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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3625/2022
Verbale di udienza del 06/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, Daria De Maio,
Marianna Formica, è presente: per il ricorrente, , l'avv. Nicola D'Archi, giusta delega orale dell'avv. Clara Parte_1
Fusco, il quale, con espresso richiamo al contenuto di quanto illustrato ed argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio nonché nei pregressi verbali di causa/note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riporta a tutto quanto ivi dedotto, prodotto e chiesto e, pertanto, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate per il riconoscimento dello stato invalidante;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge. Di contro, impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, giacché infondato in fatto ed in diritto. Specificamente, richiamando quando già contestato nelle pregresse note scritte relative all'udienza del
05.05.2023, del 15.12.2023, del 15.03.2024 e del 26.11.2024, in merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c., osserva che il giudice, con decreto comunicato alle parti in data 04.10.2022, fissava il termine perentorio di 30 giorni entro il quale le parti dovevano dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni della C.T.U.; dichiarazione, questa, depositata dal ricorrente in data 31/10/2022 e, pertanto, nei termini stabiliti. Di poi, il ricorrente provvedeva ad iscrivere il ricorso di merito nell'ulteriore termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal deposito della dichiarazione di dissenso e, precisamente, in data 28.11.2022. In conseguenza del deposito della dichiarazione di dissenso e della successiva iscrizione a ruolo del giudizio di merito, il giudice, dott.ssa D'Agostino, ha emesso il Decreto di non omologa relativo al procedimento RGn. 1871/2021, deposita in cancelleria il 14/12/2022. Il tutto come evincibile dallo storico dei fascicoli telematici di cui ai procedimenti RG.n
1871/2021 e RG.n. 3625/2022. In ragione di quanto esposto, si reitera la richiesta di nomina di consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 445 c.p.c. per il rinnovo degli
1 accertamenti tecnici, con espressa riserva di nominare un consulente tecnico di parte per gli accertamenti richiesti, fino all'inizio delle operazioni peritali. Infine, qualora il giudice ritenga la causa matura per la decisione, chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione di termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 6.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3625/2022 R.G., avente ad oggetto “Prestazione – pensione – assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc.” e vertente CP_1
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Clara Fusco ed elettivamente domiciliato in Avella, alla via A. Buongiovanni, n. 9 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2 indicato con sede centrale in Roma, in persona del rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente, in Avellino, alla via
Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.11.2022, il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al Tribunale di dichiarare il proprio stato di invalidità civile con totale e permanente inabilità nella misura del 100%, e, conseguentemente, riconoscere in
3 proprio favore la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno patito.
In particolare, il ricorrente riteneva la C.T.U. redatta dal dott. da Persona_1 contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Riportava le osservazioni del C.T.P., dott. il quale riteneva che la Persona_2 valutazione medico-legale della C.T.U. della fase sommaria dovesse essere rivista, sia in relazione alla stima della cardiopatia e della broncopatia sofferte, sia in relazione alla valutazione percentuale riferita alla specifica attività di operaio edile svolta.
Riportava, dunque, le seguenti conclusioni del C.T.P., secondo cui il sig. Parte_1 presentava un “complesso invalidante che riduce la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74%, con decorrenza dal 13/05/2021, data istanza di invalidità civile. Il complesso menomante, ricostruito retrospettivamente, evidenzia non solo una tendenza alla cronicità ma anche una progressione delle dimensioni patologiche e, quindi, si giudica possibile escludere, con ampi margini di certezza, eventuali miglioramenti clinici, e, pertanto, non si ritiene necessario proporre una revisione della stima medico-legale”.
Concludeva, dunque, chiedendo un riesame della C.T.U. espletata nella fase sommaria anche alla luce di quanto dedotto dal C.T.P. a mezzo rinnovo della stessa.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 25.04.2023 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 dell'art. 445 bis della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, l' resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, CP_2 reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 1871/2021.
Denegata la rinnovazione della C.T.U. e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza del 27/11/2024) all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, ex art. 429 c.p.c.
4
3. In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.PO., nonché della tempestività dell'atto di dissenso alle conclusioni del C.T.U. e del deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1 attesa l'evidenza documentale del rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 31.10.2022 (nel termine fissato dal GdL) nel fascicolo della prima fase sotteso alla presente opposizione, iscritto al n. 1871/2021
R.G. ed acquisito dalla scrivente in visione.
4. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il ricorrente chiede di accertare, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., la sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità.
Anzitutto, vale premettere che ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In altri termini, la parte deve contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria e i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente. Tale specificità, da intendere come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte quale specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Giova ricordare anche che, ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71, “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato
e a cura del , una pensione di inabilità (...)”. Ai sensi del Controparte_3 successivo art. 13, invece: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile (...)”. CP_1
5 Ciò premesso, nel caso di specie, il C.T.U., sottoposto il ricorrente a visita ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva ritenendo il periziato “soggetto Invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 34% e 73% art. 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con Percentuale attestabile al 65%”, ritenendo dunque insufficienti gli elementi medico legali per il riconoscimento dei benefici pretesi.
Ebbene, la parte ricorrente, richiamando le valutazioni della C.T.P. allegata in atti, lamenta che il C.T.U. avrebbe sottostimato il complesso patologico sofferto, procedendo in specie ad una errata valutazione delle patologie cardiologiche e respiratorie diagnosticate in applicazione del criterio analogico.
Invero, il consulente incaricato nella fase sommaria, a seguito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo del ricorrente, poneva la diagnosi di “artrosi polidistrettuale con lombosciatalgia bilaterale e cardiopatia dilatativa post schemica trattata con PTCI e
STENT ( nel 2019) con note di broncopatia”.
Il C.T.U., precisato di aver utilizzato come riferimento la tabella di cui al DM 5/2/92, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata nel maggio 2021, evidenziava di aver utilizzato il criterio analogico, stante l'assenza di valori percentuali fissi relativi alle patologie riscontrate.
Procedeva, quindi, preliminarmente alla valutazione della gravità della insufficienza cardiaca e della efficienza del trattamento in corso.
In particolare, al fine di determinare i risvolti delle patologie cardiache sofferte sulle attività ordinarie della vita, il C.T.U. esaminava la documentazione medica allegata relativa alla indagine scintigrafica del 24/03/2021 e alla visita cardiologica del
10.05/2021, con particolare riferimento al parametro derivante dall'esame ecocardiografico color doppler (Frazione di Eiezione cardiaca (FE)), ritenendolo
“ottimo indice di funzionalità cardiaca, in quanto il valore espresso in percentuali indica come l'attività di contrazione (sistole) del ventricolo sinistro del cuore consenta al sangue di essere eiettato in aorta dalla camera cardiaca”.
Quanto al referto della visita cardiologica del 10.05.2021, osservava che “Secondo quanto refertato viene indicato un valore di FE pari al 35%, indicando così prestazioni ridotte ma ancora funzionali da parte della attività contrattile del cuore”.
In riferimento alla allegata documentazione relativa all'affezione miocardica, precisava, inoltre, che essa “rivela esiti certamente irreversibili nella anatomia del cuore a seguito dell'infarto miocardico accaduto nel 2019 con aree ormai ipocinetiche, ma le procedure terapeutiche effettuate per la preservazione del
6 muscolo miocardico ancora vitale quale l'apposizione di stent e la PTCI hanno garantito all' organo di preservare una sua discreta attività compatibile con la vita quotidiana nei suoi diversi aspetti”, ritenendo che “E' pur vero che gli esiti reliquati impongono (come da prescrizioni agli atti ) modifiche di vita che interessano tutti gli ambiti della salute dal cambio di abitudini alimentari(controllo glicemico e colesterolemico) a quelli di stile di vita (astensione dal tabagismo) ma una pedissequa osservanza garantisce una peritura condizione di stabilità emodinamica che si riflette sul benessere generale”.
Procedeva, poi, all'esame del referto relativo alla indagine scintigrafica del 24.03.2021
e riteneva maggiormente veritiero il dato desunto dalla indagine specialistica della medicina nucleare, osservando che: “Sostanzialmente coeve (fine marzo – inizi di maggio 2021 senza altra documentazione che attesti una precipitazione dello stato clinico nel tempo intercorso) la indagine scintigrafica e la visita cardiologica differiscono per l'indicazione della percentuale di FE riportata in referto, ma, per la natura maggiormente invasiva e per qualità della resa sia in termini di immagine sia in termini di pura efficienza della tecnica, si deve protendere per l'acquisizione come dato veritiero quello desunto dalla indagine specialistica della medicina nucleare indicando, così, la Frazione di Eiezione a riposo al 44% e sotto sforzo indotto da farmaco al 43% senza sintomatologia evocata in fase di esecuzione della procedura.”.
Attenendosi ad una valutazione di tipo analogico, concludeva, dunque, assegnando la percentuale del 45%, (cod. 6446 di cui alla tabella D.M. del 5.02.1992).
Ciò posto, dall'esame della C.T.U. della fase sommaria, emerge che le doglianze di parte ricorrente, relative alla errata valutazione della patologia cardiologica, risultano prive di fondamento.
Deve osservarsi, infatti, che il dott. ha esplicato in maniera precisa ed Per_1 esauriente i criteri di valutazione della patologia cardiologica sofferta dal ricorrente, motivando in specie la ritenuta maggiore attendibilità, ai fini della determinazione della FE, del referto del 24.03.2021 rispetto a quello del 10.05.2021 e precisando sul punto altresì che il dato di FE ivi riportato “…meglio si associa anche ai rilievi clinici riscontrati in sede di accertamento dove il p. sebbene cardiopatico non presentava e non presenta condizione di affaticamento tale da essere inquadrato in una ottica di classe NYHA III ove si ascrivono i soggetti del tutto o quasi impediti nella attività ordinaria quotidiana e con facile stancabilità”.
7 Il parere medico-legale del C.T.P. sul punto non scalfisce le conclusioni del Per_2
C.T.U., dovendosi rilevare l'assenza, nella C.T.P., di alcun riferimento al referto del
24.03.2021 (che indica una F.E. pari al 43% in luogo di quella del 35% indicata nel referto del 10.05.2021), né avendo il dott. evidenziato alcuna ragione Per_2 giustificatrice di maggiore attendibilità del referto del 10.05.2021, rispetto a quello del
24.03.2021.
Quanto alla patologia respiratoria, il C.T.P. contesta il cod. 6003 “asma allergico estrinseco” applicato dal C.T.U., ritenendo più congruo il cod. 6407 “brochite asmatica cronica”.
Ebbene, vale osservare che, con particolare riferimento alla patologia respiratoria, il
C.T.U. evidenziava la fondamentale utilità dei test di funzionalità respiratoria ai fini della valutazione della broncopneumpatia cronica, in quanto gli stessi “consentono di capire i volumi cosiddetti statici o dinamici di aria presenti nei polmoni e nell' albero respiratorio durante l 'atto inspiratorio ed espiratorio”.
Riferendo, tuttavia, l'assenza di documentazione relativa a tale quadro patologico, il dott. riportava, dunque, gli esiti dell'esame obiettivo toracico osservando che Per_1
“i segni rilevati sono compatibili con un iniziale quadro broncopatico-enfisematoso ma che da soli non esprimono appieno la gravità del quadro in esame.”.
Valutava, pertanto, il deficit respiratorio “…lieve, con segni clinici modesti e reperti strumentali modicamente alterati con modesta limitazione nella attività lavorativa nonché quotidiana.” e, attenendosi ad una valutazione di tipo analogico su una affezione simile tabellata indicata come patologia ostruttiva reattiva di lieve entità
(cod. 6003 DM 05/02/1992), assegnava la percentuale del 21%.
Sul punto, deve rilevarsi l'esaustività dell'esame medico-legale offerto dal C.T.U. incaricato nella fase sommaria, il quale evidenzia, come detto, l'assenza agli atti di documentazione relativa al test di funzionalità respiratoria, ritenuto fondamentale per la valutazione della broncopneumopatia ostruttiva, rifacendosi all'esame obiettivo del torace, dal quale evince il lieve deficit respiratorio, concludendo per l'attribuzione del codice 6003.
Vale osservare, inoltre, che il C.T.P. nulla rileva in merito ai richiamati test Per_2 di funzionalità respiratoria, limitandosi ad una mera contestazione delle conclusioni del C.T.U., sulla base di argomentazioni che obliterano del tutto le risultanze dell'esame obiettivo del ricorrente eseguito dal C.T.U. e non dal C.T.P., il quale ha reso un mero parere sulla documentazione medica versata in atti.
8 Non risultano contestate le conclusioni della C.T.U. rispetto alle patologie dell'apparato locomotore. Va dato comunque atto che al riguardo il dott. Per_1 affermava che “Secondo quanto è stato possibile desumere dalla indagine prettamente clinica la funzionalità articolare delle medie e grandi articolazioni degli arti seppur solo passivamente è risultata intralciata senza però compromettere in toto la validità delle escursioni articolari.” precisando altresì che “La artotropatia polidistrettuale sebbene considerevolmente più marcata di quanto non sia in un soggetto coetaneo è ascrivibile presumibilmente a fenomeno di usura proprio dello stile di vita e della storia lavorativa del p. ; sul piano clinico è da considerarsi comunque moderata in quanto compatibile con le attività ordinarie del vivere quotidiano , se ne deduce che la valutazione secondo un principio di analogia già precedentemente descritto ponga
a considerare una percentuale di invalidità relativa a predetto aspetto morboso attestabile al 20% in considerazione della voce tabellare ( cod. 7015 dm 05/02/1992) riferita a complicanze artrosiche pluridistrettuali riscontrabili in soggetto obeso( con quantificazione apprezzabile tra il 31 e il 40%) ; nella fattispecie non si tratta di un soggetto sovrappeso invalidato dalla propria mole per gli atti quotidiani sebbene vi si debba riconoscere una discoartrosi pluridistrettuale di grado medio presente nei tratti cervicali e lombari del rachide con lieve disturbi trofico sensitivi e motori intermittenti e reversibili.”.
Il C.T.U. poneva, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Sulla scorta delle sopraesposte considerazioni risulta quindi più congruo attestare uno stato di invalidità complessivo secondo il d.m. del 5.2.1992. del 65%. Tale valutazione tiene in debito conto dei diversi aspetti patologici e dei riverberi sullo stato di salute generale del p. e, di conseguenza, sul suo vivere quotidiano”.
Orbene, in base alle argomentazioni espresse, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica redatta nella prima fase di giudizio dal medico incaricato, dott. Per_3
, ha esaminato esaurientemente lo stato patologico del ricorrente,
[...] presentandosi, perciò, completa e ben motivata.
A parere della scrivente non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni cui perviene il C.T.U., in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base di elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dalla difesa del ricorrente, su quanto appreso in sede anamnestica e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo condotto in occasione della visita medico-legale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì,
9 sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni cui perviene sono logiche, coerenti e complete.
Va, inoltre, dato atto che nessun perito di parte ha presenziato allo svolgimento delle operazioni peritali eseguite nella fase sommaria. Peraltro, inviata la bozza di elaborato, nessun CT di parte ha formulato note critiche e solo in sede di opposizione sono state formulate censure indicando che il complesso morboso documentato determinerebbe una condizione di assoluta e permanente inabilità fino al 100%.
Invero, il medico di parte, limitandosi a dissentire sulle valutazioni effettuate dal
C.T.U. quanto alla stima del quadro patologico del ricorrente e alla incidenza di questo sulla capacità lavorativa dello stesso, non ha in alcun modo demolito la coerenza dell'iter logico seguito dal perito d'ufficio, né ha evidenziato errori tecnici dal medesimo commessi.
Né parte ricorrente ha dedotto o dimostrato l'aggravamento delle patologie sofferte come diagnosticate dal C.T.U.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del C.T.U. si prestano dunque ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Va invece rilevata la evidenziata lacunosità della C.T.P. che non si basa sull'esame obiettivo del paziente e che non consente di rilevare vizi logici dell'iter motivazionale seguito dal C.T.U. nominato nella fase sommaria, limitandosi invero soltanto a suggerire una diversa valutazione delle patologie diagnosticate.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
10
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino alla udienza del 6.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 3625/2022
Verbale di udienza del 06/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, Daria De Maio,
Marianna Formica, è presente: per il ricorrente, , l'avv. Nicola D'Archi, giusta delega orale dell'avv. Clara Parte_1
Fusco, il quale, con espresso richiamo al contenuto di quanto illustrato ed argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio nonché nei pregressi verbali di causa/note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riporta a tutto quanto ivi dedotto, prodotto e chiesto e, pertanto, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate per il riconoscimento dello stato invalidante;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge. Di contro, impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, giacché infondato in fatto ed in diritto. Specificamente, richiamando quando già contestato nelle pregresse note scritte relative all'udienza del
05.05.2023, del 15.12.2023, del 15.03.2024 e del 26.11.2024, in merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c., osserva che il giudice, con decreto comunicato alle parti in data 04.10.2022, fissava il termine perentorio di 30 giorni entro il quale le parti dovevano dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni della C.T.U.; dichiarazione, questa, depositata dal ricorrente in data 31/10/2022 e, pertanto, nei termini stabiliti. Di poi, il ricorrente provvedeva ad iscrivere il ricorso di merito nell'ulteriore termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal deposito della dichiarazione di dissenso e, precisamente, in data 28.11.2022. In conseguenza del deposito della dichiarazione di dissenso e della successiva iscrizione a ruolo del giudizio di merito, il giudice, dott.ssa D'Agostino, ha emesso il Decreto di non omologa relativo al procedimento RGn. 1871/2021, deposita in cancelleria il 14/12/2022. Il tutto come evincibile dallo storico dei fascicoli telematici di cui ai procedimenti RG.n
1871/2021 e RG.n. 3625/2022. In ragione di quanto esposto, si reitera la richiesta di nomina di consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 445 c.p.c. per il rinnovo degli
1 accertamenti tecnici, con espressa riserva di nominare un consulente tecnico di parte per gli accertamenti richiesti, fino all'inizio delle operazioni peritali. Infine, qualora il giudice ritenga la causa matura per la decisione, chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione di termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 6.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3625/2022 R.G., avente ad oggetto “Prestazione – pensione – assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc.” e vertente CP_1
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Clara Fusco ed elettivamente domiciliato in Avella, alla via A. Buongiovanni, n. 9 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2 indicato con sede centrale in Roma, in persona del rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente, in Avellino, alla via
Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.11.2022, il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al Tribunale di dichiarare il proprio stato di invalidità civile con totale e permanente inabilità nella misura del 100%, e, conseguentemente, riconoscere in
3 proprio favore la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno patito.
In particolare, il ricorrente riteneva la C.T.U. redatta dal dott. da Persona_1 contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Riportava le osservazioni del C.T.P., dott. il quale riteneva che la Persona_2 valutazione medico-legale della C.T.U. della fase sommaria dovesse essere rivista, sia in relazione alla stima della cardiopatia e della broncopatia sofferte, sia in relazione alla valutazione percentuale riferita alla specifica attività di operaio edile svolta.
Riportava, dunque, le seguenti conclusioni del C.T.P., secondo cui il sig. Parte_1 presentava un “complesso invalidante che riduce la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74%, con decorrenza dal 13/05/2021, data istanza di invalidità civile. Il complesso menomante, ricostruito retrospettivamente, evidenzia non solo una tendenza alla cronicità ma anche una progressione delle dimensioni patologiche e, quindi, si giudica possibile escludere, con ampi margini di certezza, eventuali miglioramenti clinici, e, pertanto, non si ritiene necessario proporre una revisione della stima medico-legale”.
Concludeva, dunque, chiedendo un riesame della C.T.U. espletata nella fase sommaria anche alla luce di quanto dedotto dal C.T.P. a mezzo rinnovo della stessa.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 25.04.2023 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 dell'art. 445 bis della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, l' resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, CP_2 reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 1871/2021.
Denegata la rinnovazione della C.T.U. e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza del 27/11/2024) all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, ex art. 429 c.p.c.
4
3. In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.PO., nonché della tempestività dell'atto di dissenso alle conclusioni del C.T.U. e del deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1 attesa l'evidenza documentale del rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 31.10.2022 (nel termine fissato dal GdL) nel fascicolo della prima fase sotteso alla presente opposizione, iscritto al n. 1871/2021
R.G. ed acquisito dalla scrivente in visione.
4. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il ricorrente chiede di accertare, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., la sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità.
Anzitutto, vale premettere che ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In altri termini, la parte deve contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria e i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente. Tale specificità, da intendere come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte quale specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Giova ricordare anche che, ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71, “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato
e a cura del , una pensione di inabilità (...)”. Ai sensi del Controparte_3 successivo art. 13, invece: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile (...)”. CP_1
5 Ciò premesso, nel caso di specie, il C.T.U., sottoposto il ricorrente a visita ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva ritenendo il periziato “soggetto Invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 34% e 73% art. 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con Percentuale attestabile al 65%”, ritenendo dunque insufficienti gli elementi medico legali per il riconoscimento dei benefici pretesi.
Ebbene, la parte ricorrente, richiamando le valutazioni della C.T.P. allegata in atti, lamenta che il C.T.U. avrebbe sottostimato il complesso patologico sofferto, procedendo in specie ad una errata valutazione delle patologie cardiologiche e respiratorie diagnosticate in applicazione del criterio analogico.
Invero, il consulente incaricato nella fase sommaria, a seguito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo del ricorrente, poneva la diagnosi di “artrosi polidistrettuale con lombosciatalgia bilaterale e cardiopatia dilatativa post schemica trattata con PTCI e
STENT ( nel 2019) con note di broncopatia”.
Il C.T.U., precisato di aver utilizzato come riferimento la tabella di cui al DM 5/2/92, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata nel maggio 2021, evidenziava di aver utilizzato il criterio analogico, stante l'assenza di valori percentuali fissi relativi alle patologie riscontrate.
Procedeva, quindi, preliminarmente alla valutazione della gravità della insufficienza cardiaca e della efficienza del trattamento in corso.
In particolare, al fine di determinare i risvolti delle patologie cardiache sofferte sulle attività ordinarie della vita, il C.T.U. esaminava la documentazione medica allegata relativa alla indagine scintigrafica del 24/03/2021 e alla visita cardiologica del
10.05/2021, con particolare riferimento al parametro derivante dall'esame ecocardiografico color doppler (Frazione di Eiezione cardiaca (FE)), ritenendolo
“ottimo indice di funzionalità cardiaca, in quanto il valore espresso in percentuali indica come l'attività di contrazione (sistole) del ventricolo sinistro del cuore consenta al sangue di essere eiettato in aorta dalla camera cardiaca”.
Quanto al referto della visita cardiologica del 10.05.2021, osservava che “Secondo quanto refertato viene indicato un valore di FE pari al 35%, indicando così prestazioni ridotte ma ancora funzionali da parte della attività contrattile del cuore”.
In riferimento alla allegata documentazione relativa all'affezione miocardica, precisava, inoltre, che essa “rivela esiti certamente irreversibili nella anatomia del cuore a seguito dell'infarto miocardico accaduto nel 2019 con aree ormai ipocinetiche, ma le procedure terapeutiche effettuate per la preservazione del
6 muscolo miocardico ancora vitale quale l'apposizione di stent e la PTCI hanno garantito all' organo di preservare una sua discreta attività compatibile con la vita quotidiana nei suoi diversi aspetti”, ritenendo che “E' pur vero che gli esiti reliquati impongono (come da prescrizioni agli atti ) modifiche di vita che interessano tutti gli ambiti della salute dal cambio di abitudini alimentari(controllo glicemico e colesterolemico) a quelli di stile di vita (astensione dal tabagismo) ma una pedissequa osservanza garantisce una peritura condizione di stabilità emodinamica che si riflette sul benessere generale”.
Procedeva, poi, all'esame del referto relativo alla indagine scintigrafica del 24.03.2021
e riteneva maggiormente veritiero il dato desunto dalla indagine specialistica della medicina nucleare, osservando che: “Sostanzialmente coeve (fine marzo – inizi di maggio 2021 senza altra documentazione che attesti una precipitazione dello stato clinico nel tempo intercorso) la indagine scintigrafica e la visita cardiologica differiscono per l'indicazione della percentuale di FE riportata in referto, ma, per la natura maggiormente invasiva e per qualità della resa sia in termini di immagine sia in termini di pura efficienza della tecnica, si deve protendere per l'acquisizione come dato veritiero quello desunto dalla indagine specialistica della medicina nucleare indicando, così, la Frazione di Eiezione a riposo al 44% e sotto sforzo indotto da farmaco al 43% senza sintomatologia evocata in fase di esecuzione della procedura.”.
Attenendosi ad una valutazione di tipo analogico, concludeva, dunque, assegnando la percentuale del 45%, (cod. 6446 di cui alla tabella D.M. del 5.02.1992).
Ciò posto, dall'esame della C.T.U. della fase sommaria, emerge che le doglianze di parte ricorrente, relative alla errata valutazione della patologia cardiologica, risultano prive di fondamento.
Deve osservarsi, infatti, che il dott. ha esplicato in maniera precisa ed Per_1 esauriente i criteri di valutazione della patologia cardiologica sofferta dal ricorrente, motivando in specie la ritenuta maggiore attendibilità, ai fini della determinazione della FE, del referto del 24.03.2021 rispetto a quello del 10.05.2021 e precisando sul punto altresì che il dato di FE ivi riportato “…meglio si associa anche ai rilievi clinici riscontrati in sede di accertamento dove il p. sebbene cardiopatico non presentava e non presenta condizione di affaticamento tale da essere inquadrato in una ottica di classe NYHA III ove si ascrivono i soggetti del tutto o quasi impediti nella attività ordinaria quotidiana e con facile stancabilità”.
7 Il parere medico-legale del C.T.P. sul punto non scalfisce le conclusioni del Per_2
C.T.U., dovendosi rilevare l'assenza, nella C.T.P., di alcun riferimento al referto del
24.03.2021 (che indica una F.E. pari al 43% in luogo di quella del 35% indicata nel referto del 10.05.2021), né avendo il dott. evidenziato alcuna ragione Per_2 giustificatrice di maggiore attendibilità del referto del 10.05.2021, rispetto a quello del
24.03.2021.
Quanto alla patologia respiratoria, il C.T.P. contesta il cod. 6003 “asma allergico estrinseco” applicato dal C.T.U., ritenendo più congruo il cod. 6407 “brochite asmatica cronica”.
Ebbene, vale osservare che, con particolare riferimento alla patologia respiratoria, il
C.T.U. evidenziava la fondamentale utilità dei test di funzionalità respiratoria ai fini della valutazione della broncopneumpatia cronica, in quanto gli stessi “consentono di capire i volumi cosiddetti statici o dinamici di aria presenti nei polmoni e nell' albero respiratorio durante l 'atto inspiratorio ed espiratorio”.
Riferendo, tuttavia, l'assenza di documentazione relativa a tale quadro patologico, il dott. riportava, dunque, gli esiti dell'esame obiettivo toracico osservando che Per_1
“i segni rilevati sono compatibili con un iniziale quadro broncopatico-enfisematoso ma che da soli non esprimono appieno la gravità del quadro in esame.”.
Valutava, pertanto, il deficit respiratorio “…lieve, con segni clinici modesti e reperti strumentali modicamente alterati con modesta limitazione nella attività lavorativa nonché quotidiana.” e, attenendosi ad una valutazione di tipo analogico su una affezione simile tabellata indicata come patologia ostruttiva reattiva di lieve entità
(cod. 6003 DM 05/02/1992), assegnava la percentuale del 21%.
Sul punto, deve rilevarsi l'esaustività dell'esame medico-legale offerto dal C.T.U. incaricato nella fase sommaria, il quale evidenzia, come detto, l'assenza agli atti di documentazione relativa al test di funzionalità respiratoria, ritenuto fondamentale per la valutazione della broncopneumopatia ostruttiva, rifacendosi all'esame obiettivo del torace, dal quale evince il lieve deficit respiratorio, concludendo per l'attribuzione del codice 6003.
Vale osservare, inoltre, che il C.T.P. nulla rileva in merito ai richiamati test Per_2 di funzionalità respiratoria, limitandosi ad una mera contestazione delle conclusioni del C.T.U., sulla base di argomentazioni che obliterano del tutto le risultanze dell'esame obiettivo del ricorrente eseguito dal C.T.U. e non dal C.T.P., il quale ha reso un mero parere sulla documentazione medica versata in atti.
8 Non risultano contestate le conclusioni della C.T.U. rispetto alle patologie dell'apparato locomotore. Va dato comunque atto che al riguardo il dott. Per_1 affermava che “Secondo quanto è stato possibile desumere dalla indagine prettamente clinica la funzionalità articolare delle medie e grandi articolazioni degli arti seppur solo passivamente è risultata intralciata senza però compromettere in toto la validità delle escursioni articolari.” precisando altresì che “La artotropatia polidistrettuale sebbene considerevolmente più marcata di quanto non sia in un soggetto coetaneo è ascrivibile presumibilmente a fenomeno di usura proprio dello stile di vita e della storia lavorativa del p. ; sul piano clinico è da considerarsi comunque moderata in quanto compatibile con le attività ordinarie del vivere quotidiano , se ne deduce che la valutazione secondo un principio di analogia già precedentemente descritto ponga
a considerare una percentuale di invalidità relativa a predetto aspetto morboso attestabile al 20% in considerazione della voce tabellare ( cod. 7015 dm 05/02/1992) riferita a complicanze artrosiche pluridistrettuali riscontrabili in soggetto obeso( con quantificazione apprezzabile tra il 31 e il 40%) ; nella fattispecie non si tratta di un soggetto sovrappeso invalidato dalla propria mole per gli atti quotidiani sebbene vi si debba riconoscere una discoartrosi pluridistrettuale di grado medio presente nei tratti cervicali e lombari del rachide con lieve disturbi trofico sensitivi e motori intermittenti e reversibili.”.
Il C.T.U. poneva, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Sulla scorta delle sopraesposte considerazioni risulta quindi più congruo attestare uno stato di invalidità complessivo secondo il d.m. del 5.2.1992. del 65%. Tale valutazione tiene in debito conto dei diversi aspetti patologici e dei riverberi sullo stato di salute generale del p. e, di conseguenza, sul suo vivere quotidiano”.
Orbene, in base alle argomentazioni espresse, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica redatta nella prima fase di giudizio dal medico incaricato, dott. Per_3
, ha esaminato esaurientemente lo stato patologico del ricorrente,
[...] presentandosi, perciò, completa e ben motivata.
A parere della scrivente non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni cui perviene il C.T.U., in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base di elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dalla difesa del ricorrente, su quanto appreso in sede anamnestica e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo condotto in occasione della visita medico-legale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì,
9 sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni cui perviene sono logiche, coerenti e complete.
Va, inoltre, dato atto che nessun perito di parte ha presenziato allo svolgimento delle operazioni peritali eseguite nella fase sommaria. Peraltro, inviata la bozza di elaborato, nessun CT di parte ha formulato note critiche e solo in sede di opposizione sono state formulate censure indicando che il complesso morboso documentato determinerebbe una condizione di assoluta e permanente inabilità fino al 100%.
Invero, il medico di parte, limitandosi a dissentire sulle valutazioni effettuate dal
C.T.U. quanto alla stima del quadro patologico del ricorrente e alla incidenza di questo sulla capacità lavorativa dello stesso, non ha in alcun modo demolito la coerenza dell'iter logico seguito dal perito d'ufficio, né ha evidenziato errori tecnici dal medesimo commessi.
Né parte ricorrente ha dedotto o dimostrato l'aggravamento delle patologie sofferte come diagnosticate dal C.T.U.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del C.T.U. si prestano dunque ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Va invece rilevata la evidenziata lacunosità della C.T.P. che non si basa sull'esame obiettivo del paziente e che non consente di rilevare vizi logici dell'iter motivazionale seguito dal C.T.U. nominato nella fase sommaria, limitandosi invero soltanto a suggerire una diversa valutazione delle patologie diagnosticate.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino alla udienza del 6.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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