesivi dell'integrità personale e morale posti in essere in danno di essa appellante e dei componenti della sua famiglia;
- la personalità litigiosa dell'appellato, dimostrata dai venticinque procedimenti penali pendenti e dai cinque procedimenti penali già definiti con sentenze di condanna passate in giudicato;
- l'interesse solo apparente del nei riguardi del figlio, confermato dal fatto che, in CP_1
seguito all'emissione della sentenza impugnata, egli non ha mai richiesto l'attivazione dello “Spazio Neutro” al fine di esercitare il diritto di visita, né ha mai provveduto a versare il contributo per il mantenimento, nonostante il riconoscimento del figlio;
- l'allontanamento volontario del dal territorio italiano, indice di un totale CP_1
disinteresse (a far data dalla scarcerazione, infatti, risultava irreperibile ed era altresì destinatario di altro ordine di esecuzione per la carcerazione).
pagina 5 di 13 9.2. La ha lamentato, inoltre, la contraddittorietà della motivazione adottata, Per_1 poiché il Tribunale, da un lato, ha autorizzato il riconoscimento del minore
[...]
da parte di dall'altro ne ha disposto l'affidamento super Persona_1 CP_1 esclusivo in proprio favore, in deroga al regime dell'affidamento condiviso, alla luce dei numerosi episodi di minacce e aggressioni commessi dal e della sua manifesta CP_1 inidoneità sia ad impartire una corretta educazione al figlio che ad esercitare la responsabilità genitoriale.
10. Con il secondo motivo di appello ha lamentato contraddittorietà, Parte_1 illogicità, infondatezza ed erroneità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che l'assunzione del cognome paterno non sia contrario all'interesse del minore.
10.1. Più specificatamente, ha dedotto che, nella specie, l'attribuzione Parte_1 del cognome paterno costituirebbe un nocumento per il minore, stanti le numerose condotte violente ed i maltrattamenti commessi dall'odierno appellato, la sua irreperibilità nel territorio italiano e l'assoluta mancanza del ruolo genitoriale sia sotto il profilo della cura e dell'educazione che sotto quello del mantenimento.
Pertanto, tenuto conto che il minore ha già compiuto tre anni e che frequenta la scuola dell'infanzia, non vi sarebbe ragione alcuna, secondo l'appellante, per non considerare solo il cognome materno quale elemento costitutivo e distintivo della sua personalità.
11. Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto.
11.1. In primo luogo, va evidenziato che non coglie nel segno la censura di contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale disposto l'affidamento “super esclusivo” del minore in favore della madre, da un lato, e non avere ritenuto il riconoscimento paterno contrario all'interesse del minore, dall'altro.
A ben vedere, infatti, i due istituti giuridici operano su due piani differenti, poiché il riconoscimento della figura genitoriale è l'effetto di un atto volontario (con cui un genitore dichiara la paternità o maternità di un figlio) o di un atto giudiziario (che accerta la filiazione), determinando, in entrambi i casi, un legame giuridico tra genitore e figlio;
l'affidamento esclusivo o “super esclusivo”, invece, è costituito da un provvedimento giudiziale che, a causa di gravi condotte pregiudizievoli al figlio, limita l'esercizio della responsabilità genitoriale conseguente al riconoscimento della filiazione, sì da attribuire ad pagina 6 di 13 un solo genitore la piena autorità decisionale sulla vita della prole ed escludere l'altro genitore dalle scelte rilevanti.
Sebbene il presupposto dell'affidamento “super esclusivo” sia costituito da una grave inadeguatezza genitoriale, tale inadeguatezza non interferisce con i presupposti del riconoscimento della genitorialità.
Ed invero, l'interesse del minore a vedersi riconosciuta una figura genitoriale e ad assumere il relativo cognome si colloca su un piano diverso e distinto da quello dell'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale (cfr. sul punto Cass., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33097, che distingue i concetti giuridici di riconoscimento ed esercizio della responsabilità genitoriale, precisando che il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso - a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo, da accertarsi in concreto - mentre la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al contrario, può essere - successivamente al riconoscimento effettuato - soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore).
11.2. Ciò non di meno, la sentenza impugnata merita censura poiché, nel caso di specie, le circostanze di fatto emerse inducono a ritenere che il riconoscimento ad opera del padre e, conseguentemente, l'attribuzione del relativo cognome, siano contrari all'interesse del minore.
11.3. Ai sensi dell'art. 250 comma 3 c.c. “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
Il quarto comma della norma citata, poi, dispone: “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione
pagina 7 di 13 all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
11.4. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella sentenza impugnata, il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce “un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso”, correlato “alla pura e semplice attribuzione della genitorialità” (cfr. Cass., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762 e Cass., sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2645).
11.5. In tale quadro, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, dovendosi in ogni caso considerare superato l'orientamento secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio per la prole (cfr. Cass., sez. I, 30 giugno 2021, ord. n. 18600).
Posto che il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili, tali da pregiudicare in modo irreversibile lo sviluppo psicofisico del minore, questo è il discrimen che il giudice deve filtrare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse di conservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore (cfr. Cass., n. 33097/2023, cit) .
In particolare, l'interesse del minore del minore deve essere accertato in concreto, nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. sez. I. 27 marzo 2017, n. 7762; cfr. anche Cass., sez. I, 16 febbraio 2002, n. 2303: “le indagini e le valutazioni del giudice del merito non debbono svolgersi sul piano astratto e generale, ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore, debbono avere ad oggetto la fattispecie concreta”).
11.6. Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che “gli atti di violenza commessi dall'attore nei confronti della convenuta e i suoi precedenti penali (vedi
pagina 8 di 13 certificati casellario giudiziale e carichi pendenti e verbale del 12/07/2023), non siano sufficienti a concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità, potendo piuttosto rilevare ai fini della valutazione delle capacità genitoriali dell'attore” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Tale assunto non può trovare condivisione, avuto riguardo non soltanto ai precedenti penali e alle condotte violente poste in essere dal ma alla complessiva CP_1 personalità dello stesso ed al disinteresse mostrato nei confronti del figlio, solo labialmente smentito nelle allegazioni degli atti di causa.
11.7. Ed invero, la documentazione in atti conferma le allegazioni dell'odierna appellante circa il comportamento violento, maltrattante e del tutto noncurante del nei CP_1 riguardi della e del figlio. Per_1
11.8. In particolare, dal certificato del casellario emerge che ha riportato cinque CP_1 condanne definitive per i reati di minaccia aggravata, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, violazione delle norme in materia di sicurezza delle città; inoltre, dal certificato del casellario emerge la pendenza, a carico del oltre dieci procedimenti penali, per lesioni personali, lesioni personali CP_1 aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto in abitazione e con strappo, ricettazione, rapina, disordine in esercizio pubblico e nei locali di pubblico trattenimento.
11.9. La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Marsala del 31/8/2023, acquisita agli atti del giudizio di primo grado, ha evidenziato: “In merito al sig. si informa CP_1
che dalle informazioni acquisite da parte del UEPE di Trapani, nella persona dell'Assistente Sociale dott.ssa , il soggetto si troverebbe in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Trapani Per_2
" dal 28/07/2023. A seguito di un incontro con la Direttrice del Centro di Accoglienza Persona_3
per Migranti "Hotel Acos" di Marsala che ha ospitato il soggetto per circa due anni si apprende che lo stesso ha lasciato volontariamente la struttura il 24/09/2020 non facendone più rientro, riferisce altresì che lo stesso è sempre stato un soggetto particolarmente irruento”.
11.10. La teste , all'udienza del 12/7/2023, ha riferito: “Ho assistito ad Testimone_1 episodi di aggressione fisica e verbale posta in essere dal ai danni della . Ricordo CP_1 Per_1
quando la era in stato di gravidanza, una volta siamo andate a Palermo per una visita Per_1 medica e il ha chiamato la chiedendo di essere preso alla stazione di Palermo, CP_1 Per_1
pagina 9 di 13 perché non aveva i soldi per il pullmann. In quell'occasione il e la hanno avuto una CP_1 Per_1 discussione perché il aveva comprato della birra. Ricordo che il ha afferrato la CP_1 CP_1
per il braccio e glielo ha storto. Un'altra volta la doveva è venuta a casa mia ed era Per_1 Per_1 tutta sporca di sangue. La mi ha riferito che il le aveva sferrato un pugno sul naso. Per_1 CP_1
Non so perché il abbia picchiato la ma lui era aggressivo ed ogni volta che veniva CP_1 Per_1 contrariato rispondeva con aggressività (…) il non voleva che la portasse a termine CP_1 Per_1
la gravidanza perché la ginecologa aveva detto che il bambino aveva problemi;
in quell'occasione il ha perso il controllo ed ha iniziato a picchiare la dandole calci e pugni nella CP_1 Per_1
pancia”.
11.11. La stessa sentenza impugnata, poi, dà atto della violazione del dovere di assistenza materiale da parte del che ha omesso di versare alla qualsivoglia CP_1 Per_1
contributo economico per il mantenimento del figlio (cfr. pag. 4 della sentenza: “I reiterati comportamenti violenti dell'attore, rappresentano, ad avviso di questo Collegio, gravi indici sintomatici di una manifesta inidoneità educativa del padre, rafforzati dalla constatazione che, stando alle incontestate allegazioni della , non si è curato di versare alla convenuta alcun Per_1 CP_1
contributo economico per il mantenimento del figlio, manifestando, in questo modo, un assoluto disinteresse per la cura e la serena crescita del bambino”).
11.12. Tale desolante quadro trova ulteriore conferma nella relazione del “Centro per la
Famiglia – Area Tutela Minori” del Comune di Marsala, pervenuta in riscontro alla richiesta di informazioni di questa Corte di Appello, circa l'effettivo svolgimento degli incontri tra il padre ed il minore presso il Servizio Spazio Neutro (disposti dal Tribunale nella sentenza impugnata), il loro andamento e la natura del rapporto instaurato da con il padre. Controparte_2
Dalla relazione, pervenuta il 27/8/2025, risulta che, dopo un primo colloquio di conoscenza intercorso in video-chiamata tra le operatrici dello Spazio Neutro ed il
- finalizzato alla programmazione degli incontri con il figlio ed alle relative CP_1
attività da svolgere - l'odierno appellato (che attualmente risiederebbe a Parigi per motivi di lavoro) non ha mai comunicato al Servizio quale fosse la sua prima disponibilità a recarsi fisicamente a Marsala al fine di redigere un calendario di incontri periodico con il figlio, né ha mai fatto pervenire alcuna notizia di sé [cfr. relazione del 27/8/2020: “Non
pagina 10 di 13 senza alcune difficoltà, in data 7/03/2025 avviene il primo contatto telefonico con il sig. CP_1 dove viene fissato appuntamento per un colloquio, ove lo stesso appare in difficoltà sia nel comprendere sia nell'esprimersi nella nostra lingua, si evince che vive da solo a Parigi, dove si trovava da circa otto mesi, e svolge l'attività di operaio edile per conto di una ditta tunisina. Riferisce di non aver mai visto il figlio e di non aver avuto con lui alcun contatto, neanche telefonico. Si spiegano pertanto le modalità e le regole degli incontri da programmare, ma lo stesso fa presente che vorrebbe fare con il figlio incontri in video-chiamata. Le scriventi lo informano che la suddetta sentenza non contempla tale modalità e che, pertanto, il servizio potrà calendarizzare soltanto incontri in presenza, salvo ulteriori diverse disposizioni da parte dell'A.G.
Il padre però sembra non comprendere come sia possibile che egli non possa stare con il proprio figlio in autonomia fuori dal Servizio. Le operatrici sottolineano che tale è la disposizione del Tribunale, motivo per cui si concorda quindi con il sig. di restare in attesa che lo stesso comunichi al CP_1
servizio la sua prima disponibilità per venire a Marsala, previa richiesta di ferie al proprio datore di lavoro, per poter redigere un calendario di incontri periodici a decorrere da tale data, che presumibilmente doveva essere nel mese di aprile, prima delle festività pasquali. Di ciò è stato messo al corrente il suo legale.
Da allora, il sig. non si è fatto più sentire con il servizio scrivente. Sempre per il tramite del CP_1
suo legale, è stata fatta per le vie brevi richiesta di attivazione di incontri in video-chiamata, alla quale il servizio ha risposto che avrebbe potuto attivare tale modalità solo su specifica disposizione dell'A.G., considerata anche la tenera età del minore e la delicata situazione di mancata conoscenza ed alcun precedente rapporto tra padre e figlio.
Da allora, il servizio non ha avuto più notizia né dal sig. né dal suo legale. CP_1
(…) Fra padre e figlio pertanto, ad oggi non si è instaurato alcun rapporto. Per la sua tenera età, l minore ancora non si rende conto dell'assenza di una figura paterna, vivendo all'interno del nucleo materno, ove ha come riferimento la figura maschile del nonno e anche dello zio.
(…) Ad oggi, per quanto riguarda il sig. , questo servizio non dispone di ulteriori CP_1
notizie e non ha ricevuto alcuna comunicazione dallo stesso su un eventuale sua disponibilità ad intraprendere gli incontri in spazio neutro con il figlio a Marsala”].
11.13. Il complesso degli elementi fin qui esposti induce a ritenere che sussista, in ipotesi di autorizzazione al riconoscimento da parte dell'appellato, un pericolo concreto ed pagina 11 di 13 effettivo di pregiudizio per il minore, così grave da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico;
ciò, in particolare, avuto riguardo alla connotazione fortemente negativa della personalità del padre, resosi responsabile di condotte violente ai danni della madre finanche quando era incinta del figlio (condotte evidentemente frutto di un modello culturale di rapporti di genere che va, come rilevato dalla Suprema Corte, tenuto in debito conto) e di numerosissimi reati, nonché totalmente assente, fin dalla nascita, nella vita del figlio (tanto da non averlo mai né visto né sentito, neppure telefonicamente).
11.14. A fronte di un pericolo di pregiudizio di tale intensità, l'aspirazione di CP_1
a vedere riconosciuto il proprio rapporto di filiazione con il minore
[...] [...]
è, in tutta evidenza, recessivo;
conseguentemente, in totale riforma della Persona_4 sentenza impugnata, le domande spiegate dall'odierno appellato in primo grado vanno rigettate.
12. Il secondo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
13. Quanto alle spese, va osservato, in conformità ai principi espressi dalla Suprema
Corte, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez.
L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).
Ciò posto, avuto riguardo al rigetto delle domande spiegate da , vanno CP_1
poste a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
quanto al secondo grado, in complessivi euro
3.527,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, e con distrazione, limitatamente alle spese del secondo grado, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, con delibera del C.O.A. di Palermo del 20/1/2025, prot. 2025/1816.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 12 di 13 - accoglie l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 442/2024 del 23- Parte_1
28 maggio 2024 del Tribunale di Marsala;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta le domande spiegate in primo grado da volte ad ottenere la CP_1 dichiarazione di paternità del minore e l'attribuzione, al minore stesso, Persona_5 del cognome paterno;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi euro 3.527,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali;
con distrazione, limitatamente alle spese del secondo grado, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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