Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Guariso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 14.9.2020, di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, notificato in data 1.12.2020 (doc. 2 ric.), nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 24.3.2016, avendo abbondantemente maturato il requisito della residenza decennale in Italia, il sig. -OMISSIS- cittadino pakistano, ha presentato istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992, a mente del quale la stessa può essere concessa “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.
In pendenza dell’istanza si sono verificate le seguenti circostanze nella vita del ricorrente:
- il 9.1.2017 è stato riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% (ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 12 Legge n. 118/71” (doc. 10 ric.); il ricorrente percepisce pertanto (dal febbraio 2017) una pensione di invalidità, il cui importo si aggira intorno ai 295,00 euro mensili (cfr. docc. 11-13 ric.), per un totale annuo di circa 3.800,00 euro;
- può disporre di un alloggio a Milano, concessogli in locazione dal Comune, per il tramite dell’Ente Gestore - MM S.P.A.;
- ha percepito, a partire dal 26.6.2019, il reddito di cittadinanza.
In data 7.5.2020 il Ministero dell’Interno ha notificato a mezzo pec al legale del ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90 della istanza, motivando ciò sulla base della verificata esistenza di una pregressa condanna penale a carico del medesimo e della carenza, in capo all’istante, di adeguati mezzi di sostentamento.
Il procuratore della ricorrente ha prodotto memoria difensiva ex art. 10 bis l. 241/90, rilevando: la mancanza di una effettiva valutazione, da parte del Ministero, del modesto disvalore della condotta sanzionata (un episodio di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, reato previsto e punito dall’art. 2 della legge 11/11/1983, n. 368 e dall’art. 81 c.p.), peraltro posta in essere in epoca molto risalente nel tempo; la perfetta integrazione dello straniero nel territorio e nella società italiana; la sua autosufficienza economica (v. doc. 16 ric.).
Non ritenendo convincenti le deduzioni difensive proposte, il Ministero dell’Interno, con provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 14.9.2020 e notificato al ricorrente in data 1.12.2020 (atto impugnato), ha respinto la domanda volta al conseguimento della cittadinanza sulla base dei seguenti elementi (già anticipati nel preavviso di rigetto):
- ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a Euro 8.263,31, incrementato fino a Euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori Euro 516,00 per ogni figlio a carico; tali parametri sono stati confermati dall’art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- per conforme e consolidata giurisprudenza, i parametri di cui sopra sono ritenuti congrui e corrispondenti ad una reale capacità dell’aspirante cittadino di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia, così come già previsto dal decreto ministeriale 22 novembre 1994, adottato in attuazione del regolamento del 18 aprile 1994, n. 362, meglio specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno DLC1 K.60.1 del 5 gennaio 2007;
- il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere sino al momento del giuramento, condizione di efficacia della concessione della naturalizzazione, stante l’obbligo della permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 4, comma 7 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, come confermato dall'art. 8 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
- vista la documentazione acquisita agli atti, “non vi è prova che l'interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei detti parametri assunti dall'Amministrazione, in quanto, non risultano presentate dichiarazioni dei redditi dall’anno d'imposta 2014 e per gli anni precedenti i redditi percepiti risultano insufficienti”;
- è emerso, altresì che a carico dell'interessato risulta la seguente situazione penale:
“ decreto penale emesso, in, data 9/02/2012, dal G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo, divenuto esecutivo il 6/04/2012, per il reato di cui all'art. 2 legge I 1/11/1983, n. 638, art. 81 c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato)”;
- infine il richiedente, all'atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato.
Con ricorso depositato in data 16.2.2021 l’interessato ha impugnato il provvedimento, del quale chiede l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della Legge n.91/1992, degli artt.2, 3 e 38 Cost, dell’art. 1 della Legge n.104/1992, degli art.8 e 14 della Convenzione CEDU; degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 2, 3 4, 5, 12, 18, 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per difetto di motivazione, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per violazione dell’art. 6 della Legge n.91/1992, comma 1 lett. c) e dell’art. 9 della Legge n.91/1992, per travisamento dei fatti.
Il ricorrente sottolinea di essere stato riconosciuto invalido al 100% nel gennaio del 2017 con provvedimento dell’INPS e percepisce da allora, a tale titolo, una pensione di invalidità di euro 295,00 mensili circa, per tredici mensilità (pari a euro 3800 annui). A suo avviso si deve ritenere che tale importo, per quanto molto modesto e valutato come inferiore alla soglia minima imposta come requisito reddituale per la concessione della cittadinanza, debba tuttavia essere ritenuto dall’Amministrazione sufficiente per il sostentamento dell’individuo, altrimenti non si vede perché la legge consenta di assegnare siffatto importo al sig. -OMISSIS- e agli altri soggetti che versano nella medesima condizione, ritenendolo congruo per il loro sostentamento, in assenza di ulteriori fonti di reddito (trattandosi di soggetti inabili al lavoro).
Sottolinea poi la difesa del ricorrente che “pretendere che una persona con una disabilità certificata risponda ai medesimi requisiti stabiliti per le persone nel pieno delle proprie facoltà è in evidente contrasto con la nostra Costituzione e con le Convenzioni sovranazionali dall’Italia sottoscritte, nonché discriminatorio e vietato ai sensi dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE”. Infatti, l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge; detto principio, va inteso, per l’appunto, anche in senso sostanziale (e non soltanto formale), nel senso che, in presenza di situazioni oggettive che pongano la persona in condizioni oggettive di disagio economico e sociale, le Istituzioni della Repubblica debbono rimuovere o, quanto meno, attenuare gli effetti di dette condizioni che limitano l’eguaglianza di tutte le persone nella fruizione dei diritti fondamentali.
Con specifico riferimento all’applicazione del principio di uguaglianza sostanziale si deduce in ricorso che non si può pretendere che un soggetto invalido e sottoposto a tutela, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza, possa e debba esprimere, ai fini della concessione della cittadinanza, una capacità reddituale identica a quella richiesta allo straniero abile al lavoro e nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali: ciò si porrebbe in insanabile contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che con la normativa unionale e sovranazionale invocata dal ricorrente.
Con ulteriore motivo di gravame parte ricorrete critica il provvedimento sotto il profilo della carenza di motivazione per non avere tenuto conto della palese tenuità del fatto penalmente rilevante addebitato al ricorrente: trattasi, infatti, di un decreto penale di condanna (doc. 6 ric.) emesso nell’ormai lontano 2012, per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali commesso nel 2008, punito in concreto con la pena di euro 620,00 di multa, che il ricorrente ha regolarmente pagato nel termine di 10 giorni lavorativi dall’avvenuta notifica.
Appare quindi del tutto decontestualizzata l’affermazione ministeriale secondo cui, in rapporto ad un fatto di così modesta entità, si dovrebbe ravvisare nel ricorrente “una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza”.
Si è costituito tardivamente (in data 23.1.2025) il Ministero dell’Interno, che ha depositato relazione sui fatti di causa e vari documenti afferenti al procedimento.
Trattandosi di produzione documentale avvenuta con palese ritardo rispetto ai termini cui all’art. 73 c.p.a., di essa il Collegio non terrà conto ai fini della presente decisione.
All’udienza straordinaria (per lo smaltimento dell’arretrato) del 24 gennaio 2025, svoltasi regolarmente in modalità telematica (ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dall'art. 17, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), dopo una breve discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Venendo alla disamina dei motivi di ricorso, questo Collegio osserva che il provvedimento impugnato si fonda, invero, sulla documentazione reddituale riscontrata dal Ministero resistente, dalla quale è risultato che non sono state presentate dichiarazioni dei redditi nell'anno d'imposta 2014 e, per gli anni precedenti (escluso il 2014), i redditi percepiti sono risultati insufficienti.
La carenza reddituale è stata accertata anche per il periodo successivo all’istanza, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali ovvero la presentazione di dichiarazioni di reddito inferiore alla soglia minima richiesta per tutte le annualità successive al 2014 (tranne che per l’anno 2019).
Lo stesso ricorrente ammette in ricorso che nel 2016 è riuscito a produrre un reddito di soli euro 6.300,00 (vedi Mod. Unico 2017 – redditi 2016 versato in atti) mentre il reddito imponibile è stato di soli Euro 5.950,00 nel 2013 e di Euro 8.300,00 nel 2014 (vedi le dichiarazioni fiscali allegate al ricorso).
Trattasi di dichiarazioni particolarmente significative in quanto afferenti agli anni di imposta immediatamente precedenti alla presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, costituiva preciso onere di parte ricorrente la dimostrazione, in sede procedimentale, del possesso di un reddito adeguato alle esigenze personali proprie e dei familiari a carico, in relazione a tutti agli anni immediatamente antecedenti e successivi alla istanza.
Viceversa, nonostante quanto dedotto in ricorso, non è stata fornita la prova della avvenuta produzione di idonea documentazione reddituale in epoca anteriore all’adozione del provvedimento finale mentre le dichiarazioni che la parte resistente ha ammesso di conoscere confermano la legittimità del diniego per difetto del requisito reddituale.
La disponibilità di un reddito minimo, non sporadico ma consolidato negli anni, in capo al richiedente costituisce elemento irrinunciabile per poter testimoniare il possesso di una capacità economica sufficiente ad assicurare, da parte dell’aspirante cittadino, la disponibilità di mezzi economici adeguati al mantenimento proprio e dei propri familiari.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (il che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno) ma è anche funzionale, altresì, all’accertamento di un presupposto necessario a far sì che il soggetto sia poi in grado di assolvere ai doveri di solidarietà sociale propri del cittadino, in modo da poter “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume, invero, un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale, in particolare, deve riguardare, oltre al triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza - ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) - anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, come chiarisce lo stesso provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili - basati su una valutazione a monte circa l’idoneità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a Euro 8.263,31, incrementato fino a Euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori Euro 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicativa di un livello di adeguatezza reddituale che consenta al richiedente di mantenere in modo continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato “costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione [Sez. V-bis del TAR Lazio, ndr.] (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Appare pertanto chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione reddituale sopra richiamata, dalla quale risulta l’insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza, risultanza confermata alla luce delle stesse allegazioni del ricorrente che attesta, nella presenta causa, una sola dichiarazione dei redditi appena al di sopra della soglia richiesta (v. la citata D.R. relativa al 2014) mentre sono ben al di sotto del valore-soglia de quo le dichiarazioni degli anni 2013 e 2016. Per le annualità successive, come accennato, anche in corso di causa non si è avuto alcun riscontro dell’avvenuta presentazione delle corrispondenti dichiarazioni, fatta eccezione per quella relativa all’anno 2019.
Può dunque concludersi che l’istruttoria di causa ha pienamente confermato l’inadeguatezza del requisito reddituale dimostrato dall’istante.
Giova ribadire che la previsione di siffatto presupposto assolve allo scopo di assicurare che il richiedente lo status di cittadino italiano sia in grado di mantenere sé e la propria famiglia con mezzi adeguati e idonei a garantire una esistenza libera e dignitosa, senza gravare sulle casse pubbliche e sui cittadini dello Stato.
Se così è - e venendo ora ad esaminare il motivo ricorsuale che si basa sul non essere pretendibile un livello minimo di redditi nei confronti di persone colpite da patologie che ne menomino al massimo la capacità lavorativa (come nel caso di specie l’invalidità al 100% documentata dal ricorrente) – si comprende che “la scelta del parametro di legge da parte dell’amministrazione e della giurisprudenza non ha la finalità di individuare una soglia reddituale che lo straniero deve raggiungere per dimostrare il proprio grado di integrazione nel tessuto socio-economico, bensì unicamente quella di stabilire il limite minimo entro cui si può ritenere possibile la conduzione di una esistenza dignitosa, tenuto anche conto del numero dei componenti del nucleo familiare. Ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia in buona salute, ovvero invalido civile.
A riprova di quanto affermato, la costante giurisprudenza della Sezione ammette che la soglia così individuata possa essere raggiunta anche non direttamente dal soggetto richiedente, bensì con l’integrazione dei redditi percepiti dai familiari con esso conviventi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, n. 8020/2022).
In altri termini, dunque, il parametro assunto dall’amministrazione in ordine alla sufficienza reddituale prescinde dalle condizioni personali e soggettive del richiedente la cittadinanza, finanche dalla sua personale ed effettiva capacità di produrre reddito.
Peraltro, si osserva che la certificazione medica che attesta l’invalidità dell’appellante reca la data del 27 settembre 2018, e dunque siffatta infermità non varrebbe in ogni caso ad inficiare la carenza dei redditi riscontrata nelle annualità precedenti e oggetto del presente giudizio.
In esito a quanto esposto, deve concludersi per l’insussistenza dell’invocato vizio di disparità di trattamento sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 Cost.” (Cons. Stato, sentenza n. 4767 del 2023).
Quanto affermato nel menzionato precedente del Consiglio di Stato si attaglia perfettamante alla situazione del ricorrente, relativa ad una invalidità accertata nel 2017.
Pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso si rivela infondato.
Quanto, infine, al precedente penale non dichiarato dal ricorrente in sede di presentazione della istanza per la concessione della cittadinanza, rileva il Collegio che, sebbene è vero che la fattispecie oggetto di condanna penale, oltre ad essere piuttosto risalente riguarda un fatto di tenue gravità (v. supra ), è però altrettanto vero che la stessa dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in ordine alla insussistenza di provvedimenti penali a suo carico, assume rilievo negativo e fornisce un ulteriore supporto alla motivazione del rigetto, essendo essa sintomatica di una non compiuta integrazione sociale e della incapacità di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni della comunità di cui si aspira a far parte.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti dovendosi considerare la natura della controversia e, nel contempo, la tardiva costituzione della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.