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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19221/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABIO FILZI, 2 NICHELINO presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA LOGGIA il Parte_1 Parte_2
19/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...], divenuto nelle more del procedimento Per_1
maggiorenne, e nato il [...]. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può disporsi sull'affidamento e regime di visita di perché divenuto maggiorenne. Per_1
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in La Loggia via Tetti Aiassa n. 13, condotta in locazione dalla sig.ra , alla stessa unitamente all'arredo in uso e vi vivrà con i figli. Il sig. Parte_1 Parte_2 si è trasferito presso l'attuale residenza in Torrazza Piazza del Municipio n. 6 portando con sé i propri effetti personali;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza presso l'abitazione coniugale e resti affidato ad entrambi i genitori che esercitano disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DA' ATTO che il figlio mantiene la residenza presso l'abitazione coniugale. Per_1
DISPONE che salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente
- nella settimana in cui il papà effettua il turno di lavoro pomeridiano il figlio rimarrà con lo stesso dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera alle 21,00
pagina 2 di 3 - nella settimana in cui effettua il turno di lavoro al mattino il martedì e giovedì prelevandolo dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena entro le 21;
Il bambino trascorrerà poi con il padre:
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina all'ora di pranzo del 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre mattino sino al 6 gennaio entro l'ora di pranzo;
- nelle vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e di pasquetta;
- nelle vacanze estive: quindici giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli in misura di 200,00 euro mensili da Pt_2 suddividersi in parti uguali tra i due figli e da versare alla moglie entro il 15 di ogni mese. Con indicizzazione annuale. E pertanto, ad integrazione di tale somma, i coniugi concordano che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico per i figli e l'indennità di frequenza;
Parte_1
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie dei figli, necessarie o concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i genitori dichiarano di conoscere e che intendono applicare, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
DA' ATTO che il sig. si obbliga non appena percepirà le somme dovute a titolo di Pt_2 risarcimento/indennizzo in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, ad estinguere il finanziamento contratto con la CA , ad estinguere il fido sul conto corrente cointestato con il coniuge presso Pt_3 la Banca San Paolo agenzia di La Loggia;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19221/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABIO FILZI, 2 NICHELINO presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA LOGGIA il Parte_1 Parte_2
19/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dall'unione sono nati i figli: nato il [...], divenuto nelle more del procedimento Per_1
maggiorenne, e nato il [...]. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può disporsi sull'affidamento e regime di visita di perché divenuto maggiorenne. Per_1
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in La Loggia via Tetti Aiassa n. 13, condotta in locazione dalla sig.ra , alla stessa unitamente all'arredo in uso e vi vivrà con i figli. Il sig. Parte_1 Parte_2 si è trasferito presso l'attuale residenza in Torrazza Piazza del Municipio n. 6 portando con sé i propri effetti personali;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza presso l'abitazione coniugale e resti affidato ad entrambi i genitori che esercitano disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DA' ATTO che il figlio mantiene la residenza presso l'abitazione coniugale. Per_1
DISPONE che salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente
- nella settimana in cui il papà effettua il turno di lavoro pomeridiano il figlio rimarrà con lo stesso dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera alle 21,00
pagina 2 di 3 - nella settimana in cui effettua il turno di lavoro al mattino il martedì e giovedì prelevandolo dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena entro le 21;
Il bambino trascorrerà poi con il padre:
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina all'ora di pranzo del 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre mattino sino al 6 gennaio entro l'ora di pranzo;
- nelle vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e di pasquetta;
- nelle vacanze estive: quindici giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli in misura di 200,00 euro mensili da Pt_2 suddividersi in parti uguali tra i due figli e da versare alla moglie entro il 15 di ogni mese. Con indicizzazione annuale. E pertanto, ad integrazione di tale somma, i coniugi concordano che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico per i figli e l'indennità di frequenza;
Parte_1
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie dei figli, necessarie o concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i genitori dichiarano di conoscere e che intendono applicare, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
DA' ATTO che il sig. si obbliga non appena percepirà le somme dovute a titolo di Pt_2 risarcimento/indennizzo in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, ad estinguere il finanziamento contratto con la CA , ad estinguere il fido sul conto corrente cointestato con il coniuge presso Pt_3 la Banca San Paolo agenzia di La Loggia;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3