Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 21.2.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 437 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Enrico Matarazzo presso cui el.te dom.to in via Nazionale 216 Parte_1
Monteforte irpino Appellante
E
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Parrella presso cui el.te dom.to in Napoli alla via nuova Poggioreale
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 767 del 22.9.2022 che aveva rigettato la sua richiesta di malattia professionale per ipoacusia bilaterale derivante dall'attività lavorativa.
Con un unico motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva basato la decisione sulla Ctu che non aveva tenuto conto delle osservazioni del ctp otorinolaringoiatra di sicuro più approfondite e specialistiche delle conclusioni cui era giunto lo stesso medico legale nominato dal Giudice.
CP_ Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Con l'atto di appello , l'appellante si limita a formulare un motivo già preso in considerazione e risolto in primo grado senza apportare alcuna altra attività a confutazione. Ribadisce il parere del proprio consulente di parte e le questioni in fatto già esaminate compiutamente nella ctu e poi nella sentenza .
Rispetto a queste conclusioni nulla osserva di specifico l'appellante riportandosi a documentazione e fatti già esaminati dallo stesso ctu. Inoltre nella consulenza il ctu prendeva in esame le varie doglianze dell'appellante e del suo perito di parte e rispondeva ad esse in modo esauriente e completo. Rispetto all'esame audiometrico il ctu distingue due ipotesi non raggiunte da censure nell'appello e cioè l'esame svolto per ragioni clinico – terapeutiche e quelle con finalità medico – legali. Solo la seconda ha un rilievo valido ai fini della causa perché come spiega correttamente nella consulenza , la prima ipotesi può aver dato dei risultati dovuti ad una scarsa collaborazione del paziente .
Infine il ctu aveva esaminato la documentazione proposta dal difensore dell'appellante ma essa non è risultata rilevante in rapporto all' ipoacusia extralavorativa che non poteva e doveva essere valutata. In definitiva nell'appello si formula ancora una volta ma senza alcun elemento che confuti il precedente giudizio medico – legale un dissenso diagnostico che impedisce di effettuare una nuova ctu. Le spese si compensano dato la particolarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.2.2025 Il Presidente rel.